Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
Non integra il reato di evasione l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari applicati in sostituzione di altra e meno grave misura cautelare quando la condotta è posta in essere in data successiva all'annullamento (nella specie, da parte della Corte di cassazione) dell'ordinanza genetica. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il provvedimento di aggravamento di una misura cautelare presuppone necessariamente la validità della originaria ordinanza coercitiva).
Commentario • 1
- 1. Reati di evasione: in caso di pandemia?Andrea Valentinotti · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2015, n. 33874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33874 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/05/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 651
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 50742/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE UR ET N. IL 07/09/1942;
avverso la sentenza n. 4623/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 27/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 27 maggio 2014, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 6 luglio 2011, con la quale il Tribunale di Imola ha condannato De UR TA per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, commesso in data 16 gennaio 2009. A sostegno della pronuncia, il giudice di secondo grado ha evidenziato come la condotta di evasione sia pacifica, dal momento che il provvedimento di revoca della misura cautelare interveniva in data 28 gennaio 2009, dunque successivamente all'allontanamento del Di UR dal luogo degli arresti domiciliari;
come, d'altra parte, non vi sia materia per ritenere insussistente l'elemento soggettivo in considerazione dell'annullamento dell'ordinanza genetica (applicativa della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, poi sostituita con gli arresti domiciliari violati) da parte della Corte di cassazione con provvedimento del 3 dicembre 2008, atteso che l'imputato poteva tutt'al più versare in dubbio circa la legalità della detenzione, dubbio che nondimeno non integra la causa di giustificazione prevista dall'art. 47 c.p.. 2. Ricorre avverso la sentenza l'Avv. AN SO, difensore di fiducia di Di UR TA, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale relazione all'art. 385 c.p., per avere la Corte d'appello ritenuto integrato il reato di evasione sebbene il provvedimento di aggravamento della misura del divieto di allontanamento dalla casa familiare originariamente applicato sia intervenuto in un momento successivo all'annullamento dell'ordinanza genetica da parte della Corte di cassazione in data 3 dicembre 2008, a nulla rilevando il fatto che la misura degli arresti domiciliari fosse formalmente revocata solo in data 28 gennaio 2009, giacché gli effetti dell'annullamento dell'ordinanza genetica si erano già prodotti prima della commissione del contestato reato di evasione.
2.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 385 c.p., per avere la Corte ritenuto integrato il reato sebbene faccia difetto l'elemento soggettivo, atteso che, dopo la pronuncia di annullamento del 3 dicembre 2008, l'imputato aveva legittimamente ritenuto di non essere più legalmente ristretto.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Mette conto evidenziare che il delitto previsto dall'art. 385 c.p., sanziona la condotta di colui il quale, essendo legalmente arrestato o detenuto, evada dal luogo di carcerazione ovvero - giusta previsione del terzo comma - dal domicilio o da altro luogo designato nel provvedimento coercitivo. Come si trae dalla ratio della incriminazione e dalla stessa lettera del disposto normativo, la condotta è punibile in quanto l'arresto o la detenzione siano legittimi, cioè a condizione che siano giustificati da un titolo legale di restrizione.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'integrazione del delitto deve essere esclusa qualora il soggetto si sia sottratto all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare, allorquando il provvedimento coercitivo originario sia stato annullato con un formale provvedimento dell'autorità giudiziaria, segnatamente con pronuncia rescindente della Corte di cassazione, antecedentemente all'allontanamento dal luogo di restrizione.
3. Nè si può pervenire ad una diversa conclusione in considerazione del fatto che De UR violava, non l'ordinanza genetica annullata da questa Corte (cioè quella applicativa della misura non detentiva ex art. 282 bis c.p.p.), bensì il provvedimento di aggravamento della misura ex art. 276 c.p.p., con applicazione degli arresti domiciliari.
Va invero posto in evidenza che il provvedimento di aggravamento di una misura cautelare (nella specie di sostituzione della misura ex art. 282 bis c.p.p., con quella ex art. 284 stesso codice) non può non presupporre la validità della primigenia ordinanza coercitiva:
il provvedimento ex art. 276 c.p.p., si fonda invero sulla mera recrudescenza del quadro cautelare, mentre sono presupposte e dunque devono sussistere legittimamente ab origine le ulteriori condizioni di validità del titolo coercitivo ex artt. 273, 280, 291 e 292 c.p.p.. 4. Fissati tali paletti ermeneutici e passando alla disamina del caso di specie, ritiene il Collegio che, nel momento in cui si allontanava dal luogo privato di restrizione, De UR non fosse legittimamente detenuto, e che, di conseguenza, non possa ritenersi integrato il reato di evasione.
Ed invero, al momento in cui l'imputato si allontanava dal domicilio in data 16 gennaio 2009, questa Corte di cassazione aveva già pronunciato la sentenza di annullamento dell'ordinanza genetica del 30 aprile 2008 (quella applicativa della misura dell'art. 282 bis), con dichiarazione di cessazione della misura cautelare in esecuzione. Mette conto precisare che quest'ultima ordinanza veniva cassata da questa Corte per difetto assoluto di domanda cautelare (essendo stata formulata la richiesta ex art. 291 c.p.p., dal vice Procuratore onorario di udienza non delegato e quindi non legittimato). Secondo si è già sopra chiarito, la nullità assoluta dell'ordinanza coercitiva genetica non può non travolgere anche il provvedimento - derivato - di aggravamento della misura cautelare, id est quello applicativo degli arresti domiciliari violati dal De UR. Se ne inferisce che, al momento in cui si allontanava dal luogo privato di restrizione in data 16 gennaio 2009, De UR non poteva più ritenersi legittimamente detenuto.
D'altra parte, contrariamente a quanto rilevato dal giudice a quo, il provvedimento di revoca della misura cautelare adottato dal Tribunale del riesame di Bologna il 28 gennaio 2009 aveva valenza meramente ricognitiva - ora per allora - di una situazione già creatasi il 3 dicembre 2008, con la pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, e non costitutiva della remissione in libertà del UR il quale, si ribadisce, non poteva ritenersi più legittimamente detenuto a partire dal provvedimento di annullamento senza rinvio del titolo cautelare generico ad opera di questo Supremo giudice.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2015