Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione con cui la Corte di appello aveva riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni, esclusa dal giudice di primo grado sulla base del contrasto tra le deposizioni dei testi a carico e quelle dei testi a discarico, valorizzando il contenuto del referto medico di pronto soccorso la cui valenza dimostrativa non era stata considerata nella pronuncia assolutoria).
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …
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In caso di condanna in appello in riforma della sentenza di assoluzione in promo grado (overturning), devono essere «confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, "dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati"». L'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze: (a) relativamente alle quali la "attendibilità …
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Errori manovre Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di una pneumologa accusata di aver cagionato colposamente il decesso di un paziente, affetto da empiema pleurico e focolaio bronco pneumonico destro. In particolare, al medico veniva contestato di aver commesso l'errore di praticare la toracentesi sul polmone sano, cagionando in tal modo la morte del paziente per arresto cardiocircolatorio dovuto ad asfissia acuta. Il medico, pur non facendo parte dell'equipe, al fine facilitare le manovre operatorie, si sarebbe infatti posto davanti al paziente che era seduto sulla sponda del letto, e lo avrebbe retto facendo …
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Non commettere reato l'avvocato che induca un amministrato di sostegno a firmare le procura ad litem funzionale all'attivazione del procedimento per la revoca o sostituzione dell'amministratore di sostegno se non è provato il pregiudizio o il pericolo di pregiudizio. Il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto idoneo a procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri: quando sia dimostrata induzione, deve anche essere individuato il pregiudizio - o il pericolo di pregiudizio. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2017, n. 33272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33272 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
33272-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 850/2017 Grazia Lapalorcia Presidente - REGISTRO GENERALE Francesca Morelli N.30852/2016 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Andrea Fidanzia Giuseppe Riccardi -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ER nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/02/2016 del TRIBUNALE di PESCARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. Luigi Ludovici, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Fabrizio D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/02/2016 il Tribunale di Pescara, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Pescara il 11/06/2014, ha affermato la responsabilità, ai soli effetti civili, di SE IG in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen., per aver cagionato a CO DA SR lesioni personali, consistite in contusione orbita e zigomo sinistro e trauma indiretto cervicale, giudicate guaribili in 7 giorni, colpendolo con un pugno.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione SE IG, deducendo il seguente motivo di ricorso, qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Lamenta il vizio di motivazione, avendo il Tribunale operato un travisamento della prova, ritenendo che i testimoni escussi a discarico, colleghi di lavoro dell'imputato, non avessero potuto vedere il fatto in contestazione, perché avvenuto in un locale affollato, e perché seduti alle rispettive scrivanie collocate in maniera tale da non garantire una buona visuale;
richiama, al riguardo, estratti di alcune deposizioni testimoniali (CU NA, UT NA, RE RS, RU TE), per sostenere la diversità del risultato di prova affermato dal Tribunale rispetto a quello realmente emerso. Deduce, inoltre, l'erronea valutazione delle dichiarazioni del teste IZ EL, che, pur trovandosi tra le porte scorrevoli d'ingresso dell'agenzia, ha riferito di aver potuto nitidamente vedere lo svolgimento dei fatti, nonostante i testi CU, UT e RE avessero escluso che dalla porta di ingresso fosse visibile la postazione del SE. Lamenta, infine, la violazione dell'obbligo di motivazione 'rafforzata', sussistente in caso di riforma della sentenza assolutoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Va infatti evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria degli elementi di prova ed in particolare della - ricostruzione dei fatti sulla base del contenuto delle dichiarazioni dei testimoni -, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi 2 SR della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Invero, assolvendo al dovere di c.d. motivazione 'rinforzata' (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 6, n. 26810 del 07/04/2011, Vella, Rv. 250470; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005: "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni"), la sentenza impugnata ha richiamato l'intero materiale probatorio di fonte dichiarativa, e, a differenza della sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato sulla base del contrasto testimoniale esistente tra la versione della persona offesa, riscontrata da due testimoni, e la versione dell'imputato, riscontrata da quattro colleghi di lavoro del SE, ha affermato l'attendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dal denunciante, in quanto riscontrata dal referto medico del Pronto soccorso, attestante lesioni compatibili e coerenti con il pugno riferito anche dai due testimoni indifferenti (IZ e Capelletti). св 3 1.1. Va, al riguardo, evidenziato che la riforma della sentenza di assoluzione in assenza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non è, nel caso in esame, illegittima. Giova rammentare, invero, che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito i principi, già consolidati nella giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali "La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado" (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta); sicchè, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Nel caso in esame, tuttavia, deve ritenersi immune da censure la decisione del giudice di appello che ha proceduto alla riforma della pronuncia assolutoria senza disporre la rinnovazione, essendo l'affermazione di responsabilità fondata sul medesimo vaglio positivo di attendibilità delle testimonianze operato dal primo giudice. Al riguardo, è stato affermato che, in tema di valutazione della prova, il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di disporre la rinnovazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva allorché si limiti a valorizzare integralmente una deposizione solo parzialmente considerata per una svista, una dimenticanza o un vero e proprio "salto logico" - da parte del primo giudice (Sez. 2, n. 54717 del 01/12/2016, Ciardo, Rv. 268826; ex multis, Sez. 3, n. 11658 del 24/02/2015, P., Rv. 262985, secondo cui "per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - a sh 4 rinnovare l'istruzione dibattimentale quando intende operare นก diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria"). In altri termini, l'obbligo di rinnovazione diviene attuale solo allorquando venga in rilievo un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, non, altresì, quando la valutazione di attendibilità rimanga inalterata, mutando, come nel caso in esame, la valutazione del complessivo compendio probatorio o l'interpretazione della fattispecie incriminatrice. In tal senso, del resto, è la stessa giurisprudenza della Corte EDU che ha delimitato l'obbligo di rinnovazione, affermando che "la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere soddisfatto da una semplice lettura delle sue dichiarazioni" (Corte EDU, Sez. III, 14 giugno 2011, Dan c/ Repubblica di Moldavia). È, dunque, la diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa, strettamente connessa al canone dell'oralità, a fondare l'obbligo di rinnovazione, non già, di per sé, la diversa valutazione del complessivo compendio probatorio, nella sua inalterata dimensione dimostrativa;
chè, altrimenti, si imporrebbe una inutile superfetazione processuale, per l'audizione di una fonte il cui contenuto e la cui attendibilità sono rimasti inalterati nel corso del procedimento, anche allorquando la fallacia risieda non già nel giudizio di attendibilità, ma nel ragionamento probatorio, in quanto contraddittorio o illogico, poichè si limita ad una valutazione soltanto numerica degli elementi di prova contrapposti, senza considerare anche il peso, inteso come capacità dimostrativa, degli stessi (Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, DL, Rv. 269523). Ebbene, nel caso in esame, l'obbligo 'convenzionale di rinnovazione non ricorre, in quanto l'affermazione di responsabilità, in riforma della precedente pronuncia assolutoria, è fondata su una valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio, comprendente anche il referto medico attestante le lesioni, che, pur rappresentando un elemento di particolare attitudine dimostrativa, era stato obliterato nella valutazione fondante la pronuncia assolutoria, a causa di un ragionamento probatorio atomistico e parcellizzato delle singole fonti dichiarative. Ciò che non viene in rilievo, in altri termini, è un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle fonti dichiarative. Viceversa, il fondamento della diversa pronuncia risiede nella valutazione di un elemento probatorio il referto medico attestante le lesioni - la cui valenza - dimostrativa era stata sostanzialmente omessa dalla pronuncia assolutoria. ht 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen.. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano, sulla base dei valori medi del D.M. 55/2014, in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 28/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Grazia Lapalorcia гора were Giuseppe Riccast addi - 7 LUG 2017 IL FUNZIONARIO CIUL или 6