Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2014, n. 31754
CASS
Sentenza 20 maggio 2014

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Ai fini della remissione del debito per le spese di mantenimento o processuali, in caso di presenza di un periodo di detenzione, deve farsi riferimento esclusivamente alla condotta tenuta dal condannato durante tale periodo e non a quella mantenuta in libertà che va considerata, invece, solo ove tale detenzione non vi sia stata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di remissione perchè il condannato si era reso responsabile, dopo la remissione in libertà, del reato di guida senza patente ed era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2014, n. 31754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31754
    Data del deposito : 20 maggio 2014

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