Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 2
E illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere che affermi una presunta disponibilità reddituale sul presupposto che la condanna attiene a determinati reati, stante il divieto di applicazione analogica "in malam partem" delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello stato. (Fattispecie nella quale era stato ritenuto insussistente il requisito delle disagiate condizioni economiche sul presupposto che il richiedente il beneficio era stato condannato per associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso).
Ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto sia dall'abrogato art. 56 della legge n. 354 del 1975 che dal vigente art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero ed il reinserimento sociale.
Commentario • 1
- 1. Disagiate condizioni economiche: quando sussiste il requisitoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2022
Quando sussiste il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Magistrato di sorveglianza di Bari rigettava una opposizione proposta avverso il provvedimento del medesimo Giudice con il quale era stata respinta la domanda di remissione del debito, formulata dal predetto ai sensi dell'art. 6 del T.U. sulle spese di giustizia n. 115 del 2002, con riferimento alla somma dovuta a titolo di spese di giustizia relativamente alle condanne inflitte al richiedente con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2012, n. 48400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48400 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/11/2012
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3379
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 17259/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE AT N. IL 24/04/1963;
avverso l'ordinanza n. 8608/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 29/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29 febbraio 2009, il Magistrato di Sorveglianza di Bologna rigettava l'Istanza avanzata nell'interesse di ET SA volta a ottenere la remissione del debito ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, relativamente all'importo di Euro 268.323,54 dovuto per spese di giustizia.
2. Avverso il citato provvedimento ha interposto personalmente tempestivo ricorso per cassazione ET SA chiedendone l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il giudice aveva ritenuto non sussistere il requisito delle condizioni economiche disagiate incongruamente valorizzando dei dati non decisivi (la proprietà di un fabbricato e di un terreno;
la titolarità di una ditta individuale che esegue lavori edili), senza considerare, in fatto, che il fabbricato è gravato da mutuo;
che il piccolo terreno è in comproprietà e che la ditta individuale fattura Euro 1500,00 all'anno; in diritto, che in tema di remissione del debito occorre distinguere tra indigenza e disagiate condizioni economiche, queste ultime da valutare tenendo anche conto della entità dell'importo dovuto e delle conseguenze negative sul piano economico e del tenore di vita, derivanti dall'eventuale pagamento del debito. Inoltre, si fa rilevare in ricorso, il giudice di sorveglianza ha motivato presumendo la disponibilità in capo al ET di notevoli entrate economiche derivate dai delitti per i quali l'istante ha subito condanna (associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7), illegittimamente richiamando, a tal fine, solo delle presunzioni previste dalla disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia, ritenute "inapplicabili agli istituti di diritto penitenziario".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza Impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Bologna.
1.1. La Suprema Corte sul tema oggetto di ricorso ha avuto modo di chiarire che, ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto sia dall'abrogata L. n. 354 del 1975, art. 56 che dal vigente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero ed il reinserimento sociale (Cass., Sez. 1, Ordinanza 24 gennaio 2006, n. 14541, Mangione, rv. 233939).
1.2 Nel caso In esame il Magistrato di Sorveglianza ha disatteso tale principio e ciò sebbene il ET risulti debitore nei confronti dell'erario di una somma ragguardevole (Euro 268323,54), precisandosi nel provvedimento, per escludere la sussistenza del requisito delle disagiate condizioni economiche, soltanto che l'istante era proprietario di un fabbricato e di un terreno nonché titolare di una ditta individuale, ma senza specificare, tuttavia, relativamente ai cespiti, la loro ubicazione, le dimensioni ed il loro valore e se dagli stessi l'istante ricavi anche un reddito;
relativamente alla ditta individuale, quale sia l'ammontare degli utili percepiti dallo svolgimento dell'attività d'impresa.
1.3 Ancor meno motivato è il richiamo del giudice alla disciplina contenuta nel Testo Unico sulle spese di giustizia ed alla presunzione di disponibilità reddituale derivante dalla commissione di reati.
Se è pur vero, infatti, come già ritenuto da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 25044 del 11/04/2007 - dep. 28/06/2007, Salvemini e altri, Rv. 237008), che in tema di gratuito patrocinio, ai fini dell'accertamento dei redditi derivanti da attività illecite, è legittimo il ricorso agli ordinari mezzi di prova - ivi comprese le presunzioni disciplinate dall'art. 2729 c.c. - tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito per cui è intervenuta condanna, nel caso in esame le scarne argomentazioni svolte sul punto dal giudice di merito non prendono in considerazione il generale divieto di applicazione analogica in malam partem di criteri riconosciuti invocabili solo per il patrocinio per non abbienti, ne' valutano adeguatamente, in ogni caso, che la disponibilità economica di reddituali illecita del soggetto avrebbe dovuto emergere con chiarezza da elementi certi ovvero da sentenze di condanna passate in cosa giudicata ove avrebbe dovuto risultare, seppure approssimativamente, il valore economico complessivo delle condotte illecite effettivamente tenute.
Diversamente opinando potrebbe inferirsi presuntivamente una disponibilità economica in capo al condannato ogni qualvolta egli sia stato ritenuto responsabile di un reato che abbia comportato il conseguimento di un profitto illecito, come elemento costitutivo del reato stesso, mentre in realtà il criterio di indigenza di cui alla normativa qui applicata si confronta con un criterio concreto ed effettivo di incapienza reddituale (in tal senso Sez. 1, n. 16901 del 08/04/2010 - dep. 04/05/2010, Grizzaffi, Rv. 247583). Il provvedimento del giudice si appalesa pertanto erroneo e dunque viziato di illegittimità per cui va annullato.
2. Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p., come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012