Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 3
Nell'interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali , indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè "chiare" e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione "prima facie" chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti.
Il principio, sancito dall'art. 822 cod. proc. civ., secondo cui gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità, concerne l'arbitrato rituale; esso, pertanto, non è applicabile all'arbitrato irrituale, che, diversamente dal primo, mette capo ad una composizione della lite attuata mediante una decisione che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro stessa volontà.
Il principio di buona fede contrattuale, sancito dall'art. 1375 cod. civ., ha la portata di ampliare (ovvero di restringere) gli obblighi letteralmente assunti con il contratto nei casi, e nella misura in cui, farli valere nel loro tenore letterale contrasterebbe con detto principio, il quale opera essenzialmente come un criterio di reciprocità che deve essere osservato vicendevolmente dalle parti del rapporto obbligatorio.
Commentari • 3
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Leggi di più… - 3. Banca può compensare due conti correnti avvisando immediatamente il clienteAccesso limitatoPierangela Dagna · https://www.altalex.com/ · 25 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15150 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MARZIALE EP - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE PA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piave n. 49, presso l'avv. Paola Hoyek, unitamente al prof. Avv. Federico Martorano che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PE PA, RU LO, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour n. 10, presso l'avv. Ferdinando Barucco, unitamente al prof. Avv. Mario Ciancio e all'avv. Antonio Giordano del Foro di Napoli, che li rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2379/99 del 7 novembre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. EP Marziale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto notificato il 3 giugno 1994, il signor IC LM, socio della "COSEFI - Compagnia Servizi Finanziari s.r.l.", conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, gli altri due soci della stessa società, signori EP LM e RU LO, esponendo:
- che, secondo l'art. 7 dello statuto sociale, ove un socio avesse manifestato l'intenzione di cedere le proprie quote, e queste non avessero superato il 25% del capitale sociale, trascorsi tre mesi dalla comunicazione, senza che nessuno degli altri soci si fosse dichiarato disposto ad acquistarle, tutti i soci sarebbero stati solidalmente obbligati al loro acquisto, in proporzione delle proprie quote di partecipazione e in base al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- che, richiamandosi a detta disposizione, aveva ripetutamente invitato i convenuti si procedere all'acquisto della propria quota sociale alle condizioni sopra indicate, vale a dire per un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, ma senza alcun esito;
- che i convenuti avevano contestato la validità del citato art. 7 ed avevano altresì negato che ricorressero le condizioni per la sua applicabilità, sia perché la società era stata posta in liquidazione, sia perché il bilancio dell'ultimo esercizio (1991) non era stato approvato e doveva quindi farsi riferimento a quello relativo all'esercizio precedente;
- che il collegio arbitrale, adito ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, pur riconoscendo la validità della clausola, aveva respinto la domanda, sul rilievo che, interpretando la clausola statutaria secondo la "comune intenzione dei contraenti" e alla stregua del principio di buona fede, appariva evidente che il valore della quota non potesse essere determinato sulla base di valori rilevati molto tempo prima, quando non si era (ancora) non si era profilato quel radicale mutamento delle condizioni patrimoniali della società, che aveva determinato la sua messa in liquidazione;
- che tale pronunzia era radicalmente nulla perché contrarietà a norme non derogabili della legge e dello statuto.
Tanto premesso, l'attore chiedeva che il Tribunale, previa declaratoria di nullità (o di annullamento) del lodo, accertato che i convenuti si erano resi inadempienti all'obbligo di procedere all'acquisto della sua quota sulla base dei valori accertati nell'ultimo bilancio approvato (quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1990), disponesse, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento di detta quota in loro favore alle condizioni sopra indicate.
1.1. I convenuti si opponevano all'accoglimento di tali domande.
1.2. Il Tribunale, rilevato che l'arbitrato era irrituale e che gli arbitri erano chiamati a giudicare secondo equità, rigettava la domanda di nullità, sul rilievo che l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 828 c.p.c. non è in tal caso ammessa. Del pari respinta era la domanda, proposta in via subordinata, di annullamento della sentenza impugnata, osservando che il suo accoglimento poteva essere giustificato solo dall'esistenza di eventuali vizi di volontà o da un "errore revocatorio" e che, in quel caso, erano stati invece dedotti errori di giudizio, i quali non possono assumere rilievo rispetto all'arbitrato irrituale, essendo esso fondato su una decisione di carattere transattivo, la cui validità prescinde dalla sua conformità alla situazione esistente.
L'ulteriore domanda diretta ad ottenere il trasferimento della quota ex art. 2932 c.c., era ritenuta assorbita. 2) Il signor IC LM proponeva appello, censurando la sentenza impugnata, in particolare:
- per aver rigettato la domanda di nullità, per violazione delle norme di diritto e dell'atto costitutivo, senza considerare:
- che gli arbitri erano stati chiamati a risolvere la controversia "applicando la legge e le norme del presente statuto";
- che la previsione della inappellabilità non poteva essere intesa quale rinunzia preventiva ad ogni possibilità di impugnazione;
- per aver omesso ogni valutazione circa la sussistenza del denunziato contrasto con gli artt. 1362 e 1375 c.c.;
- per avere, infine, mancato di riesaminare il merito della vicenda.
2.1. La Corte territoriale respingeva il gravame ribadendo che gli arbitri erano stati chiamati a decidere secondo "equità" ed osservando, quanto al denunziato contrasto con gli artt. 1362 e 1375 c.c. tra, che tali principi erano stati, nella invece, pienamente rispettati.
3) Il ricorrente chiede la cassazione di tale sentenza con sette motivi di ricorso.
Gli intimati resistono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) Con il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 822 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.; nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per avere affermato che la decisione che gli arbitri erano chiamati ad emettere aveva carattere "equitativo", senza considerare: a) che, la pronuncia secondo equità si pone come "deroga eccezionale rispetto all'applicazione delle norme di diritto" e deve, quindi, riposare su una specifica autorizzazione conferita dalle parti, la quale, nel caso di specie non era stata rilasciata;
b) che la clausola compromissoria indicava chiaramente che la loro pronuncia avrebbe dovuto essere resa "secondo diritto" e che da tale dato testuale, assolutamente inequivoco, non poteva prescindersi, trattandosi di elemento che, in base ai principi inderogabilmente stabiliti dall'art. 1362 c.c., assume valore prioritario e fondamentale nell'interpretazione delle dichiarazioni negoziali;
c) che, attribuendo alla pronuncia arbitrale natura "equitativa", si sarebbe finito per privare la clausola statutaria di ogni rilievo, sul piano giuridico, nella parte in faceva obbligo agli arbitri di decidere secondo "la legge e le norme dello statuto", in violazione di quanto disposto del citato art. 1367 c.c., che impone all'interprete di interpretare, nel dubbio, il contratto o le singole clausole "nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno".
4.1. La complessa e articolata censura, in tali termini prospettata, è infondata.
Invero, il principio, sancito dall'art. 822 c.p.c., secondo cui gli arbitri debbono decidere "secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati... a pronunciare secondo equità" concerne l'arbitrato rituale: quell'arbitrato, cioè, che, pur non configurandosi, secondo il più recente orientamento di questa Corte (Cass. 3 agosto 2000, n. 527/SU), come esercizio di funzione giurisdizionale, sostitutiva di quella affidata agli organi dello Stato, è pur sempre preordinata ad una decisione (il lodo) suscettibile di essere resa esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c., emanata nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 816 c.p.c. e segg. (Cass. 13 aprile 2001, n. 5527). E, come tale, non può ritenersi applicabile anche all'arbitrato irrituale, che, diversamente da quello appena considerato, mette capo ad una composizione della lite attuata mediante una decisione che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro stessa volontà (Cass. 5527/01, cit).
4.1.1. Del pari infondata è l'ulteriore rilievo, puntualizzato alla lettera "b" del precedente paragrafo. È indubbio, infatti, che oggetto di interpretazione non è la volontà interna del dichiarante, ma la dichiarazione negoziale, in cui tale volontà è obiettivata. Ma è altrettanto certo che quest'ultima non può essere intesa solo sulla base del suo tenore letterale poiché, secondo quanto stabilito dall'art. 1362 c.c., l'interpretazione non può arrestarsi "al senso letterale delle parole", dovendo essere fondata sulla "comune intenzione delle parti", la cui ricerca, come si avverte nella Relazione al codice (ivi, 624), implica "una valutazione d'insieme del... contegno" di tali soggetti. Ciò sta ad indicare che il materiale d'interpretazione "è ben più vasto della sola formula finale del contratto" (Relazione, loc. cit.), che non può, quindi, essere considerata in astratto, ma tenendo conto delle circostanze che le fanno da cornice e dell'intero comportamento reciprocamente tenuto dai contraenti, anche "posteriormente" alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., secondo comma).
È, quindi, evidente che il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, per la fondamentale ragione che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, processo che, per quanto si è detto, non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole adoperate, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. 23 dicembre 1993, n. 12758; 11 giugno 1999, n. 5747; 17 gennaio 2001, n. 564; 13 agosto 2001, n. 11089). E questo, anche quando le espressioni appaiano di per sè "chiare" e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione apparentemente chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o quando sia posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. 12578/93, cit.).
4.1.2. Palese è, infine, l'insussistenza della pretesa violazione dell'art. 1367 c.c., posto che l'applicazione di questa norma postula la persistenza di un dubbio non superabile nell'accertamento della volontà manifestata dalle parti e che, nel caso di specie, la Corte ha invece ritenuto che detta volontà potesse essere concretamente individuata.
4.1.2. Gli ulteriori rilievi formulati con i motivi in esame o sono assolutamente generici o si appuntano nei confronti della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e non possono, quindi, trovare ingresso in questa sede di legittimità (Cass. 10 luglio 2000, n. 9157; 21 febbraio 2001, n. 2478). 5) Il quinto, il sesto e il settimo motivo investono la sentenza impugnata nella parte relativa all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 7 dello statuto della s.r.l. COSEFI, per il quale, come si è già riferito, ove un socio avesse manifestato l'intenzione di cedere le proprie quote, e nessuno dei soci si fosse dichiarato disposto ad acquistarle, "tutti i soci" sarebbero stati obbligati al loro acquisto, "sulla base del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato" (retro, 1).
Il Collegio arbitrale, rilevato che l'ultimo bilancio non era stato approvato e che, nel frattempo, la società era stata posta in liquidazione, aveva respinto la pretesa del signor IC LM di ottenere, dagli altri soci, l'acquisto delle proprie quote alle condizioni stabilite da detta clausola, osservando che tale richiesta non poteva ritenersi conforme alla volontà espressa dei soci ed era in ogni caso contraria a buona fede (retro, 2.1).
Le doglianze formulate dal LM in relazione all'art. 1362 c.c. e all'art. 1375 c.c. sono sole respinte dalla Corte territoriale, osservando, da un lato, che l'interpretazione degli atti negoziali è pur sempre fondata sulla comune intenzione delle parti e che il principio di buona fede assume rilievo quale fonte integrativa dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto;
dall'altro, che gli accertamenti in ordine alla "comune intenzione" sottesa alla clausola statutaria e al comportamento delle parti, essendo il frutto di apprezzamenti di fatto, non potevano essere riconsiderati in quella sede.
5.1. Tali statuizioni sono censurate dal ricorrente deducendo:
- che il significato attribuito alla clausola statutaria contrasta con quello risultante dal suo tenore letterale, il quale era inequivoco;
- che, comunque, gli statuti delle società sono soggetti al solo canone dell'interpretazione oggettiva, fondato sul comune significato del testo documentale;
- che, infine, il proprio comportamento, essendo corrispondente a quanto astrattamente previsto dalla clausola statutaria, non poteva essere ritenuto contrario a buona fede.
5.2. È però agevole replicare:
- che l'infondatezza del primo rilievo, è manifesta, essendosi chiarito che l'interpretazione delle dichiarazioni negoziali non può basarsi solo sul "senso letterale delle parole", dovendo essere diretta ad indagare, anche sulla base di elementi extratestuali, quale sia stata la loro comune intenzione (retro, 4.1.1);
- che a non diverse conclusioni deve giungersi per il secondo rilievo, trattandosi di clausola che, in quanto diretta a tutelare gli interessi esclusivi dei soci, ha natura (non sociale, ma) parasociale e, come tale, è soggetta alla disciplina generale dei contratti di cui gli artt. 1362 c.c. ss. fanno parte integrante;
- del pari infondato è, infine, il terzo rilievo, posto che il principio di buona fede contrattuale, sancito dall'art. 1375 c.c. ha proprio la portata di ampliare (ovvero di restringere) gli obblighi letteralmente assunti con il contratto, nei casi, e nella misura in cui, farli valere letterale tenore contrasterebbe con detto principio, il quale opera essenzialmente come un criterio di reciprocità che deve essere osservato vicendevolmente dalle parti del rapporto obbligatorio (Cass. 25 gennaio 1995, n. 888; 6 febbraio 1997, n. 1123; 5 novembre 1999, n. 12310). 6) In conclusione, il ricorso deve essere respinto in ogni sua parte. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi Euro 3.100,00 (tremilacento/00), di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003