Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5149
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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In tema di prelazione e riscatto agrario, è onere del riscattante dimostrare la ricorrenza di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda, sicché incombe a lui la prova di non avere venduto, nel biennio precedente il riscatto, fondi agricoli aventi un imponibile fondiario superiore a lire mille.

Perché un fatto possa essere considerato pacifico, e, quindi, tale da non richiedere una prova specifica, è indispensabile, o che il fatto stesso sia stato espressamente ammesso dalla controparte, oppure che quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi.

Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza fondata su più ragioni, ciascuna per sè idonea a sorreggerla, è necessario non solo che tutte le predette ragioni formino oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentita in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione.

Il giudizio di rinvio quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. è un processo ad istruzione sostanzialmente "chiusa", in cui è preclusa la proposizione di nuove domande od eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che nelle ipotesi in cui sono eccezionalmente consentite nuove conclusioni.

Il giudice ha il potere - dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte o allegati dal consulente alla propria relazione solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto irrilevanti, al fine del decidere, i documenti allegati alla consulenza tecnica d'ufficio di primo grado su iniziativa unilaterale dello stesso consulente ed esorbitando dall'incarico, giacché - non avendo nessuna delle parti, esplicitamente, fondato sugli stessi alcuna difesa - non era consentito al giudice di sostituirsi alle stesse nell'adempiere all'onere probatorio sulle stesse gravanti; a nulla rilevando che nessuna delle parti avesse eccepito, nella prima udienza successiva al deposito, la nullità della consulenza tecnica con riferimento alle attività da costui poste in essere oltre i limiti del mandato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5149
    Data del deposito : 6 aprile 2001

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