CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAAR, RE
PICCIRILLI AR AR, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5598/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400004272000 IRPEF-ALTRO 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160004120579000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021962717000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100201724528305000 IMP.FORFETTARIA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200014287330000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002273430000 IMP.FORFETTARIA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100202300154444822000 IMP.FORFETTARIA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017494054001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 510/2025 depositato il
28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'01/08/2024 all'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, ad Agenzia delle Entrate-
Riscossione ed al Comune di Scafati, depositato il 07/08/2024 ed iscritto al n.5598/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca n. 1007620240000427200, notificata il 15/07/2024 per la somma complessiva di € 47.164,51 ma limitatamente e congiuntamente a 7 delle 15 cartelle sottese, afferenti tributi rientranti nella giurisdizione di questa CGT, e precisamente:
1- cartella n. 10020160004120579000, relativa ad IRPEF anno 2012, presuntivamente notificata il
10/05/2016 per un importo complessivo pari ad euro 2.699,54;
2- Cartella nr. 10020170021962717000, relativa ad IVA anno 2014, presuntivamente notificata il 23/01/2018 per un importo complessivo pari ad euro 4.656,96
3- Cartella nr. 10020170024528305000, anno 2016, presuntivamente notificata il 23/01/2019 per un importo complessivo pari ad euro 373,97;
4- Cartella nr. 10020200014287330000, relativa a Tari anno 2013, presuntivamente notificata il 09/12/2021 per un importo complessivo pari ad euro 77,36;
5- Cartella nr. 10020210002273430000, per imposta sul regime forfettario anno 2017, presuntivamente notificata il 23/03/2022 per un importo complessivo pari ad euro 1.695,46;
6- Cartella nr. 10020230015444822000 per imposta sul regime forfettario anno 2019, presuntivamente notificata il 28/06/2023 per un importo complessivo pari ad euro 109,38;
7- Cartella nr. 10020230017494054001, per imposta di registro anno 2019, presuntivamente notificata il
19/07/2023 per un importo complessivo pari ad euro 3.669,49.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento parziale dell'atto impugnato e delle 7 cartelle per i seguenti motivi:
1. omessa notifica delle suindicate cartelle e dei relativi atti prodromici;
2. intervenuta decadenza ai sensi dell'art.25 del dpr 602/1933;
3. intervenuta prescrizione (decennale in taluni casi e quinquennale in altri) della pretesa, inclusi sanzioni ed interessi, alla data di notifica della CPI;
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'AdER che controdeduceva, eccependo preliminarmente:
- il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alla cartella impugnata n. 10020170024528305000, relativa a crediti previdenziali;
- la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'eccepita prescrizione;
- l'inammissibilità del ricorso avverso la CPI per tardività, stante la regolare pregressa notifica delle cartelle e l'omessa impugnativa da parte del contribuente, nonché
- l'inammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo per carenza di interesse ai sensi dell'art. 12 del dpr
602/73.
Depositava documentazione comprovante la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, non impugnati e quindi divenuti definitivi, con conseguente impossibilità di contestare il merito della pretesa ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione, a suo avviso sempre decennale, anche considerata la proroga disposta dalla normativa emergenziale.
Concludeva, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i suindicati motivi o, in subordine, il rigetto con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Si costituiva quindi l'AdE, che evidenziava che le doglianze del ricorrente investivano esclusivamente l'attività dell'agente della riscossione: ove questi avesse provato la regolare notifica delle cartelle, mai impugnate, nessuna eccezione poteva essere sollevata con riferimento al merito della pretesa. Anche
l'eccezione di prescrizione era collegata all'attività di riscossione, ossia alla pregressa notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi successivi.
Concludeva insistendo sulla decennale prescrizione delle imposte erariali e dei relativi accessori e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente.
Il Comune di Scafati non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'AdER, poichè il ricorrente ha chiaramente errato nell'indicazione del numero della cartella impugnata, che corrisponderebbe ad una cartella per contributi Cassa Forense, ma dall'annualità e dall'importo specificati si comprende che ha inteso impugnare altra cartella per imposta sul regime forfettario anno 2016.
Quindi osserva che il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.
Ciò in quanto l'agente della riscossione ha documentato la pregressa notifica delle cartelle (fatta eccezione per la cartella n. 10020190035648841000) nonché di successivi atti interruttivi (nelle date del 19/4/22 –
03/10/2023 – 22/01/2024 – 21/05/2024) che afferiscono comunque alle cartelle suindicate ai nn. 1 - 2 – 3 –
4 – 6.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (decennale per le imposte IRPEF/IVA e quinquennale per sanzioni ed interessi nonché Tari) riferita ai crediti di cui alle 7 cartelle impugnate alla data di notifica della CPI.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge in favore di ciascun resistente.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO CHE
LIQUIDA IN EURO 2.500,00 IN FAVORE DI CIASCUN RESISTENTE COSTITUITO, OLTRE
ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAAR, RE
PICCIRILLI AR AR, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5598/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400004272000 IRPEF-ALTRO 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160004120579000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021962717000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100201724528305000 IMP.FORFETTARIA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200014287330000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002273430000 IMP.FORFETTARIA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100202300154444822000 IMP.FORFETTARIA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017494054001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 510/2025 depositato il
28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'01/08/2024 all'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, ad Agenzia delle Entrate-
Riscossione ed al Comune di Scafati, depositato il 07/08/2024 ed iscritto al n.5598/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca n. 1007620240000427200, notificata il 15/07/2024 per la somma complessiva di € 47.164,51 ma limitatamente e congiuntamente a 7 delle 15 cartelle sottese, afferenti tributi rientranti nella giurisdizione di questa CGT, e precisamente:
1- cartella n. 10020160004120579000, relativa ad IRPEF anno 2012, presuntivamente notificata il
10/05/2016 per un importo complessivo pari ad euro 2.699,54;
2- Cartella nr. 10020170021962717000, relativa ad IVA anno 2014, presuntivamente notificata il 23/01/2018 per un importo complessivo pari ad euro 4.656,96
3- Cartella nr. 10020170024528305000, anno 2016, presuntivamente notificata il 23/01/2019 per un importo complessivo pari ad euro 373,97;
4- Cartella nr. 10020200014287330000, relativa a Tari anno 2013, presuntivamente notificata il 09/12/2021 per un importo complessivo pari ad euro 77,36;
5- Cartella nr. 10020210002273430000, per imposta sul regime forfettario anno 2017, presuntivamente notificata il 23/03/2022 per un importo complessivo pari ad euro 1.695,46;
6- Cartella nr. 10020230015444822000 per imposta sul regime forfettario anno 2019, presuntivamente notificata il 28/06/2023 per un importo complessivo pari ad euro 109,38;
7- Cartella nr. 10020230017494054001, per imposta di registro anno 2019, presuntivamente notificata il
19/07/2023 per un importo complessivo pari ad euro 3.669,49.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento parziale dell'atto impugnato e delle 7 cartelle per i seguenti motivi:
1. omessa notifica delle suindicate cartelle e dei relativi atti prodromici;
2. intervenuta decadenza ai sensi dell'art.25 del dpr 602/1933;
3. intervenuta prescrizione (decennale in taluni casi e quinquennale in altri) della pretesa, inclusi sanzioni ed interessi, alla data di notifica della CPI;
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'AdER che controdeduceva, eccependo preliminarmente:
- il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alla cartella impugnata n. 10020170024528305000, relativa a crediti previdenziali;
- la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'eccepita prescrizione;
- l'inammissibilità del ricorso avverso la CPI per tardività, stante la regolare pregressa notifica delle cartelle e l'omessa impugnativa da parte del contribuente, nonché
- l'inammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo per carenza di interesse ai sensi dell'art. 12 del dpr
602/73.
Depositava documentazione comprovante la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, non impugnati e quindi divenuti definitivi, con conseguente impossibilità di contestare il merito della pretesa ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione, a suo avviso sempre decennale, anche considerata la proroga disposta dalla normativa emergenziale.
Concludeva, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i suindicati motivi o, in subordine, il rigetto con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Si costituiva quindi l'AdE, che evidenziava che le doglianze del ricorrente investivano esclusivamente l'attività dell'agente della riscossione: ove questi avesse provato la regolare notifica delle cartelle, mai impugnate, nessuna eccezione poteva essere sollevata con riferimento al merito della pretesa. Anche
l'eccezione di prescrizione era collegata all'attività di riscossione, ossia alla pregressa notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi successivi.
Concludeva insistendo sulla decennale prescrizione delle imposte erariali e dei relativi accessori e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente.
Il Comune di Scafati non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'AdER, poichè il ricorrente ha chiaramente errato nell'indicazione del numero della cartella impugnata, che corrisponderebbe ad una cartella per contributi Cassa Forense, ma dall'annualità e dall'importo specificati si comprende che ha inteso impugnare altra cartella per imposta sul regime forfettario anno 2016.
Quindi osserva che il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.
Ciò in quanto l'agente della riscossione ha documentato la pregressa notifica delle cartelle (fatta eccezione per la cartella n. 10020190035648841000) nonché di successivi atti interruttivi (nelle date del 19/4/22 –
03/10/2023 – 22/01/2024 – 21/05/2024) che afferiscono comunque alle cartelle suindicate ai nn. 1 - 2 – 3 –
4 – 6.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (decennale per le imposte IRPEF/IVA e quinquennale per sanzioni ed interessi nonché Tari) riferita ai crediti di cui alle 7 cartelle impugnate alla data di notifica della CPI.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge in favore di ciascun resistente.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO CHE
LIQUIDA IN EURO 2.500,00 IN FAVORE DI CIASCUN RESISTENTE COSTITUITO, OLTRE
ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.