Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2009, n. 30114
CASS
Sentenza 26 giugno 2009

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Ai fini della remissione del debito, per "condotta costantemente regolare" che ne costituisce condizione per la concessione non s'intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno .

In tema di remissione del debito, l'insussistenza della condizione della "condotta costantemente regolare" può essere desunta anche da semplici indizi, purché costituiti da elementi di fatto certi. (In motivazione la S.C. ha affermato che il rigetto della domanda di remissione del debito può trovare fondamento in fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al richiedente, senza che sia necessario attendere la definizione del relativo procedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2009, n. 30114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30114
    Data del deposito : 26 giugno 2009

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