Sentenza 30 maggio 2006
Massime • 1
In sede di esecuzione, la deduzione di nullità verificatesi in relazione alle notifiche del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale, resta preclusa dall'avvenuta presentazione dell'appello da parte del difensore, con la conseguenza che, essendosi consumato il potere di impugnazione riconosciuto alla parte personalmente, solo con l'atto di appello potevano essere dedotte le eventuali nullità verificatesi nel giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2006, n. 20360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20360 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 30/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1949
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009224/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US GA N. IL 15/08/1963;
avverso ORDINANZA del 12/01/2006 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Per la parte che ancora ci interessa, con ordinanza 12/01/2006 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di incidente di esecuzione avanzata da TI EG diretta ad ottenere la non esecutività della sentenza 04/07/2000 dello stesso Tribunale, l'applicazione dell'indulto ex D.P.R. n. 394 del 1990 e il riconoscimento del principio "ne bis in idem" tra il fatto giudicato con la predetta sentenza e quello giudicato con la sentenza 14/10/1992 dello stesso Tribunale. In particolare il Tribunale osservava che eventuali nullità verificatesi nel giudizio di primo grado dovevano essere eccepite con l'atto di impugnazione presentato dal difensore di ufficio e che comunque non poteva essere concessa la restituzione nei termini per impugnare, in quanto l'impugnazione era stata proposta e rigettata con sentenza 18/03/2004 della Corte di Appello di Roma. Inoltre - ai fini della emissione del decreto di irreperibilità sia in relazione alla notifica del decreto di rinvio a giudizio, sia in relazione alla notifica dell'estratto contumaciale - dagli atti risultava che erano state eseguite accurate ricerche nel campo nomadi della MA (domicilio dichiarato al momento della denuncia), in quello di Spinaceto e nel domicilio dichiarato dal condannato al momento della scarcerazione. Infine, quanto alla richiesta relativa alla applicazione del condono, il Tribunale rilevava che la questione era già stata decisa con ordinanza 28/10/2005 dello stesso Tribunale, ritualmente notificata al difensore e al condannato, mentre, quanto alla violazione dell'art. 649 c.p.p., il Tribunale escludeva che i reati giudicati con le due predette sentenze si riferissero allo stesso fatto, attesa la diversità delle due condotte poste in essere dal condannato (ricettazione e detenzione e porto illegali di un'arma).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento da un lato per violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159, 160, 161 e 670 c.p.p. sul rilievo che il decreto di irreperibilità non era stato preceduto dalla prescritte ricerche, dall'altro per la mancata applicazione del condono sul rilievo che la data del reato di ricettazione era stata accertata in modo erroneo.
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero - a parte la considerazione che le nullità dedotte in relazione alle notifiche del decreto di rinvio a giudizio e dell'estratto contumaciale sono palesemente infondate, in quanto i decreti di irreperibilità sono stati preceduti da complete e accurate ricerche nei domicili indicati dal ricorrente sia al momento della denunzia, sia al momento della scarcerazione - è assorbente nel caso di specie la circostanza che la sentenza 04/07/2000 è stata impugnata dal difensore, di guisa che, essendosi consumato il potere di impugnazione riconosciuto alla parte personalmente, solo con l'atto di appello potevano essere dedotte le eventuali nullità verificatesi nel giudizio di primo grado.
Quanto al secondo motivo relativo alla mancata applicazione del condono, è sufficiente rilevare che la questione è stata già decisa con precedente ordinanza ritualmente notificata al difensore e al ricorrente, di guisa che la dedotta censura deve considerarsi non specifica, essendosi sul punto formato il giudicato. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006