Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 7710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7710 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7710/2026
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 166/2026 UP - 27/01/2026
SENTENZA
R.G.N. 38100/2025
AR RO nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte di appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo, che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Rita Fera per la parte civile, che si è riportato alle conclusioni e alla nota spese già depositate;
udito l'Avvocato Matteo De Meo che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso del 27 giugno 2023, ha assolto IR AR dal delitto di violazione di domicilio di cui al capo B), limitatamente all'episodio del 10 settembre 2017, perché il fatto non sussiste;
ha confermato nel resto la stessa sentenza, in particolare quanto
Roma, li, 26/02/2026
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Firmato Da: RO LO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
all'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche agli effetti civili, per il reato di atti persecutori di cui al capo A) e per gli ulteriori episodi di violazione di domicilio, riducendo in relazione a tali reati la pena inflitta. A sostegno della decisione assunta la Corte territoriale ha osservato: - che la testimonianza della persona offesa AR IO doveva ritenersi attendibile, perché il suo racconto era risultato coerente, preciso e sorretto da plurimi riscontri esterni (testimonianze, documentazione tecnica, messaggi, filmati); - che il reato di atti persecutori doveva ritenersi integrato, perché le condotte moleste e minacciose dell'imputato erano state tali da avere costretto la parte offesa anche a modificare le proprie abitudini di vita (ad esempio, cambiando abitazione e scegliendone una dotata di garage); - che la pena posta a base del calcolo del trattamento sanzionatorio e i relativi aumenti per la continuazione erano stati determinati facendo corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando la durata delle condotte, la loro invasività, la loro commissione alla presenza del figlio minore e di terze persone, l'intensità del dolo e la peculiare capacità a delinquere dimostrata dall'imputato; - che il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente giustificato alla stregua dell'assenza di elementi di segno positivo;
- che correttamente era stata disposta la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, in assenza di elementi che attestassero l'incapacità economica dell'imputato di farvi fronte.
2. Il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di IR AR consta di quattro motivi (enunciati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascrittigli [ai capi A) e B)]. È dedotto che il delitto di atti persecutori sarebbe insussistente, perché le condotte che vi avrebbero dato corso sarebbero episodiche, di modesta gravità e non sorrette da un intento persecutorio unitario, molte essendo state determinate dalla necessità degli ex conviventi di intrattenere contatti per la gestione del figlio minore, e, per effetto delle caratteristiche segnalate, radicalmente inidonee a determinare gli effetti di turbamento psichico e di destabilizzazione esistenziale allegati dalla parte civile, della cui attendibilità, peraltro, si sarebbe dato conto in sentenza con una motivazione apodittica e, comunque, in contrasto con plurimi atti del fascicolo processuale, comunque travisati quanto ai riconoscimenti dell'imputato in relazione ai fatti di violazione di domicilio.
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2.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Pena base ed aumento per l'aggravante contestata al capo A)* dell'imputazione sarebbero stati determinati in maniera eccessiva e senza adeguato riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con duplicazione di elementi già valorizzati. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risentirebbe dell'omessa valutazione dell'incensuratezza dell'imputato, della risalenza temporale dei fatti, del suo comportamento complessivo, del presunto uso strumentale della querela in sede civile.
2.3. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile. Secondo il ricorrente la liquidazione del danno sarebbe avvenuta senza adeguato accertamento e la Corte non avrebbe valutato in concreto e d'ufficio la capacità economica dell'imputato, non incombendo su di lui alcun onere di allegare alcunché in ordine a sue peculiari situazioni di incapienza patrimoniale.
3. Con requisitoria in data 3 gennaio 2026 il Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria, corredata di nota spese, depositata in data 9 gennaio 2026 il difensore della parte civile AR IO ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio del grado.
4. La trattazione del ricorso ha avuto luogo in udienza pubblica, avendone avanzato tempestiva e rituale richiesta il difensore del ricorrente.
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Il ricorso è infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile.
Tutte le censure articolate avverso la conferma dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per entrambi i reati ascrittigli [quanto al reato di cui al capo B) in relazione alle sole condotte di violazione di domicilio dell'11 e del 18 settembre 2017] non sono consentite nella presente sede di legittimità, in quanto
si risolvono in una contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza nessuna allegazione di specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti delle prove (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01).
1.1. Quanto al tema della valutazione dell'attendibilità della persona offesa, deve rilevarsi che trattasi di apprezzamento riservato al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di giudizio di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata risulti affetta da manifeste contraddizioni, ovvero sia fondata su mere congetture, risolventesi in ipotesi non supportate dall' "id quod plerumque accidit" o comunque insuscettibili di verifica empirica ovvero, ancora, su una pretesa regola generale priva di minima plausibilità razionale (Sez. 4, n. 10153 dell'11/2/2020, Rv. 278609). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha offerto ampia e coerente motivazione in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto credibile la persona offesa e attendibile il suo racconto (cfr. pagg. 10, 11, 13 e 14 della sentenza impugnata), valorizzando non solo l'intrinseca linearità e coerenza del narrato, ma anche i riscontri esterni offerti da plurimi elementi di prova, analiticamente esaminati, così sottraendo le valutazioni al riguardo rassegnate ad ogni possibilità di sindacato da parte di questa Corte.
1.2. Quanto alle caratteristiche delle condotte persecutorie e alla loro idoneità a cagionare alcuno degli eventi previsti dall'art. 612-bis cod. pen. giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova del grave e perdurante stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima può essere desunta anche indirettamente, attraverso la valutazione della natura e delle modalità delle condotte poste in essere dall'agente, quando queste risultino, secondo un giudizio ex ante, oggettivamente idonee a determinare in una persona comune un effetto destabilizzante, ovvero ad aggravare una preesistente situazione di fragilità o disagio psichico della persona offesa (Sez. 5, n. 7559 del 10/1/2022, B., Rv. 282866). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente applicato tale principio, ritenendo che la reiterazione di condotte intrusive, minacciose e moleste, protratte nel tempo e caratterizzate da un'evidente invasività nella sfera privata della vittima, fosse di per sé idonea a produrre l'evento richiesto dalla fattispecie incriminatrice, evento peraltro puntualmente riscontrato attraverso il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, costretta a trasferirsi in una zona meno isolata e in una abitazione dotata di garage in cui ricoverare l'auto» (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).
1.3. Quanto al profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, va ribadito che «Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di
Firmato Da: RO LO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: EN AM Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
evento, il dolo richiesto è generico e consiste nella volontà di porre in essere una pluralità di condotte di minaccia o molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a cagionare uno degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis cod. pen., nonché dell'abitualità del proprio agire. Non è invece richiesta alcuna preordinazione unitaria delle condotte, potendo queste essere anche in parte estemporanee o realizzate al presentarsi dell'occasione, trattandosi di un elemento non previsto sul piano della tipicità normativa» (Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265230; conf. Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S., Rv. 279726-01). Al lume di tale principio, va riconosciuta la correttezza della motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata, che ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato sulla base della consapevolezza dell'imputato in ordine alla reiterazione e all'idoneità offensiva delle condotte poste in essere, senza necessità di accertare un disegno criminoso preventivamente strutturato (cfr. pag. 11).
2. I motivi di ricorso (il secondo e il terzo) protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con la conseguenza che sono inammissibili le doglianze che in Cassazione mirino ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie. In particolare, la determinazione della pena per il delitto di atti persecutori, aggravata ai sensi dell'art. 612-bis, secondo comma, cod. pen. è stata congruamente giustificata sulla base della peculiare capacità a delinquere dimostrata dall'imputato, che aveva, oltretutto, approfittato della conoscenza delle abitudini della persona offesa, conseguita grazie alla precedente relazione sentimentale con lei intrattenuta, per realizzare più agevolmente le condotte di sabotaggio in danno della stessa. Tenuto conto, inoltre, della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), neppure l'argomentazione spiegata
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Firmato Da: RO LO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: EN AM Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
al riguardo nella sentenza impugnata presta il fianco a rilievi di sorta, avendo la Corte territoriale non irragionevolmente assegnato preponderante rilievo, in rapporto alla gravità e alla durata delle condotte persecutorie, all'assenza di ravvedimento da parte dell'imputato, che aveva mostrato di non essere disponibile ad alcuna composizione delle controversie, anche civili, con la persona offesa, e alla sostanziale mancanza di un contegno processuale collaborativo (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).
3. Il quarto motivo è, invece, nel complesso infondato.
3.1. La doglianza con la quale si è lamentato che la liquidazione del danno asseritamente subito dalla parte civile non sarebbe stata preceduta da adeguato accertamento è inammissibile, perché, come rilevato nella sentenza impugnata, *l'appellante non ha formulato alcun motivo di impugnazione né alcuna conclusione con riguardo al punto relativo alla liquidazione del danno alla parte civile e al suo ammontare» (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). Donde, trattasi di questione inedita, che, in quanto involgente profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc.pen.
3.2. La risposta alla doglianza che attinge il profilo della subordinazione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. all'adempimento dell'obbligo risarcitorio ex art. 165 cod. pen. esige che si dia conto degli orientamenti formatisi in materia in seno alla giurisprudenza di legittimità.
del
Secondo un primo orientamento, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun preventivo accertamento sulle condizioni economiche condannato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (ex multis, Sez. 4, n. 4626 dell'8/11/2019, Sgrò, Rv. 278290; Sez. 5, n. 12614 del 9/12/2015, Fanella, Rv. 266873; Sez. 2, n. 26221 dell'11/6/2015, Dammico, Rv. 254913; Sez. 6, n. 33020 dell'8/5/2014, S., Rv. 260555). All'opposto, altro orientamento ritiene che il giudice, qualora intenda subordinare la sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, sia tenuto a valutare, sia pur sinteticamente, le reali condizioni economiche del condannato, al fine di verificare la concreta esigibilità della prestazione, poiché l'imposizione di una condizione inesigibile si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost. (Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, G., Rv. 288722 - 01; Sez. 2, n. 20317 del 18/04/2024, Cuccuru, Rv. 286410-01; Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 28563301; Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, V., Rv. 283902-01; Sez. 5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604; Sez. 5, n. 21557 del
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2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675; Sez. 2, n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna, Rv. 255665). In posizione intermedia tra questi due filoni interpretativi si colloca, tuttavia, un terzo orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 2, n. 26165 del 03/07/2025, Lora Lamia, Rv. 28848101; Sez. 2, n. 38431 del 13/09/2023, Santoro, Rv. 285041 01; Sez. 5, n. 39785 del 05/07/2023, Cagossi, Rv. 285260 01; Sez. 6, n. 11142 del 07/02/2023, E., Rv. 284609-01; Sez. 5, n. 26175 del 4/5/2022, Papa, Rv. 283591; Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348; Sez. 6, n. 22094 del 18/3/2021, A., Rv. 281510; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, Genna, Rv. 280407; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648-01; Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020, Gullino, Rv. 278799-01).
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In tale prospettiva è stato chiarito che incombe sull'imputato l'onere almeno di allegare, mediante l'indicazione di elementi specifici e concreti, la propria incapacità economica, non essendo sufficiente la mera deduzione di difficoltà reddituali o l'affermazione apodittica dell'impossibilità di adempiere (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591-01). Trattasi di soluzione che appare condivisibile, poiché evita, da un lato, di rinviare sistematicamente alla fase esecutiva la verifica della compatibilità della prescrizione ex art. 165 cod. pen. con le condizioni economiche dell'imputato e, dall'altro, di imporre al giudice accertamenti superflui in assenza di allegazioni specifiche o di elementi sintomatici emergenti dagli atti. Donde, occorre ribadire che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta e sottolineare che l'impegno motivazionale al riguardo richiesto al giudice di merito non è predeterminabile in modo uniforme, ma varia in relazione alle deduzioni difensive e agli elementi concretamente acquisiti nel giudizio, dovendo, altresì, essere rapportato all'entità del risarcimento imposto, potendo il dubbio sulla capacità economica risultare più o meno fondato a seconda dell'importo dovuto.
3.3. Al lume di tale criterio interpretativo, va riconosciuto che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della
Firmato Da: RO LO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: EN AM Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
sospensione condizionale della pena applicata a RO AR al risarcimento del danno nei confronti della parte civile è corretta, essendosi evidenziato come dagli atti non emergessero elementi idonei a far dubitare della capacità economica dell'imputato, il quale, tra l'altro, non aveva neppure allegato specifiche circostanze atte a denotare una sua impossibilità di adempiere all'obbligazione risarcitoria, invece, ragionevolmente esigibile, essendo egli «soggetto relativamente giovane, regolarmente impiegato e non ammesso al patrocinio a spese dello Stato» (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).
3.4. I residui rilievi difensivi, relativi all'adeguatezza della motivazione con la quale la Corte territoriale ha dato conto della idoneità della sola obbligazione risarcitoria a *costituire [....] una garanzia dell'effettiva astensione dell'imputato, per il futuro, dal commettere nuovi reati», non sono esaminabili in questa sede, perché pretendono un sindacato su un apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito in maniera non arbitraria o illogica.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge. In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
Firmato Da: RO LO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: EN AM Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia
Il Presidente
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Firmato Da: RO LO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2121a-Firmato Da: EN AM Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 7dfa7ee2010e1a13 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d