Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 6
In tema di prelazione e riscatto agrario, è onere del riscattante dimostrare la ricorrenza di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda, sicché incombe a lui la prova di non avere venduto, nel biennio precedente il riscatto, fondi agricoli aventi un imponibile fondiario superiore a lire mille.
Perché un fatto possa essere considerato pacifico, e, quindi, tale da non richiedere una prova specifica, è indispensabile, o che il fatto stesso sia stato espressamente ammesso dalla controparte, oppure che quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi.
Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza fondata su più ragioni, ciascuna per sè idonea a sorreggerla, è necessario non solo che tutte le predette ragioni formino oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono.
I motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentita in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione.
Il giudizio di rinvio quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. è un processo ad istruzione sostanzialmente "chiusa", in cui è preclusa la proposizione di nuove domande od eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che nelle ipotesi in cui sono eccezionalmente consentite nuove conclusioni.
Il giudice ha il potere - dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte o allegati dal consulente alla propria relazione solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto irrilevanti, al fine del decidere, i documenti allegati alla consulenza tecnica d'ufficio di primo grado su iniziativa unilaterale dello stesso consulente ed esorbitando dall'incarico, giacché - non avendo nessuna delle parti, esplicitamente, fondato sugli stessi alcuna difesa - non era consentito al giudice di sostituirsi alle stesse nell'adempiere all'onere probatorio sulle stesse gravanti; a nulla rilevando che nessuna delle parti avesse eccepito, nella prima udienza successiva al deposito, la nullità della consulenza tecnica con riferimento alle attività da costui poste in essere oltre i limiti del mandato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (n. 21398/98 R.G.) proposto da:
IG MA, elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina n. 121, presso l'avv. Alberto Panuccio, che la difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG EN,
- intimata -
nonché
sul ricorso (n. 123/99 R.G.) proposto da:
IG EN, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso l'avv. Pasquale Scrivo, difesa dall'avv. Pietro Catanoso, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
IG MA,
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 89/98 del 16 ottobre 1997, deliberata il 6 novembre 1997 e pubblicata il 23 marzo 1998 (R.G. 52/94).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale con assorbimento del secondo motivo nonché del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 28 settembre 1974 IG MA, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Reggio Calabria, IG EN. Premesso che la convenuta, con atto 24 settembre 1973, aveva acquistato da IG NI e UM NT un fondo confinante con altro, di proprietà di essa attrice, in violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 nonché della legge n. 817 del 1971, l'attrice dichiarava di volere esercitare, nei confronti di tale fondo, il riscatto del caso. Costituitasi in giudizio IG EN resisteva alla avversa pretesa deducendone la infondatezza e facendo presente, in via subordinata, che comunque aveva corrisposto agli alienanti anche il prezzo supplementare di lire 3 milioni.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito tribunale rigettava la domanda, con sentenza 19 dicembre 1979. Gravata tale pronunzia dalla soccombente IG MA, la corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza 10 novembre 1988 accoglieva la domanda della attrice ma questa Corte Suprema con sentenza 19 febbraio 1993, n. 2028 cassava tale ultima pronunzia rimettendo la causa alla corte di appello di Messina che con sentenza 16 ottobre 1997, deliberata il 6 novembre 1997 e pubblicata il 23 marzo 1998 confermava la sentenza del tribunale di Reggio Calabria 19 dicembre 1979, appellata da IG MA. Osservavano, infatti, quei giudici che nessuna idonea prova era stata raggiunta, in causa, in ordine alla mancata vendita, da parte dell'attrice, nel biennio precedente a quello in cui è stato esercitato il diritto di riscatto, di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a mille lire, presupposto indispensabile per l'accoglimento della domanda di riscatto.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a 3 motivi e illustrato da memoria, IG MA. Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un motivo, IG EN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda di riscatto proposta da IG MA
contro
IG EN non avendo l'attrice fornito idonea prova circa la mancata vendita, da parte sua, nel biennio precedente la domanda, di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille.
Tale prova, hanno evidenziato quei giudici, doveva essere fornita mediante quella di fatti positivi contrari e non è stata raggiunta. Da un lato, precisa la impugnata pronunzia, non è conferente, al fine del decidere, la documentazione allegata alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, dall'altro, è inammissibile la prova documentale prodotta in sede di rinvio, sia considerato il carattere chiuso di tale giudizio sia tenuto presente che questa Corte Suprema aveva demandato al giudice di rinvio, solo l'accertamento della eventuale prova esistente in atti. I detti giudici hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, allorché hanno ritenuto non utilizzabili, al fine del decidere, gli atti di trascrizione allegati dalla consulenza d'ufficio, due autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum.
Si precisa - infatti - al riguardo, da un lato, che "la documentazione unita alla CTU non aveva formato oggetto del mandato rivolto al consulente, ed è quindi stata arbitrariamente allegata", dall'altro, che "IG MA nel corso del giudizio di 1^ grado non ha neppure fatto propria la produzione di tali atti al fine di contestare l'eccezione avversaria e fornire la prova che le incombeva".
3. La ricorrente principale censura entrambe tali proposizioni.
3.1. Quanto alla prima, la ricorrente principale lamenta, in particolare, "violazione e erronea applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c. e degli artt. 115 e 116, in relazione agli artt. 61 e 62 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)".
Premesso che la circostanza che il consulente tecnico d'ufficio, allegando i certificati relativi alle trascrizioni dai quali risultava che nessuna vendita era stata effettuata dalla riscattante, fosse andato al di là del mandato affidatogli non era causa di nullità della consulenza e comunque non era stata mai eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della consulenza, la ricorrente principale sottolinea che il giudice del merito doveva valutare la consulenza stessa nella sua interezza, senza potere omettere la valutazione di parti di essa o di documenti ad essi allegati [primo motivo di ricorso].
3.2. In merito alla seconda, delle, riferite rationes decidendi la ricorrente principale denunzia "erronea applicazione dell'art. 394 c.p.c., omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Si assume, infatti, per un verso, che "non occorreva alcuna esplicita dichiarazione della parte per ritenere che la stessa volesse avvalersi della documentazione allegata alla consulenza", per altro, che "dall'intero processo risultava che la stessa (cioè essa IG MA] aveva utilizzato i risultati della consulenza a proprio favore e a sostegno della domanda proposta" [secondo motivo].
4. I motivi di ricorso sopra riassunti intimamente connessi e da esaminare congiuntamente non possono trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
4.1. Giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione).
4.2. Pacifico quanto precede si osserva che nella specie le deduzioni svolte nel secondo motivo di ricorso, che per ragioni d'ordine logico devono essere esaminate con precedenza, rispetto a quelle svolte nel primo motivo non possono trovare accoglimento.
Sotto entrambi i profili in cui si articolano.
4.2.1. In termini opposti rispetto a quanto invocato dalla ricorrente, infatti, deve ribadirsi - in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte [e, quindi, a maggior ragione allegati dal consulente alla propria relazione] solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass., 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass., 12 febbraio 1994, n. 1419) è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto irrilevanti, al fine del decidere, i documenti allegati alla consulenza tecnica d'ufficio di primo grado su iniziativa unilaterale dello stesso consulente, ove nessuna delle parti abbia, esplicitamente, fondato sugli stessi alcuna difesa. La regola, infatti, secondo cui il documento prodotto da uno dei contendenti, a sostegno delle proprie deduzioni, può essere utilizzato a vantaggio di un'altra parte, in relazione a contenuto ad essa favorevole, solo se e nei limiti in cui tale parte lo abbia specificamente e ritualmente invocato a corredo delle sue tesi, considerato che l'indagine sulla consistenza probatoria di un atto postula che l'interessato lo abbia allegato a dimostrazione di una determinata pretesa (cfr., Cass., 7 febbraio 1995, n. 1385) deve trovare, a maggior ragione, applicazione in caso di documenti acquisiti, esorbitando dall'incarico datogli dal giudice, dal consulente tecnico d'ufficio.
La circostanza - infatti - che nessuna delle parti abbia eccepito, nelle prima udienza successiva al deposito, la nullità della consulenza tecnica con riferimento alle attività da costui poste in essere oltre i limiti del mandato, se - da un lato "sana" la relazione di consulenza, non consente dall'altro - al giudice, di sostituirsi alle parti nell'adempiere all'onere probatorio sulle stesse gravanti.
Le domande e le eccezioni sulle quali le parti hanno il diritto di ottenere una pronunzia nel giudizio di merito sono solo quelle proposte formalmente - id est espressamente formulate o, quantomeno, palesemente desumibili dal contesto dell'atto processuale nel quale sono inserite e, comunque, dotate dei prescritti requisiti di specificità - e, tempestivamente, id est entro i limiti temporali o processuali stabiliti dal codice di rito, nel giudizio stesso. Perché il giudice, in altri termini, possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti (recentemente, in argomento, cfr., ad esempio, Cass., 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione).
4.2.2. Quanto, ancora, all'assunto secondo cui la volontà della parte ora ricorrente principale di avvalersi della documentazione acquisita dal consulente tecnico d'ufficio sarebbe stata "sempre" manifestata nel processo, lo stesso deve rigettarsi, atteso, per un verso, quelli che sono i limiti dell'attività assertiva delle parti nel giudizio di legittimità, per altro, la natura del giudizio di rinvio, di cui all'art. 394 c.p.c. Come noto non possono dedursi, in sede di cassazione, questioni che non hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (Cass., 15 maggio 1998, n. 4900). Certo quanto sopra è palese che l'attuale ricorrente principale non può assumere di avere manifestato "sempre", "nel corso del processo" la propria volontà di avvalersi della documentazione di cui si discute per aver fatto menzione dell'esistenza di tali documenti nel controricorso, notificato il 21 aprile 1989, per resistere al ricorso di controparte innanzi questa Corte Suprema di Cassazione. Essendo preclusi, in sede di legittimità, nuovi accertamenti di fatto è palese l'irrilevanza al fine del decidere, e di ritenere che IG MA intendesse avvalersi, per dimostrare la fondatezza della propria domanda, i documenti di cui si discute, che tali documenti abbia richiamato, per la prima volta, nel controricorso del 21 aprile 1989.
Specie tenuto presente che nel contesto di tale atto - riprodotto in parte de qua in ricorso - si invoca dalla IG non già di avere già dedotto, nel corso dell'esaurito giudizio di merito, le risultanze di quei documenti, a sostegno dei propri assunti, ma che era onere [come si è dimostrato sopra insussistente nel vigente ordinamento processuale] del giudice verificare d'ufficio, sulla base degli atti di causa, la fondatezza della domanda attrice, prescindendo dalle difese della parte interessata. Contemporaneamente è irrilevante, al fine del decidere, e di ritenere che l'attuale ricorrente principale abbia inteso avvalersi della documentazione in questione, che nella citazione in riassunzione, innanzi al giudice di rinvio, IG MA abbia affermato che "la prova (della fondatezza della domanda attrice] è acquisita mediante gli atti di trascrizione allegati alla consulenza tecnica d'ufficio".
il giudizio di rinvio quale disciplinato dagli art. 392 ss. c.p.c. è un processo ad istruzione sostanzialmente "chiusa", in cui è preclusa la proposizione di nuove domande od eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che nelle ipotesi in cui sono eccezionalmente consentite nuove conclusioni (Cass., 17 marzo 1999, n. 2420). Nel giudizio di rinvio, in altri termini, allorquando dalla sentenza della Corte di cassazione non discendono modifiche al thema decidendum, non è consentito proporre nuove deduzioni istruttorie (Cass., 14 aprile 1999, n. 3680). Atteso quanto sopra, tenuto presente che la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria lo novembre 1988 'e' stata cassata - da questa Corte - sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di legge (e, in particolare, per violazione dell'art. 2697 c.c.) è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto preclusa sia la produzione di nuovi documenti (a sostegno della domanda e idonei a dimostrare che IG MA non aveva venduto nel biennio anteriore alla data del riscatto, fondi rustici aventi un imponibile fondiario superiore a lire mille), sia la dichiarazione, della IG di volere far proprie le risultanze dei certificati già in atti, allegati alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Una tale dichiarazione, infatti, integra, senza ombra di dubbio, una deduzione istruttoria che doveva essere formulata nel precedente giudizio di merito e, in particolare - essendo la IG MA rimasta soccombente nel giudizio di primo grado - nell'atto di appello avverso la sentenza 19 dicembre 1979 del tribunale di Reggio Calabria. In difetto, esattamente la stessa, introdotta in causa per la prima volta in sede di giudizio di rinvio, è stata ritenuta preclusa, perché nuova.
5. Accertato, come si è accertato sopra, in sede di esame del secondo motivo di ricorso, la fondatezza della seconda ratio decidendi, fatta propria dal giudice di rinvio nella propria pronunzia, è palese, in forza delle considerazioni svolte all'inizio, che è inammissibile per carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) il primo motivo di ricorso [relativo alla lamentata violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 stesso codice anche in relazione agli artt. 61 e 62 c.p.c.]. Anche nella ipotesi, infatti, dovesse ritenersi la fondatezza degli argomenti svolti con il motivo in questione non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata, la quale rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio decidendi sopra esaminata di cui si è accertata la correttezza.
6. Con il terzo, e ultimo, motivo la ricorrente denunzia "omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia inerente alla valutazione delle prove in relazione al contegno delle parti nel processo (art. 116 c.p.c., ed art. 360 n. 5 c.p.c.)". Si osserva - in particolare - che controparte, pur affermando che essa concludente non aveva assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione di non avere venduto fondi rustici nel biennio antecedente al riscatto, non ha, tuttavia, contestato l'affermazione della parte di non avere alienato alcun fondo rustico, ne' ha mai contestato le risultanze delle certificazioni allegate alla consulenza tecnica.
La valutazione delle prove, conclude la ricorrente, deve essere fatta dal giudice nel loro complesso, mentre sull'argomento è stata totalmente omessa ogni motivazione.
7. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento. Giusta la previsione di cui all'art. 2697 c.c. "chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
Applicando il riferito principio all'esercizio del diritto di riscatto di cui all'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, non si è mai dubitato che sia onere del riscattante dimostrare la ricorrenza della specie, di tutte le condizioni indispensabili perché la domanda stessa sia accolta, anche - come nella specie - per quanto attiene la circostanza che il riscattante non ha venduto, nel biennio precedente il riscatto, fondi agricoli aventi un imponibile fondiario superiore a lire mille.
Certo quanto sopra è palese, da un lato, che era onere del giudice del merito, eventualmente d'ufficio, rilevare che l'attrice non aveva. adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante, dall'altro che nessun onere incombeva alla parte convenuta. Perché - in particolare - un fatto possa essere considerato pacifico, e, quindi, tale da non richiedere una prova specifica, è indispensabile, o che il fatto stesso sia stato espressamente ammesso dalla controparte, o che quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi (cfr., ad esempio, Cass. 13 febbraio 1999, n. 1213; Cass., 15 gennaio 1996, n. 266). Certo quanto sopra, certo che nella specie, come ammette la stessa ricorrente, la controparte aveva espressamente contestato che non fosse stato assolto l'onere probatorio relativo alla dimostrazione di non avere venduto fondi nel biennio precedente al riscatto, è palese che esattamente i giudici del merito non hanno tratto elementi di giudizio contrari agli assunti della controparte in considerazione della sua condotta processuale.
Al fine di vedere rigettata la domanda attrice era sufficiente che la VA EN eccepisse l'inosservanza, da parte dell'attuale ricorrente, dell'onere della prova, anche senza prendere posizione su mere e non dimostrate asserzioni difensive da questa fatte. Contemporaneamente, non essendo stati mai invocati a proprio vantaggio - in sede di merito - dalla attuale ricorrente i documenti acquisiti su iniziativa del consulente tecnico d'ufficio, è palese che nessun onere di contestazione degli stessi incombeva su VA EN (trattandosi di documenti estranei al thema decidendi).
8. Risultato infondato, il ricorso principale, in conclusione, deve rigettarsi.
9. Con l'unico motivo del proprio ricorso la ricorrente incidentale IG EN censura, a sua volta, la sentenza gravata denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in ordine alla statuizione ... con la quale sono state compensate le spese di giudizio, comprese quelle dei gradi precedenti, incluso quello già svolto innanzi al supremo collegio".
Si osserva, infatti, che la motivazione fatta propria dai giudici a quibus ("in considerazione dell'andamento del giudizio ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio") è stato violato "il noto principio della soccombenza".
10. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei due profili in cui si articola.
10.1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in tema di spese processuali sussiste violazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c. - denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. - solo nell'ipotesi le spese di causa siano state poste, da parte del giudice del merito, totalmente (o, eventualmente, anche parzialmente) a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa (cfr., ad esempio, Cass., Cass. 29 aprile 1999, n. 4347). Certo che nella specie il giudice del rinvio, lungi dal porre - anche solo parzialmente - le spese di lite a carico di IG EN, risultata totalmente vincitrice, si è limitato a disporre la compensazione delle spese stesse, tra le parti, è palese che la denunziata violazione di legge non sussiste.
10.2. Quanto, ancora, alla denunzia della sentenza gravata sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., attesi i motivi in forza dei quali la domanda attrice è stata rigettata e tenuti presenti i rapporti tra le parti nonché il comportamento processuale della ricorrente principale (sorella della ricorrente incidentale), la censura è infondata alla luce delle considerazioni che seguono. Come noto, in particolare, la valutazione della opportunità della compensazione totale o parziale delle spese di causa rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito.
Quest'ultimo, inoltre, può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in Cassazione (Cass., 12 marzo 1999, n. 2216). Nell'ipotesi in cui il provvedimento con cui è disposta la compensazione sia motivato con ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, infine, è consentita la denunzia dello stesso in sede di legittimità.
Certo quanto sopra, tenuto presente che le considerazioni svolte dal giudice a quo (le spese, come anticipato, sono state integralmente compensate "in considerazione dell'andamento del giudizio") non appaiono in alcun modo incongrue, ne' irrazionali ne' tali da denunziare un vizio della motivazione della sentenza gravata. Nè, ancora, al riguardo, paiono pertinenti i rilievi svolti dalla ricorrente incidentale i quali, lungi dal denunziare un error in iudicando posto in essere dai giudici del merito si limitano a sovrapporre alla valutazione da questi compiuta dei fatti di causa una propria soggettiva valutazione degli stessi fatti e del comportamento processuale della propria sorella.
11. Anche il ricorso incidentale, in conclusione, deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
riuniti i ricorsi li rigetta.
Dispone, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001