Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere che affermi una presunta disponibilità reddituale sul presupposto che la condanna attiene a determinati reati, per il divieto di applicazione analogica "in malam partem" delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2010, n. 16901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16901 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/04/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1033
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 23446/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI ES, n. il 4 dicembre 1953;
avverso l'ordinanza 12 maggio 2009 - Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 12 maggio 2009, il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di RI ES volta a ottenere la remissione del debito ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art.56 relativamente all'importo di Euro 22.357.52 dovute per spese di giustizia.
2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto personalmente tempestivo ricorso per Cassazione RI ES chiedendone l'annullamento in quanto il giudice aveva ritenuto sussistere una presunta possibilità di pagamento non tenendo conto anche della entità dell'importo. Inoltre non erano state considerate le positive informative del condannato nel periodo inframurario, focalizzandosi il giudice sulla sola condotta tenuta all'esterno ancorché relativa alla espiazione pena. Il giudice di sorveglianza ha per contro motivato richiamando anche la normativa sul gratuito patrocinio che è del tutto estranea alla disciplina della remissione del debito. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.
3.1. - La Suprema Corte sul tema oggetto di ricorso ha avuto modo di chiarire che, ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto sia dall'abrogata L. n. 354 del 1975, art. 56 che dal vigente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero ed il reinserimento sociale (Cass., Sez. 1, Ordinanza 24 gennaio 2006, n. 14541, rv. 233939, Mangione). 3.1.2. - In relazione al requisito della buona condotta, in tema di remissione del debito, la giurisprudenza di legittimità questa Corte di Cassazione ha affermato inoltre che il periodo da prendere in considerazione è quello in cui si è scontata la pena, qualora ciò sia avvenuto in carcere, ma quando la richiesta di remissione viene formulata dopo che l'esecuzione è finita non può non prendersi in considerazione anche il periodo successivo di libertà (Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2007 n. 10311, rv. 235995). 3.1.3. - Non solo ma è altresì indirizzo prevalente quello che riafferma il principio di diritto secondo il quale "ai fini della remissione del debito per condotta costantemente regolare, che ne costituisce condizione per la concessione, non si intende soltanto quella mantenuta in ambito intramurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno nel corso dell'esecuzione della pena, nella specie in regime di misura alternativa" (Cass., Sez. 1, 5 marzo 2004, n. 15528, Rossetti, rv. 227644; cui adde: Sez. 1, 3 luglio 2001, n. 29860, De Pasquale, rv. 220274; Sez. 1, 25 marzo 2003, n. 27724, Palazzo, rv. 225200; Sez. 1, 15 dicembre 2004, n. 2865/2005, Mirabella, rv. 230728; Sez. 1, 15 dicembre 2004, n. 797/2005, Scremin, rv. 230545;
Sez. 1, 2 febbraio 2007, n. 10311, Allevi, rv. 235995). Dal coordinamento logico sistematico dei primi due commi del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 è dato di evincere dunque il più generale criterio normativo della necessità, ai fini della concessione del beneficio, del requisito della "regolarità della condotta" nella espiazione della pena, comunque eseguita, sia mediante la detenzione intramuraria, che mediante l'applicazione di misure alternative (Cass., Sez. 1, 30 ottobre 2008, n. 42086). 3.2. - Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza non ha seguito tali orientamenti avendo esclusivamente valutato, in senso negativo, la condotta extramuraria del RI concentrandosi sulla violazione tra l'altro degli obblighi della sorveglianza speciale applicatagli nell'aprile del 2009 che non deve per contro rilevare ai fini della specifica disamina sollecitata con la richiesta del remissione del debito.
3.3. - Ancor meno motivato è il richiamo del giudice alle norme sul gratuito patrocinio e alla presunzione di disponibilità reddituale derivante dalla commissione di reati per cui è intervenuta condanna vuoi perché le argomentazioni non prendono in considerazione il generale divieto di applicazione analogica in malam partem di criteri riconosciuti invocabili solo per il patrocinio per non abbienti, vuoi perché, in ogni caso, la disponibilità economica di redditualità illecita del soggetto avrebbe dovuto emergere con chiarezza da elementi certi ovvero da sentenze di condanna passate in cosa giudicata ove avrebbe dovuto risultare, seppure approssimativamente, il valore economico complessivo delle condotte illecite effettivamente tenute. Diversamente opinando potrebbe inferirsi presuntivamente una disponibilità economica in capo al condannato ogni qualvolta egli sia stato ritenuto responsabile di un reato che abbia comportato il conseguimento di un profitto illecito, come elemento costitutivo del reato stesso, mentre in realtà il criterio di indigenza di cui alla normativa qui applicata si confronta con un criterio concreto ed effettivo di incapienza reddituale. Il provvedimento del giudice si appalesa pertanto erroneo e dunque viziato di illegittimità per cui va annullato.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010