Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Il giudizio di rinvio quale disciplinato dagli artt. 392 e seguenti cod. proc. civ. è un processo ad istruzione sostanzialmente "chiusa", in cui è preclusa la proposizione di nuove domande od eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che nelle ipotesi in cui sono eccezionalmente consentite nuove conclusioni
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. Relatore -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA LU, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma, presso l'avv. ET Romano Orlando, che lo difende unitamente all'avv. G. Giorgio Casarotto, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VA NA, VA AR SU, elettivamente domiciliate in Roma, via G.B. Vico n. 1, presso l'avv. Franco Prosperi Mangili, che le difende unitamente all'avv. Francesco Baldon, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e
contro
LE NN GI
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, sezione specializzata agraria n. 21/97 del 16 aprile - 21 maggio 1997 (R.G. 38/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. Mangili Prosperi, per le controricorrenti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 30 dicembre 1988 LE NN, VA AR SU, VA NA e VA LU, rispettivamente moglie e figli di VA ET, deceduto il 2 febbraio 1987, scioglievano la comunione ereditaria tra essi esistenti, relativamente ad alcuni terreni agricoli già di proprietà del rispettivo marito e padre e dallo stesso condotti.
Successivamente, con ricorso 3 aprile 1990, LE NN, VA AR SU e VA NA adivano il tribunale di Venezia, sezione specializzata agraria: esposto che il loro congiunto VA LU occupava senza titolo i terreni di loro esclusiva proprietà, accampando un titolo di affitto agrario in realtà inesistente, le attrici chiedevano la condanna del convenuto al rilascio dei fondi, nonché al risarcimento dei danni. Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa pretesa eccependo di avere sempre coltivato - unitamente al comune dante causa e originario proprietario del complesso - l'intero fondo e di avere continuato detta conduzione anche dopo la sua morte, per cui eccepiva di essere titolare di un rapporto di affittanza agraria. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 27 marzo - 22 giugno 1991 accoglieva la domanda attrice, atteso che il convenuto non aveva provato la sussistenza di un contratto di affitto agrario e lo condannava, per l'effetto, al rilascio dei fondi, nonché al pagamento della somma di lire 2 milioni, a titolo di risarcimento dei danni.
Gravata tale pronunzia da VA LU, sul rilievo che il proprio titolo a condurre il fondo delle congiunte derivava non da un contratto ma ex lege e, in particolare, dall'art. 49 della l. 3 maggio 1982, n. 203, la Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, atteso che il ricorso in appello, ancorché tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, non era stato notificato alle controparti e che si era costituita in giudizio esclusivamente la LE eccependo l'omessa notificazione, dopo avere assegnato un nuovo termine per la notificazione del ricorso, con sentenza 3 giugno - 2 luglio 1992, dichiarava inammissibile l'appello.
Cassata tale pronunzia, da questa Corte regolatrice, con sentenza 28 settembre 1995 - 28 marzo 1996, e rimesse le parti innanzi alla Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, questa, in sede di rinvio, con sentenza 16 aprile - 21 maggio 1997, rigettava l'appello.
Osservavano quei giudici, in particolare, che VA LU non poteva invocare di essere conduttore, ex lege del fondo oggetto di controversia a norma dell'art. 49 della l. 3 maggio 1982, n. 203, per avere validamente rinunziato a tale diritto.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso VA LU, affidato a due motivi e illustrato da memoria, resistono con controricorso, VA NA e AR SU. Non ha svolto attività difensiva in questa fase LE NN GI. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunziando "nullità della sentenza e del procedimento - violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 nn. 3 e 4 p.c.c., in relazione all'art.394 c.p.c." censura la sentenza gravata sotto due - concorrenti -
profili:
- da un lato perché i giudici del rinvio hanno fondato la propria pronuncia su documenti prodotti dalle controparti, in violazione dell'art. 394 c.p.c., per la prima volta in sede di rinvio, senza che sussistessero ragioni giustificatrici di tale tardiva produzione;
- dall'altro perché l'appello, proposto da esso concludente, avverso la sentenza dei primi giudici, è stato disatteso sulla base di una eccezione (rinuncia da parte di esso concludente alla titolarità del rapporto costituitosi ex lege tra le parti in forza dell' art. 40 della l. 3 maggio 1982, n. 203) inammissibilmente formulata dalle controparti per la prima volta in sede di rinvio, in violazione dell'art. 394 c.p.c. 2. 1. Sotto il primo profilo la deduzione è infondata. Come risulta dall'esame degli atti, consentito nella specie a questa Corte, trattandosi di denuncia di un error in procedendo, i documenti posti dai giudici di rinvio a fondamento della propria pronuncia e, in particolare, l'atto di divisione 30 dicembre 1988 - nel quale è trasfuso il contenuto della transazione intervenuta tra le parti e la dichiarazione delle parti di "null'altro avere reciprocamente a pretendere" - è stato prodotto dalle attrici già nel corso del giudizio di primo grado.
2. 2. Sotto il secondo profilo - e, in particolare, per quanto attiene la denunciata violazione dell'art. 394 c.p.c. - il motivo, per contro, è fondato e meritevole di accoglimento.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
2. 2. 1. Come riferito in parte espositiva nella specie:
- LE NN, VA AR SU e VA NA hanno evocato in giudizio VA LU, deducendo che lo stesso occupava senza titolo terreni di loro proprietà, già di proprietà del comune loro dante causa VA ET e pervenuti ad esse attrici in forza di atto di divisione 30 dicembre 1988;
- VA ET si è opposto alla domanda attrice, assumendo il proprio diritto di continuare la coltivazione del fondo, indipendentemente dalla divisione fatta, non incidendo questa sul rapporto di coltivazione del fondo che era ad altro titolo, ed eccependo, pertanto, di essere titolare di un rapporto di affittanza agraria;
- la domanda attrice è stata accolta dai primi giudici, sul rilievo che il convenuto non aveva provato l'esistenza di un contratto di affitto, relativamente ai fondi, di proprietà delle appellate, oggetto di controversia;
- tale sentenza è stata gravata, in sede di appello, da VA LU, deducendo che i primi giudici erano incorsi in un radicale errore di interpretazione delle proprie difese, con le quali non si intendeva addurre l'esistenza - tra le parti - di un contratto di affitto inteso come "accordo negoziale", bensì un rapporto che aveva la propria fonte nella collaborazione da lui prestata al padre durante la vita del medesimo e nella continuazione dell'attività dopo la sua morte, con conseguente instaurazione (tra esso appellante e le proprie congiunte, cui erano stati attribuiti in proprietà, in sede di divisione, i terreni in discorso) di un "rapporto di affitto" "disciplinato dalle norme ...[della l. 3 maggio 1982, n. 203], con inizio dalla data di apertura della successione", giusta la puntuale previsione di cui all'art. 49, comma 1, della legge n. 203 del 1982;
- costituitasi in giudizio esclusivamente LE NN, questa eccepiva che il ricorso in appello non era stato notificato nei termini e che, pertanto, il gravame era inammissibile;
- fatto proprio dalla Corte di appello di Venezia tale assunto e dichiarata, pertanto, inammissibile l'impugnazione, questa Corte regolatrice ha cassato tale sentenza, attesa la tempestività del gravame (proposto con il solo deposito del ricorso), e rinviato la causa alla stessa la Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria;
- solo in questa sede, per la prima volta, VA NA e VA AR SU hanno dedotto che VA LU aveva, con una transazione in data 3 giugno 1988, il cui contenuto era stato poi recepito nell'atto di divisione 30 dicembre 1988, rinunciato a proseguire la conduzione del fondo a norma dell'art. 49, l. 3 maggio 1982, n. 203;
- la Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, pronunziando in sede di rinvio, ha ritenuto fondata l'eccezione da ultimo riferita (circa la rinuncia da parte di VA LU ad avvalersi del diritto che avrebbe potuto esercitare ex art. 49, l. 3 maggio 1982, n. 203) e, per l'effetto, ha confermato - con tale nuova motivazione - la sentenza dei primi giudici.
2. 2. 2. Pacifico quanto sopra è palese la violazione, da parte del giudice di rinvio, della regola posta dall'art. 394 c.p.c., come denunziato dal ricorrente.
Come non controverso - in dottrina come presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice - infatti, il giudizio di rinvio, quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c. è un processo ad istruzione sostanzialmente "chiusa", in cui è preclusa la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che nelle ipotesi in cui sono eccezionalmente consentite nuove conclusioni (cfr. Cass., sez. un., 5 aprile 1996, n. 3168). In sede di rinvio, in particolare, il divieto di nuove conclusioni implica che la parte non possa proporre domande o eccezioni nuove, o dedurre nuove prove, tale proposizione o deduzione esigendo necessariamente nuove conclusioni (Cass., 8 gennaio 1996, n. 66). 2. 2. 3. Deducono in limine le controricorrenti che "nessuna eccezione nuova è stata ... sollevata dalle odierni
[contro]ricorrenti, tenuto conto che gli elementi che hanno fondato oggi il convincimento dei giudici [di rinvio] erano in loro possesso fin dal primo grado del giudizio".
Si osserva, al riguardo, infatti, che:
- lo stesso VA LU aveva menzionato la esistenza di accordi divisionali in sede di interrogatorio formale, nel corso del giudizio di primo grado;
- esse VA si sono "limitate ad attirare la attenzione del giudicante su circostanze già facenti parte del thema dedicendum e che fino a quel momento non erano state, del tutto immotivamente, prese in considerazione dai giudici".
2. 2. 4. La deduzione è infondata.
Sia la circostanza che le attrice abbiano allegato al ricorso introduttivo in primo grado l'atto di divisione 30 dicembre 1988, sia il rilievo che VA LU, ancora, in sede di interrogatorio formale, abbia menzionato l'esistenza delle parti di "accordi divisionali", sono assolutamente irrilevanti al fine del decidere.
Certo che una domanda o una eccezione non può ritenersi introdotta in causa solo perché sono stati prodotti "documenti" dal cui esame possa, in tesi, riscontrarsi la loro fondatezza, e che è fatto divieto - altresì - al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda nonché su "eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti" (cfr. art. 112 c.p.c., ultima parte) è palese che deve escludersi che in sede di merito e, in particolare, nel corso del giudizio di primo grado o in quello di appello si sia instaurato il contraddittorio in ordine alla pretesa "rinuncia" da parte dell'attuale ricorrente ad avvalersi del diritto di cui all'art. 49, comma 1, l. n. 203 del 1982, "rinuncia" di cui si è discorso esclusivamente in sede di rinvio, per la prima volta. La deduzione di cui si ci occupa (rinuncia, da parte di VA LU, al diritto a continuare nella conduzione dei fondi oggetto di controversia, a norma dell'art. 49, comma 1, l. 3 maggio 1982, n.203), inoltre, non integra la mera contestazione - da parte di
VA NA e AR SU - di tutti o di alcuni degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato da controparte, cioè una mera difesa o una eccezione in senso lato, non soggetta, nel rito del lavoro, al divieto del jus novorum, ma - siccome volta a dedurre che il diritto fatto valere da VA LU si è estinto per una manifestazione di volontà dello stesso - una vera eccezione in senso stretto (cfr., Cass., sez. un., 8 gennaio 1997, n. 89) , come tale non solo rimessa esclusivamente alla iniziativa della parte interessata (e, quindi, non rilevabile d'ufficio, come assumono le controricorrenti), ma anche soggetta alle preclusioni tipiche del giudizio di rinvio di cui all'art. 394 c.p.c. 2. 2. 5. Pacifico quanto precede poiché nella specie l'eccezione in questione non si fonda su circostanze sopravvenute al giudizio di secondo grado (cfr. Cass., 16 aprile 1992, n. 4868), e non si giustifica ne' per effetto di modifiche legislative sopravvenute (cfr. Cass., 17 ottobre 1992, n. 11393) ne' a causa della diversa qualificazione del rapporto controverso data dalla sentenza di questa Corte che ha cassata la sentenza di appello (cfr. Cass., 5 novembre 1990, n. 10632; Cass., 10 febbraio 1990, n. 978), è palese - come anticipato - che il primo motivo, seconda parte, del proposto ricorso merita integrale accoglimento, con assorbimento del secondo motivo (con il quale si denuncia, in buona sostanza,
l'interpretazione data dai giudici di rinvio della clausola contrattuale da cui gli stessi giudici hanno tratto l'esistenza di una rinuncia ai propri diritti da parte del ricorrente). Nella parte in cui ha esaminato l'eccezione di rinuncia di cui sopra, pertanto, la sentenza gravata, emessa in violazione dell'art.394 c.p.c., deve essere cassata, con rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla stessa la Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase, alla stessa sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 15 dicembre 1998. Depositata in Cancelleria il 17/3/1999.