Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8102
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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Il rapporto di lavoro può risolversi, oltre che mediante gli atti unilaterali di recesso di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ., per mezzo di negozi bilaterali riconducibili alla previsione di cui all'art. 1372, primo comma, cod. civ. (scioglimento del contratto per mutuo consenso). L'accertamento della risoluzione consensuale del rapporto costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato. (Nel caso di specie il datore di lavoro aveva inviato una comunicazione indicante la lavoratrice come potenziale beneficiaria della rendita previdenziale privilegiata disposta dalla legge regionale n. 36 del 1991 e la dipendente aveva manifestato la volontà di avvalersi del beneficio suddetto. La Suprema Corte ha confermato la pronunzia di merito che aveva ravvisato la sussistenza di una risoluzione consensuale e non unilaterale del rapporto di lavoro e aveva annullato il negozio solutorio, essendo stata determinante per la volontà di entrambe le parti l'erronea convinzione del diritto al beneficio in realtà non spettante. Sul punto la Corte ha osservato che ai fini dell'annullabilità dell'accordo solutorio del rapporto di lavoro erano rilevanti nella formazione della volontà delle parti gli stati soggettivi dei partecipanti all'accordo e non la legittimità o illegittimità dell'atto amministrativo che aveva negato l'ammissione al beneficio)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8102
    Data del deposito : 4 giugno 2002

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