Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, il requisito delle disagiate condizioni economiche ricorre non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludergli il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e comprometterne quindi il recupero e il reinserimento sociale. (Fattispecie nella quale, risultando che l'istante aveva incassato dalla vendita di un immobile la somma di euro 3.668, a fronte di un debito per spese processuali di euro 17.668, il tribunale di sorveglianza aveva escluso la precarietà delle sue condizioni economiche)
Commentario • 1
- 1. Disagiate condizioni economiche: quando sussiste il requisitoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2022
Quando sussiste il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Magistrato di sorveglianza di Bari rigettava una opposizione proposta avverso il provvedimento del medesimo Giudice con il quale era stata respinta la domanda di remissione del debito, formulata dal predetto ai sensi dell'art. 6 del T.U. sulle spese di giustizia n. 115 del 2002, con riferimento alla somma dovuta a titolo di spese di giustizia relativamente alle condanne inflitte al richiedente con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2009, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 16/01/2009
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 191
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030117/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UA AN RI N. IL 01/01/1950;
avverso ORDINANZA del 07/07/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARBARISI MAURIZIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MELONI V. che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7 luglio 2008 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza proposta nell'interesse di NO NA MA di remissione del debito in relazione alle spese processuali pari ad Euro 17.688,06 (C.P. n. 235247) relative alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 28 maggio 1996. Il Tribunale di Sorveglianza argomentava, pur in presenza della regolarità della condotta in libertà, il rigetto rilevando l'insussistenza del presupposto, per la concessione del beneficio richiesto, della precarietà delle condizioni economiche posto che era emerso che l'istante aveva venduto nel 2007 un immobile per un valore dichiarato di 3.668 Euro.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, NO NA MA, lamentando l'inosservanza e l'erronea applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 6, e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 2, art. 106 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c), e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). L'impugnante osservava che le argomentazioni del giudice di merito si palesavano illogiche, contraddittorie e insufficienti posto che la disponibilità di una somma così modesta come quella indicata non poteva dirsi tale da consentire il superamento del lamentato e grave disagio economico dell'istante che si risolveva nella insolvibilità della stessa.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Suprema Corte sul tema oggetto di ricorso ha avuto modo di chiarire che ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto sia dall'abrogata Legge n. 354 del 1975, art. 56, che dal vigente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, è
integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero ed il reinserimento sociale. (Sez. 1, Ordinanza n. 14541 del 24/01/2006 Cc. (dep. 27/04/2006 ) Rv. 233939, Mangione).
Nella vicenda il giudice di merito ha escluso tout court l'accesso della NO all'istituto della rimessione non argomentando se il percepimento da parte della stessa di una somma modesta di 3.668 Euro, a fronte del debito di Euro 17.688,06, le consentisse in ogni caso il superamento dell'invocato stato di indigenza, ma anche se l'adempimento del debito comportasse un serio e considerevole squilibrio economico cui prima si è fatto cenno.
È venuta a mancare dunque da parte del Tribunale la valutazione indefettibile delle condizioni economiche della ricorrente in rapporto al debito maturato anche in considerazione del cespite indicato, avendo dovuto essere oggetto di considerazione, non il mero fatto dell'esistenza di un cespite (ancorché esiguo anche in rapporto all'entità del debito maturato) ma se la NO versasse in condizioni di (quasi) nullatenenza o meno e se tali condizioni sarebbero state stravolte qualora la medesima fosse stata chiamata a saldare il debito tanto da non poter far fronte alla soddisfazione delle proprie esigenze primarie di vita condannandola a un depauperamento non giustificabile e uno scadimento ulteriore delle proprie condizioni di vita che il D.P.R. n. 115 del 2002, permette di evitare. Il provvedimento gravato va dunque annullato e il Tribunale di Sorveglianza dovrà attenersi al principio di diritto più sopra espresso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2009