Sentenza 26 novembre 2014
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In tema di remissione del debito, la valutazione circa la sussistenza del requisito delle disagiate condizioni economiche deve essere compiuta con riferimento al momento della presentazione dell'istanza ovvero a periodi di tempo ad esso cronologicamente prossimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2014, n. 35925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35925 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
35 9 25/15 25 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 13370/2014- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente SENTENZA N Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - Consigliere Dott. ANGELA TARDIO - Rel. Consigliere REG. GENERALE Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere N. 15035/2014 Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US NZ, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 6190/2006 GIUDICE SORVEGLIANZA di PALERMO del 27/02/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 febbraio 2014 il Magistrato di Sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza proposta da UC CE, volta a ottenere la remissione del proprio debito per spese processuali (pari a euro 101.540,08 ed . euro 160,00) relative alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 23 gennaio 2003. Il Magistrato riteneva, a ragione della decisione, che non ricorrevano i requisiti delle disagiate condizioni economiche e della regolare condotta, poiché emergeva dalla informativa di P.S. del 13 febbraio 2014 che l'istante era stato segnalato il 18 settembre 2013 per violazione dell'art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 per avere omesso di comunicare l'avvenuta variazione patrimoniale pari a euro centotrentamila. Tale emergenza evidenziava la sussistenza di elementi che dimostravano una elevata capienza reddituale dell'istante, che non appariva trovarsi in una situazione d'incapacità finanziaria, mentre, in presenza di condotte depauperative del proprio patrimonio da parte dello stesso, poteva agirsi in via recuperatoria. L'istante, peraltro, poteva far fronte alle sue primarie esigenze di vita godendo di pensione e vivendo in casa di proprietà della figlia, che lo aiutava anche nei suoi bisogni di natura economica.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore avv. Antonino Lo Cascio, l'interessato, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in ordine alla ritenuta insussistenza delle condizioni normativamente previste per la concessione del beneficio della remissione del debito, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 e 106 d.P.R. n. 230 del 2000. 2.1. Secondo il ricorrente, che richiama le condizioni essenziali e concorrenti per la concessione del chiesto istituto, il Magistrato di sorveglianza ha escluso il requisito della regolare condotta valorizzando la commissione da parte sua, dopo l'espiazione della pena cui si riferiscono le spese di giustizia in oggetto, di ulteriore reato in stato di libertà. Le argomentazioni svolte sono, tuttavia, in insanabile contrasto con l'indicato art. 6, che, con riguardo a detto requisito, ne prevede la diversa verifica, perché se l'interessato ha eseguito la pena solo mediante restrizione in 2 carcere si deve tenere conto del comportamento carcerario alla stregua dei parametri di cui all'art. 30-ter Ord. Pen. (comma 2), mentre si deve procedere alla valutazione della condotta tenuta in libertà se l'interessato non sia stato detenuto o internato (comma 1). Nella specie, poiché esso ricorrente, in relazione al procedimento da cui sono derivate le spese di giustizia, è stato detenuto in carcere in espiazione di pena, doveva trovare applicazione la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 6, la cui previsione di una delimitazione temporale-spaziale della valutazione comportamentale trova conferma nel disposto del richiamato art. 30-ter, comma 8, Ord. Pen., che circoscrive la regolare condotta ai comportamenti tenuti durante la detenzione, e nella previsione dell'art. 106 reg. esec., alla cui stregua, se non vi è stata detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta in libertà. La delimitazione della valutazione al periodo detentivo, attestato come regolare dalla relazione comportamentale del 30 giugno 2006 della Casa circondariale "Ucciardone" di Palermo, avrebbe portato al riconoscimento dell'indicato requisito soggettivo. In ogni caso, il procedimento penale seguito alla segnalazione di reato è pendente nella fase delle indagini preliminari.
2.2. Quanto al requisito di natura oggettiva, il riferimento nell'ordinanza all'acquisto di un immobile per centotrentamila euro, cui attiene la rilevata variazione patrimoniale, non tiene conto, ad avviso del ricorrente, della documentazione acquisita nel corso dell'udienza dell'11 dicembre 2013, da cui risulta "chiaramente e incontestabilmente" che il contratto di compravendita dell'8 ottobre 2007 è stato dichiarato simulato perché l'apparente venditrice (tale NO MO) ha simulato la cessione dell'immobile -a fronte di apparente corresponsione della somma di centotrentamila euro a titolo di prezzo da parte sua per sfuggire alle pretese del proprio creditore, che ha esercitato azione giudiziaria per la risoluzione del contratto relativo all'appartamento, tornato anche formalmente nella disponibilità dell'apparente venditrice, accertandosi che esso ricorrente nulla ha pagato. Il Magistrato di sorveglianza, che ha omesso alcun cenno ai contratti notarili di compravendita e di risoluzione dell'atto di compravendita, versati in atti, ha fornito una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in aperto contrasto con le risultanze processuali. Il vizio di motivazione riguarda anche il resto dell'ordinanza, poiché egli gode di pensione di vecchiaia di soli seicento euro al mese e, per tali condizioni economiche precarie ai limiti della indigenza, e probabilmente oltre, è ospitato in un appartamento di proprietà della figlia, che lo aiuta economicamente per far fronte alle primarie esigenze di vita. 3 Né si è accertato, in coerenza con la richiamata giurisprudenza di legittimità, lo stato di disagio che deriverebbe dal pagamento della somma di cui ha chiesto la remissione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Quanto al requisito della regolare condotta, deve premettersi il richiamo alla previsione normativa del vigente art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, in ordine a detto requisito, distingue tra l'ipotesi in cui l'interessato non sia stato detenuto o internato con riguardo al titolo cui le spese ineriscono e quella in cui l'interessato sia stato, invece, detenuto o internato per il titolo di riferimento, stabilendo che, nel primo caso, si deve avere riguardo alla condotta tenuta in libertà e, nel secondo caso a quella tenuta in istituto riguardo al quale alle spese del processo si aggiungono le spese di mantenimento-, valutata secondo i parametri di cui all'art. 30-ter, comma 8, Ord. Pen.
2.1. Questa Corte, coerentemente con tale impostazione, ha più volte affermato che, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, la condotta regolare va verificata con esclusivo riguardo al comportamento tenuto in istituto, valutato secondo i parametri di cui all'art. 30-ter Ord. Pen., non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati (tra le altre, Sez. 1, n. 3752 del 16/01/2009, dep. 27/01/2009, Bozza, Rv. 242444; Sez. 1, n. 22376 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Capizzi, Rv. 2448259), e dovendo farsi riferimento, in presenza di un periodo di detenzione, esclusivamente alla condotta tenuta durante tale periodo e non a quella mantenuta in libertà, che va, invece, considerata solo ove la detenzione non vi sia stata (tra le altre, Sez. 1, n. 13611 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012, Valenti, Rv. 252291; Sez. 1, n. 27200 del 28/05/2013, dep. 20/06/2013, Chatibi, Rv. 256617; Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013, dep. 12/06/2014, Carbone, Rv. 262130; Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, dep. 18/07/2014, Descisciolo, Rv. 260541).
2.2. Il Collegio intende dare continuità a tali principi, che -coerenti con l'univoco dato normativo e con "la ratio dell'istituto diretto a premiare e promuovere la corretta condotta in carcere, nell'interesse pubblico alla sicurezza degli istituti di pena, e, nel contempo, a favorire il reinserimento sociale del condannato ove l'adempimento dei debiti di giustizia lo renderebbe troppo 4 gravoso, in relazione alle sue condizioni economiche, e potrebbe ingenerare nuove spinte criminogene" (Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, citata, in motivazione)- sono ormai consolidati rispetto al precedente coesistente orientamento diverso che, invece, riferiva il requisito della regolarità della condotta, quale condizione per la concessione della remissione del debito, anche alla condotta tenuta in ambito esterno, oltre che a quella mantenuta in ambito inframurario (tra le altre, Sez. 1, n. 42086 del 30/10/2008, dep. 12/11/2008, Carbone, Rv. 241841; Sez. 1, n. 10745 del 18/02/2009, dep. 11/03/2009, Mbaye, Rv. 242893; Sez. 1, n. 29366 del 21/05/2009, dep. 16/07/2009, Verzì, Rv. 244308; Sez. 1, n. 30114 del 26/06/2009, dep. 20/07/2009, Galea, Rv. 244846).
2.3. Nella specie, il Magistrato di sorveglianza si è limitato a rilevare che non ricorreva il requisito della regolare condotta e ha richiamato l'intervenuta segnalazione del ricorrente il 18 settembre 2013 per violazione dell'art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011, emergente dalla nota informativa di P.S. del 13 febbraio 2014. Tale motivazione, nei termini in cui è espressa, risulta affetta dai denunciati vizi. L'ordinanza, invero, evocando detta segnalazione -senza offrire alcuna indicazione riguardo al fatto per cui è intervenuta la condanna cui attengono le spese processuali oggetto della richiesta di rimessione, alla entità della pena inflitta, alle modalità e all'ambito temporale della sua espiazione, alla stessa concreta consistenza negativa della vicenda segnalata e al suo carattere sintomatico di irregolare abitudine esistenziale del ricorrente-, non ha reso conto del ragionamento che ha sostenuto il percorso argomentativo e la sintesi valutativa che lo ha concluso, precludendo al ricorrente e a questa Corte di apprezzarne la tenuta logica e la coerenza con gli indicati condivisi principi, anche a fronte della deduzione del ricorrente di essere stato detenuto in carcere in espiazione di pena in forza del detto titolo (il che avrebbe imposto l'applicazione della previsione normativa di cui all'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).
3. Quanto al requisito del versare il ricorrente in disagiate condizioni economiche, si richiama in diritto il riaffermato principio, secondo cui, ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto sia dall'abrogato art. 56 legge n. 354 del 1975, sia dal vigente art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale (tra le altre, 5 Sez. 1, n. 14541 del 24/01/2006, dep. 27/04/2006, Mangione, Rv. 233939; Sez. 1, n. 5621 del 16/01/2009 dep. 10/02/2009, Guarino, Rv. 242445; Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, dep. 13/12/2012, Loreto, Rv. 253979), mentre l'indicato requisito non sussiste nel caso in cui il soggetto versi in difficoltà finanziarie (Sez. 1, n. 3575 del 28/05/2013, dep. 29/08/2013, Antonuccio, Rv. 256750), né può affermarsi per una presunta disponibilità reddituale sul presupposto che la condanna attiene a determinati reati per il divieto di applicazione analogica "in malam partem" delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello stato ( tra le altre, Sez. 1, n. 16901 del 08/04/2010, dep. 04/05/2010, Grizzaffi, Rv. 247583; Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, dep. 13/12/2012, Loreto, Rv. 253980).
3.1. Si rileva anche in diritto, condividendo precedenti arresti di questa Corte, che la valutazione circa la sussistenza di tale requisito deve essere svolta con riferimento al momento della presentazione dell'istanza ovvero a periodi di tempo a esso cronologicamente prossimi, atteso il chiaro dettato della norma che puntualizza il concetto con terminologia al tempo presente ("chi si trova in disagiate condizioni ."), e avuto riguardo alla logica sottesa che, all'evidenza, intende prestare attenzione a situazioni connesse al momento del dovuto pagamento, non a situazioni pregresse, potenzialmente anche superate e dunque non più significative ai fini in parola (Sez. 1, n. 19866 del 06/05/2009, dep. 11/05/2009, Valenziano, Rv. 243786).
3.2. L'ordinanza impugnata, che ha premesso il già riferito richiamo alle emergenze della nota informativa di P.S. del 13 febbraio 2014, ha ritenuto non soddisfatto il requisito delle disagiate condizioni economiche, valorizzando la circostanza della omessa comunicazione al Nucleo di Polizia Tributaria da parte del ricorrente, che vi era tenuto in quanto definitivamente sottoposto a misura di prevenzione, della intervenuta variazione, nella misura di centotrentamila euro, della entità del proprio patrimonio. Il Magistrato, che ha ritenuto tale emergenza autonomamente disvelatrice di elevata capacità reddituale del ricorrente, non ha esplicato il fondamento e l'epoca di tale variazione patrimoniale, e neppure ha svolto apprezzamenti argomentati, a ragione dell'espresso convincimento, in ordine alle deduzioni e osservazioni difensive, ribadite con il proposto ricorso e afferenti alla contestata effettività della segnalata variazione in positivo del patrimonio, e in ordine alle emergenze dei dati documentali acquisiti, attinenti alle vicende (contrattuali, simulatorie, risolutive) a essa relative. Né conferisce specificità alla motivazione il riferimento al possibile esercizio di azioni recuperatorie a fronte di non precisate condotte depauperative del patrimonio, e rimane ancor meno motivato il discorso giustificativo della decisione nella parte relativa al non quantificato trattamento pensionistico del 6 ricorrente e alla fruizione da parte dello stesso di situazione alloggiativa nell'appartamento della figlia e di aiuto anche economico a opera della medesima, non correlati, al di là dell'indicato soddisfacimento in atto delle primarie esigenze di vita, alla entità del debito erariale e agli effetti del suo adempimento sulle condizioni di vita dell'interessato e sul suo bilancio domestico.
4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata e rinviata al Magistrato di sorveglianza di Palermo, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i parametri normativi e i rilievi innanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Palermo. Così deciso in Roma, in data 26 novembre 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Distina Siotto dott. Angela Tardio dott. Maria Angela Cardio DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7