Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito nei confronti del condannato che abbia espiato la pena in ambito inframurario e con modalità alternative alla detenzione, la regolarità della condotta va valutata con riferimento al complessivo comportamento tenuto nel corso dell'esecuzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2009, n. 29366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29366 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/05/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1730
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 004343/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VE EP, N. IL 14/09/1950;
avverso ORDINANZA del 27/02/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con provvedimento in data 27.2.2008 il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha respinto la istanza di remissione del debito per spese di mantenimento in carcere pari ad Euro 1.663,35, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, ora abrogato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e sostituito dall'art. 6 del cit. T.U., presentata da ER PE in relazione alla condanna alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione irrogata con sentenza del Tribunale di Milano in data 5.10.1994 per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto che l'istanza non potesse essere accolta poiché, pur avendo il condannato, nel corso della esecuzione della pena, avvenuta per la prima parte in carcere e poi in affidamento in prova, fino alla declaratoria di estinzione della pena del 27.2.2001, tenuto condotta all'apparenza regolare, tanto da godere di 315 giorni di liberazione anticipata e quindi della declaratoria di estinzione della pena per esito positivo della prova, peraltro successivamente, nel 2006, era stato nuovamente arrestato per violazione della legge sugli stupefacenti, il che, al di là del disagio economico che era stato invece accertato, escludeva la avvenuta e duratura rieducazione che avrebbe giustificato la remissione del debito.
Hanno proposto ricorso per cassazione il ER personalmente lamentando violazione di legge poiché la valutazione della condotta del condannato doveva essere limitata al periodo di carcerazione e non poteva invece estendersi al 2006 quando era intervenuto l'arresto per un nuovo reato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato.
L'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, nella iniziale formulazione, come modificata con L. 26 luglio 1975, n. 354, prevedeva la remissione del debito per le spese di procedimento e di mantenimento dei condannati e degli internati in disagiate condizioni economiche e che avevano tenuto regolare condotta ai sensi dell'art. 30 ter, u.c. e cioè manifestando nel corso della detenzione costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali.
Tale norma, inizialmente applicabile soltanto a coloro che avevano scontato la condanna in carcere, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 342 del 1991 "nella parte in cui non prevede anche, indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, che al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle disagiate economiche, abbia serbato in libertà una condotta regolare". È poi sopravvenuta la disposizione di cui all'art. 6 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che prevede la remissione del debito anche nel caso in cui l'interessato non è detenuto, qualora si trovi in disagiate condizioni economiche ed abbia tenuto regolare condotta in libertà. Qualora invece il condannato sia detenuto, come ritenuto anche da questa Corte con una interpretazione giurisprudenziale consolidata, resta fermo che deve aversi riguardo soltanto alla regolarità della condotta nell'ambito carcerario ai sensi dell'art. 30 ter, u.c. dell'ordinamento penitenziario e cioè alla condotta evidenziata "manifestando nel corso della detenzione costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali". Dal compendio normativo pare ovvio desumersi che, nel caso in cui il condannato abbia iniziato la espiazione della pena in carcere ed abbia quindi ottenuto una misura alternativa, si deve fare riferimento al complesso della condotta nel corso della esecuzione di tutta la pena.
Sotto tale profilo il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza è incorso in violazione di legge, poiché, avendo il condannato chiesto la remissione del debito in relazione ad una condanna che ha scontato parte in carcere e parte in affidamento in prova, con valutazione finale di esito positivo della prova del 27.2.2001, non poteva ritenere inficiato il giudizio positivo di regolarità della condotta in conseguenza di un comportamento negativo verificatosi cinque anni dopo.
È vero che è stato talvolta valutata negativamente la condotta carceraria qualora il condannato, appena uscito dal carcere, magari per usufruire di un permesso premio o per altri benefici, abbia commesso un nuovo reato, però nel caso in esame ciò è avvenuto a molti anni di distanza e quando la esecuzione della pena era definitivamente cessata con un giudizio ampiamente positivo ed ormai irrevocabile che non poteva essere messo nel nulla in conseguenza di fatti avvenuti tanti anni dopo.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano il quale si atterrà alla valutazione della condotta carceraria e di quella tenuta nel corso della misura alternativa con riguardo esclusivamente alla esecuzione della pena cui si riferisce la istanza di remissione del debito.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009