Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 2
Ai fini della remissione del debito, per "condotta costantemente regolare" che ne costituisce condizione per la concessione non s'intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno .
In tema di remissione del debito, l'insussistenza della condizione della "condotta costantemente regolare" può essere desunta anche da semplici indizi, purché costituiti da elementi di fatto certi. (In motivazione la S.C. ha affermato che il rigetto della domanda di remissione del debito può trovare fondamento in fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al richiedente, senza che sia necessario attendere la definizione del relativo procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2009, n. 30114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30114 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/06/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2148
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 12065/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LE UG nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 10 novembre 2008 dal Magistrato di sorveglianza di Catania;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MURA Antonio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Catania rigettava la domanda di remissione del debito presentata da UG LE (Euro 80.824,13 e 951,93 per spese del procedimento conclusosi con sentenza in data 18 novembre 1997 di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso commesso fino al novembre 1993), ritenendo insussistente il requisito della regolare condotta.
Spiegava che, successivamente al reato anzidetto, il LE aveva commesso altri gravi reati (in particolare estorsioni aggravate dalla circostanza di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, comma 1, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203) per i quali erano pendenti due diversi procedimenti, in uno dei quali era detenuto essendogli stata applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Rileva che, a norma del comma 2, del citato articolo, ai fini della remissione del debito per le spese processuali, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in istituto, valutata secondo i parametri di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter, non potendo considerarsi ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 106, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, non avendo il Magistrato di sorveglianza compiuto "per la valutazione della condotta" gli accertamenti previsti dal comma 1 di detto articolo.
2.3. Con il terzo motivo si duole dell'inosservanza dell'art. 27 Cost., comma 2. Il Magistrato di sorveglianza avrebbe violato la presunzione di non colpevolezza servendosi delle risultanze di procedimenti ancora pendenti (il primo dei quali, anzi era già stato definito con sentenza di assoluzione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso, collegati ratione materiae, sono destituiti di fondamento.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 1^ 18 febbraio 2009, Mbaye, RV 242893; Cass. 1^ 30 ottobre 2008, Carbone, RV 241841; Cass. 1^ 2 febbraio 2007, Allevi, RV 235995), ai fini della remissione del debito, per "condotta costantemente regolare" che ne costituisce condizione per la concessione, non s'intende soltanto quella mantenuta in ambito intramurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno.
La regola della attribuzione di rilevanza in via esclusiva alla condotta intramuraria trova applicazione, invero, soltanto nel caso della integrale espiazione della pena in ambiente carcerario (v. Cass. 1^ 30 ottobre 2008, Carbone, cit., in motivazione). Irrilevante si profila, pertanto, la lamentata inosservanza, da parte del Magistrato di sorveglianza, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 106, e, in ogni caso, come si è visto, si è valutata - per usare le parole di detta norma regolamentare, la "regolarità della condotta in libertà".
3.3. Il terzo motivo del ricorso è infondato.
Il Magistrato di sorveglianza avrebbe violato - secondo il ricorrente - la presunzione costituzionale di non colpevolezza, avvalendosi delle risultanze di procedimenti ancora pendenti (uno dei quali già definito con sentenza liberatoria).
Ebbene, la irregolarità della condotta, ai fini della remissione del debito, può essere desunta anche da semplici indizi, sempre che questi siano costituiti da elementi di fatto certi.
E non può dubitarsi che, tra gli indizi anzidetti, possano legittimamente ricomprendersi anche le circostanze di fatto che hanno condotto l'autorità giudiziaria ad addebitare ad un soggetto gravi episodi estorsione ed a procedere all'applicazione di misura coercitiva.
Il rigetto della domanda di remissione ben può, dunque, essere ancorato a fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al richiedente, senza che sia necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale.
Per la remissione del debito si instaura, invero, una procedura giurisdizionale in cui rileva la valutazione della condotta del condannato, prescindendo dall'accertamento giudiziale della sua responsabilità (del tutto non pertinente si rivela, pertanto, il richiamo al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2009