Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2024, n. 13767
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Sentenza 16 gennaio 2024

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In materia di alimenti, tra l'art. 33, comma 2, l. 20 febbraio 2006, n. 82, nel testo "ratione temporis" applicabile, e l'art. 516 cod. pen. non sussiste un rapporto di specialità reciproca, poiché la prima disposizione si riferisce all'impiego in tutto in parte di prodotti non consentiti nella fase della vinificazione o della successiva manipolazione del prodotto, mentre la seconda prescinde da ogni attività di adulterazione del prodotto e attiene alla sola fase, successiva, di commercializzazione, con la conseguenza che si applicano entrambe le discipline in quanto esse si riferiscono a segmenti differenti della condotta, relativi, rispettivamente, alla pregressa fase di adulterazione e a quella successiva di commercializzazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto responsabile l'imputato tanto della adulterazione del vino, quanto della messa in commercio delle bottiglie pronte per la messa in vendita).

Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari non richiede che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 cod. pen. (Fattispecie in tema di contraffazione di marchi di importanti aziende agricole ed identificazione della provenienza delle bottiglie).

Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. si perfeziona, a prescindere dalla effettiva messa in vendita, anche in una fase preparatoria di semplice immissione nel mercato della sostanza alimentare non genuina, ovunque essa sia conservata. (Fattispecie nella quale le bottiglie di vino adulterato, sebbene non ancora messe effettivamente in vendita, erano conservate in un locale a disposizione degli eventuali acquirenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2024, n. 13767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13767
    Data del deposito : 16 gennaio 2024

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