Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito, per condotta costantemente regolare che ne costituisce condizione per la concessione, non s'intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno nel corso dell'esecuzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 42086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42086 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2884
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 006645/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON PO N. IL 13/07/1942;
avverso ORDINANZA del 18/12/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Mura Antonio, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 18 dicembre 2007 e depositata il 19 dicembre 2007, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha respinto la istanza di remissione del debito per le spese di processuali e di mantenimento in carcere, avanzata dal condannato AR IL, in relazione al processo definito con sentenza della Corte di appello di Milano 15 luglio 1998, motivando che l'instante, non ostante avesse lucrato il beneficio della liberazione anticipata, nel corso della espiazione della pena aveva commesso reati pei quali aveva riportato condanne, giusta decreto penale del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano 21 giugno 1999, alla pena della ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., commessa il 5 ottobre 1998, e, giusta sentenza della Corte di appello di Milano 2 aprile 2003, alla pena della reclusione in anni due e mesi dieci per i delitti di calunnia e di favoreggiamento personale, commessi il 10 giugno 1996.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 23 gennaio 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, comma 2, nonché mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente oppone che, ai sensi del combinato disposto del ridetto art. 6, comma 2, e della richiamata disposizione dell'art. 30-ter dell'Ordinamento penitenziario, deve aversi esclusivo riguardo, ai fini della remissione del debito, alla condotta intramuraria del condannato;
e che la negazione del beneficio contraddice la concessione della libertà anticipata.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 7 aprile 2008, argomenta che "l'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata" implica la "valutazione, ai fini della remissione del debito, del requisito della regolarità della condotta tenuta dal condannato anche durante la fase di esecuzione della pena in regime di misura alternativa alla detenzione".
4. - Con memoria, intitolata "Motivi nuovi", recante al data del 18 giungo 2008, depositata il 1 luglio 2008, il ricorrente ribadisce la tesi della irrilevanza della condotta extramuraria e deduce che i delitti, per i quali ebbe a riportare le condanne valutate negativamente dal giudice a quo, furono commessi in udienza. 5. - Il ricorso è infondato.
5.1 - Non ricorre la denunziata violazione di legge.
Nella giurisprudenza di questa Corte - al di là di qualche isolato, dissonante arresto (Sez. 1^, 19 giugno 2006, n. 29193, Cocimano, massima n. 224899) - l'indirizzo prevalente si è consolidato nella affermazione del principio di diritto secondo il quale "ai fini della remissione del debito .. per condotta costantemente regolare, che ne costituisce condizione per la concessione, non si intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno nel corso dell'esecuzione della pena, nella specie in regime di misura alternativa" (Sez. 1^, 5 marzo 2004, n. 15528, Rossetti, massima n. 227644; cui adde: Sez. 1^, 3 luglio 2001, n. 29860, De Pasquale, massima n. 220274; Sez. 1^, 25 marzo 2003, n. 27724, Palazzo, massima n. 225200; Sez. 1^, 15 dicembre 2004, n. 2865/2005, Mirabella, massima n. 230728; Sez. 1^, 15 dicembre 2004, n. 797/2005, Scremin, massima n. 230545; Sez. 1^, 2 febbraio 2007, n. 10311, Allevi, massima n. 235995). Della disposizione invocata dal ricorrente deve essere, infatti, data in-terpretazione restrittiva, nel senso che la regola della attribuzione di rilevanza in via esclusiva alla condotta intramuraria trova applicazione, per l'appunto, solo nel caso della integrale espiazione della pena in ambiente carcerario.
Laddove dal coordinamento dei primi due commi dell'art. 6, T.U. cit. l'ermeneutica sistematica consente di enucleare il più generale criterio normativo della necessità, ai fini della concessione del beneficio, del requisito della "regolarità della condotta" nella espiazione della pena, comunque eseguita, sia mediante la detenzione intramuaria, che mediante la applicazione di misure alternative. 5.2 - Neppure è apprezzabile alcun vizio della motivazione in relazione alla circostanza della elargizione al condannato della misura della liberazione anticipata.
L'autonomia dei benefici, correlati a presupposti e condizioni differenti, esclude ogni automatismo, nel senso che la concessione dell'uno, importi necessariamente quella dell'altro. E, peraltro, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1 - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
5.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2008