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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1795/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 26/2/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stella Tatangelo, e nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, difeso dall'avv. Daniele Sperduti, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/7/2024 la signora premesso di aver avuto con il signor una Parte_1 CP_1 Per_ relazione more uxorio da cui sono nati i figli (il 21/12/2019) e (il 24/6/2023), ha chiesto che Per_2 il Collegio provveda alla regolazione dei diritti dei minori disciplinandone l'affidamento, i turni di visita da riconoscere ai genitori e i correlati obblighi di mantenimento secondo le modalità esposte nell'atto.
***
Costituito con comparsa depositata l'1/10/2024, il signor ha chiesto l'adozione di statuizioni di CP_1 contenuto parzialmente diverso rispetto a quelle invocate dalla controparte.
*** Pt_ All'udienza del 26/2/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla CP_1 Pt_ definizione della controversia alle condizioni riportate a verbale nei termini seguenti: “La signora dichiara: “Confermo. Definirei la causa alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo della prole in mio favore, collocazione presso di me, assegnazione della casa familiare con allontanamento immediato del signor e ripianamento, ad opera di quello, delle spese abitative arretrate;
riconoscimento per il CP_1 mantenimento dei figli di € 600,00 al mese o, in subordine, di € 500,00 al mese;
spese straordinarie a metà; frequentazione dei figli secondo le modalità previste dall'Aipes; versamento diretto da pate del datore di lavoro delle somme imputabili a mantenimento ordinario;
assegno unico in via esclusiva in favore della madre.” Il signor dichiara: “Sono disponibile a versare € 500,00 al mese per i due CP_1 figli a titolo di mantenimento ordinario, a uscire e dall'abitazione familiare coprendo le spese e gli arretrati maturatati e maturandi fino alla liberazione. Chiedo rapporti ordinari di frequentazione dei figli. Per_
eccepisco sull'assegno unico, da devolvere per intero alla made Non transigo sull'affidamento condiviso e sull'eliminazione delle visite protette. Mi impegno a liberare la casa di in cinque Parte_2 giorni a partire da oggi. Sui turni di visita mi riporto all'atto di costituzione. Consento al versamento Pt_ diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro” . La signora dichiara: “Aderisco alla controproposta, fatti salvi gli accordi seguenti sui turni di visita”. Ai predetti fini le parti dichiarano: Per_
“Conveniamo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli dal compimento del terzo anno di età per quanto riguarda il pernottamento) ogni mercoledì dalle 18.00 alle 21.00 cena compresa;
a fine settimana alternati dalle 10.00 del sabato alle 21.00 della domenica;
nei fine settimana in cui i figli passeranno il week end con la madre, anche il venerdì dalle 18.00 alle 21.00. Fino al raggiungimento del terzo anno di vita di il padre ricondurrà la bambina alla madre il sabato alle 21.00, la riprenderà Per_2 alle 10.00 della domenica e la riporterà alla madre alle 21.00 della domenica. Il padre terrà i figli ad anni alterni anche il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, a Pasqua o il Lunedì successivo;
d'estate per quindici giorni anche non consecutivi”
*** Pt_ Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. Non vi è motivo per non riconoscere gli accordi intervenuti tra le parti, CP_1 conformi alla legge e all'interesse della prole.
*** Pt_ L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1795/2024 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte dalle parti, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 26/2/2025 Il Presidente est.
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1795/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 26/2/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stella Tatangelo, e nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, difeso dall'avv. Daniele Sperduti, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/7/2024 la signora premesso di aver avuto con il signor una Parte_1 CP_1 Per_ relazione more uxorio da cui sono nati i figli (il 21/12/2019) e (il 24/6/2023), ha chiesto che Per_2 il Collegio provveda alla regolazione dei diritti dei minori disciplinandone l'affidamento, i turni di visita da riconoscere ai genitori e i correlati obblighi di mantenimento secondo le modalità esposte nell'atto.
***
Costituito con comparsa depositata l'1/10/2024, il signor ha chiesto l'adozione di statuizioni di CP_1 contenuto parzialmente diverso rispetto a quelle invocate dalla controparte.
*** Pt_ All'udienza del 26/2/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla CP_1 Pt_ definizione della controversia alle condizioni riportate a verbale nei termini seguenti: “La signora dichiara: “Confermo. Definirei la causa alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo della prole in mio favore, collocazione presso di me, assegnazione della casa familiare con allontanamento immediato del signor e ripianamento, ad opera di quello, delle spese abitative arretrate;
riconoscimento per il CP_1 mantenimento dei figli di € 600,00 al mese o, in subordine, di € 500,00 al mese;
spese straordinarie a metà; frequentazione dei figli secondo le modalità previste dall'Aipes; versamento diretto da pate del datore di lavoro delle somme imputabili a mantenimento ordinario;
assegno unico in via esclusiva in favore della madre.” Il signor dichiara: “Sono disponibile a versare € 500,00 al mese per i due CP_1 figli a titolo di mantenimento ordinario, a uscire e dall'abitazione familiare coprendo le spese e gli arretrati maturatati e maturandi fino alla liberazione. Chiedo rapporti ordinari di frequentazione dei figli. Per_
eccepisco sull'assegno unico, da devolvere per intero alla made Non transigo sull'affidamento condiviso e sull'eliminazione delle visite protette. Mi impegno a liberare la casa di in cinque Parte_2 giorni a partire da oggi. Sui turni di visita mi riporto all'atto di costituzione. Consento al versamento Pt_ diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro” . La signora dichiara: “Aderisco alla controproposta, fatti salvi gli accordi seguenti sui turni di visita”. Ai predetti fini le parti dichiarano: Per_
“Conveniamo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli dal compimento del terzo anno di età per quanto riguarda il pernottamento) ogni mercoledì dalle 18.00 alle 21.00 cena compresa;
a fine settimana alternati dalle 10.00 del sabato alle 21.00 della domenica;
nei fine settimana in cui i figli passeranno il week end con la madre, anche il venerdì dalle 18.00 alle 21.00. Fino al raggiungimento del terzo anno di vita di il padre ricondurrà la bambina alla madre il sabato alle 21.00, la riprenderà Per_2 alle 10.00 della domenica e la riporterà alla madre alle 21.00 della domenica. Il padre terrà i figli ad anni alterni anche il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, a Pasqua o il Lunedì successivo;
d'estate per quindici giorni anche non consecutivi”
*** Pt_ Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. Non vi è motivo per non riconoscere gli accordi intervenuti tra le parti, CP_1 conformi alla legge e all'interesse della prole.
*** Pt_ L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1795/2024 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte dalle parti, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 26/2/2025 Il Presidente est.
Virgilio Notari