Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
In tema di prova civile, la mancata proposizione del reclamo avverso l'ordinanza con cui il G.I. abbia pronunciato la decadenza di una parte dal diritto di fare assumere una prova non impedisce alla parte stessa di rappresentare la questione, e la relativa doglianza, dinanzi al collegio successivamente investito della decisione ex art. 189 cod. proc. civ., sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca della detta ordinanza, restando, in caso contrario, preclusa al collegio ogni valutazione in ordine alla pronunciata decadenza, ed altresì preclusa, alla parte stessa, la facoltà di proporre la questione per la prima volta in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Pasquale REALE Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. Donato PLENTEDA Consigliere
Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA LO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Susa, n. 1, presso l'avv. Rodolfo Franco che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
DE IS PP, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Gorizia, n. 51/B, presso l'avv. Ferruccio Zannini, che lo rappresenta e. difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n^ 1694 pubblicata il 19 maggio 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23 aprile 1992 De SA GI chiedeva al Tribunale di Roma la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con ER EN.
La convenuta non si opponeva alla domanda ma chiedeva la fissazione a carico del ricorrente di un contributo per il mantenimento delle figlie con essa conviventi nella misura di L.
1.000.000 mensili.
Con sentenza del 25 gennaio 1996 il tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinava in L. 900.000 mensili il contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie LI, nata il [...], e VI, nata il [...].
Su gravame del De SA la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 9 aprile - l^ maggio 1997, riduceva l'onere del contributo posto a carico dell'appellante al solo mantenimento della figlia VI e ne riduceva l'importo a L. 450.000 mensili. La corte respingeva la richiesta di prova testimoniale avanzata dall' appellata con riferimento all'attività lavorativa della figlia LI affermando che non poteva consentirsi in appello l'espletamento della prova testimoniale dalla quale la istante era stata dichiarata decaduta, e che era diretta a contraddire i risultati di quella raccolta in primo grado;
osservava, quindi, che dalla compiuta istruzione era rimasto accertato che la figlia maggiore LI svolgeva attività lavorativa e che la convenuta non aveva fornito la prova, a suo carico, che si trattasse di attività insufficiente a garantire l'autonomia economica della figlia maggiore con essa convivente: ciò consentiva di accogliere la domanda di esclusione di ogni contributo per il mantenimento della figlia LI. Confermava quindi l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia VI ribadendo la valutazione delle capacità economiche dell'appellante effettuata dal tribunale.
Contro la sentenza ricorre per cassazione ER LU con tre motivi.
Resiste De SA GI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt.244 e 345 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, dello stesso codice, e si sostiene che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a registrare quanto avvenuto nel giudizio di primo grado tralasciando di esaminare se l'ordinanza istruttoria di decadenza della prova testimoniale di parte convenuta fosse legittima;
erroneamente, poi, sarebbe stata valutata come inattendibile la deposizione resa dal teste VI nel falso presupposto che egli fosse fidanzato della figlia LI.
La censura non merita accoglimento poiché correttamente la sentenza impugnata ha escluso la riproponibilità in appello di una prova richiesta e non espletata in primo grado a causa della decadenza dell'istante dichiarata dal giudice istruttore. Va rilevato, al riguardo, che la ricorrente non ha formulato alcuna espressa censura contro le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta (Cass. lo ottobre 1993, n. 9779) poiché la ER non solo non ha proposto reclamo immediato al collegio contro l'ordinanza del giudice istruttore, ma neppure ha riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, e, com'è noto, la mancata proposizione del reclamo contro l'ordinanza con la quale il giudice istruttore ha pronunciato la decadenza di una parte dal diritto di far assumere una prova non impedisce a questa di dolersene dinanzi al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., sempreché in sede di conclusioni definitive venga chiesta la revoca di detta ordinanza, restando, in caso contrario, precluso al collegio di decidere in ordine alla pronuncia di decadenza e così provvedere all'eventuale sua revoca e, conseguentemente, alla parte di proporre la questione dinanzi al giudice di secondo grado (Cass. 2 agosto 1993, 8524). Nella specie, la ER, non solo non ha riproposto le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, ma essendo risultata vittoriosa, si è limitata a chiedere l'ammissione della prova sulle circostanze relative alla prestazione dell'attività lavorativa da parte della figlia LI solo nella comparsa di costituzione in appello senza peraltro riproporle nella precisazione delle conclusioni, limitate alla richiesta di rigetto dell'appello con richiamo generico alle conclusioni in atti.
Va ribadita, perciò, la decadenza della prova testimoniale a carico della ricorrente, senza alcuna possibilità di riesame in appello.
Nè, poi, può trovare ingresso la censura di erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal teste VI a causa dell'asserito rapporto fidanzamento esistente tra la figlia LI e il suo datore di lavoro, non essendo consentita in sede di legittimità alcuna diretta rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Col secondo motivo viene denunciata la errata applicazione dell'art. 30 Cost. (erroneamente indicato dal primo giudice come art. 36), nonché degli artt. 148 e 155 cod. civ. e dell'art. 6 della legge l^ dicembre 1970, n.898, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso il dovere dell'appellante di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne priva di autonomia economica, avendo eliminato ogni contributo per la figlia LI e confermato un assegno di sole L. 450.000, assolutamente insufficiente, a favore della figlia VI.
La censura non merita accoglimento poiché la sentenza impugnata ha escluso ogni contributo economico per il mantenimento della figlia LI convivente con la madre in base alla considerazione che essa fosse economicamente indipendente, non avendo la ER fornito la prova, a suo carico, dell' asserita esiguità dei redditi da essa tratti dalla attività lavorativa svolta, mentre le doglianze mosse contro la ritenuta insufficienza dell'assegno di mantenimento stabilito per la figlia VI non possono trovare ingresso in quanto l'importo dell'assegno non solo è insindacabile in sede di legittimità, ma risulta altresi coperto dal giudicato formatosi sul punto in mancanza di impugnazione da parte della ricorrente della sentenza di primo grado che aveva determinato l'assegno in misura di L. 450.000 mensili per ciascuna figlia.
Con il terzo motivo viene denunciato il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, sia con riferimento alla situazione economica della figlia LI, sia in relazione alla riduzione dell'assegno operata dalla sentenza impugnata senza fornire alcuna valida giustificazione del suo importo con riferimento alle esigenze della figlia VI.
Anche il terzo motivo appare immeritevole di accoglimento poiché, con riferimento alla figlia LI, correttamente è stato escluso ogni ulteriore contributo a carico del padre in considerazione della prova dello svolgimento di una attività lavorativa continuativa da parte della figlia maggiore convivente con la madre, tenuto conto del fatto che la appellata era stata dichiarata decaduta dalla prova intesa a dimostrare la esiguità dei redditi ricavati da tale attività.
Le considerazioni esposte nell'esame del motivo precedente inducono a ritenere privo di fondamento anche il secondo profilo della censura mossa col mezzo in esame, perché, non avendo la ER mosso alcuna contestazione contro al determinazione di un assegno di mantenimento di L. 450.000 per ciascuna figlia, neppure prospettando le diverse esigenze di vita di ciascuna di esse nell'ambito della ripartizione della somma complessiva di L. 900.000 fissata dal primo giudice, la ricorrente non può dolersi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, dell'importo liquidato per la figlia VI.
In conclusione, perciò, il ricorso è destituito di fondamento e deve essere respinto.
Motivi di equità inducono a disporre la compensazione totale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999