Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6982 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 06982/02 P P LO CALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 22160/99 Consigliere Cron.13670 Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 15/03/02 Dott. Saverio TOFFOLI Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA.I.P.E. LAVORAZIONE ITALIANA PELLETTERIE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato UBALDO PERFETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NASIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 1118 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso -1- dagli avvocati FRANCO QUARANTA, ADRIANA PIGNATARO, giusta delega in atti;
controricorrente avvers0 la sentenza n. 455/98 del Tribunale di -MACERATA, depositata il 27/11/98 R.G.N. 8/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PERFETTI;
udito l'Avvocato MUCCIO per delega PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Macerata la LA.I.PE. s.p.a. contestava la pretesa dell'NA di conseguire la somma di L. 25.538.440 a titolo di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative sanzioni aggiuntive, in relazione alla posizione di alcune lavoratrici che, secondo l'Istituto previdenziale, dovevano essere qualificati come lavoratori a domicilio alle dipendenze dalla società istante, e che, invece, secondo quest'ultima, erano titolari di ditte artigiane con cui essa intratteneva rapporti commerciali. L'NA si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. Il Pretore, dopo lo svolgimento di attività istruttoria, riteneva che tutti i rapporti erano qualificabili come rapporti di lavoro subordinato a domicilio, ma ciononostante la pretesa dell'NA era infondata in riferimento ad alcune delle lavoratrici, per la mancata utilizzazione da parte loro dei macchinari e degli strumenti comportanti l'obbligo assicurativo a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124/1965. Concretamente l'obbligo assicurativo era ritenuto sussistente relativamente alle lavoratrici ZI, DI e FA. Proponeva appello la Soc. Laipe e l'NA resisteva all'impugnazione e proponeva appello incidentale. Il Tribunale di Macerata confermava la sentenza impugnata, rigettando sia l'appello principale che quello incidentale. Riteneva i rapporti riconducibili alla disciplina del lavoro a domicilio, perché le lavoratrici dovevano eseguire solo alcune fasi della lavorazione di -erano loro semilavorati che - in alcuni casi unitamente ai collanti e al filo consegnati, in conformità di un campione appositamente fornito e con l'utilizzazione, nella maggior parte dei casi, di semplici utensili azionati direttamente a mano (martello, stecca, forbici). Il risultato delle lavorazioni era 3 poi sottoposto presso la Laipe ad un controllo circa la qualità del prodotto, il quale la maggior parte delle volte abbisognava di ulteriori lavorazioni prima di poter essere messo in commercio, previo confezionamento. Era quindi esattamente integrata la previsione normativa di cui alla legge 18 dicembre 1973 n. 877. Né tale conclusione era contrastata dall'iscrizione delle lavoratrici nell'albo degli artigiani. Infatti la previsione dell'art. 1, terzo comma, del d.l. n. 6/1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 63/1993, circa il carattere vincolante ai fini previdenziali e assistenziali del provvedimento delle commissioni provinciali per l'artigianato in merito all'iscrizione negli albi degli artigiani, deve ritenersi riferito solo agli obblighi contributivi relativi alla previdenza artigiana, senza che il medesimo provvedimento possa escludere la ammissibilità e la rilevanza, anche ai fini contributivi, di un accertamento relativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla sussistenza, rispetto alle singole posizioni, dell'obbligo assicurativo antinfortunistico, doveva essere confermato l'accertamento compiuto dal Pretore, basato sulla comprovata utilizzazione solo da parte di alcune lavoratrici di macchine da cucire, & cioè certamente di macchine funzionanti mediante elettricità, come espressamente confermato da una delle lavoratrici in un caso e affermabile anche sulla base del fatto notorio che da alcuni decenni le lavorazioni su pelle in serie sono eseguite esclusivamente mediante macchine da cucire elettriche. La Soc. Laipe propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L'NA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE -Con il primo motivo la ricorrente deducendo violazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973 n. 877 e dei principi sulla cui base qualificare il rapporto di lavoro oggetto del giudizio - rileva che, quando, come nella specie, le singole lavorazioni avvengono nella più ampia e totale autonomia, basata sulla esclusiva professionalità e manualità degli interessati, non può parlarsi di subordinazione c.d. tecnica, ma al più di mere indicazioni circa il tipo di lavorazione affidata. Lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia omesso di verificare se nell'intenzione delle parti l'attività dei collaboratori esterni era venuta in considerazione in funzione del suo risultato o in sé stessa, quale espressione di energia lavorativa posta a disposizione dal lavoratore, sia pure a domicilio: qualora fosse stata eseguita tale verifica, si sarebbe constatato che l'attività di tali collaboratori era stata presa in considerazione proprio in funzione del suo peculiare risultato di qualità, dipendente dal bagaglio di manualità, esperienza e cultura artigianale esclusive delle imprese artigiane della zona. Deponevano inoltre nel senso della configurabilità di contratti d'appalto o d'opera (o assimilabili a quelli di subfornitura di cui alla l. n. 192/1998) l'ampia libertà di accettare o meno le commesse, l'autonomia circa i tempi della loro esecuzione, la contrattazione del compenso e l'obbligo di risarcimento del danno in caso di difetti o errori, attuato mediante il rifacimento dell'opus. Il motivo è infondato. Questa Corte ha evidenziato che, secondo la disciplina della 1. 18 dicembre 1973 n. 877, diretta a superare la distinzione tra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato, ma come energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno 5 dell'azienda; peraltro, il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa, quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno;
perché tale condizione si realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione;
in questo quadro, è riscontrabile la diversa fattispecie del lavoro autonomo allorché sia presente, presso il soggetto cui l'imprenditore commette una determinata opera, una distinta organizzazione dei mezzi produttivi ed una struttura imprenditoriale, con assunzione da parte del medesimo dei relativi rischi (così Cass. 23 settembre 1998 n. 9516; in termini analoghi, cfr. Cass. 15 febbraio 1997 n. 1433, 17 febbraio 1998 n. 1676, 18 maggio 1999 n. 6150, 16 giugno 2000 n. 8221). E' stato anche rilevato come sia caratteristico del lavoro a domicilio l'esecuzione di lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda datrice di lavoro, operando su campioni e modelli ricevuti da questa, sotto le direttive e i controlli della medesima, in difetto di un'organizzazione e conduzione di una vera e propria struttura imprenditoriale da parte del lavoratore (Cass. 26 aprile 1999 n. 4144). Il giudice di merito, nel ritenere nella specie la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a domicilio, ha correttamente fatto applicazione di tali principi, avendo accertato - come già ricordato in narrativa -- che alle lavoratrici - era affidata l'esecuzione - compiuta in gran parte dei casi mediante utensili 6 azionati a mano di alcune fasi della lavorazione degli articoli prodotti dalla ditta committente, sulla base dei campioni appositamente forniti, e il risultato delle lavorazioni era sottoposto in azienda a controllo di qualità e ai necessari ritocchi, Il Tribunale di Macerata ha anche accertato che, pur in difetto di un patto formale in tal senso, i rapporti hanno avuto esecuzione continuativa e il datore di lavoro riforniva costantemente e regolarmente le lavoratrici del materiale necessario, senza chiedere volta per volta il consenso delle medesime, le quali a loro volta eseguivano speditamente e con regolarità le loro prestazioni. Del resto qualche discontinuità temporale o richieste di rallentamento del ritmo di lavoro non incidono sulla qualificazione del rapporto (cfr. Cass. 9516/1998, cit., e Cass. 15 dicembre 1999. n. 14120). E' inconferente il richiamo della legge 18 giugno 1998 n. 192, che, posteriore ai fatti di causa, regola comunque i rapporti di subfornitura tra imprenditori (art. 1, primo comma). Nella specie non è stato rilevato alcun aspetto di organizzazione imprenditoriale presso le lavoratrici di cui si discute. Con il secondo motivo - lamentando violazione delle norme di diritto in ordine alla natura costitutiva dell'iscrizione nell'albo degli artigiani la www ricorrente sostiene che il giudice di appello abbia errato a non attribuire efficacia decisiva ai fini di causa alla iscrizione all'albo degli artigiani dei soggetti che l'NA pretendeva di qualificare come lavoratori a domicilio. Infatti la natura costitutiva di detta iscrizione, prevista dall'art. 5, quarto comma, della 1. 8 agosto 1985 n. 443, avente efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali, come stabilito dall'art. 1 1. 17 marzo 1993 n. 63 (rectius, art. 1 del d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, convertito con modificazioni da detta legge), avente valore di norma di interpretazione autentica, determina l'inammissibilità della 7 pretesa patrimoniale di un istituto previdenziale che non sia coerente con la qualità non artigiana dell'impresa, se prima l'ente interessato non abbia promosso il procedimento ex art. 7 e segg. della 1. n. 443/1985 per rimuovere lo status di artigiano del soggetto. Il motivo in esame è infondato. L'efficacia costitutiva dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, prevista dall'art. 5, quarto comma, della 1. n 443/1985, comporta che il particolare regime di favore di cui usufruisce l'impresa artigiana in ambito pubblicistico (per l'esclusione della qualifica artigiana ai sensi della 1. n. 443/1985 riguardo all'assoggettabilità dell'impresa a fallimento e all'applicabilità del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.p.c., cfr. Cass. 27 luglio 1998 n. 7366 e 28 marzo 2001 n. 4455) non consegue alla semplice sussistenza dei requisiti di legge, ma presuppone anche l'iscrizione all'albo. L'art. 1, comma 3, del d.l. n. 6/1993 ha previsto, sia pure in riferimento letterale alla verifica, circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, compiuta in occasione di iscrizioni presso "sportelli polifunzionali", che il relativo provvedimento, impugnabile secondo le procedure di cui all'art. 7 1. 8 agosto 1985 n. 443, è "vincolante ai fini previdenziali e assistenziali". Rispetto a questa norma cui non può attribuirsi efficacia - retroattiva - questa Corte ha ritenuto, peraltro, che il provvedimento di iscrizione deve comunque essere disapplicato se risultano non sussistenti i relativi presupposti (Cass. 15 marzo 2001 n. 3792). Nella specie, però, ha rilievo preliminare l'identificazione del campo di operatività di detta disposizione, che s'inquadra nella logica della disciplina speciale pubblicistica in materia di artigianato e quindi riguarda l'applicabilità (o meno) del regime previdenziale e assistenziale relativo all'impresa artigiana, ai suoi titolari (e relativie 8 familiari), nei rapporti di detti soggetti con gli organismi pubblici preposti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali. La stessa non spiega effetti, invece, nei rapporti interprivati e, in particolare, ai fini della qualificazione di specifici rapporti giuridici intrattenuti dal soggetto che risulti iscritto all'albo artigiano. Deve ribadirsi quindi il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui alla configurabilità di un rapporto di lavoro a domicilio, nella ricorrenza dei relativi presupposti, non osta l'eventuale iscrizione del lavoratore all'albo delle imprese artigiane (cfr., per esempio, Cass. n. 1676 n. 1998, cit., n. 6150/1999, cit.), confermato dal rilievo che è possibile la coesistenza nella stessa persona di due distinte attività, di lavoro artigianale e di lavoro subordinato a domicilio (Cass. 15 dicembre 1999 n. 14120). Come giustamente osservato dal giudice a quo, tali principi estendono la loro rilevanza ai rapporti contributivi che hanno i loro presupposti nei rapporti privatistici instaurati dal soggetto che risulta iscritto all'albo artigiano. Con il terzo motivo - deducendo violazione dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 115 c.p.c. la ricorrente censura l'accertamento del - giudice a quo relativo allo svolgimento di lavorazioni soggette all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 1 del t.u. citato, sotto il profilo del riferimento ad una errata nozione di fatto notorio: la circostanza che la lavorazione della pelle avvenga con macchine elettriche invece che con macchine manuali, infatti non può considerarsi un fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, e non invece una situazione oggetto della mera cognizione del singolo giudice, come, per esempio, nell'ipotesi di fatti conosciuti in conseguenza dell'avvenuta disamina di analoghe controversie. Similmente non sono rinvenibili le caratteristiche del fatto notorio nella circostanza che da almeno un trentennio le macchine da cucire manuali 9 siano state soppiantate da quelle elettriche;
inoltre la cessazione della produzione di tali macchine non è incompatibile con la circostanza che macchine manuali continuino ad essere utilizzate da chi le possiede. Anche questo motivo non è fondato. Va rilevato che il giudice di merito ha interpretato e valutato le risultanze istruttorie, valorizzando le espresse precisazioni fornite in due dei tre casi, circa la marca o il funzionamento ad energia elettrica delle macchine da cucire, e inoltre massime di esperienza, circa il tipo di apparecchiatura necessario e usualmente utilizzato nelle lavorazioni del genere di quelle oggetto del giudizio. Trattasi di giudizio di fatto adeguatamente e logicamente motivato, incensurabile in questa sede. Può rilevarsi anche che non vi è stato ricorso alla c.d. scienza privata del giudice, configurabile quando egli fa riferimento a fatti specifici di cui ha acquisito conoscenza al di fuori del giudizio, e non anche quando utilizza nozioni di fatto, per la loro natura e per il loro interesse generale, conosciute o conoscibili dal pubblico in genere, o dai settori del medesimo concretamente interessati a determinati eventi o fenomeni (cfr. Cass. 19 aprile 2001 n. 5809), quali nella specie le condizioni di un tipo di? produzione avente larga diffusione, come è pacifico, nella regione in cui si svolto il giudizio. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all'NA le spese del giudizio, liquidate in Euro 23,33- oltre a Euro tremila per onorari. Così deciso in Roma il 15 marzo 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Saveno Tiefbl iféines IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 MAG. 2002 IL CANCELLIERE