Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
Poiché il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali è subordinato al riconoscimento ai dipendenti di trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e non anche delle condizioni normative stabilite dalle medesime fonti contrattuali (legge n. 782/1980 e artt. 1 e 6 legge n. 389/1989), tale beneficio non può essere negato ad impresa elettrica che riconosca retribuzioni superiori ai minimi retributivi del CCNL per i dipendenti dell'ENEL, pur non applicando totalmente la parte normativa del medesimo contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/1999, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA n^ 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ NOLANA PER IMPRESE ELETTRICHE NI SPA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, c/o Avv. R. Genovese VIALE IPPOCRATE n^92, con l'avvocato FRANCESCO DI PASQUALE che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 49/96 del Tribunale di NOLA, depositata il 31/01/96, R.G.N. 1/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/98 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Domenico PONTURO per delega CORRERA;
udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.4.1994 la Società Nolana per Imprese Elettriche S.N.I.E. presentava opposizione al decreto ingiuntivo n.35/94 emanato dal ET di Nola, provvisoriamente esecutivo, con cui l'INPS aveva ingiunto il pagamento della somma di L.426.369.021, a titolo di contributi non corrisposti e sanzioni civili, per il periodo dall'1.12.91 al 31.8.92.
Assumeva la società che l'importo ingiunto dall'INPS non era dovuto in quanto dovevano essere decurtati gli sgravi contributivi previsti dalla legge 1089/68 che l'INPS non aveva riconosciuto alla società ricorrente sul presupposto che, ai sensi dell'art.6 L. 7 dicembre 1989 n.389, la NI non applicava ai suoi dipendenti il CCNL per i dipendenti ENEL.
Tanto premesso la ricorrente, osservando che il contratto collettivo ENEL era stato dalla stessa applicato, seppure con le opportune limitazioni derivanti dalla ridotta struttura della società, e che comunque la disciplina della L.389/1989 riguardava solo la fiscalizzazione degli oneri sociali e non anche gli sgravi contributivi, chiedeva che il ET revocasse il decreto opposto con vittoria di spese.
L'INPS si costituiva, osservando che il decreto ingiuntivo opposto riguardava solo il recupero dell'importo corrispondente agli sgravi contributivi indebitamente trattenuti dalla NI e precisava che detto beneficio non competeva alla ricorrente ai sensi degli artt. 1 comma1, 7 comma1, e 6 comma 9 lett.c, della L.389/1989, non essendo stata dimostrata l'applicazione del CCNL dipendenti ENEL ai dipendenti della NI e rilevando che la normativa citata si riferiva sia alla fiscalizzazione degli oneri sociali sia agli sgravi contributivi. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Con sentenza n.44/94 resa il 28.10.94, il ET rigettava l'opposizione, osservando che, ai sensi dell'art.6 comma 9, lett.c, della L.389/1989, gli sgravi contributivi invocati dalla NI
potevano essere riconosciuti solo agli imprenditori che erogavano ai loro dipendenti retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali da cui derivassero retribuzioni migliori di quelle previste dal contratto collettivo.
Nel caso di specie, il ET escludeva che la NI avesse applicato ai suoi dipendenti trattamenti retributivi superiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo, in quanto per spontanea ammissione della stessa società, essa non applicava alcun contratto collettivo, ma solo un contratto aziendale, che - a parere del Giudice di 1^ grado - non riconosceva ai lavoratori NI un trattamento retributivo superiore.
Di conseguenza, non ricorrendo i casi di deroga previsti dalla L.389/1989 e ritenuta corretta la somma pretesa dall'INPS, il ET
rigettava l'opposizione, confermava il decreto e condannava la società opponente al pagamento delle spese processuali.. Avverso tale decisione, la NI proponeva appello con ricorso depositato il 5.1.1995, sostenendo che la normativa di cui alla L.389/1989 non le fosse applicabile in quanto recante provvedimenti per la fiscalizzazione degli oneri sociali, cosa ben diversa dalla disciplina degli sgravi contributivi, prevista dalla legge 1089/1968. In subordine, la società contestava la decisione del ET secondo cui essa non applicava ai suoi dipendenti un trattamento retributivo migliore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva per i dipendenti ENEL. Infatti, pur non applicando in toto la parte normativa di detto contratto, la società riconosceva ai suoi dipendenti trattamenti retributivi superiori a quelli del citato CCNL. L'INPS contestava il gravarne, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 17/31.1.1996, l'adito Tribunale di Noia accoglieva il gravame, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese. A fondamento della sua decisione, osservava il Giudice d'appello che, essendo non contestata la documentazione, prodotta dalla società, riflettente il particolare trattamento economico riservato ai suoi dipendenti, migliore rispetto a quello ENEL, ad essa spettavano gli sgravi contributivi, di cui PW aveva richiesto il pagamento con il decreto opposto.
Ricorre per cassazione l'Istituto previdenziale, formulando un unico articolato motivo.
Resiste la NI S.p.A. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 L.389/89 e vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), lamentando che il Tribunale, in violazione dell'art.2697 cit., aveva considerato per ammessa, poiché non espressamente contestata dall'Istituto, la documentazione depositata dalla NI e relativa al trattamento retributivo dei suoi dipendenti, migliorativo rispetto a quello previsto dal CCNL dipendenti ENEL.
In particolare, il Giudice d'appello non aveva tenuto conto che la stessa società, pur depositando il testo del richiamato CCNL e le buste-paga dei dipendenti, aveva evidenziato, sia nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che nel ricorso d'appello, di avere applicato il suddetto contratto collettivo "con le dovute riduzioni e modificazioni", giustificate dalle circostanza che trattavasi di azienda "piccola" ed in ogni caso di dimensioni inferiori all'azienda ENEL.
Da ciò -ad avviso dell'Istituto- si sarebbe dovuto dedurre che la parziale applicazione da parte della NI del CCNL, nei limiti della paga base ed indennità di contingenza e con la esclusione di quegli aspetti normativi della contrattazione medesima che indirettamente concorrevano a determinare il trattamento retributivo, non rispettava la normativa contenuta negli artt. 1 e 6, comma 9, lett.c) della L.389/89. La NI avrebbe dovuto dimostrare da un lato l'irrilevanza, ai fini del beneficio, dell'osservanza degli istituti normativi del CCNL incidenti sulla misura della retribuzione e dall'altra che, in base alla disamina degli istituti strettamente retributivi previsti dal contratto aziendale ed al raffronto con quello nazionale, l'applicazione del primo si traduceva in un trattamento retributivo di maggior favore per i dipendenti. E ciò al fine di consentire al Tribunale di procedere ad una valutazione complessiva degli elementi contrattuali, contenuti negli accordi sindacali e verificare se fosse stata o meno rispettata la condizione (lett. c), comma 9, art.6 L.389/89), alla quale viene subordinata la concessione degli sgravi.
Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere che l'INPS aveva implicitamente prestato adesione alla tesi, dalla stessa invece avversata, circa l'irrilevanza, ai fini della osservanza o meno della contrattazione collettiva, degli istituti normativi dalla cui applicazione derivassero incrementi retributivi;
ne' il Tribunale avrebbe motivato sul se l'accordo aziendale applicato fosse migliorativo rispetto al contratto nazionale, data anche l'assenza di qualunque indagine in concreto sulla circostanza se l'effettivo ammontare dei compensi erogati realizzasse la predetta condizione di cui alla citata lettere c) art. 6 , comma 9 L.389/89. Il motivo è infondato.
Vero è che in linea di principio la comparazione tra discipline negoziali, al fine di stabilire quale sia la più favorevole, non può effettuarsi in relazione a singole clausole o a singoli istituti, ma deve essere effettuata globalmente con riferimento all'insieme del trattamento economico e normativo;
così come è altrettanto vero che il trattamento economico risulta di regola influenzato da quello normativo. Ciò non esclude, tuttavia, che, per ragioni legate alle particolare finalità di un intervento legislativo, la comparazione debba essere limitata al solo profilo meramente retributivo.
È quanto si è verificato nella materia in oggetto, ove gli indici normativi per la individuazione del trattamento da erogare al fine di fruire del beneficio della fiscalizzazione, si ricavano con sufficiente certezza dal susseguirsi degli interventi legislativi, che inducono a disattendere, in relazione alla concreta fattispecie, la tesi del ricorrente.
Ed infatti, l'art.2 1. 8 agosto 1977 n.573 riservava il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese (dei settori interessati) "che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza".
La norma sembrava porre, quindi, a carico dell'imprenditore l'onere di applicazione, senza alcuna distinzione tra istituti retributivi e normativi, della normativa collettiva.
Con il D.L. 6 luglio 1978 n. 353 (convertito con modificazioni in L.5 agosto 1978 n. 502) veniva, tuttavia, introdotta la precisazione secondo la quale le previste riduzioni contributive "si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".
La previsione di trattamenti minimi poteva già considerarsi indice di una dissociazione tra trattamenti economici e normativi, ma una ulteriore precisazione veniva aggiunta dalla L. 28 novembre 1980 n.782, con il riferimento a "trattamenti economici" non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".
Tali precisazioni - come ha avuto modo questa Corte di affermare in una non dissimile fattispecie (v. Cass. 11. 1. 1997 n. 195)- verrebbero private di contenuto ove il trattamento economico venisse identificato nell'insieme dei compensi (minimi) che spetterebbero al singolo lavoratore in ipotesi di integrale applicazione della contrattazione collettiva, essendo non pochi gli istituti oggetto di regolamentazione collettiva che si riflettono in qualche misura sulla retribuzione del lavoratore.
Ma vi è di più. La successiva legge n.389 del 1989, all'art. 6, comma 9, lett. c), fugando ogni eventuale residuo dubbio circa il parametro di riferimento posto a base del beneficio, testualmente dispone che le riduzioni sul contributo a carico del datore di lavoro non spettano "per i lavoratori che ... siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1". Correttamente, pertanto, il Tribunale, richiamando la L.389/1989, applicabile al caso in esame, ha affermato che essa ha posto a base dei benefici in oggetto una precisa condizione: che il datore di lavoro eroghi ai suoi dipendenti una retribuzione che, giusta il disposto dell'art. 1, comma 1, "non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sii base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di imporlo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Le censure mosse alla decisione. del Tribunale. dal ricorrente., le, quali postulano, ai della concessione, del beneficio, una comparazione di trattamenti economici e normitivi, non possono, quindi trovare accoglimento.
Infondata è anche la critica alla impugnata decisione circa una pretesa violazione o comunque falsa applicazione dell'art-2697 c.c. per avere accolto la domanda nonostante la mancanza di dimostrazione del "trattamento" praticato dalla società ai propri dipendenti più favorevole rispetto a quello previsto dalla CCNL dei dipendenti ENEL..
Per vero, una volta ritenuto che la comparazione tra i "trattamenti" va limitato all'aspetto retributivo, non può dubitarsi che la prova fornita dalla società a sostegno de suo buon diritto è -come considerato dal Tribunale- del tutto idonea allo scopo. La S.N.L.E.,infatti, ha depositato gli statini paga dei propri dipendenti relativamente al periodo dicembre 1991/agosto 1992,nonché il CCNL dipendenti ENEL vigente nel medesimo periodo, ed il Tribunale, in assenza di espressa contestazione, da parte dell'INPS della prodotta documentazione, ha ritenuto provato l'assunto della società relativo alla superiore retribuzione praticata ai propri dipendenti rispetto a quella riconosciuta dalla contrattazione, collettiva ai dipendenti ENEL.
È, dunque, da ritenersi immune da vizi l'iter Logico e giuridico seguito dal Tribunale, così come è da escludere una erronea- applicazione della regola contenuta nell'art. 2697 c.c. poiché, se è vero che in base a detta regoli, in tema di sgravi. Contributivi, il soggetto che assume di averne diritto ha l'onere di provare i relativi fatti costitutivi, è anche vero che, nella specie, tale onere è stato assolto mediante la produzione della richiamata documentazione.
Il ricorso va quindi rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999