Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 2
In caso di acquisizione mediante lettura nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali del teste divenuto irreperibile, l'imputato ha diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello al fine di dimostrare che il dichiarante è nuovamente reperibile solo se egli abbia dedotto specificamente tale fatto e se la prova di ciò è sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non viziata la sentenza impugnata che aveva rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con la quale l'imputato - sul presupposto che la irreperibilità dovesse essere accertata anche nel giudizio di secondo grado- si era limitato a chiedere che fossero nuovamente eseguite le ricerche del teste).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2014, n. 32954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32954 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 23/05/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1593
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 36004/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ LL N. IL 04/03/1969;
avverso la sentenza n. 909/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Fraticelli, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza resa in data 28 ottobre 2002, confermata dalla Corte d'appello di Bologna il 13 luglio 2012, il Tribunale di Forti condannava MO LA alla pena di giustizia per il delitto di sequestro di persona, in danno di CA NA IN, commesso in concorso con il coniuge della vittima, CA EL ed altro soggetto. L'imputata era accusata di aver fornito un contributo causale alla realizzazione del reato, sia sul piano morale, accompagnando i complici nel locale notturno ove la vittima svolgeva l'attività di intrattenitrice e dal quale fu prelevata, con azione violenta e minacciosa;
sia sul piano materiale, mettendo a disposizione la propria autovettura sulla quale la persona offesa fu trasportata contro la sua volontà in altro luogo, dal quale poi, con la vettura del marito, fu portata in una casa di Bologna, ove fu trovata dalla polizia.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputata, con atto del proprio difensore, avv. Andrea Zamperlin, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per la mancata rinnovazione del dibattimento in appello: era stata infatti chiesta l'escussione della persona offesa, sottrattasi all'esame dibattimentale nel giudizio di primo grado. La ricorrente deduce che il giudice di primo grado ha dato lettura delle dichiarazioni di CA NA IN, ai sensi dell'art. 512 e 515 cod. proc. pen., in ragione dell'irreperibilità della teste, condizione che però andava accertata e che doveva permanere anche in grado di appello, secondo la corretta interpretazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, fornita dalla Suprema Corte (Sez. 1, n. 44158 del
23/09/2009, Marinkovic, Rv. 245556), alla luce dell'art. 6 CEDU.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C, in relazione all'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, e 6 CEDU, per l'utilizzazione delle dichiarazioni della CA, ex art. 512 cod. proc. pen., giacché la norma che disciplina la utilizzabilità ai fini della decisione delle prove è in realtà l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, a mente della quale "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore", come appunto è avvenuto nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per tardività.
1.1 Ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. C, il termine per proporre impugnazione (di quarantacinque giorni, nel caso di deposito della sentenza nel termine assegnato in dispositivo, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3) decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice, per l'imputato presente.
1.2 Orbene, nel caso in esame risulta dalla attestazione della cancelleria, che la sentenza è stata depositata il 10 settembre 2012, entro il termine di 90 giorni assegnato in dispositivo, che scadeva l'11 ottobre 2012. Poiché dalla sentenza e dal verbale del 13 luglio 2012 risulta la presenza dell'imputata in udienza, il termine di 45 giorni veniva a scadenza il 26 novembre 2012. 1.3 Il ricorso proposto in data 13 febbraio 2013 è, pertanto, tardivo e dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. C.
2. Il ricorso sarebbe comunque inammissibile anche per manifesta infondatezza di entrambi i motivi.
2.1 Con riferimento al primo motivo, va considerato che il ricorrente in appello si è limitato a chiedere di ripetere le ricerche di CA NA IN ed eventualmente sentirla, invocando un principio affermato da una sentenza della Prima Sezione di questa Corte.
Secondo la decisione invocata (Sez. 1, n. 44158 del 23/09/2009, Marinkovic, Rv. 245556), deve essere disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, a fronte della specifica richiesta difensiva, con la quale si adduce che sia venuta meno la condizione di irreperibilità del soggetto le cui dichiarazioni predibattimentali sono state acquisite per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.
In altri termini, quando la prova torna ad essere acquisibile in appello e la possibilità di assumerla sia oggetto di specifica deduzione e richiesta difensiva, la necessità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale discende dalla incondizionata ampiezza dei principi fissati nell'art. 111 Cost., comma 4 e dalla natura di eccezione, non estensibile oltre i limiti posti dalle ragioni che la giustificano, della deroga costituita dalla impossibilità oggettiva. Ciò significa che la parte ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di dimostrare che il dichiarante è nuovamente reperibile, se la prova di tale fatto è sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.
2.2 Nel caso di specie, invece, il ricorrente aveva chiesto di esperire nuovamente le ricerche della teste, sul presupposto (errato) che l'irreperibilità dovesse comunque essere accertata anche in grado di appello.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la decisione impugnata esclude la volontaria sottrazione della teste all'esame dibattimentale (essendo dimostrata solo l'irreperibilità successiva, peraltro non prevedibile all'epoca della denuncia, ne' ragionevolmente ipotizzabile, essendo la donna residente in [...], identificata con carta d'identità di Comune di Bologna ed in possesso di stabile occupazione lavorativa), per cui non si è avuta violazione dell'art. 526 bis cod. proc. pen.; va peraltro anche considerato che su richiesta della difesa sono state acquisite le sommarie informazioni del 29.5.2000, rese in epoca successiva alla denuncia (del 22.4.2000), nelle quali la donna dichiara di confermare ogni circostanza esposta nella denuncia stessa, per cui il consenso delle parti rende comunque utilizzabili le dichiarazioni di CA NA IN.
4. Per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile.
4.1 Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
4.2 In proposito il Collegio non ritiene di condividere l'orientamento espresso in talune pronunce di questa Corte (ved. per tutte, Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012, Ighune, Rv. 253229), secondo cui, qualora il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per taluna delle cause indicate nell'art. 591 c.p.p., non si applicherebbe la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., riguardando tale previsione soltanto i casi in cui l'inammissibilità sia dichiarata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Questo orientamento appare in contrasto con il letterale tenore del citato art. 616 c.p.p., il quale, nello stabilire l'applicazione di detta sanzione "se il ricorso è dichiarato inammissibile", non distingue affatto tra le varie possibili cause di inammissibilità; e, d'altra parte, attesa la peculiarità del mezzo di impugnazione, non appare affatto illogico che anche le ordinarie cause di inammissibilità, quali previste dall'art. 591 c.p.p., diano luogo ad una sanzione che non trova, invece, applicazione quando esse riguardino un'impugnazione di diverso tipo, dovendosi semmai riguardare come difficilmente giustificabile, sul piano logico, che, a parità di "rimproverabilità" alla parte privata dell'avvenuta proposizione del ricorso rivelatosi inammissibile, la stessa parte sia o non sia soggetta al pagamento della sanzione a seconda che la causa di inammissibilità sia riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3, o a quelle di cui all'art. 591 c.p.p. (tra le ultime, Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014