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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6969/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6969/2025 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PADELETTI LAMBERTO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
PADELETTI LAMBERTO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Vedovato
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 30/09/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dalle parti, a mezzo del ricorso depositato in data 30/09/2025, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 04.12.2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
rilevato che la domanda di scioglimento del matrimonio sarà procedibile decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data 02.07.2026 per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e lle Parte_1 CP_1 condizioni di cui al ricorso depositato il 30/09/2025, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GUBBIO (PG) di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
- dispone per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio congiunto contestualmente proposta.
Nulla per spese.
Perugia, 05/12/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6969/2025 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PADELETTI LAMBERTO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
PADELETTI LAMBERTO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Vedovato
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 30/09/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dalle parti, a mezzo del ricorso depositato in data 30/09/2025, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 04.12.2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
rilevato che la domanda di scioglimento del matrimonio sarà procedibile decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data 02.07.2026 per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e lle Parte_1 CP_1 condizioni di cui al ricorso depositato il 30/09/2025, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GUBBIO (PG) di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
- dispone per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio congiunto contestualmente proposta.
Nulla per spese.
Perugia, 05/12/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino