Sentenza 5 luglio 2023
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse nel caso in cui dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'impossibilità di adempimento dell'obbligo risarcitorio, poiché l'imputato non aveva segnalato nulla in merito alle sue scarse disponibilità economiche, ma si era limitato a un generico riferimento all'attività lavorativa svolta, comunque retribuita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2023, n. 39785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39785 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'NO che ha concluso chiedendo udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.9.2022 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di GO MA, che l'aveva dichiarata colpevole dei reati di furto aggravato del cristallo di una lapide e di molestia, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di molestia di cui al capo D, rideterminando la pena alla predetta inflitta e riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danno in favore della parte civile.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione, lamentando che la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, facoltativa nel caso di specie non avendo l'imputata in precedenza mai usufruito avrebbe implicato, alla luce - del consolidato orientamento di questa Corte, una congrua motivazione in ordine alla indispensabilità della stessa ed un'adeguata valutazione circa la concreta possibilità di adempimento in relazione alla situazione economica della persona onerata, e che la corte di appello ciò nonostante ha confermato la statuizione del giudice di primo grado adducendo argomenti non convincenti quanto alla subordinazione e senza proprio fornire risposta circa la necessità della verifica delle condizioni economiche dell'imputato che tale subordinazione impone.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO 力 il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese.
1.Il ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente rilevare, quanto alla doglianza che lamenta la mancata risposta della corte di appello in ordine alla omessa verifica delle condizioni economiche dell'imputata, che essa in realtà non ha costituito specifico motivo di appello, che si è incentrato 2 sull'assenza di una idonea giustificazione della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (rinvenendosi solo per inciso un riferimento generico a tale mancata verifica e ad asserite modeste capacità economiche dell'imputata quale operaia con madre malata a carico). In ogni caso, va rilevato che beneficio in parola era stato espressamente richiesto dalla difesa in sede di conclusioni rassegnate in primo grado senza segnalarsi alcunché circa le condizioni economiche dell'imputata ostative ad un'eventuale subordinazione del beneficio al pagamento di una somma di denaro, condizioni economiche rispetto alle quali nulla di concreto è stato neppure nella presente sede indicato, laddove peraltro la corte di appello ha comunque precisato che neanche dagli atti emergessero elementi, nemmeno per implicito, idonei a suffragare scarse disponibilità economiche dell'imputata. Questo Collegio ritiene invero di aderire al riguardo all'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (orientamento di recente ribadito da Sez. 6, Sentenza n. 11142 del 07/02/2023, Rv. 284609 - 01; massime precedenti conformi: N. 29996 del 2016 Rv. 267352 - 01, N. 25685 del 2016 Rv. 267372 - 01, N. 26958 del 2020 Rv. 279648 - 01, N. 3187 del 2021 Rv. 280407 - 01, N. 26175 del 2022 Rv. 283591 - 01, N. 11299 del 2020 Rv. 278799 - 01, N. 40480 del 2019 Rv. 278381 - 02, N. 48913 del 2018 Rv. 274599 - 01, N. 52730 del 2017 Rv. 271731 - 01, N. 25413 del 2016 Rv. 267134 - 01, N. 33696 del 2017 Rv. 270741 - 01, N. 22094 del 2021 Rv. 281510- 01, N. 46959 del 2021 Rv. 282348 - 01, N. 11371 del 2018 Rv. 272544 -01), laddove nel caso di specie la stessa prospettazione difensiva, a ben vedere, non afferisce a condizioni economiche del tutto impeditive facendo essa, piuttosto riferimento, pur genericamente, all'attività lavorativa, comunque retribuita, svolta dall'imputata. Quanto poi all'ulteriore aspetto di cui si lamenta il ricorso, è solo il caso di evidenziare che, a differenza di quanto esso sostiene, già il primo giudice aveva congruamente indicato le ragioni per le quali nonostante l'incensuratezza dell'imputata e che si trattasse di beneficio - concesso per la prima volta si fosse ritenuto necessario disporre la subordinazione dello - stesso al risarcimento del danno, evidenziando come nel caso di specie si vertesse al cospetto di condotta rivelatrice di una specifica volontà offensiva nei confronti della persona offesa e come l'attività riparatoria, in tale quadro, costituisse riscontro di una cesura oggettiva con il pregresso, ponendosi quale condizione cui è subordinato il consolidamento della prognosi di futura astensione dalla reiterazione;
e la corte di appello, a sua volta, non ha fatto altro che sottolineare la persistenza del proposito criminoso dell'imputata che nonostante l'iniziale 3 A parziale ammissione dei fatti aveva poi proseguito nei comportamenti molesti da ciò desumendo ulteriori elementi a sostegno del condiviso giudizio espresso dal primo giudice circa la necessità di disporre la subordinazione all'adempimento dell'obbligo risarcitorio quale manifestazione di ravvedimento;
si deva al riguardo solo precisare, da un lato, che la subordinazione si muove nell'ambito della disciplina del beneficio in parola sicché è pur sempre nell'ottica della prognosi favorevole e del suo rafforzamento che va valutata e che quindi essa non va vista come uno strumento attraverso il quale soddisfare l'esigenza del risarcimento che costituisce solo un effetto indiretto di una siffatta previsione (con la conseguenza che a rigore improprio rimane il riferimento operato dalla corte di appello alla necessità di puntellare l'intenzione dell'imputata di risarcire il danno); dall'altro, che non è in contrasto con la prognosi favorevole sottesa al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena anche ove ancorata all'incensuratezza la previsione della - subordinazione in argomento laddove evidentemente sussista l'esigenza di rafforzare quella prognosi che non è piena perché - come nel caso di specie - a fronte della incensuratezza vi sono le modalità della condotta sintomatiche di una certa pervicacia che deve essere quindi opportunamente controbilanciata puntellando il riconoscimento del benefico con l'ulteriore previsione dell'adempimento della prestazione del risarcimento del danno. Se è vero, infatti, che mediante la subordinazione si realizza la salvaguardia di interessi di terzi (nel caso del risarcimento del danno, si avvantaggia la persona pregiudicata dal fatto reato), è altrettanto vero che un siffatto provvedimento costituisce comunque un corollario del beneficio della sospensione condizionale della pena che è ancorato alla prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato, prognosi che quella subordinazione va in ogni caso a completare, puntellandone la formulazione (risolvendosi l'obbligo a carico dell'imputato in un ulteriore impegno che si aggiunge a quello di non commettere ulteriori reati nei termini e nei modi indicati dall'art. 168 cod. pen., pena sia nell'uno che nell'altro caso la revoca del beneficio;
cfr. in motivazione, Sez. 5, Sentenza n. 3187 del 26/10/2020 Ud. (dep. 26/01/2021), Genna, Rv. 280407 - 01). In altri termini il potere discrezionale di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 cod. pen, è correttamente esercitato quando come nel caso di specie in considerazione delle circostanze di fatto, la prognosi di - astensione del reo dal commettere nuovi reati può essere positivamente pronunciata solo in presenza di una manifestazione di effettivo ravvedimento, che si traduce nell'adempimento di un obbligo di "facere" direttamente funzionale al ripristino del bene offeso (cfr. sia pure in/ relazione all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo in materia di reati edilizi, Sez. 3, n. 3139 del 03/12/2013 - dep. 23/01/2014, Domingo e altro, Rv. 258587; Sez. 3, sentenza n. 43576, del 3.12.2013, Rv. 258587; Sez. 3, sentenza n. 43576 del 2014, ric. Principalli ed altro, non massimata). E' necessario quindi spiegare perché, sul piano prognostico di cui all'art. 164 c.p., comma 1, si ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come 4 condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
altrimenti ragionando si finirebbe per elidere ogni differenza tra l'ipotesi, facoltativa, di cui all'art. 165 c.p., comma 1, e quella, obbligatoria, di cui all'art. 165, comma 2, cod. pen. (cfr. Sez. 5 Genna cit.); ma nel caso in esame, come sopra spiegato, i giudici di merito hanno correttamente assolto a tale onere motivazionale. Sicché il ricorso è oltre che aspecifico, anche manifestamente infondato sotto il profilo della manifesta insussistenza dei vizi denunciati.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez. U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 5/7/2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Alfredo Guar ano Jankone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 OTT/2023 Mot IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ME anzuise