Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 7710
CASS
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del delitto di atti persecutori

    La Corte ha ritenuto attendibile la testimonianza della persona offesa, coerente, precisa e riscontrata da elementi esterni. Le condotte moleste e minacciose sono state ritenute idonee a integrare il reato, avendo costretto la parte offesa a modificare le proprie abitudini di vita. Il dolo è stato ritenuto generico, consistente nella volontà di porre in essere condotte di minaccia o molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a cagionare gli eventi previsti dall'art. 612-bis c.p. e dell'abitualità del proprio agire.

  • Inammissibile
    Insussistenza del delitto di violazione di domicilio

    Le censure relative alla violazione di domicilio sono state ritenute inammissibili in sede di legittimità in quanto si risolvono in una contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza allegazione di specifici travisamenti delle prove.

  • Rigettato
    Eccessività della pena base e degli aumenti per continuazione

    La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La pena per il delitto di atti persecutori è stata congruamente giustificata sulla base della peculiare capacità a delinquere dimostrata dall'imputato, che aveva approfittato della conoscenza delle abitudini della persona offesa per realizzare condotte di sabotaggio.

  • Rigettato
    Omessa valutazione dell'incensuratezza, risalenza temporale dei fatti, comportamento complessivo e uso strumentale della querela

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato congruamente giustificato dalla Corte territoriale, valorizzando l'assenza di elementi positivi, l'assenza di ravvedimento da parte dell'imputato e la sostanziale mancanza di un contegno processuale collaborativo.

  • Rigettato
    Liquidazione del danno senza adeguato accertamento e omessa valutazione della capacità economica dell'imputato

    La doglianza relativa alla liquidazione del danno è inammissibile perché l'appellante non ha formulato alcun motivo di impugnazione o conclusione al riguardo. La subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è corretta, non emergendo dagli atti elementi idonei a far dubitare della capacità economica dell'imputato, il quale non ha allegato specifiche circostanze atte a denotare una sua impossibilità di adempiere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 7710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7710
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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