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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
LE FR, Relatore
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2737/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220076651710501 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente il 16/03/2024 all'Agenzia delle entrate SI (di seguito
AdER), qui inviato a mezzo PEC il 30/03/2024 e iscritto al n. 2737/2024 R.G.R., Ricorrente1
impugnava la cartella di pagamento n. 293 2022 00766517 10, relativa all'anno d'imposta 2015, notificata il 16/01/2024, avente ad oggetto IRPEF, per un valore complessivo di euro 6.438,84, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione modello Unico
Persone Fisiche. La ricorrente deduceva la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, assumendo la tardività della notifica della cartella. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
§2. Costituitasi in giudizio il 10/06/2024, l'AdER contestava la domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§3. Successivamente costituitasi volontariamente in giudizio, in data 03/09/2024, l'AE deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§4. Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 15/01/2026, la ricorrente insisteva nelle proprie eccezioni e difese, con particolare riferimento all'eccezione di inammissibilità della costituzione volontaria in causa dell'AE. Ribadiva poi le eccezioni di decadenza dall'attivazione del credito.
§5. All'odierna udienza erano presenti da remoto il difensore del ricorrente e in presenza il rappresentante dell'AE e quella dell'AdER, che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Non ha pregio l'eccezione di inammissibilità della costituzione dell'AE.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che l'Agenzia delle Entrate può costituirsi
(volontariamente ovvero su sollecitazione dell'AdER) nel giudizio, anche se il ricorso introduttivo è stato notificato solo all'agente della riscossione. Questo perché il processo tributario è improntato al principio del contraddittorio effettivo e non preclude la partecipazione del soggetto titolare del rapporto sostanziale
(Cass. Sez. V, tra le tante, n. 16412/2007; n. 22281/2015; n. 28709/2018).
§7. Ciò posto, il ricorso è infondato, non avendo pregio l'unico motivo su cui si impernia, costituito dalla decadenza dall'attivazione del credito, non essendo state sollevate censure in ordine alla debenza del tributo o alla correttezza dell'attività di liquidazione.
§8. Osserva il Collegio che la cartella impugnata si riferisce alla contribuente Nominativo_2 (C.F. CF_1), deceduta in data 15 marzo 2020. L'odierna ricorrente risulta legittimamente destinataria dell'atto in quanto erede, circostanza che emerge dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria e che comporta la trasmissione delle obbligazioni tributarie ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973.
§9. Dagli atti risulta, inoltre, che la contribuente originaria Nominativo_2 aveva presentato, per l'anno d'imposta 2015, una dichiarazione integrativa nel corso dell'anno 2018. Tale elemento assume rilievo dirimente ai fini della determinazione del termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento.
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatizzata prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in presenza di una dichiarazione integrativa, il termine decadenziale per l'esercizio del potere di liquidazione e riscossione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi da essa modificati (cfr.
Cass., sez. V, n. 2226/2018; Cass., sez. V, n. 11633/2019). La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione integrativa costituisce un nuovo atto dichiarativo, idoneo a incidere sulla decorrenza dei termini decadenziali, in quanto rende attuale la pretesa erariale (Cass., sez. V, n. 15014/2017).
§10. Nel caso di specie, trattandosi di dichiarazione integrativa per l'anno 2015 presentata nel 2018, il termine ordinario di decadenza per la notifica della cartella ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021.
Tuttavia, tale termine risulta ulteriormente prorogato per effetto della normativa emergenziale adottata a seguito della pandemia da COVID-19. In particolare, l'art. 157 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, ha disposto la proroga dei termini di notifica degli atti di riscossione in scadenza nel periodo emergenziale, rinviandone l'attività al periodo successivo.
§11. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
La Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità e l'efficacia di tali proroghe, affermando che la sospensione e il differimento dei termini di decadenza in materia tributaria, disposti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, operano automaticamente e incidono sulla tempestività degli atti notificati nel periodo successivo (Cass., sez. V, n. 4145/2023; Cass., sez. V, n. 26283/2022).
§13. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, deve pertanto ritenersi che la cartella di pagamento impugnata sia stata notificata tempestivamente, nel rispetto dei termini decadenziali come prorogati dalla legislazione emergenziale.
§14. Ne consegue che l'unica censura sollevata dalla ricorrente risulta infondata e il ricorso non merita accoglimento.
§15. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore costituito di AdER, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.600,00=, oltre accessori di legge, per ciascuno in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate SI. Distrae le spese in favore del difensore costituito di AdER, dichiaratosene anticipatario.
Catania, 26.01.2026.
L'Estensore Il Presidente
AN PU UN AC
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
LE FR, Relatore
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2737/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220076651710501 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente il 16/03/2024 all'Agenzia delle entrate SI (di seguito
AdER), qui inviato a mezzo PEC il 30/03/2024 e iscritto al n. 2737/2024 R.G.R., Ricorrente1
impugnava la cartella di pagamento n. 293 2022 00766517 10, relativa all'anno d'imposta 2015, notificata il 16/01/2024, avente ad oggetto IRPEF, per un valore complessivo di euro 6.438,84, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione modello Unico
Persone Fisiche. La ricorrente deduceva la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, assumendo la tardività della notifica della cartella. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
§2. Costituitasi in giudizio il 10/06/2024, l'AdER contestava la domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§3. Successivamente costituitasi volontariamente in giudizio, in data 03/09/2024, l'AE deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§4. Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 15/01/2026, la ricorrente insisteva nelle proprie eccezioni e difese, con particolare riferimento all'eccezione di inammissibilità della costituzione volontaria in causa dell'AE. Ribadiva poi le eccezioni di decadenza dall'attivazione del credito.
§5. All'odierna udienza erano presenti da remoto il difensore del ricorrente e in presenza il rappresentante dell'AE e quella dell'AdER, che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Non ha pregio l'eccezione di inammissibilità della costituzione dell'AE.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che l'Agenzia delle Entrate può costituirsi
(volontariamente ovvero su sollecitazione dell'AdER) nel giudizio, anche se il ricorso introduttivo è stato notificato solo all'agente della riscossione. Questo perché il processo tributario è improntato al principio del contraddittorio effettivo e non preclude la partecipazione del soggetto titolare del rapporto sostanziale
(Cass. Sez. V, tra le tante, n. 16412/2007; n. 22281/2015; n. 28709/2018).
§7. Ciò posto, il ricorso è infondato, non avendo pregio l'unico motivo su cui si impernia, costituito dalla decadenza dall'attivazione del credito, non essendo state sollevate censure in ordine alla debenza del tributo o alla correttezza dell'attività di liquidazione.
§8. Osserva il Collegio che la cartella impugnata si riferisce alla contribuente Nominativo_2 (C.F. CF_1), deceduta in data 15 marzo 2020. L'odierna ricorrente risulta legittimamente destinataria dell'atto in quanto erede, circostanza che emerge dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria e che comporta la trasmissione delle obbligazioni tributarie ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973.
§9. Dagli atti risulta, inoltre, che la contribuente originaria Nominativo_2 aveva presentato, per l'anno d'imposta 2015, una dichiarazione integrativa nel corso dell'anno 2018. Tale elemento assume rilievo dirimente ai fini della determinazione del termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento.
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatizzata prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in presenza di una dichiarazione integrativa, il termine decadenziale per l'esercizio del potere di liquidazione e riscossione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi da essa modificati (cfr.
Cass., sez. V, n. 2226/2018; Cass., sez. V, n. 11633/2019). La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione integrativa costituisce un nuovo atto dichiarativo, idoneo a incidere sulla decorrenza dei termini decadenziali, in quanto rende attuale la pretesa erariale (Cass., sez. V, n. 15014/2017).
§10. Nel caso di specie, trattandosi di dichiarazione integrativa per l'anno 2015 presentata nel 2018, il termine ordinario di decadenza per la notifica della cartella ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021.
Tuttavia, tale termine risulta ulteriormente prorogato per effetto della normativa emergenziale adottata a seguito della pandemia da COVID-19. In particolare, l'art. 157 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, ha disposto la proroga dei termini di notifica degli atti di riscossione in scadenza nel periodo emergenziale, rinviandone l'attività al periodo successivo.
§11. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
La Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità e l'efficacia di tali proroghe, affermando che la sospensione e il differimento dei termini di decadenza in materia tributaria, disposti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, operano automaticamente e incidono sulla tempestività degli atti notificati nel periodo successivo (Cass., sez. V, n. 4145/2023; Cass., sez. V, n. 26283/2022).
§13. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, deve pertanto ritenersi che la cartella di pagamento impugnata sia stata notificata tempestivamente, nel rispetto dei termini decadenziali come prorogati dalla legislazione emergenziale.
§14. Ne consegue che l'unica censura sollevata dalla ricorrente risulta infondata e il ricorso non merita accoglimento.
§15. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore costituito di AdER, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.600,00=, oltre accessori di legge, per ciascuno in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate SI. Distrae le spese in favore del difensore costituito di AdER, dichiaratosene anticipatario.
Catania, 26.01.2026.
L'Estensore Il Presidente
AN PU UN AC