Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. In particolare, la prevalenza su dette risultanze della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5713 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA SA NY ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 42, presso l'avvocato BIANCA C. M., rappresentato e difeso dall'avvocato GENTILE GIANLUIGI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21/99 del RE di NICOSIA, depositata il 20/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso dell'11 novembre 1998, il sig. IR ER ON AN propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Enna per violazione del codice della strada, notificatagli il 17 agosto 1998. In particolare, l'opponente eccepì la nullità della notificazione del provvedimento prefettizio, assumendo che esso era stato consegnato nelle mani del proprio padre AC, indicato, nella relata, quale convivente;
egli, invece, da diversi anni aveva fissato la propria residenza in altro luogo di Nicosia, costituendo un nucleo familiare a sè stante;
sicché, era venuto a conoscenza dell'ordinanza solo in data 2 novembre 1998, quando era ritornato in Nicosia da Roma, dove risiedeva stabilmente per motivi di studio. L'opponente dedusse, poi, la nullità del provvedimento per violazione del termine di cui all'art. 204 CAS. e formulò altre censure nel merito.
Il RE di Nicosia respinse l'opposizione giudicandola tardiva rispetto al termine di proposizione di trenta giorni dalla notificazione, sancito dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981. L'IR ER propone ora ricorso per cassazione svolgendo due motivi. L'intimato Prefetto non si difende nel giudizio. Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente - nel denunziare la falsa ed erronea applicazione dell'art. 139 c.p.c., in relazione all'art. 148 c.p.c., nonché i vizi della motivazione della sentenza impugnata -
sostiene che erroneamente il giudice ha omesso di rilevare che nella relata di notifica del 17 agosto l998 "artatamente" il notificatore non indicò il luogo in cui la notifica era avvenuta;
se lo avesse fatto sarebbe risultato che la notifica avvenne presso lo studio si suo padre, l'avv. AC, nella via Roma n. 13 di Nicosia;
egli allega al ricorso per cassazione un'autocertificazione di tal RI RE dalla quale risulta che la notificazione avvenne appunto presso quello studio, da ciò fa conseguire "che la notifica dell'ingiunzione, di cui trattasi, non poteva avvenire a mani dell'avv. IR ER AC" e che, dunque, quello non poteva considerarsi il suo luogo di domicilio, residenza o dimora;
che nel giudizio di merito aveva depositato certificazione attestante la residenza sua e del suo diverso nucleo familiare in altro luogo di Nicosia, nonché la residenza dei suoi genitori altrove nello stesso comune, che dunque all'epoca egli non era convivente ne' con il padre, ne' con la madre, sicché non poteva essere ritenuta valida la notificazione "al padre convivente".
Il motivo è infondato e va respinto.
Va premesso che l'art. 201 del codice della strada considera le notificazioni delle ordinanze ingiunzioni "validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione..." e che, anche rispetto alle notificazioni delle ordinanze ingiunzioni comminanti la sanzione amministrativa, la relata fa corpo con il provvedimento e, dunque, con gli estremi identificativi dell'ingiunto in esso contenuti. Sicché, se l'ufficiale giudiziario non indica, nella relazione di notifica, il luogo ove essa è avvenuta, questo può esser desunto implicitamente dalla relativa indicazione contenuta nell'istanza di notifica, a cui questa fa riferimento (Cass. 12 maggio 1997, n. 4129) con l'ulteriore conseguenza che l'omessa indicazione del detto luogo nella relata, ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc, civ. (Cass. 9 aprile 1996, n. 3263).
Inoltre, sempre in tema di relazione dell'ufficiale notificante, va ribadito il noto principio secondo cui essa, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse, la quale si presume fino a prova contraria (tra le tante, cfr. Cass. 24 luglio 2000, n. 9658). Quanto, poi, alla disposizione dell'art. 139 c.p.c., è noto che essa fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto di citazione notificatogli, idonea alla instaurazione del rapporto processuale (ed, in questo caso, alla correttezza del procedimento sanzionatorio), dalla consegna dell'atto stesso effettuata, presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a "persona di famiglia".
Applicando i principi esposti all'ipotesi in esame, l'ordinanza deve ritenersi notificata, pur in mancanza di specifica menzione nella relazione dell'ufficiale notificatore, nel luogo indicato nel provvedimento stesso come domicilio del notificando. Lì l'atto risulta consegnato a persona qualificatasi "padre convivente". Il ricorrente tende a dimostrare, mediante la produzione in questa sede di un'autocertificazione, che la notificazione avvenne nello studio di suo padre ma non a mani del padre. A parte l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., di tale deposito documentale in sede di legittimità (l'atto non risulta prodotto nel precedenti gradi del giudizio e non riguarda la nullità della sentenza impugnata, ne' l'ammissibilità del ricorso), s'è già visto in precedenza che la relazione di notificazione fornisce prova piena di quanto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale e delle dichiarazioni da lui ricevute, sicché il ricorrente, per mettere in discussione tali circostanze, avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Diversa è la soluzione per quanto riguarda l'effettiva residenza del notificando. Qui vige il principio secondo cui, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notifica, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento. In particolare, la prevalenza su dette risultanze della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - della inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario (Cass. 23 novembre 1987, n. 8655). Principio che s'affianca all'altro secondo cui, sempre ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del notificando, il comportamento delle persone che accettano di ricevere l'atto per il destinatario dichiarando di convivere con lui può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora (Cass. 22 aprile 1996, n. 3817). Ed è proprio a quest'ultimo principio che correttamente s'è attenuto il giudice del merito quando, convinto dalle circostanze che il padre del ricorrente avesse accettato la consegna quale "familiare convivente" e che il padre stesso fosse, peraltro, destinatario dell'ingiunzione in solido come proprietario del veicolo, ha ritenuto che la consegna dell'ingiunzione fosse avvenuta nelle mani di persona avente stabile presenza nella dimora abituale del destinatario, giudicando, quindi, per la validità della notificazione. Il rigetto del primo motivo di ricorso coinvolge anche il secondo motivo, con il quale l'IR ER critica la sentenza impugnata per avere escluso che egli potesse essere rimesso in termini per l'opposizione a partire dal 2 novembre 1998, data in cui egli stesso assume di avere avuto contezza dell'ingiunzione. In proposito, il RE ha correttamente argomentato che nel sistema procedimentale del quale ci si occupa non è prevista la possibilità di una rimessione in termini nel senso preteso dal ricorrente, sicché, ritenuta valida la notificazione, risulta tardiva l'opposizione proposta oltre i trenta giorni dalla notificazione stessa. In conclusione, il ricorso va rigettato. La mancata difesa in giudizio dell'intimato esime la Corte dal provvedere sulle spese.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002