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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
composta dai Magistrati:
Dott. ssa IA XO Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel.
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ) personalmente e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (P.IVA ), elettivamente domiciliato in Sassari, via A. Diaz CP_1 P.IVA_1
n. 10, presso lo studio dell'avv. Roberto Scano, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti,
parte appellante contro
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliato in Cagliari, via Dante n. 23,
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Cagliari. che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
parte appellata La causa è stata decisa ex art. 437 cpc all'udienza del 19.12.2025 sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente in appello: “A) Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
In via cautelare: B) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, sospendere, ove del caso inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva e/o l'eventuale esecuzione della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti
dell'art. 283 c.p.c. e dell'art. 431 co. 3, c.p.c.; Nel merito ed in via principale: C) Accogliere, in
riforma della sentenza impugnata, il presente ricorso previo accertamento e declaratoria di
illegittimità o l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata ed opposta per i motivi in fatto e
diritto sopra esposti e disporre conseguentemente l'annullamento della stessa e delle sanzioni con la
medesima irrogate;
D) Adottare, ai fini dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata
ogni consequenziale provvedimento al fine di disporre l'archiviazione della pratica;
E) Con vittoria
di spese del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado”;
Nell'interesse del resistente in appello: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello siccome inammissibile e infondato per
le ragioni di cui all'espositiva. Con vittoria delle spese di lite”.
1. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 104/2023, pubblicata il 4/4/2023, istruita la causa documentalmente nonché mediante espletamento di prova testimoniale, in parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 114 del 5/5/2017, regolarmente notificata a Parte_1
, rideterminò la sanzione irrogata nella misura del minimo edittale, decurtato di quanto già
[...]
versato a pagamento parziale della diffida.
In particolare, l' di Sassari, aveva irrogato a la Controparte_2 Parte_1
sanzione complessiva di euro 26.329,71 per le seguenti violazioni:
1) mancata comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione;
violazione dell'art. 9 bis,
comma 2, d.l. n. 510/96, conv. in l. n. 608/96, come mod. da art. 1, comma 1180, l. n.
296/2006, come mod. dall'art. 5, comma 1, l. n. 283/2010, come mod. dal d.l. 16/2012, conv.
con modificazioni dalla l. 44/2012 (“in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità
a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto
lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata
la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,
mediante documentazione avente data certa di trasmissione”) per avere in particolare omesso di comunicare, entro il giorno antecedente, l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato di , nata a [...] il [...], occupata dal 12/09/2013 al 31/07/2013 e dal Parte_2
13/10/2014 al 30/06/2015, nonché di nata a [...] il [...], occupata Parte_3
dal 12/09/2013 al 31/07/2013 e dal 13/10/2014 al 30/06/2015, e di , nato a Parte_4
Sassari il 18/05/1984, occupato dal 12/09/2013 al 31/07/2013;
2) infedeli registrazioni a seguito di riqualificazione;
violazione dell'art. 39, comma 1 e 2, d.l.
112/2008, conv. con modif. in l. n. 133/2008, s.m.i. (“il datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale
sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e
cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di
servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata
ogni annotazione relativa a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti
previdenziali…”), per avere registrato infedelmente sul libro unico del lavoro i dati relativi ai dipendenti di cui sopra;
3) violazione dell'art.
4-bis, primo periodo, comma 2, d.lgs. n. 181/2000, come introdotto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 297/2002, successivamente mod. dall'art. 5, lettere a) e b), l.
183/2010 (“all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività
di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all' articolo 9 bis,
comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende
assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività
lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni
previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”), per non avere consegnato copia della comunicazione di assunzione o del contratto individuale di lavoro ai lavoratori di cui sopra;
4) lavoro irregolare fino al 22/02/2024; violazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 73/2002, di conversione d.l. n. 12/2002, come sostituito dall'art. 4, l. n. 183/2010, per avere occupato irregolarmente i lavoratori sopra identificati, in particolare , addetta Parte_2
all'informazione e assistenza clienti, per 117 giorni, più ulteriori 8 giorni, di lavoro effettivo irregolare, e addetta all'informazione e assistenza clienti, per 8 giorni di Parte_3
lavoro effettivo irregolare;
5) lavoro irregolare dal 23/02/2014; violazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 73/2002, di conversione d.l. n. 12/2002, come da ultimo mod. dal d.l. n. 145/2013, conv. con mod. dalla l. n. 9/2014
(“in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da
euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 195 per ciascuna
giornata di lavoro effettivo”), per avere occupato senza la preventiva comunicazione di assunzione, per il periodo dal 01/09/2014 al 12/10/2014, e Parte_2 Parte_3
occupate in qualità di addette all'informazione e assistenza clienti per 30 giorni di effettivo lavoro irregolare. Il giudice di prime cure, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui dal punto di vista della valenza probatoria intrinseca le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non hanno efficacia di piena prova fino a querela di falso, ma hanno valore di prova (sufficiente alla decisione della causa), che può essere infirmata solo da una prova contraria (che sia ovviamente attendibile,
credibile e logica) (cfr. Cass. civ. n. 22724/2013; n. 14965/2012; n. 13975/2009; n. 405/2004), rilevò
quanto alla violazione di cui al punto 1:
- il riconoscimento di responsabilità per la commissione dell'illecito da parte di , Parte_1
dato che il ricorrente aveva effettuato il pagamento di parte delle sanzioni, nella misura di euro
7.054,70;
- l'estinzione dell'illecito, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 124/2004, solo in caso di integrale pagamento della diffida;
- in relazione a risultò Unilav effettuato in data 10/11/2015, a seguito della diffida;
Parte_2
- per la stessa (v. dichiarazioni rese in sede ispettiva e all'udienza del Parte_3 Parte_2
13/04/2018) aveva affermato di aver lavorato insieme alla prima dal 1°/9/2014 al 10/10/2014;
evidenziò, inoltre, l'esistenza di ulteriori Unilav, relativi al periodo dall'8/2/2013 al 31/7/2013 (con regolare contratto di lavoro subordinato part-time comunicato in data 7/2/2013), dal 12/9/2013 al
31/7/2014 (con contratto di collaborazione a progetto), dal 13/10/2014 al 30/6/2015 (con contratto di collaborazione a progetto).
Il tribunale, in ordine alla sanzione di cui al punto 3, sulla base degli esiti dell'istruttoria espletata,
evidenziò la sussistenza delle caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato nel rapporto intercorso tra le parti. In particolare, dalle dichiarazioni delle lavoratrici e emerse: Pt_2 Pt_3
- la messa a disposizione di energie lavorative, in condizioni di esclusività, in favore del datore di lavoro;
- l'eterodirezione;
- l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato con riferimento all'orario di inizio e l'orario di fine della prestazione;
- l'utilizzo di strumenti aziendali;
- la retribuzione fissa (v. prospetti paga).
A detta del giudice di prime cure, risultarono essere contrastanti in tal senso solamente le dichiarazioni del teste , ritenuto di minore attendibilità in quanto figlio dell'opponente. Parte_4
Quanto alle sanzioni di cui ai punti 4 e 5, il giudice di primo grado rilevò che dalla documentazione in atti emerse il lavoro irregolare per i periodi in contestazione, tenuto anche conto della maggiore credibilità dei testi di parte opposta, liberi ed imparziali, rispetto all'unico teste di parte opponente,
figlio di quest'ultimo e lavoratore all'interno della società oggetto di accertamento.
In ordine alla richiesta di rideterminazione della sanzione applicata, riconosciuta la possibilità in capo al giudice di determinare autonomamente l'entità della sanzione nel rispetto dei limiti edittali,
fondandosi sul libero convincimento, secondo i parametri di cui all'art. 11 l. n. 689/81 (gravità della violazione, opera svolta dall'agente per eliminazione o attenuazione delle conseguenze, personalità,
condizioni economiche), il tribunale, rilevato il pagamento parziale della sanzione, il numero di lavoratori -per cui erano state compiute le violazioni- inferiore a dieci, la mancanza di sanzioni pregresse per violazioni a tutela del lavoratore, rideterminò la sanzione irrogata nella misura del minimo edittale.
2. Sui motivi di impugnazione
ha proposto appello avverso l'impugnata sentenza, chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza come da conclusioni sopra trascritte, deducendo:
i) l'erroneità ed illogicità della sentenza impugnata sotto il profilo della insussistenza della riqualificazione della fattispecie come rapporto di lavoro subordinato in ragione della normativa e del CCNL applicato alle fattispecie oggetto di accertamento ispettivo.
ii) inconferenza ed erroneità degli elementi sintomatici presunti ai fini della ritenuta riconducibilità al rapporto di lavoro subordinato dei contratti di collaborazione coordinata a progetto. iii) Illogicità ed erroneità della valutazione delle evidenze istruttorie documentali ai fini della ricostruzione fattuale.
3. Motivi della decisione
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le seguenti ragioni, da intendersi a integrazione della motivazione della pronuncia appellata.
I motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca connessione.
Con la doglianza sub i) l'appellante si è doluto del fatto che il tribunale avrebbe ripetuto meccanicamente le asserzioni del verbale di accertamento omettendo di considerare gli elementi rivenienti dalla normativa legale e dalle pattuizioni collettive che avrebbero trovato piena corrispondenza nelle evidenze istruttorie. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare l'assenza in concreto di assoggettamento al potere disciplinare, come anche della circostanza che la fattispecie sarebbe interamente regolata dalla disciplina legale e dal “CCNL di riferimento per i collaboratori telefonici dei call center” del 22/7/2013, dai quali si trarrebbe la piena legittimità dei contratti di lavoro a progetto, dietro un corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, per gli operatori di call center in modalità out bound, come sarebbero quelli per cui si procede, ai quali sarebbe imputabile la sola attività consistita nel contattare autonomamente i clienti e quindi un'attività pienamente compatibile con il conseguimento del risultato di cui al progetto.
Con il motivo d'appello sub ii) la parte appellante ha censurato la decisione di primo grado in quanto,
a suo dire, nessun riscontro sussisterebbe in ordine alla (pur) ritenuta esclusività della messa a disposizione delle energie lavorative da parte dei collaboratori, come anche in merito alla eterodirezione. Diversamente, a detta dell'appellante, la prestazione lavorativa resa in modalità out bound presupporrebbe un'effettiva autonomia organizzativa, funzionale a un'attività di direct marketing coma da pattuizioni contrattuali sia individuali che collettive, giacché il collaboratore in out bound dovrebbe contattare autonomamente i clienti ben potendo auto-organizzare detta attività. Inoltre, i collaboratori, per tutta la durata del rapporto, non avrebbero osservato alcun orario di lavoro presso la sede aziendale (ferma restando la possibilità per il committente di individuare fasce orarie)
e il committente non avrebbe esercitato alcun potere gerarchico né disciplinare. L'utilizzo dei locali aziendali e delle postazioni telefoniche ivi ubicate non sarebbe stato, inoltre, decisivo, essendo previsto non già in esclusiva bensì in alternativa rispetto a ogni possibile utenza telefonica impiegabile autonomamente dal collaboratore. Avrebbe, infine, errato il giudicante, nell'attribuire rilievo a prospetti- paga al fine di desumerne l'esistenza di una retribuzione fissa compatibile con la subordinazione, posto che dagli stessi si evincerebbe solamente il riconoscimento delle due componenti obbligatorie del compenso maturato in qualità di collaboratori a progetto (ossia l'indennità mensile di garanzia e l'indennità variabile di progetto).
Con il rilievo sub iii) è stato denunciato che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto attendibili le collaboratrici (denunciante) e e privato di credibilità Parte_2 Parte_3
l'altro testimone ( ) solo perché figlio dell'opponente odierno appellante. In Parte_4
particolare, , nella domanda di disoccupazione aveva dichiarato di non aver lavorato nel Parte_2
periodo dal 1/1/2013 al 11/09/2013 e la aveva reso analoghe dichiarazioni con riferimento al Pt_3
periodo dal 1/8/2013 al 1/10/2013; invece, davanti al Giudice dichiararono di essersi astenute dall'attività lavorativa solo nel mese di agosto (o parte di esso). La teste inoltre, riferì di aver Pt_3
ricevuto direttive da (l'altro collaboratore) senza precisare la ragione in forza della Parte_4
quale le stesse avrebbero potuto ritenersi derivate dal legale rappresentante della né specificò CP_1
il contenuto di tali direttive.
La difesa dell'appellante ha evidenziato, altresì, le contraddittorietà che avrebbero caratterizzato le deposizioni delle testi indicate dall'Amministrazione oltre agli elementi che, a suo dire, avrebbero corroborato la tesi dell'opponente. Anche nel periodo dal 1/9/2014 al 12/10/2014 le collaboratrici non avrebbero prestato alcuna attività, e difatti avevano inoltrato domanda di disoccupazione per quel periodo, mentre nel periodo dal 1/9/2013 al 11/9/2013 si sarebbero recate soltanto occasionalmente in ufficio per verificare se qualcuna delle imprese contattate in precedenza avesse dato e/o confermato la propria adesione in quanto sarebbe stato in fase di aggiornamento il data-base.
3.a) Tanto premesso, giova richiamare la disciplina ricavabile dalla disposizione applicabile alla fattispecie in oggetto ratione temporis ("Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti
di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call
center 'out bound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla
base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore... : art. 61, comma 1, D. Lgs. 276/2003). Ebbene la corretta interpretazione di tale disposizione consente di escludere che l'inciso iniziale vada interpretato come deroga alle regole per i contratti a progetto (o esenzione), di talché non è sufficiente che il rapporto sia interamente regolato dalla disciplina legale e dal CCNL di riferimento per inferirne la legittimità dei contratti di lavoro a progetto, bensì la specialità della disciplina per il settore dei call center outbound va rinvenuta nella delega alla contrattazione collettiva nazionale di individuare la base del corrispettivo (ovvero la natura delle prestazioni e le modalità per determinare il corrispettivo), mentre in generale l'art. 63 D.Lgs.
276/2003, per la generalità dei collaboratori a progetto, stabiliva che il compenso fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e comunque non inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività (così, in parte motiva, Cass. 28112/2024).
Ciò posto, la disamina della documentazione in atti consente di riscontrare la mancanza delle condizioni di legge per poter ritenere genuine le collaborazioni a progetto stipulate dalla parte opponente odierna appellante.
Non si rinviene, invero, uno specifico progetto. Le collaborazioni in parola erano, piuttosto, finalizzate alla mera realizzazione dell'oggetto dell'impresa, non essendovi un vero risultato finale temporalmente definito cui esse tendessero.
Infatti, il contratto sottoscritto dai (solo formalmente) collaboratori , e (cfr. all. Pt_1 Pt_2 Pt_3
5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, ricorso introduttivo del primo grado), dopo aver premesso che il committente GPS srl svolgeva attività di prestazioni di servizi di web marketing e servizi internet alle imprese e ai privati, nella lettera a) rimandava al progetto allegato che, a sua volta, quanto alla descrizione dell'obiettivo, prevedeva che “ obbiettivo del presente progetto – in occasione degli incentivi fiscali offerti per le ristrutturazioni edilizie – è di offrire, nei tempi previsti dal contratto,
pubblicità e servizi al maggior numero possibile di imprese operanti nell'edilizia, con lo scopo per le stesse imprese di incrementare la loro visibilità nel Web e la conoscenza nel loro territorio”.
La previsione su riportata non contiene, come è evidente dalla disamina del tenore letterale delle espressioni utilizzate, un obiettivo ben definito che si concretizzi in un risultato finale da parte dei collaboratori, né contempla un risultato finale temporalmente definito, non potendo sottacersi la genericità del richiamo agli incentivi fiscali offerti per le ristrutturazioni edilizie del tutto privo di precisi riferimenti che ne consentissero l'esatta individuazione e la collocazione nel tempo: manca,
dunque, qualsivoglia riferimento a una specifica campagna promozionale.
Sempre dalla disamina del contratto, come sopra trascritto, è palese come non sia possibile comprendere quale sarebbe la missione specifica degli operatori e in cosa la loro prestazione differirebbe dall'ordinaria attività di impresa esercitata dalla società, considerata la piena sovrapponibilità dell'attività svolta dagli operatori rispetto alla ordinaria attività aziendale, consistente in prestazioni di servizi di web marketing e di servizi internet alle imprese.
Ciò posto, deve applicarsi alla fattispecie il seguente principio di diritto, in forza del quale “In tema
di rapporti ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma
1, del medesimo decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la
prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia.” (Cfr. ex aliis: Cass. Lav.
8142/2017). Con la conseguenza che, una volta accertata la mancanza nel progetto dei requisiti di specificità e autonomia, come nel caso in esame, il rapporto di lavoro dev'essere ritenuto subordinato,
senza possibilità di prova contraria, a mente dell'art. 69 co. 1 D. Lgs. 276/2003 (“I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto
(...) ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”: cfr. sul punto sempre Cass. 8142/2017 in parte motiva).
3.b) Oltre a ciò, è stata, altresì, comprovata l'equiparabilità delle mansioni espletate dai collaboratori e dai dipendenti. Invero, risulta per tabulas che, da un canto, fosse stato lo stesso datore di lavoro CP_1
[... ad assumere come lavoratrice subordinata dal 8/2/2013 al 31/7/2013 per 16 ore Parte_3
settimanali, distribuite nell'arco delle mattine dal lunedì al venerdì, con mansioni di addetto all'informazione e assistenza clienti nel call center (all. 13 comparsa di costituzione dell' CP_2
in primo grado) e d'altro canto, le evidenze istruttorie hanno confermato l'identità delle prestazioni svolte dalla durante tutto il periodo di collaborazione (sia con contratto a progetto che con Pt_3
contratto di lavoro subordinato). Ciò è dato ricavare, in particolare, dalle dichiarazioni rese da la quale riferì agli ispettori di aver svolto le medesime mansioni sin dall'inizio Parte_3
della propria collaborazione nel settembre 2012 (pur avendo sottoscritto diverse tipologie contrattuali) ed escussa in qualità di testimone specificava che la sua attività principale era sin dall'inizio consistita nel contattare le imprese e che l'inserimento di annunci (prestazione svolta solo nel primo periodo) era marginale.
Deve attribuirsi piena credibilità alle dichiarazioni rese da nella loro interezza, Parte_3
atteso che esse hanno trovato importanti riscontri proprio nelle dichiarazioni di , Parte_4
Cont responsabile di marketing di e figlio del legale rappresentante (sul punto si dirà più
approfonditamente infra, paragrafo 3.c). Ebbene, proprio la coincidenza delle prestazioni demandate alle collaboratrici a progetto con quelle dei lavoratori subordinati induce la corte ad affermare che risulta impossibile individuare in via astratta e aprioristica quali tipi di prestazione possano formare oggetto di una collaborazione a progetto genuina, dovendosi operare un'indagine caso per caso, il che è all'evidenza incompatibile con la specificità e autonomia che dovrebbero invece connotare il progetto. Anche in ragione di ciò,
non possono che confermarsi le conclusioni di cui al superiore punto 3.a).
3.c) In ogni caso, correttamente il primo giudice rinvenne, in concreto, i connotati tipici della subordinazione, dovendosi escludere che la mera pattuizione di prestazione lavorativa in modalità out bound presupponga di per sé sola un'effettiva autonomia organizzativa.
Dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici e durante la visita ispettiva e Parte_2 Parte_3
poi confermate in giudizio in sede di deposizione testimoniale è emerso che:
aveva svolto le medesime mansioni sin dall'inizio della propria collaborazione nel Parte_3
settembre 2012 (pur avendo sottoscritto diverse tipologie contrattuali) con un orario di lavoro al momento dell'ispezione fissato dal titolare e da (responsabile di marketing e figlio Parte_4
del legale rappresentante), che si articolava in quattro ore giornaliere che le lavoratrici erano libere di collocare nella fascia mattutina o pomeridiana, purché fossa garantita la copertura di uno dei due turni di quattro ore (“l'orario di lavoro è fissato dai titolari e dal sig. e io e la mia collega Parte_4
decidiamo se venire la mattina o la sera, sempre per 4 ore al giorno”: così agli Parte_3
ispettori, in data 18/6/2015);
-analogamente, , che aveva sottoscritto un contratto a progetto, era soggetta alle direttive Parte_2
del datore di lavoro quanto all'orario, pur con la libertà di scegliere il turno mattutino o serale;
ella,
sentita davanti all'autorità giudiziaria all'udienza del 13/4/2018, specificò che “il e il figlio ci Pt_1
chiedevano di lavorare in turni diversi perché vi erano due postazioni telefoniche e volevano che una
postazione fosse sempre occupata;
erano il e il figlio a dirci che dovevamo fare quattro ore Pt_1
di lavoro”; - logico corollario (e non mera cortesia) della fissazione di un orario di lavoro era che entrambe le lavoratrici, in caso di assenza, provvedessero a informare il datore di lavoro;
precisava, Parte_2
al proposito che diversamente, ove non l'avesse fatto, le sarebbero state chieste delle spiegazioni (“io
avvisavo della mia assenza perché mi sentivo di dover avvisare, penso che se non lo avessi fatto
magari sarei stata rimproverata, o meglio non volevo dire rimproverata, ma penso che magari mi
avrebbero chiesto perché non ero andata al lavoro”);
- entrambe le lavoratrici, in sede di deposizione testimoniale, confermarono che le imprese da contattare erano indicate in una lista fornita dal datore di lavoro (entrambe confermavano quanto chiesto al capo 11 della comparsa di costituzione dell' : “vero che ha sempre svolto la stessa CP_2
mansione, che consisteva nel contattare telefonicamente le imprese edili presenti in una lista fornita
dal datore di lavoro…?”);
escussa in qualità di testimone, precisò, altresì, che non era possibile lavorare da Parte_3
casa e che fosse, pertanto, necessario recarsi a lavorare presso la sede, di cui né lei né la collega avevano le chiavi.
Che le lavoratrici ricevessero dalla società le direttive sui clienti da contattare può dirsi comprovato anche dalla dichiarazione, resa nell'immediatezza dei fatti agli ispettori il 18/6/2015, da Pt_4
(“Noi della società forniamo alle collaboratrici i nominativi delle aziende da contattare”) poi
[...]
indicato come testimone dalla stessa parte opponente odierna appellante. Le dichiarazioni rese agli ispettori da sono in parte qua (ossia nella parte sfavorevole al soggetto che poi lo Parte_4
intimò quale testimone) preferibili alla deposizione testimoniale in giudizio (nella quale il teste provvedeva, invece, a mutare la propria iniziale versione) sia perché più vicine al momento in cui si svolsero i fatti e pertanto da ritenersi più aderenti al reale svolgimento degli accadimenti in quanto sorrette da ricordi più freschi, sia perché assistite da maggiore spontaneità siccome rese senza preavviso. Sulla credibilità delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici non può dubitarsi, siccome precise e coerenti, oltre che supportate da riscontri, quali le dichiarazioni testé citate, provenienti dal responsabile di marketing e figlio del legale rappresentante, a conferma della eterodirezione sul contenuto della prestazione (individuazione dei clienti) che caratterizzava il rapporto.
Le dichiarazioni delle lavoratrici devono ritenersi attendibili nella loro interezza, anche quanto ai periodi lavorati, considerato che anche sul punto sono in atti importanti riscontri e, in particolare, le dichiarazioni rese davanti all'autorità giudiziaria da , il quale, sebbene nel tentativo di Parte_4
sminuire la portata dell'impegno profuso dalle lavoratrici (il teste confermò il capo di prova sub K
del ricorso in opposizione: “venivano occasionalmente solo per verificare se qualche impresa
contattata nel periodo precedente avesse dato e/o confermato la propria adesione – in quanto si stava
aggiornando il data-base”) a ben vedere confermò la presenza in ufficio della come anche Pt_2
della anche nel periodo dal 1/9/2013 al 11/09/2013 (nel quale, invece, a dire dell'appellante, Pt_3
non avrebbero svolto alcuna attività lavorativa).
Quanto sopra consente di escludere i caratteri della “collaborazione” in cui il rapporto paritetico tra committente e collaboratore comporta che quest'ultimo debba poter decidere tempi e modalità di esecuzione della prestazione, operando in maniera del tutto indipendente.
La posizione paritetica con il committente implica, altresì, che questi non possa ricevere direttive che condizionino in maniera stringente l'organizzazione tecnica della propria prestazione né possa essere sottoposto al potere disciplinare del proprio committente poiché, affinché il rapporto di collaborazione si esplichi correttamente, non deve presentarsi una struttura gerarchica nell'organizzazione e nello svolgimento del progetto: tutte le volte in cui tali elementi manchino, deve concludersi che la collaborazione sia irregolare e che la prestazione lavorativa venga effettuata concretamente secondo lo schema negoziale del rapporto di lavoro subordinato (in questi termini v.
già Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, sentenza n.312/2025). Ebbene, nella specie, va riconosciuta la natura subordinata della prestazione, nonostante il "nomen iuris" adottato dalle parti, essendo stato rilevato che la stessa si svolgeva necessariamente nei locali dell'azienda, con l'utilizzo di strumenti da quest'ultima messi a disposizione (computer, telefono,
ecc.), in fasce orarie prestabilite con l'osservanza di un orario di lavoro fissato in quattro ore giornaliere e con indicazione delle imprese da contattare ad opera del datore di lavoro: tutti indici che rivelano la etero direzione sia quanto al contenuto della prestazione sia riguardo al tempo in cui essa doveva essere resa.
Non vale ad inficiare quanto sopra il fatto che gli operatori potessero chiedere di sostituire i turni (e,
pertanto, se lavorare di mattina o il pomeriggio) essendo appena il caso di rilevare che nei rapporti di lavoro subordinato per il datore di lavoro è indifferente che a coprire un turno sia un dipendente piuttosto che un altro, se le mansioni, come quelle in esame, risultano fungibili.
L'appello dev'essere, pertanto, rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 delle cause entro 26.000,00, attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 104/2023;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002 ove dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Sassari il 19 dicembre 2025
La Presidente
Dott.ssa IA XO
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
composta dai Magistrati:
Dott. ssa IA XO Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel.
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ) personalmente e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (P.IVA ), elettivamente domiciliato in Sassari, via A. Diaz CP_1 P.IVA_1
n. 10, presso lo studio dell'avv. Roberto Scano, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti,
parte appellante contro
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliato in Cagliari, via Dante n. 23,
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Cagliari. che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
parte appellata La causa è stata decisa ex art. 437 cpc all'udienza del 19.12.2025 sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente in appello: “A) Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
In via cautelare: B) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, sospendere, ove del caso inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva e/o l'eventuale esecuzione della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti
dell'art. 283 c.p.c. e dell'art. 431 co. 3, c.p.c.; Nel merito ed in via principale: C) Accogliere, in
riforma della sentenza impugnata, il presente ricorso previo accertamento e declaratoria di
illegittimità o l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata ed opposta per i motivi in fatto e
diritto sopra esposti e disporre conseguentemente l'annullamento della stessa e delle sanzioni con la
medesima irrogate;
D) Adottare, ai fini dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata
ogni consequenziale provvedimento al fine di disporre l'archiviazione della pratica;
E) Con vittoria
di spese del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado”;
Nell'interesse del resistente in appello: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello siccome inammissibile e infondato per
le ragioni di cui all'espositiva. Con vittoria delle spese di lite”.
1. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 104/2023, pubblicata il 4/4/2023, istruita la causa documentalmente nonché mediante espletamento di prova testimoniale, in parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 114 del 5/5/2017, regolarmente notificata a Parte_1
, rideterminò la sanzione irrogata nella misura del minimo edittale, decurtato di quanto già
[...]
versato a pagamento parziale della diffida.
In particolare, l' di Sassari, aveva irrogato a la Controparte_2 Parte_1
sanzione complessiva di euro 26.329,71 per le seguenti violazioni:
1) mancata comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione;
violazione dell'art. 9 bis,
comma 2, d.l. n. 510/96, conv. in l. n. 608/96, come mod. da art. 1, comma 1180, l. n.
296/2006, come mod. dall'art. 5, comma 1, l. n. 283/2010, come mod. dal d.l. 16/2012, conv.
con modificazioni dalla l. 44/2012 (“in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità
a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto
lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata
la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,
mediante documentazione avente data certa di trasmissione”) per avere in particolare omesso di comunicare, entro il giorno antecedente, l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato di , nata a [...] il [...], occupata dal 12/09/2013 al 31/07/2013 e dal Parte_2
13/10/2014 al 30/06/2015, nonché di nata a [...] il [...], occupata Parte_3
dal 12/09/2013 al 31/07/2013 e dal 13/10/2014 al 30/06/2015, e di , nato a Parte_4
Sassari il 18/05/1984, occupato dal 12/09/2013 al 31/07/2013;
2) infedeli registrazioni a seguito di riqualificazione;
violazione dell'art. 39, comma 1 e 2, d.l.
112/2008, conv. con modif. in l. n. 133/2008, s.m.i. (“il datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale
sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e
cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di
servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata
ogni annotazione relativa a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti
previdenziali…”), per avere registrato infedelmente sul libro unico del lavoro i dati relativi ai dipendenti di cui sopra;
3) violazione dell'art.
4-bis, primo periodo, comma 2, d.lgs. n. 181/2000, come introdotto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 297/2002, successivamente mod. dall'art. 5, lettere a) e b), l.
183/2010 (“all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività
di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all' articolo 9 bis,
comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende
assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività
lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni
previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”), per non avere consegnato copia della comunicazione di assunzione o del contratto individuale di lavoro ai lavoratori di cui sopra;
4) lavoro irregolare fino al 22/02/2024; violazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 73/2002, di conversione d.l. n. 12/2002, come sostituito dall'art. 4, l. n. 183/2010, per avere occupato irregolarmente i lavoratori sopra identificati, in particolare , addetta Parte_2
all'informazione e assistenza clienti, per 117 giorni, più ulteriori 8 giorni, di lavoro effettivo irregolare, e addetta all'informazione e assistenza clienti, per 8 giorni di Parte_3
lavoro effettivo irregolare;
5) lavoro irregolare dal 23/02/2014; violazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 73/2002, di conversione d.l. n. 12/2002, come da ultimo mod. dal d.l. n. 145/2013, conv. con mod. dalla l. n. 9/2014
(“in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da
euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 195 per ciascuna
giornata di lavoro effettivo”), per avere occupato senza la preventiva comunicazione di assunzione, per il periodo dal 01/09/2014 al 12/10/2014, e Parte_2 Parte_3
occupate in qualità di addette all'informazione e assistenza clienti per 30 giorni di effettivo lavoro irregolare. Il giudice di prime cure, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui dal punto di vista della valenza probatoria intrinseca le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non hanno efficacia di piena prova fino a querela di falso, ma hanno valore di prova (sufficiente alla decisione della causa), che può essere infirmata solo da una prova contraria (che sia ovviamente attendibile,
credibile e logica) (cfr. Cass. civ. n. 22724/2013; n. 14965/2012; n. 13975/2009; n. 405/2004), rilevò
quanto alla violazione di cui al punto 1:
- il riconoscimento di responsabilità per la commissione dell'illecito da parte di , Parte_1
dato che il ricorrente aveva effettuato il pagamento di parte delle sanzioni, nella misura di euro
7.054,70;
- l'estinzione dell'illecito, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 124/2004, solo in caso di integrale pagamento della diffida;
- in relazione a risultò Unilav effettuato in data 10/11/2015, a seguito della diffida;
Parte_2
- per la stessa (v. dichiarazioni rese in sede ispettiva e all'udienza del Parte_3 Parte_2
13/04/2018) aveva affermato di aver lavorato insieme alla prima dal 1°/9/2014 al 10/10/2014;
evidenziò, inoltre, l'esistenza di ulteriori Unilav, relativi al periodo dall'8/2/2013 al 31/7/2013 (con regolare contratto di lavoro subordinato part-time comunicato in data 7/2/2013), dal 12/9/2013 al
31/7/2014 (con contratto di collaborazione a progetto), dal 13/10/2014 al 30/6/2015 (con contratto di collaborazione a progetto).
Il tribunale, in ordine alla sanzione di cui al punto 3, sulla base degli esiti dell'istruttoria espletata,
evidenziò la sussistenza delle caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato nel rapporto intercorso tra le parti. In particolare, dalle dichiarazioni delle lavoratrici e emerse: Pt_2 Pt_3
- la messa a disposizione di energie lavorative, in condizioni di esclusività, in favore del datore di lavoro;
- l'eterodirezione;
- l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato con riferimento all'orario di inizio e l'orario di fine della prestazione;
- l'utilizzo di strumenti aziendali;
- la retribuzione fissa (v. prospetti paga).
A detta del giudice di prime cure, risultarono essere contrastanti in tal senso solamente le dichiarazioni del teste , ritenuto di minore attendibilità in quanto figlio dell'opponente. Parte_4
Quanto alle sanzioni di cui ai punti 4 e 5, il giudice di primo grado rilevò che dalla documentazione in atti emerse il lavoro irregolare per i periodi in contestazione, tenuto anche conto della maggiore credibilità dei testi di parte opposta, liberi ed imparziali, rispetto all'unico teste di parte opponente,
figlio di quest'ultimo e lavoratore all'interno della società oggetto di accertamento.
In ordine alla richiesta di rideterminazione della sanzione applicata, riconosciuta la possibilità in capo al giudice di determinare autonomamente l'entità della sanzione nel rispetto dei limiti edittali,
fondandosi sul libero convincimento, secondo i parametri di cui all'art. 11 l. n. 689/81 (gravità della violazione, opera svolta dall'agente per eliminazione o attenuazione delle conseguenze, personalità,
condizioni economiche), il tribunale, rilevato il pagamento parziale della sanzione, il numero di lavoratori -per cui erano state compiute le violazioni- inferiore a dieci, la mancanza di sanzioni pregresse per violazioni a tutela del lavoratore, rideterminò la sanzione irrogata nella misura del minimo edittale.
2. Sui motivi di impugnazione
ha proposto appello avverso l'impugnata sentenza, chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza come da conclusioni sopra trascritte, deducendo:
i) l'erroneità ed illogicità della sentenza impugnata sotto il profilo della insussistenza della riqualificazione della fattispecie come rapporto di lavoro subordinato in ragione della normativa e del CCNL applicato alle fattispecie oggetto di accertamento ispettivo.
ii) inconferenza ed erroneità degli elementi sintomatici presunti ai fini della ritenuta riconducibilità al rapporto di lavoro subordinato dei contratti di collaborazione coordinata a progetto. iii) Illogicità ed erroneità della valutazione delle evidenze istruttorie documentali ai fini della ricostruzione fattuale.
3. Motivi della decisione
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le seguenti ragioni, da intendersi a integrazione della motivazione della pronuncia appellata.
I motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca connessione.
Con la doglianza sub i) l'appellante si è doluto del fatto che il tribunale avrebbe ripetuto meccanicamente le asserzioni del verbale di accertamento omettendo di considerare gli elementi rivenienti dalla normativa legale e dalle pattuizioni collettive che avrebbero trovato piena corrispondenza nelle evidenze istruttorie. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare l'assenza in concreto di assoggettamento al potere disciplinare, come anche della circostanza che la fattispecie sarebbe interamente regolata dalla disciplina legale e dal “CCNL di riferimento per i collaboratori telefonici dei call center” del 22/7/2013, dai quali si trarrebbe la piena legittimità dei contratti di lavoro a progetto, dietro un corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, per gli operatori di call center in modalità out bound, come sarebbero quelli per cui si procede, ai quali sarebbe imputabile la sola attività consistita nel contattare autonomamente i clienti e quindi un'attività pienamente compatibile con il conseguimento del risultato di cui al progetto.
Con il motivo d'appello sub ii) la parte appellante ha censurato la decisione di primo grado in quanto,
a suo dire, nessun riscontro sussisterebbe in ordine alla (pur) ritenuta esclusività della messa a disposizione delle energie lavorative da parte dei collaboratori, come anche in merito alla eterodirezione. Diversamente, a detta dell'appellante, la prestazione lavorativa resa in modalità out bound presupporrebbe un'effettiva autonomia organizzativa, funzionale a un'attività di direct marketing coma da pattuizioni contrattuali sia individuali che collettive, giacché il collaboratore in out bound dovrebbe contattare autonomamente i clienti ben potendo auto-organizzare detta attività. Inoltre, i collaboratori, per tutta la durata del rapporto, non avrebbero osservato alcun orario di lavoro presso la sede aziendale (ferma restando la possibilità per il committente di individuare fasce orarie)
e il committente non avrebbe esercitato alcun potere gerarchico né disciplinare. L'utilizzo dei locali aziendali e delle postazioni telefoniche ivi ubicate non sarebbe stato, inoltre, decisivo, essendo previsto non già in esclusiva bensì in alternativa rispetto a ogni possibile utenza telefonica impiegabile autonomamente dal collaboratore. Avrebbe, infine, errato il giudicante, nell'attribuire rilievo a prospetti- paga al fine di desumerne l'esistenza di una retribuzione fissa compatibile con la subordinazione, posto che dagli stessi si evincerebbe solamente il riconoscimento delle due componenti obbligatorie del compenso maturato in qualità di collaboratori a progetto (ossia l'indennità mensile di garanzia e l'indennità variabile di progetto).
Con il rilievo sub iii) è stato denunciato che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto attendibili le collaboratrici (denunciante) e e privato di credibilità Parte_2 Parte_3
l'altro testimone ( ) solo perché figlio dell'opponente odierno appellante. In Parte_4
particolare, , nella domanda di disoccupazione aveva dichiarato di non aver lavorato nel Parte_2
periodo dal 1/1/2013 al 11/09/2013 e la aveva reso analoghe dichiarazioni con riferimento al Pt_3
periodo dal 1/8/2013 al 1/10/2013; invece, davanti al Giudice dichiararono di essersi astenute dall'attività lavorativa solo nel mese di agosto (o parte di esso). La teste inoltre, riferì di aver Pt_3
ricevuto direttive da (l'altro collaboratore) senza precisare la ragione in forza della Parte_4
quale le stesse avrebbero potuto ritenersi derivate dal legale rappresentante della né specificò CP_1
il contenuto di tali direttive.
La difesa dell'appellante ha evidenziato, altresì, le contraddittorietà che avrebbero caratterizzato le deposizioni delle testi indicate dall'Amministrazione oltre agli elementi che, a suo dire, avrebbero corroborato la tesi dell'opponente. Anche nel periodo dal 1/9/2014 al 12/10/2014 le collaboratrici non avrebbero prestato alcuna attività, e difatti avevano inoltrato domanda di disoccupazione per quel periodo, mentre nel periodo dal 1/9/2013 al 11/9/2013 si sarebbero recate soltanto occasionalmente in ufficio per verificare se qualcuna delle imprese contattate in precedenza avesse dato e/o confermato la propria adesione in quanto sarebbe stato in fase di aggiornamento il data-base.
3.a) Tanto premesso, giova richiamare la disciplina ricavabile dalla disposizione applicabile alla fattispecie in oggetto ratione temporis ("Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti
di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call
center 'out bound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla
base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore... : art. 61, comma 1, D. Lgs. 276/2003). Ebbene la corretta interpretazione di tale disposizione consente di escludere che l'inciso iniziale vada interpretato come deroga alle regole per i contratti a progetto (o esenzione), di talché non è sufficiente che il rapporto sia interamente regolato dalla disciplina legale e dal CCNL di riferimento per inferirne la legittimità dei contratti di lavoro a progetto, bensì la specialità della disciplina per il settore dei call center outbound va rinvenuta nella delega alla contrattazione collettiva nazionale di individuare la base del corrispettivo (ovvero la natura delle prestazioni e le modalità per determinare il corrispettivo), mentre in generale l'art. 63 D.Lgs.
276/2003, per la generalità dei collaboratori a progetto, stabiliva che il compenso fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e comunque non inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività (così, in parte motiva, Cass. 28112/2024).
Ciò posto, la disamina della documentazione in atti consente di riscontrare la mancanza delle condizioni di legge per poter ritenere genuine le collaborazioni a progetto stipulate dalla parte opponente odierna appellante.
Non si rinviene, invero, uno specifico progetto. Le collaborazioni in parola erano, piuttosto, finalizzate alla mera realizzazione dell'oggetto dell'impresa, non essendovi un vero risultato finale temporalmente definito cui esse tendessero.
Infatti, il contratto sottoscritto dai (solo formalmente) collaboratori , e (cfr. all. Pt_1 Pt_2 Pt_3
5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, ricorso introduttivo del primo grado), dopo aver premesso che il committente GPS srl svolgeva attività di prestazioni di servizi di web marketing e servizi internet alle imprese e ai privati, nella lettera a) rimandava al progetto allegato che, a sua volta, quanto alla descrizione dell'obiettivo, prevedeva che “ obbiettivo del presente progetto – in occasione degli incentivi fiscali offerti per le ristrutturazioni edilizie – è di offrire, nei tempi previsti dal contratto,
pubblicità e servizi al maggior numero possibile di imprese operanti nell'edilizia, con lo scopo per le stesse imprese di incrementare la loro visibilità nel Web e la conoscenza nel loro territorio”.
La previsione su riportata non contiene, come è evidente dalla disamina del tenore letterale delle espressioni utilizzate, un obiettivo ben definito che si concretizzi in un risultato finale da parte dei collaboratori, né contempla un risultato finale temporalmente definito, non potendo sottacersi la genericità del richiamo agli incentivi fiscali offerti per le ristrutturazioni edilizie del tutto privo di precisi riferimenti che ne consentissero l'esatta individuazione e la collocazione nel tempo: manca,
dunque, qualsivoglia riferimento a una specifica campagna promozionale.
Sempre dalla disamina del contratto, come sopra trascritto, è palese come non sia possibile comprendere quale sarebbe la missione specifica degli operatori e in cosa la loro prestazione differirebbe dall'ordinaria attività di impresa esercitata dalla società, considerata la piena sovrapponibilità dell'attività svolta dagli operatori rispetto alla ordinaria attività aziendale, consistente in prestazioni di servizi di web marketing e di servizi internet alle imprese.
Ciò posto, deve applicarsi alla fattispecie il seguente principio di diritto, in forza del quale “In tema
di rapporti ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma
1, del medesimo decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la
prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia.” (Cfr. ex aliis: Cass. Lav.
8142/2017). Con la conseguenza che, una volta accertata la mancanza nel progetto dei requisiti di specificità e autonomia, come nel caso in esame, il rapporto di lavoro dev'essere ritenuto subordinato,
senza possibilità di prova contraria, a mente dell'art. 69 co. 1 D. Lgs. 276/2003 (“I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto
(...) ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”: cfr. sul punto sempre Cass. 8142/2017 in parte motiva).
3.b) Oltre a ciò, è stata, altresì, comprovata l'equiparabilità delle mansioni espletate dai collaboratori e dai dipendenti. Invero, risulta per tabulas che, da un canto, fosse stato lo stesso datore di lavoro CP_1
[... ad assumere come lavoratrice subordinata dal 8/2/2013 al 31/7/2013 per 16 ore Parte_3
settimanali, distribuite nell'arco delle mattine dal lunedì al venerdì, con mansioni di addetto all'informazione e assistenza clienti nel call center (all. 13 comparsa di costituzione dell' CP_2
in primo grado) e d'altro canto, le evidenze istruttorie hanno confermato l'identità delle prestazioni svolte dalla durante tutto il periodo di collaborazione (sia con contratto a progetto che con Pt_3
contratto di lavoro subordinato). Ciò è dato ricavare, in particolare, dalle dichiarazioni rese da la quale riferì agli ispettori di aver svolto le medesime mansioni sin dall'inizio Parte_3
della propria collaborazione nel settembre 2012 (pur avendo sottoscritto diverse tipologie contrattuali) ed escussa in qualità di testimone specificava che la sua attività principale era sin dall'inizio consistita nel contattare le imprese e che l'inserimento di annunci (prestazione svolta solo nel primo periodo) era marginale.
Deve attribuirsi piena credibilità alle dichiarazioni rese da nella loro interezza, Parte_3
atteso che esse hanno trovato importanti riscontri proprio nelle dichiarazioni di , Parte_4
Cont responsabile di marketing di e figlio del legale rappresentante (sul punto si dirà più
approfonditamente infra, paragrafo 3.c). Ebbene, proprio la coincidenza delle prestazioni demandate alle collaboratrici a progetto con quelle dei lavoratori subordinati induce la corte ad affermare che risulta impossibile individuare in via astratta e aprioristica quali tipi di prestazione possano formare oggetto di una collaborazione a progetto genuina, dovendosi operare un'indagine caso per caso, il che è all'evidenza incompatibile con la specificità e autonomia che dovrebbero invece connotare il progetto. Anche in ragione di ciò,
non possono che confermarsi le conclusioni di cui al superiore punto 3.a).
3.c) In ogni caso, correttamente il primo giudice rinvenne, in concreto, i connotati tipici della subordinazione, dovendosi escludere che la mera pattuizione di prestazione lavorativa in modalità out bound presupponga di per sé sola un'effettiva autonomia organizzativa.
Dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici e durante la visita ispettiva e Parte_2 Parte_3
poi confermate in giudizio in sede di deposizione testimoniale è emerso che:
aveva svolto le medesime mansioni sin dall'inizio della propria collaborazione nel Parte_3
settembre 2012 (pur avendo sottoscritto diverse tipologie contrattuali) con un orario di lavoro al momento dell'ispezione fissato dal titolare e da (responsabile di marketing e figlio Parte_4
del legale rappresentante), che si articolava in quattro ore giornaliere che le lavoratrici erano libere di collocare nella fascia mattutina o pomeridiana, purché fossa garantita la copertura di uno dei due turni di quattro ore (“l'orario di lavoro è fissato dai titolari e dal sig. e io e la mia collega Parte_4
decidiamo se venire la mattina o la sera, sempre per 4 ore al giorno”: così agli Parte_3
ispettori, in data 18/6/2015);
-analogamente, , che aveva sottoscritto un contratto a progetto, era soggetta alle direttive Parte_2
del datore di lavoro quanto all'orario, pur con la libertà di scegliere il turno mattutino o serale;
ella,
sentita davanti all'autorità giudiziaria all'udienza del 13/4/2018, specificò che “il e il figlio ci Pt_1
chiedevano di lavorare in turni diversi perché vi erano due postazioni telefoniche e volevano che una
postazione fosse sempre occupata;
erano il e il figlio a dirci che dovevamo fare quattro ore Pt_1
di lavoro”; - logico corollario (e non mera cortesia) della fissazione di un orario di lavoro era che entrambe le lavoratrici, in caso di assenza, provvedessero a informare il datore di lavoro;
precisava, Parte_2
al proposito che diversamente, ove non l'avesse fatto, le sarebbero state chieste delle spiegazioni (“io
avvisavo della mia assenza perché mi sentivo di dover avvisare, penso che se non lo avessi fatto
magari sarei stata rimproverata, o meglio non volevo dire rimproverata, ma penso che magari mi
avrebbero chiesto perché non ero andata al lavoro”);
- entrambe le lavoratrici, in sede di deposizione testimoniale, confermarono che le imprese da contattare erano indicate in una lista fornita dal datore di lavoro (entrambe confermavano quanto chiesto al capo 11 della comparsa di costituzione dell' : “vero che ha sempre svolto la stessa CP_2
mansione, che consisteva nel contattare telefonicamente le imprese edili presenti in una lista fornita
dal datore di lavoro…?”);
escussa in qualità di testimone, precisò, altresì, che non era possibile lavorare da Parte_3
casa e che fosse, pertanto, necessario recarsi a lavorare presso la sede, di cui né lei né la collega avevano le chiavi.
Che le lavoratrici ricevessero dalla società le direttive sui clienti da contattare può dirsi comprovato anche dalla dichiarazione, resa nell'immediatezza dei fatti agli ispettori il 18/6/2015, da Pt_4
(“Noi della società forniamo alle collaboratrici i nominativi delle aziende da contattare”) poi
[...]
indicato come testimone dalla stessa parte opponente odierna appellante. Le dichiarazioni rese agli ispettori da sono in parte qua (ossia nella parte sfavorevole al soggetto che poi lo Parte_4
intimò quale testimone) preferibili alla deposizione testimoniale in giudizio (nella quale il teste provvedeva, invece, a mutare la propria iniziale versione) sia perché più vicine al momento in cui si svolsero i fatti e pertanto da ritenersi più aderenti al reale svolgimento degli accadimenti in quanto sorrette da ricordi più freschi, sia perché assistite da maggiore spontaneità siccome rese senza preavviso. Sulla credibilità delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici non può dubitarsi, siccome precise e coerenti, oltre che supportate da riscontri, quali le dichiarazioni testé citate, provenienti dal responsabile di marketing e figlio del legale rappresentante, a conferma della eterodirezione sul contenuto della prestazione (individuazione dei clienti) che caratterizzava il rapporto.
Le dichiarazioni delle lavoratrici devono ritenersi attendibili nella loro interezza, anche quanto ai periodi lavorati, considerato che anche sul punto sono in atti importanti riscontri e, in particolare, le dichiarazioni rese davanti all'autorità giudiziaria da , il quale, sebbene nel tentativo di Parte_4
sminuire la portata dell'impegno profuso dalle lavoratrici (il teste confermò il capo di prova sub K
del ricorso in opposizione: “venivano occasionalmente solo per verificare se qualche impresa
contattata nel periodo precedente avesse dato e/o confermato la propria adesione – in quanto si stava
aggiornando il data-base”) a ben vedere confermò la presenza in ufficio della come anche Pt_2
della anche nel periodo dal 1/9/2013 al 11/09/2013 (nel quale, invece, a dire dell'appellante, Pt_3
non avrebbero svolto alcuna attività lavorativa).
Quanto sopra consente di escludere i caratteri della “collaborazione” in cui il rapporto paritetico tra committente e collaboratore comporta che quest'ultimo debba poter decidere tempi e modalità di esecuzione della prestazione, operando in maniera del tutto indipendente.
La posizione paritetica con il committente implica, altresì, che questi non possa ricevere direttive che condizionino in maniera stringente l'organizzazione tecnica della propria prestazione né possa essere sottoposto al potere disciplinare del proprio committente poiché, affinché il rapporto di collaborazione si esplichi correttamente, non deve presentarsi una struttura gerarchica nell'organizzazione e nello svolgimento del progetto: tutte le volte in cui tali elementi manchino, deve concludersi che la collaborazione sia irregolare e che la prestazione lavorativa venga effettuata concretamente secondo lo schema negoziale del rapporto di lavoro subordinato (in questi termini v.
già Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, sentenza n.312/2025). Ebbene, nella specie, va riconosciuta la natura subordinata della prestazione, nonostante il "nomen iuris" adottato dalle parti, essendo stato rilevato che la stessa si svolgeva necessariamente nei locali dell'azienda, con l'utilizzo di strumenti da quest'ultima messi a disposizione (computer, telefono,
ecc.), in fasce orarie prestabilite con l'osservanza di un orario di lavoro fissato in quattro ore giornaliere e con indicazione delle imprese da contattare ad opera del datore di lavoro: tutti indici che rivelano la etero direzione sia quanto al contenuto della prestazione sia riguardo al tempo in cui essa doveva essere resa.
Non vale ad inficiare quanto sopra il fatto che gli operatori potessero chiedere di sostituire i turni (e,
pertanto, se lavorare di mattina o il pomeriggio) essendo appena il caso di rilevare che nei rapporti di lavoro subordinato per il datore di lavoro è indifferente che a coprire un turno sia un dipendente piuttosto che un altro, se le mansioni, come quelle in esame, risultano fungibili.
L'appello dev'essere, pertanto, rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 delle cause entro 26.000,00, attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 104/2023;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002 ove dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Sassari il 19 dicembre 2025
La Presidente
Dott.ssa IA XO
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi