Sentenza 21 settembre 2000
Massime • 1
La configurabilità del reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo (art. 55 e 1161 cod. nav.) non è esclusa dalla sussistenza dell'autorizzazione edilizia - rilasciata in base ad uno strumento urbanistico non approvato dall'autorità marittima e, quindi, con riserva dell'autorizzazione di questa - essendo,altresì, ed a tal fine, necessaria l'autorizzazione dell'autorità marittima di cui all'art. 55 cod. nav., che deve essere richiesta separatamente ed ottenuta prima dell'esecuzione delle opere già assentite con l'autorizzazione rilasciata dal sindaco.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2000, n. 11110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11110 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dai sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 21/09/2000
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 2974
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 32638/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
1. PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Palermo e da 2. RA NA, nata l'[...] a [...];
3. RU GI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del PR di Cefalù 6 maggio 1999 n. 156, con la quale sono stati dichiarati colpevoli a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 55 e 1161 cod. nav., accertato in Campofelice di Roccella il 24 agosto 1995, e condannati, con attenuanti generiche, alla pena di L. 600.000 ciascuno, e sono stati assolti perché il fatto non sussiste b) dal reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 1164 cod. nav., accertato in Campofelice di Roccella il 7 maggio 1996.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità per intempestività del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del PR di Cefalù 6 maggio 1999 n.156 - con la quale ER GE e NI RU sono stati dichiarati colpevoli del reato loro ascritto al capo a) per aver costruito abusivamente entro trenta metri dal demanio marittimo un chiosco in muratura di m. 7x4 con basamento di pietra di m. 25x7 con relative recinzioni, ed assolti dal reato contestato al capo b) per non aver ottemperato all'ordine di sgombero emesso della Capitaneria di Porto di Palermo il 10 ottobre 1995 - hanno proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione perché rivolto a sentenza inappellabile perché riguardante condanna a pena pecuniaria per contravvenzione, la GE ed il RU avverso il capo della sentenza relativo alla condanna e il P.G. presso la Corte d'appello di Palermo per il capo relativo all'assoluzione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- i ricorrenti:
1. per la costruzione del chiosco era stata rilasciata autorizzazione edilizia, per cui, ai sensi dell'art. 55 cod. nav. l'autorizzazione non era richiesta;
2. il PR avrebbe dovuto assolvere la GE avendo ritenuto provato in sentenza, in base alla scrittura privata prodotta in dibattimento, che la stessa aveva dato in comodato il terreno al RU, che vi aveva costruito il chiosco senza il suo concorso;
3. il reato è estinto per prescrizione;
- il P.G.
violazione dell'art. 55 U.C. cod. nav., che attribuisce all'autorità marittima il potere di provvedere ai sensi del precedente art. 54 - e, quindi, con ordinanza di sgombero - anche nel caso di abusiva occupazione della fascia di rispetto di trenta metri dal confine con il demanio marittimo.
In via pregiudiziale si osserva che il ricorso è stato tempestivamente proposto.
Il PR, infatti, ha indicato nel dispositivo ai sensi dell'art. 544 u.c. c.p. il più lungo termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, per cui il termine per impugnare secondo la disposizione dell'art. 585 lett. c) c.p.p. era di quarantacinque giorni dal deposito della sentenza.
Nella specie la sentenza è stata depositata il 21 maggio 1999, per cui il termine di quarantacinque giorni scadeva il 5 luglio 1999 e gli atti d'impugnazione sono stati rispettivamente depositati dal P.G. il 5 giugno e dagl'imputati il 22 giugno 1999.
Per quanto riguarda l'impugnazione del P.G. si deve preliminarmente prendere atto che l'art. 10 c. 3 D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 ha sostituito nell'art. 1164 cod. nav. la sanzione penale con quella amministrativa, per cui ai sensi dell'art. 2 c.p. al ricorrente si applica detta norma, entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto, in quanto a lui più favorevole. L'impugnazione degl'imputati è priva di fondamento. L'autorizzazione edilizia rilasciata in base a uno strumento urbanistico non approvato dall'autorità marittima e, quindi, con riserva dell'autorizzazione di questa non comprende l'autorizzazione prevista dall'art. 55 cod. nav. ad eseguire nuove opere entro la zona di trenta metri dal confine con il demanio marittimo (fascia di rispetto), per cui tale autorizzazione dev'essere separatamente richiesta e ottenuta prima dell'esecuzione delle opere già assentite con l'autorizzazione rilasciata dal sindaco.
Il secondo motivo è, del pari, infondato perché la concessione in comodato di un terreno compreso nella fascia di rispetto di trenta metri dal confine col demanio marittimo per la costruzione di un chiosco con la consapevolezza della mancanza dell'autorizzazione dell'autorità marittima costituisce un contributo causale alla commissione del fatto, che non avrebbe potuto essere altrimenti commesso, per cui si verifica un'ipotesi di concorso nell'illecito del concedente che sia consapevole o colpevolmente ignori che l'opera per l'esecuzione della quale il terreno è stato concesso in comodato è abusiva in quanto non autorizzata dall'amministrazione competente. Secondo questo principio la GE, concedendo al RU il terreno in comodato al fine della costruzione del chiosco, ha posto in essere un contributo causale alla commissione del fatto e deve quindi considerarsi concorrente nell'illecito, essendo a suo carico il controllo che per l'opera che doveva essere eseguita sul suo terreno era stata preventivamente autorizzata.
Infondato è altresì il terzo motivo perché per orientamento giurisprudenziale costante la norma incriminatrice dell'art. 1161 cod. nav., che si riferisce a una condotta costituita dall'occupazione, mediante esecuzione di un'opera non autorizzata nella fascia di rispetto di trenta metri dal confine col suolo demaniale, configura un reato permanente, la cui permanenza coincide con la cessazione dell'occupazione stessa in seguito dell'eliminazione dell'opera abusivamente realizzata, sia pure per mezzo dell'intervento coattivo dell'amministrazione demaniale marittima (v., per tutte, Cass., Sez. III, 30 luglio 1997 n. 7624, ric. Alarcon;
Id., 10 gennaio 1996 n. 3747, ric. Coppola). Nel caso concreto l'occupazione si è protratta sicuramente fino al 7 maggio 1996, data in cui si è constatato che l'opera non era stata demolita e che i ricorrenti non avevano ottemperato all'ordinanza di sgombero, per cui il termine prescrittivo, triennale trattandosi di contravvenzione punita con l'arresto, aumentato fino alla metà per le interruzioni ai sensi dell'art. 160 c.p., scadrà il 7 novembre 2000.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui all'art. 1164 cod. nav. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti alla Capitaneria di porto competente.
Rigetta il ricorso degl'imputati e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2000