Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
Nell'ambito dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "cosa nostra", la semplice appartenenza dei cosiddetta "capi-mandamento" all'organismo collegiale centrale (denominato "commissione"), composto da un numero ristretto di associati ed investito del potere di deliberare in merito alla realizzazione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell'organizzazione criminale (nella specie un omicidio "eccellente" di un giornalista particolarmente attivo nella lotta alla mafia), non costituisce concorso morale nel delitto di omicidio, non essendo configurabile per i membri della "commissione" una responsabilità di "posizione". Perché si realizzi una siffatta responsabilità occorre, infatti, che il singolo componente, informato in ordine alla deliberazione da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo allo specifico reato, quantomeno mediante il rafforzamento delle altrui determinazioni volitive. Peraltro, il consenso tacito non può essere desunto dal semplice silenzio tenuto dal componente che non abbia partecipato alla riunione, salvo che risulti specificamente provata l'esistenza di una regola per le deliberazioni della commissione mafiosa, consistente nell'obbligo di manifestare l'opinione dissenziente, in forza della quale il silenzio tenuto dal capo-mandamento rappresenti la manifestazione di un parere favorevole all'omicidio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2003, n. 13349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13349 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 02/12/2003
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1188
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI GI - Consigliere - N. 24030/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LV, nato a [...] il [...]; CI AN, nato a [...] il [...]; RI PP, nato a [...] il [...]; LÒ PP,nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13.12.2002 della Corte d'assise d'appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori di parte civile: avv. GI Airò Fiorella del foro di Palermo per il "Comune di Palermo", avv. Gioacchino Smacchi del foro di Palermo per il giornale di Sicilia ed Poligrafia S.P.A.;
avv. ES Pizzuto del foro di Patti per AG AR, SE IU, SE SS e SE BI, che riportano conclusioni e note spese chiedendo il rigetto dei ricorsi degli imputati;
Uditi i difensori avv. Valerio Vianello accorrenti dal foro di Roma per i AR.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2002 la Corte d'assise d'appello di Palermo confermava la sentenza dell'11 aprile 2001 con la quale la Corte d'assise della stessa città aveva affermato, per la parte che qui interessa, la responsabilità di RI SA, GE NI, AR GI e LÒ GI per l'omicidio premeditato di IO SE, commesso in Palermo il 26 gennaio 1979, alle ore 21,15 circa.
Riteneva la Corte che IO SE, giornalista del "Giornale di Sicilia", fosse stato ucciso per "lo straordinario impegno civile con cui... aveva compiuto una approfondita ricostruzione delle più rilevanti e complesse vicende di mafia verificatesi negli anni 70, aveva raccolto e diffuso un eccezionale patrimonio conoscitivo sulla struttura e sulle attività delle associazione, aveva fornito all'opinione pubblica ed agli stessi organi investigativi importanti strumenti di analisi dei mutamenti in atto all'interno di "cosa nostra", in un momento in cui iniziava a trovare concreta attuazione la nuova strategia criminale che mirava ad affermare con gli strumenti del terrore e della collusione, il più assoluto dominio mafioso sui gangli della società, dell'economia e della politica in Sicilia".
Era, quindi, un delitto di mafia, che nelle intenzioni "dei corleonesi... era volto non soltanto a far tacere per sempre un cronista che, per il suo coraggioso impegno professionale e per il suo eccezionale patrimonio conoscitivo, costituiva una sicura fonte di pericolo per "cosa nostra", ma anche a dissuadere altri giornalisti dal lanciare attacchi contro l'organizzazione...". Di conseguenza, poiché la sua attività giornalistica era "un disturbo" per "cosa nostra" "non ci stava bene a nessuno questo elemento" come dichiarato da un collaboratore di giustizia era stato ucciso. Trattandosi di un omicidio "eccellente" per la rilevanza pubblica del SE, l'omicidio doveva essere stato necessariamente deliberato dalla "commissione provinciale" di "cosa nostra", come era puntualmente avvenuto circa un mese prima del fatto (dichiarazioni di Di CA ES).
Pertanto, poiché la circostanza che il SE dovesse essere ucciso era nota a tutti i capi mandamento componenti della "commissione", poiché, dopo la consumazione dell'omicidio, nessuno di costoro aveva manifestato il proprio dissenso ed anzi tutti i "mafiosi" avevano manifestato la loro soddisfazione, tutti i capi mandamento che facevano parte della commissione nel momento in cui l'omicidio era stato deliberato dovevano considerarsi mandanti e, quindi, responsabili dell'omicidio.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati con motivi sostanzialmente sovrapponigli.
Sostengono i ricorrenti che la affermazione della loro responsabilità si basa sulle dichiarazioni di Di CA ES, l'unico dei numerosi collaboratori sentiti, che ha affermato che la "commissione" si riunì per deliberare l'omicidio circa un mese prima del fatto.
Tale collaboratore, tuttavia, non sarebbe attendibile in quanto non avrebbe mai fatto parte della "commissione", avrebbe reso dichiarazioni "a rate", man mano che contattava altri collaboratori di giustizia;
sarebbe stato definito un "millantatore" da RU GI;
non risponderebbe al vero che fosse in rapporti con RU RD in quanto alcuni anni prima dell'omicidio SE era stato estromesso dalla famiglia di Altomonte sia "perché aveva rubato soldi dalla "cassa della famiglia", sia perché aveva ucciso il rappresentante della stessa famiglia, tale La ER all'insaputa del capo mandamento".
Era stato smentito da altri collaboratori, in quanto non era risultato vero, contrariamente a quanto da lui affermato, che gli omicidi "eccellenti" "del capitano Basile, del colonnello SO e del dott. Costa erano stati deliberati dalla commissione provinciale di cosa nostra". In ogni caso la corte avrebbe omesso di rispondere ai motivi in tale senso formulati con l'atto d'appello. La responsabilità dei componenti della "commissione" sarebbe stata affermata sulla base dell'esistenza di una regola non dimostrata e cioè che l'esecuzione degli "omicidi eccellenti" dovesse essere necessariamente deliberata da tale organo"; peraltro la mera appartenenza all'organo di vertice di una associazione, ove dimostrata, non può automaticamente implicare il concorso morale in ordine alla commissione di un reato, anche ove ritenuto rispondente agli interessi dell'associazione stessa".
L'appartenenza a tale organo di vertice ha, infatti, la natura di indizio di qualificato valore probatorio, non sufficiente per affermare la "responsabilità in capo ad un soggetto", perché occorre che "sia positivamente accertata la sua partecipazione effettiva al fatto reato ed il suo contributo causale allo stesso".
3. La sentenza impugnata, ai fini della affermazione della responsabilità degli imputati, si è richiamata ai principi di diritto in tema di concorso di persone nel reato di soggetti appartenenti ad organizzazioni di vertice di associazioni di stampo mafioso, affermati da questa corte a partire dalla sentenza 30 gennaio 1992, TE ed altri (c.d. maxiprocesso) fino alla sentenza 21 aprile 2001, RI ed altri. A tal proposito, va precisato, che, con le sentenze richiamate dalla corte territoriale, è stato affermato il principio che: le regole all'interno di "cosa nostra" hanno carattere storico, onde è errato postularne l'immutabilità. Deve, pertanto, essere accertato, di volta in volta: se la regola che attribuisce alla commissione provinciale la decisione sugli omicidi eccellenti è operante allorché viene deliberato un determinato delitto;
se "riconosciuta l'esistenza di un organismo centrale di mafia, investito del potere di deliberare la commissione di singoli fatti criminosi, i suoi membri (primo indizio) sono, fino a prova contraria, corresponsabili di tali fatti commessi da altri associati, quando risulti che costoro, prima di agire, li avevano informati (secondo indizio) ed essi non avevano opposto alcun espresso divieto (terzo indizio)" (cfr. pag. 33 sentenza 27 aprile 2001). Di conseguenza, la prova del concorso morale, fondato sul contributo prestato da ciascuno alla consumazione del delitto, richiede "la verifica, caso per caso, se sia stata fornita la dimostrazione che ciascuno degli imputati sia stato informato della deliberazione da assumere ed abbia fatto pervenire alla commissione il suo parere in tempo utile per costruire la decisione" (cfr. pag. 31, in fine sentenza 27 aprile 2001). Ciò posto va rilevato che la Corte d'assise d'appello di Palermo, in mancanza di prove dirette, in quanto nessuno dei numerosi collaboratori escussi ha fatto parte della commissione, o ha ricevuto informazioni sulle persone che parteciparono alla deliberazione dell'omicidio, ritiene che il consenso possa essere espresso anche tacitamente, in quanto anche il consenso tacito "di ciascun capo mandamento è sicuramente idoneo a favorire l'attuazione del proposito criminoso, rafforzando l'altrui determinazione volitiva"; e che lo stesso in mancanza di una prova dichiarativa, possa essere dimostrato anche attraverso una prova logica. La corte ritiene, quindi, provata la esistenza del consenso tacito in base alla considerazione: a) che trattandosi di un "omicidio eccellente" è sempre necessaria la deliberazione della commissione provinciale di cosa nostra;
b) che tale deliberazione vi è stata;
c) che tutti i componenti della commissione espressero il loro consenso, come è dato dedurre dalla circostanza che: vi era un interesse diffuso in seno a "cosa nostra" ad uccidere un giornalista scomodo che scriveva con cognizione di causa di cose di mafia;
che non vi fu reazione negativa da parte dei capi mandamento nel momento in cui appresero la notizia, ed, anzi, mostrarono soddisfazione;
d) che di conseguenza tutti i capi mandamento che all'epoca facevano parte della commissione, presenti o non presenti alla riunione, sono responsabili dell'omicidio.
Orbene, ritiene questa corte che, pur convenendo sul principio che il consenso possa essere espresso anche in modo tacito, deve escludersi, tuttavia, che lo stesso possa dedursi dal semplice silenzio, a meno che non si intenda affermare l'ulteriore regola che il componente della commissione mafiosa ha l'obbligo di esprimere la propria opinione in ordine ad un determinato oggetto portato alla cognizione della commissione, per cui anche la mancanza di manifestazione della propria opinione deve intendersi come approvazione della proposta. Principio che in linea di massima, sempreché venga provata la esistenza di una tale regola, può anche essere ritenuto corretto, sul presupposto che la mancata manifestazione di una opinione dissenziente, autorizza i proponenti a ritenere che il fatto non susciterà reazioni negative e, quindi, sotto questo profilo, rimuove un ostacolo alla esecuzione del delitto del quale, pertanto, divengono responsabili anche coloro che non hanno manifestato alcuna opinione in quanto sapevano che il loro "silenzio" equivaleva, secondo le regole condivise, ad "un via libera" all'operazione. Occorre, tuttavia, in ogni caso la dimostrazione puntuale dell'esistenza dei presupposti fattuali che giustificano tale conclusione in mancanza dei quali deve ritenersi non dimostrata la prova della responsabilità dei capi mandamento, che non può consistere in una responsabilità da "posizione".
La prova della esistenza di "un consenso tacito" deve, dunque, essere fornita attraverso la indicazione di comportamenti univocamente convergenti a dimostrare che l'imputato era a conoscenza della deliberazione che la commissione avrebbe adottato, ha partecipato a detta riunione, si è espresso in senso favorevole all'omicidio, o, pur non avendo partecipato alla riunione ha tenuto, tuttavia, un atteggiamento idoneo ad influire positivamente sulla decisione adottata. Ciò posto, deve osservarsi che:
- con riferimento alla esistenza della regola in quel momento storico della necessità "ineludibile" della deliberazione da parte della "commissione provinciale", la prova della sua sussistenza è dedotta dalle dichiarazioni convergenti di SP UT (f. 21, 27), ES Di CA, GI MA, GI RU (che accompagnava SA RI ed il proprio padre alle riunioni della commissione f. 85), NG SI, SA CU. Deve osservarsi, tuttavia, che tutti i collaboratori non parlano ne' per scienza diretta (ad eccezione, a quanto è dato dedurre, del Di CA), ne' "de relato", ma esprimono in realtà soltanto una loro convinzione in quanto deducono che anche l'omicidio SE "doveva essere stato deliberato dalla commissione", perché questa "era la regola" quando si trattava di uccidere personaggi "eccellenti", quali magistrati, componenti delle forze dell'ordine, giornalisti eccetera per il fatto che in tali casi gli effetti dell'omicidio si ripercuotevano su tutte le famiglie.
Senonché ogni regola può essere violata o disapplicata (vedi dichiarazioni RU (f. 121 "cioè una regola è una cosa, c'era quando era rispettata, c'era quando no...) per cui la prova che la stessa sia stata effettivamente applicata nel caso di specie lascia ampi margini di riflessione. Tanto più che l'assunto della assoluta inderogabilità della regola è smentito dallo stesso UT che, dopo averne affermato la inflessibile applicazione, aggiunge (e conferma in dibattimento f. 119) "l'unica eccezione di questa regola sono stati l'omicidio del col. SO (ucciso nel 1977) e l'uccisione del giudice Costa e del cap. Basile aggiungerà in dibattimento. Nel caso di SO volevano la sua eliminazione soltanto i corleonesi", per cui a Badalamenti, che, non essendo stato previamente informato, stava svolgendo indagini per conoscere da chi fosse stato voluto l'omicidio del SO, RI "mandò a dire che, da quel momento, chiunque aveva bisogno di uccidere un poliziotto o un carabiniere, non aveva bisogno di avere il consenso della commissione, in quanto lui se ne assumeva la responsabilità" (f. 28).
Come a dire che sarebbe stato lui, RI, a decidere di volta in volta per i casi che lo interessavano se informare o meno la commissione. L'unico ad affermare che la "commissione" si riunì appositamente per deliberare l'omicidio del SE (circa un mese prima del fatto), è il Di CA, la cui dichiarazione è riscontrata soltanto dalle "deduzioni" degli altri collaboratori, che, benché riferiscano a distanza di anni dall'omicidio e siano stati interrogati più volte, anche a distanza di tempo, su questo fatto, non sono stati in grado di fornire ulteriori contributi fattuali, limitandosi a riproporre il loro personale convincimento (quasi come se di tale "omicidio eccellente" non se ne fosse mai discusso in "cosa nostra").
Va aggiunto che i collaboratori che parlano con maggior cognizione di causa affermano che l'omicidio del SE venne rinviato dal RI dal 1977 al 1979 in quanto non aveva la maggioranza in "commissione", tanto che a tale fine creò nuovi mandamenti tra cui quello di Resuttana, nel cui territorio l'omicidio è stato compiuto ff. 2324) e dichiarano che la questione fu portata in commissione "quando SA RI, sicuro di disporre del consenso della maggioranza dei componenti della commissione, chiese a tale organismo di deliberare l'omicidio di IO SE, circa un mese prima del delitto (secondo la ricostruzione dell'accaduto esposta dal Di CA f. 400).
Il salto logico della motivazione è evidente. Se, infatti, l'omicidio venne deliberato a maggioranza, si deve ammettere che alcuni capi mandamento che non erano d'accordo, per cui, non essendovi nel diritto penale una principio che affermi una sorta di "responsabilità collettiva" per le deliberazioni di un organismo del quale si faccia parte, indipendentemente dall'accertamento dell'opinione espressa, l'omicidio non può chiaramente essere addebitato a tutti i componenti della commissione;
tanto più che, secondo la giurisprudenza di questa corte, occorre la dimostrazione di avere partecipato alla riunione e di avere, comunque, fornito un proprio contributo quantomeno al rafforzamento del progetto criminoso deliberando.
Nella specie manca la prova di entrambi i presupposti. Nè tale prova può desumersi dal "consenso tacito", come ritiene la corte di merito, sia pure nella sua ampia estensione come innanzi formulata, in quanto manca proprio la prova della esistenza di un tale consenso in capo a tutti i componenti della commissione. Il consenso tacito, infatti, deve consistere in comportamenti tali dai quali possa dedursi con certezza che il componente della commissione informato della deliberazione, anche se non ha espresso formalmente la propria opinione, ha, comunque, fatto comprendere che era favorevole alla approvazione della proposta, o, comunque, non si opponeva alla sua approvazione.
Tale prova è mancata.
La conoscenza, infatti, da parte di tutti i componenti della "commissione" di essere stati convocati per deliberare l'omicidio del SE (vedi dichiarazioni Di CA) viene dedotta sia dalla circostanza che tutti erano a conoscenza del "disturbo" rappresentato dal SE per "cosa nostra" e che, quindi, vi era un interesse "diffuso" strategico a far tacere il giornalista, uccidendolo, al fine di intimidire gli organi di informazione, sia dalle reazioni dei "mafiosi" al momento della conoscenza del fatto.
Al riguardo va rilevato che pur ammesso che l'omicidio del giornalista si inserisse nella strategia del RI diretta a "produrre un pesante effetto intimidatorio al fine di condizionare incisivamente l'atteggiamento degli organi di informazione sui temi che riguardano cosa nostra", non risulta che tutti i componenti della commissione condividessero la stessa strategia. È infatti, lo stesso UT a fornire la prova di una spaccatura all'interno di "cosa nostra", quando formula la supposizione che all'omicidio abbia partecipato anche BI CO GI in quanto era d'accordo "con quella parte di cosa nostra che voleva cambiare volto all'organizzazione, facendo ricorso ad una vera e propria strategia sanguinaria comprendente anche l'uccisione di uomini politici, di componenti delle forze dell'ordine e di altri personaggi delle istituzioni che con il loro lavoro cercavano di ostacolarne il nuovo corso" (f. 24), tanto è vero che il RI stava cercando di costituirsi una maggioranza a lui favorevole con la creazione di nuovi mandamenti.
Peraltro, dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori, risulta che la persona maggiormente interessata all'uccisione del SE era il RI, sia perché tale omicidio rispondeva alla sua strategia mafiosa, sia perché il "Giornale di Sicilia" "parlava insistentemente di lui e non anche di FA ON e di IC O" (cfr. dichiarazioni Pennisi), sia perché il SE si stava avvicinando ai veri motivi dell'omicidio del SO (dichiarazione De CA, f. 48) e, quindi, al RI che aveva i maggiori interessi nei subappalti della diga Garcia, cui anche il SO si era in qualche modo interessato.
Nè dalla circostanza che vi fosse un interesse "diffuso" di cosa nostra può dedursi la responsabilità penale di tutti i componenti della commissione, essendo l'interesse soltanto un elemento di indagine ai fini dell'accertamento dell'effettivo concorso nel reato, che presuppone, secondo le regole di inferenza affermate da questa corte e richiamate dalla sentenza impugnata, la prova, completamente mancante, che tutti i componenti della commissione fossero stati informati che quel giorno (perché così è stata impostata la ricostruzione del fatto) la commissione si sarebbe riunita per deliberare l'uccisione del SE, che tutti gli imputati parteciparono alla riunione, o che, pur non partecipando, erano, tuttavia, a conoscenza della riunione de della decisione che avrebbe dovuto prendersi, e che dettero il loro assenso all'omicidio, o non si opposero, o si astennero dal manifestare la propria opinione. Nè alla mancanza di tale elemento decisivo ai fini dell'accertamento della esistenza del concorso, può supplirsi ritenendo di poter desumere l'esistenza di un "consenso tacito" dalla circostanza che i "mafiosi", nell'apprendere la notizia dell'omicidio, non dimostrarono stupore ed anzi ne gioirono.
Il consenso tacito, ancorché desumibile da comportamenti successivi al fatto delittuoso, deve essere volto a dimostrare che colui che consente tacitamente si trovava nella stessa posizione di colui che ha consentito espressamente e che, quindi, nel caso di specie fosse a conoscenza che quel giorno sarebbe stato deliberato l'omicidio e che, sia pure con comportamenti concludenti aderiva alla sua esecuzione. Occorre provare, dunque, non un generico "interesse" all'uccisione di una persona, ma la esistenza della volontà di uccidere (che nella specie come si è visto non era comune a tutti i componenti della commissione), espressa, sia pure tacitamente, in tempi e modi idonei ad influire sulla decisione congiuntamente presa dalla "commissione". Volontà che non può trarsi dalla espressioni di "gioia" esternate al momento della conoscenza della notizia o dalla mancanza di "stupore".
Questi sono, infatti, sentimenti neutri nel senso che si può gioire per un fitto che si desidera che si avveri senza per ciò avere partecipato in qualche modo alla sua realizzazione e ci si può non stupire in quanto "si sa" che una certa cosa prima o poi dovrà accadere per cui quando, poi, effettivamente accade, la notizia, perché da tempo attesa, non ci stupisce.
Va aggiunto, peraltro, che la sentenza impugnata si limita a far riferimento ad una "generale soddisfazione degli uomini d'onore" ed alla mancanza di stupore da parte di FA ON (riferita dal SI f. 89), senza indicare minimamente quale fu il comportamento degli attuali imputati, ai quali mai si accenna in tutta la motivazione della sentenza.
Nè la prova del consenso, infine, può trarsi dalla mancata reazione all'omicidio all'interno di "cosa nostra", in quanto, come si è detto, l'interesse "diffuso" a sopprimere un persona scomoda è giuridicamente ben diverso dal "consenso" ad uccidere, pur potendo giustificare la generale soddisfazione al momento della conoscenza della notizia;
mentre la mancanza "di indagini volte a individuare l'autore dell'omicidio", come avvenuto in altri casi, ben può spiegarsi con la circostanza che il "mandante", nella specie, era immediatamente individuabile, considerato che l'omicidio era stato commesso nel mandamento di Resuttana, costituito proprio dal RI al cui vertice aveva posto MA ES (f. 23, dichiarazioni UT, nonché dichiarazioni De CA), persona a lui particolarmente legata e che già da due anni il RI aveva manifestato l'intenzione di uccidere il giornalista. A parte ogni considerazione sul "pericolo" del dissenso in un momento in cui la fazione dei corleonesi, guidata dal RI, stava prendendo il controllo di "cosa nostra", scalzando sanguinosamente la fazione avversa.
In conclusione, dalla motivazione della sentenza non risulta se il RA ed il AR siano stati informati della deliberazione della commissione, se vi abbiano partecipato, se ed in quale modo si siano espressi, anche tacitamente, in ordine all'omicidio, quale atteggiamento abbiano tenuto nell'apprendere la notizia, per cui la sentenza deve essere annullata non essendovi alcuna prova del concorso nell'omicidio, al di là, certamente, di un generico interesse all'eliminazione di un giornalista scomodo e pericoloso per la sua onestà ed indipendenza.
Uguale decisione si impone per il LÒ. Costui, infatti, pur essendo stato creato capo mandamento dal RI, si era da tempo trasferito a Roma ed anche se, a quanto afferma il Di CA, era informato delle riunioni della commissione, non vi è alcun elemento dal quale dedurre, salvo la regolarità dei comportamenti, la sua partecipazione alla riunione della commissione. Lo stesso Di CA, infatti, non ha fornito alcuna precisazione al riguardo, essendosi limitato alla scarna affermazione che la commissione si riunì circa un mese prima del fatto.
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per il RI. Egli, infatti, era il principale interessato alla uccisione del SE, la commissione fu da lui convocata per rispondere ai suoi precipui interessi:
l'uccisione del giornalista, infatti, si inseriva nella sua strategia stragista, costituiva una intimidazione nei confronti degli avversari interni a "cosa nostra", lo liberava di uno scomodo giornalista che per la sua onestà, per il suo coraggio e per i suoi rapporti con le forze dell'ordine era in grado di nuocere alla mafia in generale ed agli interessi economici del RI in particolare, che, come si è visto, fin da due anni prima della data in cui l'omicidio fu poi commesso aveva deciso di ucciderlo, ma aveva rinviato l'esecuzione non disponendo della necessaria maggioranza all'interno di "cosa nostra".
L'annullamento della sentenza nei confronti del GE NI, del AR GI e del LÒ GI va disposto senza rinvio per non avere commesso il fatto.
La completezza del materiale probatorio riportato nella sentenza impugnata e la mancanza di qualsiasi riferimento ad altre emergenze processuali che consenta di ampliare tale quadro anche in caso di rinnovazione del dibattimento, rendono evidente, infatti, la inutilità di un annullamento con rinvio.
La conferma della sentenza impugnata nei confronti del RI comporta l'ulteriore condanna di questo ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
I ricorrenti GE NI, AR GI e LÒ GI debbono essere immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 620, lett. b), c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GE NI, AR GI e LÒ GI per non aver commesso il fatto.
Rigetta il ricorso di RI SA che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili che liquida: quanto a GO AR, SE IU, SE SS e SE BI in euro seimila di cui euro cinquecento per spese;
quanto al Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica s.p.a. in euro tremilacinquecento di euro cinquecento per spese;
quanto al comune di Palermo in euro duemilacinquecentosessanta di cui cinquecentosessanta per spese. Dispone la immediata scarcerazione di GE NI, AR GI e LÒ GI se non detenuti per altra causa. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004