Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2009, n. 5621
CASS
Sentenza 16 gennaio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, il requisito delle disagiate condizioni economiche ricorre non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludergli il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e comprometterne quindi il recupero e il reinserimento sociale. (Fattispecie nella quale, risultando che l'istante aveva incassato dalla vendita di un immobile la somma di euro 3.668, a fronte di un debito per spese processuali di euro 17.668, il tribunale di sorveglianza aveva escluso la precarietà delle sue condizioni economiche)

Commentario1

  • 1Disagiate condizioni economiche: quando sussiste il requisito
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2022

    Quando sussiste il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Magistrato di sorveglianza di Bari rigettava una opposizione proposta avverso il provvedimento del medesimo Giudice con il quale era stata respinta la domanda di remissione del debito, formulata dal predetto ai sensi dell'art. 6 del T.U. sulle spese di giustizia n. 115 del 2002, con riferimento alla somma dovuta a titolo di spese di giustizia relativamente alle condanne inflitte al richiedente con …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2009, n. 5621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5621
Data del deposito : 16 gennaio 2009

Testo completo