CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da RA OS NN CO - Presidente - Sent. n. sez. 1428/2025 CO OR LA NI CC - 01/10/2025 EGLE PILLA R.G.N. 17944/2025 AR NA ME PIERANGELO IL - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: FR PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO IL;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
udite le conclusioni dell’avv. Franco Mauro Bonini, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva condannato MO PE per i reati di bancarotta fraudolenta Penale Sent. Sez. 5 Num. 921 Anno 2026 Presidente: CO RA OS NN Relatore: IL PIERANGELO Data Udienza: 01/10/2025 2 distrattiva e di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, in relazione alla società “Gianni Pan s.p.a.”, fallita il 29 settembre 2014. Secondo la Corte di appello, l'imputato – nella qualità di amministratore unico della società, dalla data di costituzione sino al 16 gennaio 2014, e poi di liquidatore fino alla dichiarazione di fallimento – avrebbe sottratto una parte rilevante dell'intero complesso aziendale «mediante la stipula di un formalmente denominato contratto di appalto di servizi e distribuzione» in favore della società “Truck” (di cui era amministratore MO DR), senza un adeguato corrispettivo e al solo fine di drenare risorse della prima società, prossima al fallimento, verso la seconda (capo A). Avrebbe, inoltre, distratto somme per un ammontare di 500.000 euro, attraverso prelevamenti per cassa non riportati nei mastrini dei libri contabili oltre a fondi per spese personali della propria famiglia e per l’acquisto di buoni carburante (capo B). Avrebbe, infine, cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, ponendo in essere, a partire quanto meno 2009, una serie di operazioni finalizzate a nascondere la grave situazione di perdite di bilancio in cui la società si trovava, attraverso una artificiosa sopravvalutazione del magazzino, con la duplice finalità di ingenerare nei terzi (fornitori e banche) affidamento circa una di solidità economico-finanziaria in realtà solo apparente e di coprire in tal modo un sofisticato meccanismo di vendite sottofatturate di merce finalizzato a creare una provvista di fondi neri, costituita dalla differenza tra il prezzo fatturato e quello effettivamente incamerato, che veniva poi sistematicamente distratto dalle esigenze sociali (capo C). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre l’imputato. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 34, 36, 178, 180, 181 e 609 cod. proc. pen., 111 Cost. e 2 CEDU. Il ricorrente rappresenta che il Presidente del collegio giudicante della Corte di appello, dott. Enrico IM AN, aveva già partecipato al giudizio di secondo grado relativo all’originario coimputato DR MO (figlio dell’odierno ricorrente), per il quale si era proceduto separatamente (in ordine al reato di cui al capo A), a seguito della scelta del rito abbreviato. Evidenzia che tale circostanza configura una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto comportare l’astensione obbligatoria del magistrato ex art. 36 cod. proc. pen. In mancanza di astensione, la parte avrebbe potuto proporre istanza di ricusazione, ma ciò era stato reso 3 impossibile dalla modalità cartolare con cui è stato trattato il processo di appello (ex art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020), che aveva impedito alla difesa di conoscere preventivamente la composizione effettiva del collegio giudicante. La parte pone in rilievo che la fondatezza della doglianza emerge con evidenza dal fatto che, in precedenza, sempre nell’ambito della trattazione scritta del medesimo giudizio di appello (quello a carico di MO PE), analogo rilievo di incompatibilità aveva portato al mutamento del collegio giudicante. In particolare, la difesa, con memoria depositata il 10 settembre 2024, aveva rilevato che due componenti del collegio originariamente designato per decidere il gravame (i consiglieri Siclari e Zappatini) avevano già partecipato al giudizio relativo al coimputato DR MO, nel quale erano state espresse valutazioni anche sulla posizione del padre. A seguito di tale segnalazione, il Presidente dott. Enrico IM AN, con provvedimento del 17 ottobre 2024, aveva disposto la sostituzione del collegio, individuando un nuovo collegio composto dai magistrati NI, AN e LO. Tuttavia, l’udienza del 13 novembre 2024 era stata rinviata per ragioni organizzative e fissata nuovamente per il 19 dicembre 2024. Il processo era stato poi trattato in modalità cartolare, senza udienza partecipata e quindi senza possibilità per la difesa di verificare la composizione effettiva del collegio. Solo con il deposito della sentenza impugnata, la difesa aveva potuto constatare che il collegio che aveva effettivamente deciso il processo era diverso da quello previsto: al posto del Presidente NI, aveva presieduto nuovamente il dott. Enrico IM AN, lo stesso magistrato che aveva già presieduto il collegio nel processo nei confronti di DR MO. Il ricorrente sottolinea che questa modifica non comunicata aveva impedito di sollevare tempestivamente l’eccezione di incompatibilità, rendendo inattuabile l’istituto della ricusazione, che presuppone la conoscenza anticipata della composizione del collegio. Sostiene che tale situazione avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, sanciti dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della CEdu. Sottolinea come l’impossibilità di proporre ricusazione in tempo utile, a causa della modalità cartolare del procedimento, abbia privato l’imputato di una garanzia fondamentale, rendendo la sentenza viziata da nullità. Inoltre, il ricorrente propone una riflessione critica sull’interpretazione tradizionale delle norme in materia di incompatibilità, sostenendo che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, soprattutto a seguito della riforma Cartabia, impone una rilettura costituzionalmente orientata delle disposizioni processuali. In particolare, evidenzia come la mancata possibilità di conoscere preventivamente il giudice, in un processo celebrato senza udienza, contrasti con il principio di 4 trasparenza e con la necessità di garantire la possibilità effettiva di esercitare il diritto di difesa. Secondo il ricorrente, valorizzando taluni spunti rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità e in quella della Corte costituzionale, si dovrebbe pervenire all’annullamento della sentenza impugnata, in quanto il processo sarebbe stato celebrato davanti a un giudice incompatibile, senza che vi fosse possibilità di sollevare eccezioni o istanze di ricusazione, in violazione dei principi costituzionali e convenzionali che regolano il giusto processo. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 34 e 36, cod. proc. pen., 111 Cost. e 2 CEDU. In via subordinata al primo motivo, «ma sempre con riguardo agli stessi argomenti», il ricorrente propone una «lettura diversamente orientata delle norme» e, «in via per così dire ancor più subordinata», «solleva il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020 (ora dell'art. 598-bis cod. proc. pen.), se non costituzionalmente interpretato, con riferimento all'art. 111 Cost. nella parte in cui non consente la preventiva conoscenza del giudice ai fini degli eventuali tempestivi rilievi in punto di incompatibilità, astensione e ricusazione ex artt. 34-36-37 cod. proc. pen.». 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola inadeguata, generica e priva di un effettivo confronto con i motivi di gravame. Sostiene che la Corte di appello si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado senza entrare nel merito delle censure proposte, violando così l’obbligo di motivazione imposto dagli artt. 546 e 544 cod. proc. pen., nonché dall’art. 111 Cost. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Dopo avere richiamato il terzo motivo di ricorso, la parte lamenta che «la sentenza impugnata non ha affrontato in senso motivazionale valido i temi di censura sollevati con i tre motivi di gravame». 2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Il ricorrente richiama la «esposizione precedente», sostenendo che da essa emergerebbe anche il vizio di erronea applicazione della legge penale, avendo «la sentenza impugnata» disconosciuto «la diversità del fatto contestato al capo A da traslare, cioè dai tipi dell'art. 216 comma 1 e 223 comma 1 legge fall. a quelli diversi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.». 5 2.6. Con un sesto motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521 e 522, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente dalla «esposizione precedente» emergerebbe anche il vizio di inosservanza di norme processuali, «nella misura in cui non è stata pronunciata la nullità … della sentenza» per la violazione degli artt. 521 e 522, cod. proc. pen. 2.7. Con un settimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alle questioni della duplicazione e della sovrapposizione dei capi di imputazione, che avrebbero dovuto condurre a una riqualificazione e unificazione delle condotte contestate. 2.8. Con un ottavo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al rigetto del motivo di appello avente a oggetto l’ordinanza istruttoria del Tribunale di Busto Arsizio dell’8 settembre 2022, concernente l’escussione del teste Natale. 2.9. Con un nono motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 191 cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen., 11, 13, 18 e 2-decies d.lgs. n. 196 del 2003, 3 e 47 d.lgs. n. 51 del 2018, art. 5 e 6 Reg. Ue n. 679 del 2016, 15 e 111 Cost. Il ricorrente deduce la violazione di norme processuali in relazione alle seguenti ordinanze istruttorie del Tribunale di Busto Arsizio: ordinanza dell’8 settembre 2022, riguardante l’assunzione dei testi RO, FA e CH;
ordinanza del 12 gennaio 2023, riguardante l’assunzione dei testi CU e Parovel;
ordinanza del 25 maggio 2023, con cui il Tribunale aveva acquisito tutti i documenti prodotti dal pubblico ministero e aveva dichiarato utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale. La doglianza si fonda su una pluralità di profili. In primo luogo, secondo il ricorrente, molti dei documenti acquisiti avrebbero dovuto essere sequestrati secondo le forme tipiche previste dagli artt. 253 ss. cod. proc. pen. e 220 disp. att. c.p.p., in quanto costituenti corpo del reato o cose pertinenti al reato. L’acquisizione in forma atipica, avvenuta direttamente in dibattimento e senza sequestro, configurerebbe un’elusione delle garanzie processuali. Sotto altro profilo, la parte deduce la violazione delle norme sulla privacy e dei diritti costituzionali. 6 Il ricorrente lamenta anche l’assenza di preventiva indicazione nella lista ex art. 468 cod. proc. pen. Alcuni documenti sarebbero stati esibiti a sorpresa nel corso dell’esame dei testi, senza che fossero stati indicati nella lista ex art. 468 cod. proc. pen., in tal modo impedendo alla difesa di esercitare il contraddittorio in modo pieno e informato. Le ordinanze istruttorie, peraltro, in violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sarebbero prive di motivazione e pertanto nulle. 2.10. Con un decimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione e il travisamento probatorio in relazione all’utilizzazione, da parte della Corte di appello, di alcune comunicazioni intercorse – mediante posta elettronica – tra l’imputato e il figlio DR nel dicembre 2013, ritenute decisive per affermare la volontà distrattiva dell’imputato. Secondo la difesa, tale valutazione sarebbe erronea sotto diversi profili. In primo luogo, vi sarebbe stata «una errata lettura delle e-mail estrapolate dall’accusa». Invero, le mail utilizzate dalla Corte di appello sarebbero state selezionate in modo parziale dal pubblico ministero, senza valutare «il contesto completo del carteggio». Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l’omessa «lettura di altre mail, appartenenti allo stesso contesto temporale dialettico». 2.11. Con un undicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al rigetto del gravame proposto avverso il capo b) dell’imputazione, concernente presunte condotte distrattive legate alla gestione extracontabile della liquidità aziendale. Sostiene che la Corte di appello, alle pagine 28 e 29 della sentenza, si sarebbe limitata a riprodurre in modo sintetico le argomentazioni già espresse dal Tribunale, senza confrontarsi in modo critico e analitico con i motivi di appello specificamente articolati nei paragrafi 139–161 dell’atto di impugnazione. 2.12. Con un dodicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione al capo C dell’imputazione, concernente la presunta artificiosa sopravvalutazione del magazzino della società fallita, ritenuta espressione di una condotta distrattiva. 7 Secondo il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni del giudice di primo grado, senza confrontarsi in modo autonomo e critico con le puntuali censure difensive articolate nell’atto di appello. 2.13. Con un tredicesimo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 58 legge n. 689 del 1981 e 598-bis cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l’istanza di applicazione delle pene sostitutive, ritualmente presentata, con espressa manifestazione di consenso, ai sensi dell’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. Rappresenta che la decisione impugnata si fonda su due argomenti: la presunta genericità della richiesta e la ritenuta inadeguatezza delle pene alternative rispetto alla gravità e alla reiterazione delle condotte contestate. Secondo la parte, tale motivazione sarebbe viziata sotto più profili. In primo luogo, non tiene conto del fatto che la normativa vigente non impone all’imputato alcun obbligo di articolare una motivazione specifica a sostegno dell’istanza, essendo sufficiente la manifestazione di consenso. In secondo luogo, «capovolge lo spirito del sistema, nella misura in cui pretende una persuasiva dimostrazione di meritevolezza da parte dell'imputato, mentre secondo la norma …», al contrario avrebbe dovuto essere la Corte di appello a motivare il diniego sulla base di elementi concreti e individualizzati. 3. Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ha introdotto un ulteriore motivo di impugnazione, strettamente collegato al tredicesimo motivo dedotto nel ricorso principale, concernente il diniego da parte della Corte di appello dell’applicazione delle pene sostitutive. Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello ha rigettato l’istanza ritenendola generica e comunque inaccoglibile per la gravità e la reiterazione delle condotte, affermando che solo la pena detentiva sarebbe stata idonea a garantire un’efficace funzione specialpreventiva. Il giudice di secondo grado, tuttavia, secondo il ricorrente avrebbe ignorato che «già il Tribunale aveva delibato l’ammissibilità dell’imputato al trattamento delle pene sostitutive», avvisandolo espressamente, all’atto della lettura del dispositivo, della facoltà di sostituire la pena della reclusione con la detenzione domiciliare o con la semilibertà. Da tale avviso, sarebbe desumibile che il giudice di primo grado avrebbe già ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione delle sanzioni sostitutive, escludendo ogni profilo di genericità. La Corte di appello, conseguentemente, sarebbe stata priva del potere di riformare la statuizione del Tribunale. Inoltre, non 8 sussisterebbero «preclusioni processuali di definitività pregressa sul modo con cui è stato successivamente manifestato il consenso alle pene sostitutive, siccome rispettoso delle modalità introdotte con l’art. 598-bis c.p.p. comma 1-bis, che prevede appunto la possibilità di manifestare il consenso con le memorie o i motivi nuovi, per il caso di udienza in modalità cartolare non partecipata». La Corte di appello avrebbe omesso di considerare la statuizione del Tribunale e avrebbe ignorato il fatto che il consenso dell’imputato era stato manifestato tempestivamente e secondo le modalità previste dalla legge. 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che: l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina, in via di principio, la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce motivo di ricusazione, da farsi valere con la specifica procedura prevista dagli artt. 37 e segg. cod. proc. pen.; non ha incidenza sulla capacità del giudice, sempre in via di principio, la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducibile come motivo di impugnazione della sentenza pronunciata col concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusiva ragione, per la parte interessata, di ricusazione del giudice non astenutosi (cfr. Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097). La più recente giurisprudenza, tuttavia, con particolare riferimento alle ipotesi di provvedimento emessi , in relazione ai quali non vi è la possibilità per l’interessato di conoscere prima della decisione la composizione del collegio giudicante e di promuovere in via preventiva l’istanza di ricusazione, ha posto in rilievo la necessità di coordinare i sopra esposti principi con quello, parimenti affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui, una volta proposta dalla parte interessata la dichiarazione di ricusazione, la violazione – da parte del giudice nei cui confronti la ricusazione sia stata accolta – del divieto, stabilito dall'art. 42 comma 1 cod. proc. pen., di compiere alcun atto del procedimento, comporta la nullità della decisione che il giudice abbia ciononostante pronunciato (o concorso a pronunciare), ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) del codice di rito, nullità che è destinata a prodursi anche nel caso di violazione dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., allorché il giudice ricusato non si sia astenuto dal pronunciare sentenza 9 e la ricusazione sia stata (solo) successivamente accolta (Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249734). Dunque, una volta che la ricusazione sia stata proposta e sia stata accolta, la sentenza pronunciata dal giudice (o col concorso del giudice) che era tenuto ad astenersi è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche a posteriori nel caso in cui la pronuncia giudiziale che accolga la ricusazione intervenga in un momento successivo a quello della sentenza pregiudicata, in quanto il rispetto dei principi dell'imparzialità e della terzietà del giudice costituisce requisito indefettibile dell'esercizio della funzione giurisdizionale, che trova immediato fondamento costituzionale nell'art. 111, comma 2, Cost. Con riferimento alle ipotesi di provvedimento emessi , la giurisprudenza in esame ha affermato che la lettura coordinata dei principi sopra enunciati porta a escludere che «possa rimanere priva di tutela la legittima pretesa della parte di far valere la causa di incompatibilità, che avrebbe imposto al giudice di astenersi dalla decisione idonea a definire il grado del giudizio, allorché la ragione di incompatibilità e la correlata violazione del dovere di astensione, si siano manifestate e siano state rese conoscibili all'interessato soltanto attraverso la pronuncia (e la comunicazione) del provvedimento decisorio, avvenuta “parte inaudita”, in tal modo pregiudicando definitivamente la facoltà di ricusazione del giudice di cui la parte si sarebbe avvalsa se fosse stata posta in grado di conoscerne preventivamente le ragioni motive». Tale giurisprudenza ha pertanto affermato il principio che, «in tema di ricusazione, la parte interessata, che sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilità a seguito della comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata da un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen., al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento» (Sez. 4, n. 38254 del 01/10/2024, Rodia, Rv. 287065; Sez. 1, n. 19643 del 02/04/2019, Brancato, Rv. 275844). Tale giurisprudenza, dunque, ritiene che, nei casi di procedure , quando non vi sia la possibilità per l’interessato di conoscere prima della decisione la composizione del collegio giudicante e di promuovere in via preventiva l’istanza di ricusazione, la pronuncia del provvedimento da parte del giudice incompatibile possa determinare un vizio di nullità, che l’interessato può far valere attraverso il mezzo di impugnazione previsto per quel provvedimento. L’orientamento in esame, «per identità di ratio», è stato coerentemente esteso dalla giurisprudenza anche alle ipotesi di procedimento svoltosi in secondo grado con il rito cartolare, quando le parti non abbiano avuto la possibilità di 10 conoscere preventivamente la composizione del collegio giudicante e, dunque, di attivare preventivamente l'istituto della ricusazione (Sez. 2, n. 30535 del 15/07/2025, Furstenberg, n.m.). Questo Collegio condivide tale orientamento, atteso che anche nelle ipotesi di procedimento svoltosi in secondo grado con il rito cartolare, quando le parti non abbiano avuto la possibilità di conoscere preventivamente la composizione del collegio giudicante, sussistono le medesime esigenze di effettiva tutela dei principi di imparzialità e di terzietà del giudice, che risulterebbero completamente pregiudicate, ove non venisse consentito alle parti di far valere le ragioni di incompatibilità del giudice, deducendola con ricorso per cassazione. Ebbene, nel caso in esame, dagli atti (che possono essere consultati avendo la parte posto questione di carattere processuale), risulta effettivamente che: il Presidente del collegio giudicante della Corte di appello, dott. Enrico IM AN, aveva già partecipato al giudizio di secondo grado relativo all’originario coimputato DR MO, per il quale si era proceduto separatamente (in ordine al reato di cui al capo A); in precedenza, sempre nell’ambito della trattazione scritta del medesimo giudizio di appello (quello a carico di MO PE), analogo rilievo di incompatibilità aveva portato al mutamento del collegio giudicante;
con provvedimento del 17 ottobre 2024, era stata disposta una nuova composizione del collegio, formato dai magistrati NI, AN e LO;
l’udienza del 13 novembre 2024, davanti al “nuovo” collegio, era stata rinviata per ragioni organizzative e fissata nuovamente per il 19 dicembre 2024; il processo era stato poi trattato in modalità cartolare, senza udienza partecipata e quindi senza possibilità per la difesa di verificare la composizione effettiva del collegio. Tanto premesso, va rilevato che la circostanza che il Presidente del collegio giudicante della Corte di appello, dott. Enrico IM AN, aveva già partecipato al giudizio di secondo grado relativo all’originario coimputato MO DR configurava una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto comportare l’astensione obbligatoria del magistrato ex art. 36 cod. proc. pen. e che, in mancanza di astensione, avrebbe consentito alla parte di proporre istanza di ricusazione. La parte, tuttavia, non ha avuto concretamente la possibilità di avanzare l’istanza di ricusazione, poiché ha saputo della partecipazione al collegio del Presidente “incompatibile”, solo con il deposito della sentenza impugnata, facendo, invece, affidamento su una diversa composizione del collegio giudicante, costituito dai magistrati NI, AN e LO, che era stato così formato proprio a seguito di sua segnalazione di incompatibilità. 11 Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 1.2. I restanti motivi risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso, il 1° ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IL IA SA NN MI
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO IL;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
udite le conclusioni dell’avv. Franco Mauro Bonini, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva condannato MO PE per i reati di bancarotta fraudolenta Penale Sent. Sez. 5 Num. 921 Anno 2026 Presidente: CO RA OS NN Relatore: IL PIERANGELO Data Udienza: 01/10/2025 2 distrattiva e di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, in relazione alla società “Gianni Pan s.p.a.”, fallita il 29 settembre 2014. Secondo la Corte di appello, l'imputato – nella qualità di amministratore unico della società, dalla data di costituzione sino al 16 gennaio 2014, e poi di liquidatore fino alla dichiarazione di fallimento – avrebbe sottratto una parte rilevante dell'intero complesso aziendale «mediante la stipula di un formalmente denominato contratto di appalto di servizi e distribuzione» in favore della società “Truck” (di cui era amministratore MO DR), senza un adeguato corrispettivo e al solo fine di drenare risorse della prima società, prossima al fallimento, verso la seconda (capo A). Avrebbe, inoltre, distratto somme per un ammontare di 500.000 euro, attraverso prelevamenti per cassa non riportati nei mastrini dei libri contabili oltre a fondi per spese personali della propria famiglia e per l’acquisto di buoni carburante (capo B). Avrebbe, infine, cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, ponendo in essere, a partire quanto meno 2009, una serie di operazioni finalizzate a nascondere la grave situazione di perdite di bilancio in cui la società si trovava, attraverso una artificiosa sopravvalutazione del magazzino, con la duplice finalità di ingenerare nei terzi (fornitori e banche) affidamento circa una di solidità economico-finanziaria in realtà solo apparente e di coprire in tal modo un sofisticato meccanismo di vendite sottofatturate di merce finalizzato a creare una provvista di fondi neri, costituita dalla differenza tra il prezzo fatturato e quello effettivamente incamerato, che veniva poi sistematicamente distratto dalle esigenze sociali (capo C). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre l’imputato. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 34, 36, 178, 180, 181 e 609 cod. proc. pen., 111 Cost. e 2 CEDU. Il ricorrente rappresenta che il Presidente del collegio giudicante della Corte di appello, dott. Enrico IM AN, aveva già partecipato al giudizio di secondo grado relativo all’originario coimputato DR MO (figlio dell’odierno ricorrente), per il quale si era proceduto separatamente (in ordine al reato di cui al capo A), a seguito della scelta del rito abbreviato. Evidenzia che tale circostanza configura una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto comportare l’astensione obbligatoria del magistrato ex art. 36 cod. proc. pen. In mancanza di astensione, la parte avrebbe potuto proporre istanza di ricusazione, ma ciò era stato reso 3 impossibile dalla modalità cartolare con cui è stato trattato il processo di appello (ex art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020), che aveva impedito alla difesa di conoscere preventivamente la composizione effettiva del collegio giudicante. La parte pone in rilievo che la fondatezza della doglianza emerge con evidenza dal fatto che, in precedenza, sempre nell’ambito della trattazione scritta del medesimo giudizio di appello (quello a carico di MO PE), analogo rilievo di incompatibilità aveva portato al mutamento del collegio giudicante. In particolare, la difesa, con memoria depositata il 10 settembre 2024, aveva rilevato che due componenti del collegio originariamente designato per decidere il gravame (i consiglieri Siclari e Zappatini) avevano già partecipato al giudizio relativo al coimputato DR MO, nel quale erano state espresse valutazioni anche sulla posizione del padre. A seguito di tale segnalazione, il Presidente dott. Enrico IM AN, con provvedimento del 17 ottobre 2024, aveva disposto la sostituzione del collegio, individuando un nuovo collegio composto dai magistrati NI, AN e LO. Tuttavia, l’udienza del 13 novembre 2024 era stata rinviata per ragioni organizzative e fissata nuovamente per il 19 dicembre 2024. Il processo era stato poi trattato in modalità cartolare, senza udienza partecipata e quindi senza possibilità per la difesa di verificare la composizione effettiva del collegio. Solo con il deposito della sentenza impugnata, la difesa aveva potuto constatare che il collegio che aveva effettivamente deciso il processo era diverso da quello previsto: al posto del Presidente NI, aveva presieduto nuovamente il dott. Enrico IM AN, lo stesso magistrato che aveva già presieduto il collegio nel processo nei confronti di DR MO. Il ricorrente sottolinea che questa modifica non comunicata aveva impedito di sollevare tempestivamente l’eccezione di incompatibilità, rendendo inattuabile l’istituto della ricusazione, che presuppone la conoscenza anticipata della composizione del collegio. Sostiene che tale situazione avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, sanciti dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della CEdu. Sottolinea come l’impossibilità di proporre ricusazione in tempo utile, a causa della modalità cartolare del procedimento, abbia privato l’imputato di una garanzia fondamentale, rendendo la sentenza viziata da nullità. Inoltre, il ricorrente propone una riflessione critica sull’interpretazione tradizionale delle norme in materia di incompatibilità, sostenendo che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, soprattutto a seguito della riforma Cartabia, impone una rilettura costituzionalmente orientata delle disposizioni processuali. In particolare, evidenzia come la mancata possibilità di conoscere preventivamente il giudice, in un processo celebrato senza udienza, contrasti con il principio di 4 trasparenza e con la necessità di garantire la possibilità effettiva di esercitare il diritto di difesa. Secondo il ricorrente, valorizzando taluni spunti rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità e in quella della Corte costituzionale, si dovrebbe pervenire all’annullamento della sentenza impugnata, in quanto il processo sarebbe stato celebrato davanti a un giudice incompatibile, senza che vi fosse possibilità di sollevare eccezioni o istanze di ricusazione, in violazione dei principi costituzionali e convenzionali che regolano il giusto processo. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 34 e 36, cod. proc. pen., 111 Cost. e 2 CEDU. In via subordinata al primo motivo, «ma sempre con riguardo agli stessi argomenti», il ricorrente propone una «lettura diversamente orientata delle norme» e, «in via per così dire ancor più subordinata», «solleva il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020 (ora dell'art. 598-bis cod. proc. pen.), se non costituzionalmente interpretato, con riferimento all'art. 111 Cost. nella parte in cui non consente la preventiva conoscenza del giudice ai fini degli eventuali tempestivi rilievi in punto di incompatibilità, astensione e ricusazione ex artt. 34-36-37 cod. proc. pen.». 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola inadeguata, generica e priva di un effettivo confronto con i motivi di gravame. Sostiene che la Corte di appello si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado senza entrare nel merito delle censure proposte, violando così l’obbligo di motivazione imposto dagli artt. 546 e 544 cod. proc. pen., nonché dall’art. 111 Cost. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Dopo avere richiamato il terzo motivo di ricorso, la parte lamenta che «la sentenza impugnata non ha affrontato in senso motivazionale valido i temi di censura sollevati con i tre motivi di gravame». 2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Il ricorrente richiama la «esposizione precedente», sostenendo che da essa emergerebbe anche il vizio di erronea applicazione della legge penale, avendo «la sentenza impugnata» disconosciuto «la diversità del fatto contestato al capo A da traslare, cioè dai tipi dell'art. 216 comma 1 e 223 comma 1 legge fall. a quelli diversi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.». 5 2.6. Con un sesto motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521 e 522, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente dalla «esposizione precedente» emergerebbe anche il vizio di inosservanza di norme processuali, «nella misura in cui non è stata pronunciata la nullità … della sentenza» per la violazione degli artt. 521 e 522, cod. proc. pen. 2.7. Con un settimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alle questioni della duplicazione e della sovrapposizione dei capi di imputazione, che avrebbero dovuto condurre a una riqualificazione e unificazione delle condotte contestate. 2.8. Con un ottavo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al rigetto del motivo di appello avente a oggetto l’ordinanza istruttoria del Tribunale di Busto Arsizio dell’8 settembre 2022, concernente l’escussione del teste Natale. 2.9. Con un nono motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 191 cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen., 11, 13, 18 e 2-decies d.lgs. n. 196 del 2003, 3 e 47 d.lgs. n. 51 del 2018, art. 5 e 6 Reg. Ue n. 679 del 2016, 15 e 111 Cost. Il ricorrente deduce la violazione di norme processuali in relazione alle seguenti ordinanze istruttorie del Tribunale di Busto Arsizio: ordinanza dell’8 settembre 2022, riguardante l’assunzione dei testi RO, FA e CH;
ordinanza del 12 gennaio 2023, riguardante l’assunzione dei testi CU e Parovel;
ordinanza del 25 maggio 2023, con cui il Tribunale aveva acquisito tutti i documenti prodotti dal pubblico ministero e aveva dichiarato utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale. La doglianza si fonda su una pluralità di profili. In primo luogo, secondo il ricorrente, molti dei documenti acquisiti avrebbero dovuto essere sequestrati secondo le forme tipiche previste dagli artt. 253 ss. cod. proc. pen. e 220 disp. att. c.p.p., in quanto costituenti corpo del reato o cose pertinenti al reato. L’acquisizione in forma atipica, avvenuta direttamente in dibattimento e senza sequestro, configurerebbe un’elusione delle garanzie processuali. Sotto altro profilo, la parte deduce la violazione delle norme sulla privacy e dei diritti costituzionali. 6 Il ricorrente lamenta anche l’assenza di preventiva indicazione nella lista ex art. 468 cod. proc. pen. Alcuni documenti sarebbero stati esibiti a sorpresa nel corso dell’esame dei testi, senza che fossero stati indicati nella lista ex art. 468 cod. proc. pen., in tal modo impedendo alla difesa di esercitare il contraddittorio in modo pieno e informato. Le ordinanze istruttorie, peraltro, in violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sarebbero prive di motivazione e pertanto nulle. 2.10. Con un decimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione e il travisamento probatorio in relazione all’utilizzazione, da parte della Corte di appello, di alcune comunicazioni intercorse – mediante posta elettronica – tra l’imputato e il figlio DR nel dicembre 2013, ritenute decisive per affermare la volontà distrattiva dell’imputato. Secondo la difesa, tale valutazione sarebbe erronea sotto diversi profili. In primo luogo, vi sarebbe stata «una errata lettura delle e-mail estrapolate dall’accusa». Invero, le mail utilizzate dalla Corte di appello sarebbero state selezionate in modo parziale dal pubblico ministero, senza valutare «il contesto completo del carteggio». Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l’omessa «lettura di altre mail, appartenenti allo stesso contesto temporale dialettico». 2.11. Con un undicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al rigetto del gravame proposto avverso il capo b) dell’imputazione, concernente presunte condotte distrattive legate alla gestione extracontabile della liquidità aziendale. Sostiene che la Corte di appello, alle pagine 28 e 29 della sentenza, si sarebbe limitata a riprodurre in modo sintetico le argomentazioni già espresse dal Tribunale, senza confrontarsi in modo critico e analitico con i motivi di appello specificamente articolati nei paragrafi 139–161 dell’atto di impugnazione. 2.12. Con un dodicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 544 e 546, cod. proc. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione al capo C dell’imputazione, concernente la presunta artificiosa sopravvalutazione del magazzino della società fallita, ritenuta espressione di una condotta distrattiva. 7 Secondo il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni del giudice di primo grado, senza confrontarsi in modo autonomo e critico con le puntuali censure difensive articolate nell’atto di appello. 2.13. Con un tredicesimo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 58 legge n. 689 del 1981 e 598-bis cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l’istanza di applicazione delle pene sostitutive, ritualmente presentata, con espressa manifestazione di consenso, ai sensi dell’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. Rappresenta che la decisione impugnata si fonda su due argomenti: la presunta genericità della richiesta e la ritenuta inadeguatezza delle pene alternative rispetto alla gravità e alla reiterazione delle condotte contestate. Secondo la parte, tale motivazione sarebbe viziata sotto più profili. In primo luogo, non tiene conto del fatto che la normativa vigente non impone all’imputato alcun obbligo di articolare una motivazione specifica a sostegno dell’istanza, essendo sufficiente la manifestazione di consenso. In secondo luogo, «capovolge lo spirito del sistema, nella misura in cui pretende una persuasiva dimostrazione di meritevolezza da parte dell'imputato, mentre secondo la norma …», al contrario avrebbe dovuto essere la Corte di appello a motivare il diniego sulla base di elementi concreti e individualizzati. 3. Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ha introdotto un ulteriore motivo di impugnazione, strettamente collegato al tredicesimo motivo dedotto nel ricorso principale, concernente il diniego da parte della Corte di appello dell’applicazione delle pene sostitutive. Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello ha rigettato l’istanza ritenendola generica e comunque inaccoglibile per la gravità e la reiterazione delle condotte, affermando che solo la pena detentiva sarebbe stata idonea a garantire un’efficace funzione specialpreventiva. Il giudice di secondo grado, tuttavia, secondo il ricorrente avrebbe ignorato che «già il Tribunale aveva delibato l’ammissibilità dell’imputato al trattamento delle pene sostitutive», avvisandolo espressamente, all’atto della lettura del dispositivo, della facoltà di sostituire la pena della reclusione con la detenzione domiciliare o con la semilibertà. Da tale avviso, sarebbe desumibile che il giudice di primo grado avrebbe già ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione delle sanzioni sostitutive, escludendo ogni profilo di genericità. La Corte di appello, conseguentemente, sarebbe stata priva del potere di riformare la statuizione del Tribunale. Inoltre, non 8 sussisterebbero «preclusioni processuali di definitività pregressa sul modo con cui è stato successivamente manifestato il consenso alle pene sostitutive, siccome rispettoso delle modalità introdotte con l’art. 598-bis c.p.p. comma 1-bis, che prevede appunto la possibilità di manifestare il consenso con le memorie o i motivi nuovi, per il caso di udienza in modalità cartolare non partecipata». La Corte di appello avrebbe omesso di considerare la statuizione del Tribunale e avrebbe ignorato il fatto che il consenso dell’imputato era stato manifestato tempestivamente e secondo le modalità previste dalla legge. 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che: l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina, in via di principio, la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce motivo di ricusazione, da farsi valere con la specifica procedura prevista dagli artt. 37 e segg. cod. proc. pen.; non ha incidenza sulla capacità del giudice, sempre in via di principio, la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducibile come motivo di impugnazione della sentenza pronunciata col concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusiva ragione, per la parte interessata, di ricusazione del giudice non astenutosi (cfr. Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097). La più recente giurisprudenza, tuttavia, con particolare riferimento alle ipotesi di provvedimento emessi , in relazione ai quali non vi è la possibilità per l’interessato di conoscere prima della decisione la composizione del collegio giudicante e di promuovere in via preventiva l’istanza di ricusazione, ha posto in rilievo la necessità di coordinare i sopra esposti principi con quello, parimenti affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui, una volta proposta dalla parte interessata la dichiarazione di ricusazione, la violazione – da parte del giudice nei cui confronti la ricusazione sia stata accolta – del divieto, stabilito dall'art. 42 comma 1 cod. proc. pen., di compiere alcun atto del procedimento, comporta la nullità della decisione che il giudice abbia ciononostante pronunciato (o concorso a pronunciare), ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) del codice di rito, nullità che è destinata a prodursi anche nel caso di violazione dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., allorché il giudice ricusato non si sia astenuto dal pronunciare sentenza 9 e la ricusazione sia stata (solo) successivamente accolta (Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249734). Dunque, una volta che la ricusazione sia stata proposta e sia stata accolta, la sentenza pronunciata dal giudice (o col concorso del giudice) che era tenuto ad astenersi è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche a posteriori nel caso in cui la pronuncia giudiziale che accolga la ricusazione intervenga in un momento successivo a quello della sentenza pregiudicata, in quanto il rispetto dei principi dell'imparzialità e della terzietà del giudice costituisce requisito indefettibile dell'esercizio della funzione giurisdizionale, che trova immediato fondamento costituzionale nell'art. 111, comma 2, Cost. Con riferimento alle ipotesi di provvedimento emessi , la giurisprudenza in esame ha affermato che la lettura coordinata dei principi sopra enunciati porta a escludere che «possa rimanere priva di tutela la legittima pretesa della parte di far valere la causa di incompatibilità, che avrebbe imposto al giudice di astenersi dalla decisione idonea a definire il grado del giudizio, allorché la ragione di incompatibilità e la correlata violazione del dovere di astensione, si siano manifestate e siano state rese conoscibili all'interessato soltanto attraverso la pronuncia (e la comunicazione) del provvedimento decisorio, avvenuta “parte inaudita”, in tal modo pregiudicando definitivamente la facoltà di ricusazione del giudice di cui la parte si sarebbe avvalsa se fosse stata posta in grado di conoscerne preventivamente le ragioni motive». Tale giurisprudenza ha pertanto affermato il principio che, «in tema di ricusazione, la parte interessata, che sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilità a seguito della comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata da un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen., al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento» (Sez. 4, n. 38254 del 01/10/2024, Rodia, Rv. 287065; Sez. 1, n. 19643 del 02/04/2019, Brancato, Rv. 275844). Tale giurisprudenza, dunque, ritiene che, nei casi di procedure , quando non vi sia la possibilità per l’interessato di conoscere prima della decisione la composizione del collegio giudicante e di promuovere in via preventiva l’istanza di ricusazione, la pronuncia del provvedimento da parte del giudice incompatibile possa determinare un vizio di nullità, che l’interessato può far valere attraverso il mezzo di impugnazione previsto per quel provvedimento. L’orientamento in esame, «per identità di ratio», è stato coerentemente esteso dalla giurisprudenza anche alle ipotesi di procedimento svoltosi in secondo grado con il rito cartolare, quando le parti non abbiano avuto la possibilità di 10 conoscere preventivamente la composizione del collegio giudicante e, dunque, di attivare preventivamente l'istituto della ricusazione (Sez. 2, n. 30535 del 15/07/2025, Furstenberg, n.m.). Questo Collegio condivide tale orientamento, atteso che anche nelle ipotesi di procedimento svoltosi in secondo grado con il rito cartolare, quando le parti non abbiano avuto la possibilità di conoscere preventivamente la composizione del collegio giudicante, sussistono le medesime esigenze di effettiva tutela dei principi di imparzialità e di terzietà del giudice, che risulterebbero completamente pregiudicate, ove non venisse consentito alle parti di far valere le ragioni di incompatibilità del giudice, deducendola con ricorso per cassazione. Ebbene, nel caso in esame, dagli atti (che possono essere consultati avendo la parte posto questione di carattere processuale), risulta effettivamente che: il Presidente del collegio giudicante della Corte di appello, dott. Enrico IM AN, aveva già partecipato al giudizio di secondo grado relativo all’originario coimputato DR MO, per il quale si era proceduto separatamente (in ordine al reato di cui al capo A); in precedenza, sempre nell’ambito della trattazione scritta del medesimo giudizio di appello (quello a carico di MO PE), analogo rilievo di incompatibilità aveva portato al mutamento del collegio giudicante;
con provvedimento del 17 ottobre 2024, era stata disposta una nuova composizione del collegio, formato dai magistrati NI, AN e LO;
l’udienza del 13 novembre 2024, davanti al “nuovo” collegio, era stata rinviata per ragioni organizzative e fissata nuovamente per il 19 dicembre 2024; il processo era stato poi trattato in modalità cartolare, senza udienza partecipata e quindi senza possibilità per la difesa di verificare la composizione effettiva del collegio. Tanto premesso, va rilevato che la circostanza che il Presidente del collegio giudicante della Corte di appello, dott. Enrico IM AN, aveva già partecipato al giudizio di secondo grado relativo all’originario coimputato MO DR configurava una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto comportare l’astensione obbligatoria del magistrato ex art. 36 cod. proc. pen. e che, in mancanza di astensione, avrebbe consentito alla parte di proporre istanza di ricusazione. La parte, tuttavia, non ha avuto concretamente la possibilità di avanzare l’istanza di ricusazione, poiché ha saputo della partecipazione al collegio del Presidente “incompatibile”, solo con il deposito della sentenza impugnata, facendo, invece, affidamento su una diversa composizione del collegio giudicante, costituito dai magistrati NI, AN e LO, che era stato così formato proprio a seguito di sua segnalazione di incompatibilità. 11 Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 1.2. I restanti motivi risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso, il 1° ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IL IA SA NN MI