Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, qualora il soggetto che ne faccia richiesta sia stato ristretto in carcere, la regolarità della condotta va verificata con riguardo esclusivo a quella tenuta in istituto, valutata secondo i paraetri di cui all'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo di ulteriori reati. Conforme sez. I, 29 settembre 2009 n. 38914, Gallico, non massimata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2009, n. 22376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22376 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/05/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1598
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3188/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ LE n. il 03/05/1977;
avverso ORDINANZA del 17/12/2008 del GIUD. SORVEGLIANZA di AGRIGENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il 17 dicembre 2008 il Magistrato di sorveglianza di Agrigento rigettava la domanda di remissione del debito avanzata da PI ON con riferimento alle sentenze di condanna emesse dalla Corte d'appello di Palermo l'11 ottobre 2000 e il 3 giugno 2002, sottolineando l'assenza di una condotta regolare alla luce delle ulteriori condanne riportate per fatti successivamente commessi e dei numerosi rapporti disciplinari intervenuti durante la detenzione in carcere.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente PI, il quale lamenta violazione del D.P.R. n.115 del 2002, art. 6 e vizio di motivazione, avuto riguardo alla condotta carceraria serbata.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 6 (testo unico in materia di spese di giustizia), che ha abrogato l'art. 56 o.p., i presupposti per la remissione del debito sono costituiti dalle disagiate economiche e dalla regolare condotta tenuta dal soggetto. La norma distingue tra l'ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui sia stato, invece, detenuto o internato, stabilendo che, nel primo caso, si deve avere riguardo alla condotta tenuta in libertà e, nel secondo, a quella tenuta in istituto, sempre valutata secondo i parametri di cui all'art. 30 ter o.p..
Questa Corte, coerentemente con tale impostazione, ha affermato che, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, la condotta regolare va verificata con esclusivo riguardo alla condotta tenuta in istituto, valutata secondo i parametri di cui all'art. 30 ter o.p., non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati (Cass., Sez. 1^,10 luglio 2003, n. 29193, rv. 224899; Cass., Sez. 1^, 16 maggio 2000, n. 00 779, rv. 216079; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2003, n. 00 204, rv. 222809).
2. Nel caso in esame il Magistrato di sorveglianza di Palermo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e fondata sul puntuale esame delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, ha respinto l'istanza, valutando insussistente il requisito della regolare condotta, in quanto PI, durante il periodo di detenzione, non ha sempre mantenuto una condotta regolare (come comprovato dai numerosi rapporti disciplinari riportati) e, una volta tornato in libertà, ha continuato a delinquere. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009