Sentenza 20 maggio 2014
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito per le spese di mantenimento o processuali, in caso di presenza di un periodo di detenzione, deve farsi riferimento esclusivamente alla condotta tenuta dal condannato durante tale periodo e non a quella mantenuta in libertà che va considerata, invece, solo ove tale detenzione non vi sia stata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di remissione perchè il condannato si era reso responsabile, dopo la remissione in libertà, del reato di guida senza patente ed era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2014, n. 31754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31754 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/05/2014
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1539
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 48194/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 9 maggio 2013 del Magistrato di sorveglianza di Lecce nel proc. n. 8/2011.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto procuratore generale, dott. MURA Antonio il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza per nuovo esame. RILEVATO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto l'istanza di remissione del debito, avanzata da DE LU, in relazione ai numeri di campione penale di cui all'allegato al medesimo provvedimento, perché il DE, dopo la remissione in libertà, in data 15 aprile 2011, si era reso responsabile di guida senza patente ed era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, come riferito nella nota della Questura di Lecce del 26 gennaio 2013, sicché la sua condotta penitenziaria doveva ritenersi solo formalmente rispettosa della disciplina e, pertanto, inidonea a renderlo meritevole del beneficio richiesto.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il DE personalmente, il quale deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, comma 2, e il vizio di motivazione.
Il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di considerare la regolare condotta del DE in carcere e nella comunità di recupero per tossicodipendenti "Arcobaleno", nel corso dell'esecuzione delle numerose sentenze di condanna cui si riferivano le spese processuali oggetto delle richieste di pagamento, valorizzando esclusivamente il comportamento in libertà dell'istante ad esecuzione terminata, in contrasto con la chiara disposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, comma 2, che impone di valutare, ai fini della remissione del debito, oltre alle disagiate condizioni economiche dell'interessato, esclusivamente la sua condotta nel corso dell'esecuzione della pena in regime detentivo o alternativo alla detenzione, come ritenuto anche dalla costante giurisprudenza di legittimità.
3. Il Pubblico ministero presso questa Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Magistrato di sorveglianza per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, distingue due ipotesi di remissione del debito per spese relative al processo penale: quella in cui l'interessato non è stato detenuto o internato con riguardo al titolo cui le spese ineriscono e quella in cui l'interessato è stato, invece, detenuto o internato per il titolo di riferimento, aggiungendosi, in quest'ultimo caso, alle spese del processo quelle di mantenimento.
In entrambi i casi la remissione del debito postula le disagiate condizioni economiche dell'interessato e la regolare condotta: in istituto se l'interessato è stato detenuto, in libertà se l'interessato non è stato detenuto;
con delimitazione temporale della valutazione della condotta alla durata di esecuzione della pena in carcere o in misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 10745 del 18/02/2009, dep. 11/03/2009, Mbaye, Rv. 242893; Sez. 1, n. 29366 del 21/05/2009, dep. 16/07/2009, Verzì, Rv. 244308), e, in assenza di esecuzione, al periodo in cui la pena è rimasta condizionalmente sospesa (Sez. 1, n. 16136 del 29/03/2012, dep. 02/05/2012, Finazzo, Rv. 252576).
Tale delimitazione temporale, nell'uno e nell'altro caso, è funzionale alla necessaria correlazione del beneficio al processo cui le spese ineriscono e, quindi, alla durata di esecuzione della pena inflitta ovvero al tempo in cui essa è rimasta sospesa sub condicione, in tal modo evitandosi sperequati criteri di valutazione a seconda che l'esecuzione abbia o meno avuto luogo, con dilatazione tendenzialmente illimitata del requisito della regolare condotta in libertà.
Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza del condannato, già detenuto in esecuzione delle pene subite, sulla base del comportamento tenuto dallo stesso al di fuori dell'ambito temporale di espiazione delle condanne, con la conseguenza che la ragione della decisione travalica i confini applicativi della remissione del debito, correlati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 cit., alla sola regolarità della condotta dell'istante durante il tempo di esecuzione della pena cui si riferisce la condanna determinante il debito verso lo Stato per le spese processuali, oggetto della domanda di remissione (Sez. 1, n. 27200 del 28/05/2013, dep. 20/06/2013, Chatibi, Rv. 256617), senza che sia richiesto l'ulteriore e diverso requisito del conseguito ravvedimento del condannato ovvero la mancata commissione di altri reati dopo l'esaurimento della precedente esecuzione. Sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata, con riguardo al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, comma 2, poiché la decisione impugnata postula un elemento non richiesto dal legislatore, diverso dalla regolarità della condotta nel tempo di esecuzione della pena, come definita dall'art. 30 ter, comma 8, Ord. Pen., nel senso di manifestazione, durante la detenzione, di costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.
Tale requisito, in concorso con le pur richieste disagiate condizioni economiche, è coerente con la ratio dell'istituto diretto a premiare e promuovere la corretta condotta in carcere, nell'interesse pubblico alla sicurezza degli istituti di pena, e, nel contempo, a favorire il reinserimento sociale del condannato ove l'adempimento dei debiti di giustizia lo renderebbe troppo gravoso, in relazione alle sue condizioni economiche, e potrebbe ingenerare nuove spinte criminogene (Sez. 1, n. 13611 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012, Valenti Rv. 252292; Sez. 1, n. 14541 del 24/01/2006, dep. 27/04/2006, Mangione, Rv. 233939).
2. Alla luce di quanto precede va disposto, a norma dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Lecce, il quale, come imposto dall'art. 627 c.p.p., comma 3, si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2014