Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15150
CASS
Sentenza 10 ottobre 2003

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Nell'interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali , indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè "chiare" e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione "prima facie" chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti.

Il principio, sancito dall'art. 822 cod. proc. civ., secondo cui gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità, concerne l'arbitrato rituale; esso, pertanto, non è applicabile all'arbitrato irrituale, che, diversamente dal primo, mette capo ad una composizione della lite attuata mediante una decisione che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro stessa volontà.

Il principio di buona fede contrattuale, sancito dall'art. 1375 cod. civ., ha la portata di ampliare (ovvero di restringere) gli obblighi letteralmente assunti con il contratto nei casi, e nella misura in cui, farli valere nel loro tenore letterale contrasterebbe con detto principio, il quale opera essenzialmente come un criterio di reciprocità che deve essere osservato vicendevolmente dalle parti del rapporto obbligatorio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15150
Data del deposito : 10 ottobre 2003

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