Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5713
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Sentenza 19 aprile 2002

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Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. In particolare, la prevalenza su dette risultanze della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5713
    Data del deposito : 19 aprile 2002

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