Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2009, n. 22376
CASS
Sentenza 8 maggio 2009

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Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, qualora il soggetto che ne faccia richiesta sia stato ristretto in carcere, la regolarità della condotta va verificata con riguardo esclusivo a quella tenuta in istituto, valutata secondo i paraetri di cui all'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo di ulteriori reati. Conforme sez. I, 29 settembre 2009 n. 38914, Gallico, non massimata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2009, n. 22376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22376
    Data del deposito : 8 maggio 2009

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