Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2014, n. 32954
CASS
Sentenza 23 maggio 2014

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In caso di acquisizione mediante lettura nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali del teste divenuto irreperibile, l'imputato ha diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello al fine di dimostrare che il dichiarante è nuovamente reperibile solo se egli abbia dedotto specificamente tale fatto e se la prova di ciò è sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non viziata la sentenza impugnata che aveva rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con la quale l'imputato - sul presupposto che la irreperibilità dovesse essere accertata anche nel giudizio di secondo grado- si era limitato a chiedere che fossero nuovamente eseguite le ricerche del teste).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2014, n. 32954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32954
    Data del deposito : 23 maggio 2014

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