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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 8892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8892 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51857/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51857/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/06/1977, con il patrocinio dell'avv. TOMASSINI ANTONELLA
), con elezione di domicilio presso il Email_1
difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2
ER (USA) il 31/08/1980, con il patrocinio degli avv.ti RESTIGNOLI
RM ) e SC Email_2
ER ), con elezione di domicilio Email_3
presso i difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.08.2021 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Monte Argentario il 05.09.2009 con , precisando Controparte_1 che dall'unione erano nate le figlie (Londra, 30.11.2010) e Persona_1 [...]
(09.03.2013), e che in data 06.08.2020 la Procura della Repubblica presso Per_2
1 il Tribunale di Roma aveva autorizzato l'accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione tra i coniugi. Il ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre e una regolamentazione delle modalità di visita padre-figlie incrementata rispetto a quelle stabilite in sede di separazione, riservandosi tuttavia di chiedere il collocamento presso di sé all'esito di una CTU;
chiedeva difatti che venisse disposta una consulenza tecnica al fine di accertare l'idoneità genitoriale della madre, deducendo che la medesima aveva tenuto, sin dalla separazione, un comportamento altalenante cambiando rapidamente e frequentemente decisioni e omettendo di coinvolgere il padre nella gestione delle minori. Chiedeva altresì che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento e che venisse determinato nella misura di euro 3.100,00 mensili il contributo da lui dovuto per il mantenimento delle minori, salva l'ipotesi in cui venissero adottate diverse determinazioni in ordine al collocamento delle stesse.
nel costituirsi in giudizio, contestava quanto Controparte_1
dedotto dalla controparte e riferiva di aver sempre assecondato le esigenze del marito nel corso della vita matrimoniale per poi subire continue vessazioni da parte del medesimo a seguito della separazione. Chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocamento prevalente presso di sé autorizzando, all'esito di una CTU, il trasferimento delle bambine a Miami con la madre e autorizzando altresì, nelle more del procedimento, l'iscrizione delle stesse presso la
Scuola St. George's a Roma. Chiedeva altresì stabilirsi nella misura di euro
3.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle minori, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni lavorative e, pertanto, economiche. Rappresentava infine di essersi trovata, durante la vita in comune dei coniugi, ad effettuare diverse rinunce in termini di carriera e prospettive professionali al fine di venire incontro alle esigenze del ricorrente, il quale aveva scelto di trasferire la famiglia dapprima da Londra a
Miami e, in seguito, a Roma;
chiedeva pertanto, avuto riguardo anche al maggior tempo impiegato nella cura della famiglia nonché al contributo apportato alle disponibilità economiche del di vedersi riconosciuto, a carico del marito, CP_1
un assegno divorzile non inferiore ad euro 1.000,00 mensili.
2 A seguito di fissazione dell'udienza presidenziale il ricorrente depositava istanza urgente rappresentando che la sig.ra , che si sarebbe dovuta recare a Miami CP_1
(USA) con le minori durante le vacanze natalizie, non aveva comunicato al CP_1
in quale data avrebbero fatto rientro in Italia;
chiedeva pertanto prendere atto del sopravvenuto dissenso del padre all'espatrio delle minori e disporre sul punto con un provvedimento inaudita altera parte, deducendo a sostegno della domanda il timore che la resistente potesse decidere di non rientrare a Roma e di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti con le figlie. Tale istanza veniva rigettata dal
Presidente f.f., il quale riteneva insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e rimetteva ogni decisione all'esito dell'instaurato contraddittorio tra le parti.
All'udienza presidenziale del 14.02.2022 comparivano personalmente le parti, le quali chiedevano un rinvio al fine di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità che, stando a quanto riferito successivamente da entrambi i coniugi, veniva poi interrotto pochi mesi dopo per volontà della resistente.
Nelle more del rinvio, il ricorrente presentava ulteriore istanza ex art. 709 ter c.p.c. al fine di richiedere l'autorizzazione ad iscrivere le minori presso un'altra scuola in luogo della St. George's British International per l'anno scolastico 2022/2023 o, in alternativa, al fine di sentire ridurre il contributo dovuto per il mantenimento delle stesse a parziale modifica delle disposizioni stabilite nell'accordo di separazione. Il
Presidente f.f., ritenuta l'opportunità di rinviare la decisione all'udienza di comparizione, rigettava l'istanza.
All'udienza presidenziale del 02.05.2022 comparivano nuovamente le parti personalmente e il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella CP_1
misura di euro 400,00 mensili e confermando, nel resto, le condizioni di separazione, nonché nominando un consulente tecnico di ufficio al fine di effettuare gli accertamenti di natura psicologica richiesti dalle parti e volti a verificare il miglior regime di affidamento e collocamento delle figlie. Il Presidente f.f. si pronunciava altresì sull'istanza di parte ricorrente avente ad oggetto il trasferimento scolastico delle minori confermando l'iscrizione delle medesime presso l'istituto già frequentato, al fine di tutelare le abitudini ormai cristallizzate con riguardo al
3 metodo didattico seguito fino ad allora, con particolare riguardo all'insegnamento monolingue anglosassone.
Con sentenza non definitiva n. 8372/2023 pubblicata il 26.05.2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti e le risultanze della consulenza tecnica espletata, il ricorrente depositava istanza di modifica dei provvedimenti assunti in sede presidenziale chiedendo la riduzione del mantenimento dovuto per le figlie e la modifica del calendario delle visite padre-figlie così come suggerito dalla CTU;
la resistente, dal canto suo, formulava istanza al fine di ottenere, sin da subito e in via di urgenza,
l'autorizzazione al trasferimento delle minori a Miami (Florida, USA) o, in subordine, la corresponsione di un assegno divorzile provvisorio, a carico del marito, nella misura di euro 1.000,00 mensili. All'udienza cartolare del 15.12.2023, il giudice disponeva la necessaria acquisizione di documentazione integrativa delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 21.10.2024, previa rimessione della causa sul ruolo, il Tribunale disponeva procedersi all'ascolto delle figlie minori delle parti.
Ascoltate le figlie minori ed acquisita la relazione dell'ausiliario nominato, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 13.02.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ebbene, deve in primo luogo essere confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, come suggerito, peraltro, dal CTU nominato. Avuto riguardo alla domanda formulata dalle parti e a quanto emerso dagli atti di causa, non vi sono elementi che richiedano di derogare alla regola generale prevista dal
Codice civile a tutela della bigenitorialità.
La domanda formulata dalla parte resistente, avente ad oggetto il trasferimento delle minori negli Stati Uniti, deve essere rigettata. Le figlie minori, difatti, appaiono ormai ben inserite nel contesto abitativo che vivono già da tempo, sono avviate con successo nel percorso scolastico intrapreso, e hanno riferito in sede di ascolto innanzi al giudice istruttore di essere soddisfatte della soluzione che attualmente le vede coinvolte tale da garantire una relazione ottimale con entrambi i genitori.
4 Occorre rilevare che entrambe le minori hanno mostrato di essere serene con riguardo alla loro attuale collocazione presso la madre;
sebbene la figlia maggiore sia apparsa, più della figlia minore, entusiasta all'idea di trasferirsi negli Stati Uniti, ritiene il Tribunale che tale scelta potrà certamente dalla medesima essere in via autonoma compiuta allorquando, tra solo due anni, avrà raggiunto la maggiore età.
Allo stato attuale, un trasferimento di entrambe le figlie a Miami, non appare confacente all'interesse delle stesse, innanzitutto per l'inevitabile allontanamento delle medesime dalla figura genitoriale paterna, con la quale hanno avuto fino ad ora un rapporto sereno, inoltre perché le due minori hanno maturato a Roma abitudini di vita ed intrapreso percorsi scolastici che hanno garantito fino ad ora il loro benessere.
Fermo quanto sopra, deve essere disposto il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori. Non appare condivisibile sul punto la richiesta di collocamento alternato delle due minori, tenuto conto della contrarietà delle due minori a tale soluzione, della attuale calendarizzazione degli incontri tra il padre e le figlie che tiene conto della distanza tra le due abitazioni delle parti. Ed invero il vive nel Parte_1
quartiere Parioli a Roma lontano dalla scuola e dal centro di interessi delle due minori, in località La Storta, più vicino all'abitazione della madre sita in RA
Sabbazia. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le modalità indicate in dispositivo.
Con riguardo alle statuizioni di natura economica conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il principale oggetto di controversia tra le parti attiene all'an dell'assegno divorzile da riconoscersi in capo alla resistente.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione
5 del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale -risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o,
6 comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Ebbene, nel caso di specie è opportuno soffermarsi sulla ricostruzione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
Il ricorrente svolge attività di consulenza di marketing e ha collaborazioni con diverse società, presentando pertanto un reddito annuale estremamente variabile nel tempo. Il sig. ha avuto, difatti, un rapporto lavorativo con la AFEA S.R.L. CP_1
e la NAME CONSULTING fino al 31.12.2021; con la ACTIVE IMAGE S.R.L. fino al mese di settembre 2021; con la AFINNA ONE fino al mese di febbraio 2022, poi ripresa nel 2023 con un contratto dal mese di gennaio al mese di settembre, con un compenso di 2.000,00 euro mensili;
con la apprima nel dicembre CP_2
2021, poi nell'annualità 2022 con un compenso complessivo di euro 1.040,00 lordi,
e nuovamente per la durata di 6 mesi nel 2024, con un compenso di euro 1.800,00 mensili, oltre IVA. Nel 2022, a dimostrazione della incisiva variabilità reddituale, il ricorrente ha percepito un totale di euro 38.759,50 per l'attività con la
TUOTEMPO S.R.L., oltre ad euro 956,00 dalla GIGASWEB S.R.L., per poi percepire la Naspi, per un importo complessivo di euro 1.897,02, dal mese di luglio al mese di dicembre del medesimo anno, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti. Nel 2023 ha avviato un rapporto di consulenza con la dapprima per l'espletamento di un singolo incarico, con compenso CP_3
pattuito di euro 10.000 € (oltre IVA), quindi per la durata di tre mesi nel medesimo anno per l'importo di euro 1.750,00 mensili. Il reddito complessivo del CP_1
pertanto, come si legge dalla documentazione acquisita, è stato pari ad euro
30.140,00 nel 2021, 30.573,00 nel 2022 e 29.886,00 nel 2023. Attualmente il
7 ricorrente ha riferito di avere due collaborazioni in essere: una con la NF
S.R.L., retribuito a provvigioni, e una con la HYWORK S.R.L., con un compenso lordo annuo di 34.000. Occorre altresì evidenziare che il ricorrente è nudo proprietario di un immobile sito in Roma, via Madesimo n. 27, con annessi box e cantina, del quale tuttavia non può godere in quanto sullo stesso insiste il diritto di usufrutto in favore della moglie del padre;
abita in un immobile sito in via
Archimede n. 72, dapprima concessogli in comodato gratuito dal padre, che ne era proprietario, e poi, a seguito di decesso di quest'ultimo avvenuto nel mese di marzo
2023, divenuto di sua proprietà per 1/3 insieme agli altri eredi;
a seguito della successione sopramenzionata è divenuto altresì proprietario per 1/3 di un immobile
(108 mq) con cantina in Orbetello, in uso alla vedova del padre, di una porzione di multiproprietà di stanza di albergo a Cortina d'Ampezzo, utilizzabile 15 giorni l'anno, nonché titolare di 1/3 delle partecipazioni sociali nella LARIM S.R.L. e nella MARLY'S S.R.L., con una quota di spettanza del valore di euro 27.491,60.
La sig.ra ha riferito invece di aver svolto, nel corso della vita matrimoniale CP_1
e, in particolare, durante gli anni di residenza a Londra della famiglia, attività lavorativa con la qualifica di dirigente finanziario, ricevendo un compenso mensile di euro 10.000,00; di aver quindi lavorato, a seguito di trasferimento a Roma, presso la , di cui peraltro sia lei che il ricorrente detengono quote, Controparte_4
percependo un reddito mensile netto di euro 3.000,00; di aver perso, successivamente alla separazione, il lavoro presso detta società e di avere pertanto cominciato a svolgere attività lavorativa presso la IN ENGLISH S.R.L., tenendo solo sporadicamente lezioni di inglese e percependo pertanto un reddito mensile netto di euro 500,00/600,00; di abitare con le figlie minori in un immobile in
RA AZ (RM), via Monti della Mandola n. 13, per il quale corrisponde un canone di locazione di euro 700,00 mensili. Solo in sede di deposito di comparsa conclusionale di replica la signora ha riferito di avere acquistato, in data
08.11.2024, un immobile sito in Bracciano, via di Pratigliolo n. 2, di cui è divenuta pertanto unica proprietaria e nel quale sembrerebbe essersi trasferita unitamente alle figlie minori;
circostanza, questa, documentata dalla sola parte ricorrente, di talché non si hanno elementi sufficienti al fine di determinare con certezza l'importo mensilmente sostenuto dall' a titolo di mutuo. CP_1
La resistente ha lavorato come lavoratrice dipendente, con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato sin dal 02.11.2022, presso l'AVIS BUDGET ITALIA
8 S.P.A., con un compenso netto mensile di circa 2.600,00 euro mensili. In sede di conclusionale la resistente ha riferito di avere ricevuto una lettera che preannuncia il licenziamento con decorrenza da luglio 2025. La signora è proprietaria esclusiva di un immobile sito in Miami, South River Drive, per il quale ha dichiarato di percepire un canone di locazione annuale complessivo, al netto delle spese sostenute, di euro 727,00, senza tuttavia documentare in atti alcunché al riguardo.
L è altresì titolare, oltre a diversi conti presso istituti finanziari differenti, CP_1 di fondi pensionistici di 51.198,00 dollari presso l'Aegon Investment Solutions ltd, di 68.737,00 dollari presso la Merryl Lynch USA e di euro 4.422,00 presso la
Barclays Uk.
In aggiunta a quanto sinora esposto occorre infine rilevare che i coniugi sono attualmente proprietari al 50% di un immobile sito in Kuala Lumpur (Malesia) e risultano aver venduto, alla cifra di circa 692.00,00 dollari, un altro immobile, di loro proprietà al 50%, sito in Key Biscayne (Miami, Florida), sino a quel momento locato per l'importo mensile di dollari 3.800,00 utilizzati, per accordo delle parti, per il pagamento delle spese di istruzione delle figlie minori. Tale compravendita risulta ulteriormente dimostrata dagli estratti conto riferibili alla resistente, sul cui conto corrente sono transitati 319.202,00 euro nel mese di dicembre 2023; quest'ultimo importo è stato poi versato dalla signora, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio depositato dalla medesima, in un conto di deposito pensionistico.
In ragione di quanto appena esposto, tenuto conto dell'imminente licenziamento della resistente, della mancata possibilità della medesima di trasferirsi a vivere e a lavorare presso il suo paese di origine, per la necessità di stare vicino alle figlie che non sono autorizzate a seguirla all'estero, ritiene il Collegio che ricorrano, nel caso che ci occupa, i presupposti per riconoscere la debenza dell'assegno divorzile. Ed invero nonostante non siano state documentate agli atti espresse rinunce lavorative della moglie durante il matrimonio, né rilevanti disparità economiche, tenuto conto delle entrate derivanti dalle proprietà immobiliari di entrambe le parti, risulta non contestato che attualmente la resistente è in Italia solo perché il ricorrente è voluto rientrare in Italia portando la famiglia con sé prima della separazione.
Il dovrà corrispondere pertanto in favore della moglie un assegno divorzile CP_1
pari ad Euro 400,00 al mese con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento oltre alla rivalutazione su base ISTAT.
9 Il dovrà contribuire al mantenimento delle figlie minori corrispondendo alla CP_1 sig.ra l'importo mensile di euro 2600,00. Tale importo è determinato CP_1
tenendo in considerazione le presumibili esigenze delle minori anche in ragione della loro età, i maggiori tempi di permanenza presso la madre con i maggiori oneri di cura che ne conseguono, e le disponibilità economiche di entrambi i genitori per come poc'anzi esaminate.
Per le medesime ragioni, i genitori dovranno sostenere le spese straordinarie per le figlie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
51857/2021, preso atto della sentenza parziale n. n. 8372/2023 intervenuta tra e , ogni ulteriore istanza Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
10 - affida le figlie minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale; le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
- dispone che le minori siano collocati presso la madre;
- dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, un pomeriggio a settimana con pernotto, in mancanza di accordi il mercoledì. Per trenta giorni durante l'estate con ciascuno dei genitori, in mancanza di accordi ad anni alterni il mese di luglio con un genitore ed il mese di agosto con l'altro, ad anni alterni per la prima metà delle vacanze di Natale con un genitore e la seconda parte delle vacanze con l'altro, alternandosi i genitori gli ulteriori periodi di vacanze scolastiche durante l'inverno.
- determina in euro 2500,00 il contributo mensile dovuto da Pt_1
a per il mantenimento delle
[...] Controparte_1
figlie minori, da corrispondere a presso il di Controparte_1
lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
- dispone che corrisponderà a Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma mensile
[...]
pari ad Euro 500,00 oltre rivalutazione annuale su base ISTAT.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 03.06.2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
11 Dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51857/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/06/1977, con il patrocinio dell'avv. TOMASSINI ANTONELLA
), con elezione di domicilio presso il Email_1
difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2
ER (USA) il 31/08/1980, con il patrocinio degli avv.ti RESTIGNOLI
RM ) e SC Email_2
ER ), con elezione di domicilio Email_3
presso i difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.08.2021 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Monte Argentario il 05.09.2009 con , precisando Controparte_1 che dall'unione erano nate le figlie (Londra, 30.11.2010) e Persona_1 [...]
(09.03.2013), e che in data 06.08.2020 la Procura della Repubblica presso Per_2
1 il Tribunale di Roma aveva autorizzato l'accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione tra i coniugi. Il ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre e una regolamentazione delle modalità di visita padre-figlie incrementata rispetto a quelle stabilite in sede di separazione, riservandosi tuttavia di chiedere il collocamento presso di sé all'esito di una CTU;
chiedeva difatti che venisse disposta una consulenza tecnica al fine di accertare l'idoneità genitoriale della madre, deducendo che la medesima aveva tenuto, sin dalla separazione, un comportamento altalenante cambiando rapidamente e frequentemente decisioni e omettendo di coinvolgere il padre nella gestione delle minori. Chiedeva altresì che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento e che venisse determinato nella misura di euro 3.100,00 mensili il contributo da lui dovuto per il mantenimento delle minori, salva l'ipotesi in cui venissero adottate diverse determinazioni in ordine al collocamento delle stesse.
nel costituirsi in giudizio, contestava quanto Controparte_1
dedotto dalla controparte e riferiva di aver sempre assecondato le esigenze del marito nel corso della vita matrimoniale per poi subire continue vessazioni da parte del medesimo a seguito della separazione. Chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle minori con collocamento prevalente presso di sé autorizzando, all'esito di una CTU, il trasferimento delle bambine a Miami con la madre e autorizzando altresì, nelle more del procedimento, l'iscrizione delle stesse presso la
Scuola St. George's a Roma. Chiedeva altresì stabilirsi nella misura di euro
3.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle minori, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni lavorative e, pertanto, economiche. Rappresentava infine di essersi trovata, durante la vita in comune dei coniugi, ad effettuare diverse rinunce in termini di carriera e prospettive professionali al fine di venire incontro alle esigenze del ricorrente, il quale aveva scelto di trasferire la famiglia dapprima da Londra a
Miami e, in seguito, a Roma;
chiedeva pertanto, avuto riguardo anche al maggior tempo impiegato nella cura della famiglia nonché al contributo apportato alle disponibilità economiche del di vedersi riconosciuto, a carico del marito, CP_1
un assegno divorzile non inferiore ad euro 1.000,00 mensili.
2 A seguito di fissazione dell'udienza presidenziale il ricorrente depositava istanza urgente rappresentando che la sig.ra , che si sarebbe dovuta recare a Miami CP_1
(USA) con le minori durante le vacanze natalizie, non aveva comunicato al CP_1
in quale data avrebbero fatto rientro in Italia;
chiedeva pertanto prendere atto del sopravvenuto dissenso del padre all'espatrio delle minori e disporre sul punto con un provvedimento inaudita altera parte, deducendo a sostegno della domanda il timore che la resistente potesse decidere di non rientrare a Roma e di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti con le figlie. Tale istanza veniva rigettata dal
Presidente f.f., il quale riteneva insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e rimetteva ogni decisione all'esito dell'instaurato contraddittorio tra le parti.
All'udienza presidenziale del 14.02.2022 comparivano personalmente le parti, le quali chiedevano un rinvio al fine di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità che, stando a quanto riferito successivamente da entrambi i coniugi, veniva poi interrotto pochi mesi dopo per volontà della resistente.
Nelle more del rinvio, il ricorrente presentava ulteriore istanza ex art. 709 ter c.p.c. al fine di richiedere l'autorizzazione ad iscrivere le minori presso un'altra scuola in luogo della St. George's British International per l'anno scolastico 2022/2023 o, in alternativa, al fine di sentire ridurre il contributo dovuto per il mantenimento delle stesse a parziale modifica delle disposizioni stabilite nell'accordo di separazione. Il
Presidente f.f., ritenuta l'opportunità di rinviare la decisione all'udienza di comparizione, rigettava l'istanza.
All'udienza presidenziale del 02.05.2022 comparivano nuovamente le parti personalmente e il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella CP_1
misura di euro 400,00 mensili e confermando, nel resto, le condizioni di separazione, nonché nominando un consulente tecnico di ufficio al fine di effettuare gli accertamenti di natura psicologica richiesti dalle parti e volti a verificare il miglior regime di affidamento e collocamento delle figlie. Il Presidente f.f. si pronunciava altresì sull'istanza di parte ricorrente avente ad oggetto il trasferimento scolastico delle minori confermando l'iscrizione delle medesime presso l'istituto già frequentato, al fine di tutelare le abitudini ormai cristallizzate con riguardo al
3 metodo didattico seguito fino ad allora, con particolare riguardo all'insegnamento monolingue anglosassone.
Con sentenza non definitiva n. 8372/2023 pubblicata il 26.05.2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti e le risultanze della consulenza tecnica espletata, il ricorrente depositava istanza di modifica dei provvedimenti assunti in sede presidenziale chiedendo la riduzione del mantenimento dovuto per le figlie e la modifica del calendario delle visite padre-figlie così come suggerito dalla CTU;
la resistente, dal canto suo, formulava istanza al fine di ottenere, sin da subito e in via di urgenza,
l'autorizzazione al trasferimento delle minori a Miami (Florida, USA) o, in subordine, la corresponsione di un assegno divorzile provvisorio, a carico del marito, nella misura di euro 1.000,00 mensili. All'udienza cartolare del 15.12.2023, il giudice disponeva la necessaria acquisizione di documentazione integrativa delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 21.10.2024, previa rimessione della causa sul ruolo, il Tribunale disponeva procedersi all'ascolto delle figlie minori delle parti.
Ascoltate le figlie minori ed acquisita la relazione dell'ausiliario nominato, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 13.02.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ebbene, deve in primo luogo essere confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, come suggerito, peraltro, dal CTU nominato. Avuto riguardo alla domanda formulata dalle parti e a quanto emerso dagli atti di causa, non vi sono elementi che richiedano di derogare alla regola generale prevista dal
Codice civile a tutela della bigenitorialità.
La domanda formulata dalla parte resistente, avente ad oggetto il trasferimento delle minori negli Stati Uniti, deve essere rigettata. Le figlie minori, difatti, appaiono ormai ben inserite nel contesto abitativo che vivono già da tempo, sono avviate con successo nel percorso scolastico intrapreso, e hanno riferito in sede di ascolto innanzi al giudice istruttore di essere soddisfatte della soluzione che attualmente le vede coinvolte tale da garantire una relazione ottimale con entrambi i genitori.
4 Occorre rilevare che entrambe le minori hanno mostrato di essere serene con riguardo alla loro attuale collocazione presso la madre;
sebbene la figlia maggiore sia apparsa, più della figlia minore, entusiasta all'idea di trasferirsi negli Stati Uniti, ritiene il Tribunale che tale scelta potrà certamente dalla medesima essere in via autonoma compiuta allorquando, tra solo due anni, avrà raggiunto la maggiore età.
Allo stato attuale, un trasferimento di entrambe le figlie a Miami, non appare confacente all'interesse delle stesse, innanzitutto per l'inevitabile allontanamento delle medesime dalla figura genitoriale paterna, con la quale hanno avuto fino ad ora un rapporto sereno, inoltre perché le due minori hanno maturato a Roma abitudini di vita ed intrapreso percorsi scolastici che hanno garantito fino ad ora il loro benessere.
Fermo quanto sopra, deve essere disposto il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori. Non appare condivisibile sul punto la richiesta di collocamento alternato delle due minori, tenuto conto della contrarietà delle due minori a tale soluzione, della attuale calendarizzazione degli incontri tra il padre e le figlie che tiene conto della distanza tra le due abitazioni delle parti. Ed invero il vive nel Parte_1
quartiere Parioli a Roma lontano dalla scuola e dal centro di interessi delle due minori, in località La Storta, più vicino all'abitazione della madre sita in RA
Sabbazia. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le modalità indicate in dispositivo.
Con riguardo alle statuizioni di natura economica conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il principale oggetto di controversia tra le parti attiene all'an dell'assegno divorzile da riconoscersi in capo alla resistente.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione
5 del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale -risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o,
6 comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Ebbene, nel caso di specie è opportuno soffermarsi sulla ricostruzione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
Il ricorrente svolge attività di consulenza di marketing e ha collaborazioni con diverse società, presentando pertanto un reddito annuale estremamente variabile nel tempo. Il sig. ha avuto, difatti, un rapporto lavorativo con la AFEA S.R.L. CP_1
e la NAME CONSULTING fino al 31.12.2021; con la ACTIVE IMAGE S.R.L. fino al mese di settembre 2021; con la AFINNA ONE fino al mese di febbraio 2022, poi ripresa nel 2023 con un contratto dal mese di gennaio al mese di settembre, con un compenso di 2.000,00 euro mensili;
con la apprima nel dicembre CP_2
2021, poi nell'annualità 2022 con un compenso complessivo di euro 1.040,00 lordi,
e nuovamente per la durata di 6 mesi nel 2024, con un compenso di euro 1.800,00 mensili, oltre IVA. Nel 2022, a dimostrazione della incisiva variabilità reddituale, il ricorrente ha percepito un totale di euro 38.759,50 per l'attività con la
TUOTEMPO S.R.L., oltre ad euro 956,00 dalla GIGASWEB S.R.L., per poi percepire la Naspi, per un importo complessivo di euro 1.897,02, dal mese di luglio al mese di dicembre del medesimo anno, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti. Nel 2023 ha avviato un rapporto di consulenza con la dapprima per l'espletamento di un singolo incarico, con compenso CP_3
pattuito di euro 10.000 € (oltre IVA), quindi per la durata di tre mesi nel medesimo anno per l'importo di euro 1.750,00 mensili. Il reddito complessivo del CP_1
pertanto, come si legge dalla documentazione acquisita, è stato pari ad euro
30.140,00 nel 2021, 30.573,00 nel 2022 e 29.886,00 nel 2023. Attualmente il
7 ricorrente ha riferito di avere due collaborazioni in essere: una con la NF
S.R.L., retribuito a provvigioni, e una con la HYWORK S.R.L., con un compenso lordo annuo di 34.000. Occorre altresì evidenziare che il ricorrente è nudo proprietario di un immobile sito in Roma, via Madesimo n. 27, con annessi box e cantina, del quale tuttavia non può godere in quanto sullo stesso insiste il diritto di usufrutto in favore della moglie del padre;
abita in un immobile sito in via
Archimede n. 72, dapprima concessogli in comodato gratuito dal padre, che ne era proprietario, e poi, a seguito di decesso di quest'ultimo avvenuto nel mese di marzo
2023, divenuto di sua proprietà per 1/3 insieme agli altri eredi;
a seguito della successione sopramenzionata è divenuto altresì proprietario per 1/3 di un immobile
(108 mq) con cantina in Orbetello, in uso alla vedova del padre, di una porzione di multiproprietà di stanza di albergo a Cortina d'Ampezzo, utilizzabile 15 giorni l'anno, nonché titolare di 1/3 delle partecipazioni sociali nella LARIM S.R.L. e nella MARLY'S S.R.L., con una quota di spettanza del valore di euro 27.491,60.
La sig.ra ha riferito invece di aver svolto, nel corso della vita matrimoniale CP_1
e, in particolare, durante gli anni di residenza a Londra della famiglia, attività lavorativa con la qualifica di dirigente finanziario, ricevendo un compenso mensile di euro 10.000,00; di aver quindi lavorato, a seguito di trasferimento a Roma, presso la , di cui peraltro sia lei che il ricorrente detengono quote, Controparte_4
percependo un reddito mensile netto di euro 3.000,00; di aver perso, successivamente alla separazione, il lavoro presso detta società e di avere pertanto cominciato a svolgere attività lavorativa presso la IN ENGLISH S.R.L., tenendo solo sporadicamente lezioni di inglese e percependo pertanto un reddito mensile netto di euro 500,00/600,00; di abitare con le figlie minori in un immobile in
RA AZ (RM), via Monti della Mandola n. 13, per il quale corrisponde un canone di locazione di euro 700,00 mensili. Solo in sede di deposito di comparsa conclusionale di replica la signora ha riferito di avere acquistato, in data
08.11.2024, un immobile sito in Bracciano, via di Pratigliolo n. 2, di cui è divenuta pertanto unica proprietaria e nel quale sembrerebbe essersi trasferita unitamente alle figlie minori;
circostanza, questa, documentata dalla sola parte ricorrente, di talché non si hanno elementi sufficienti al fine di determinare con certezza l'importo mensilmente sostenuto dall' a titolo di mutuo. CP_1
La resistente ha lavorato come lavoratrice dipendente, con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato sin dal 02.11.2022, presso l'AVIS BUDGET ITALIA
8 S.P.A., con un compenso netto mensile di circa 2.600,00 euro mensili. In sede di conclusionale la resistente ha riferito di avere ricevuto una lettera che preannuncia il licenziamento con decorrenza da luglio 2025. La signora è proprietaria esclusiva di un immobile sito in Miami, South River Drive, per il quale ha dichiarato di percepire un canone di locazione annuale complessivo, al netto delle spese sostenute, di euro 727,00, senza tuttavia documentare in atti alcunché al riguardo.
L è altresì titolare, oltre a diversi conti presso istituti finanziari differenti, CP_1 di fondi pensionistici di 51.198,00 dollari presso l'Aegon Investment Solutions ltd, di 68.737,00 dollari presso la Merryl Lynch USA e di euro 4.422,00 presso la
Barclays Uk.
In aggiunta a quanto sinora esposto occorre infine rilevare che i coniugi sono attualmente proprietari al 50% di un immobile sito in Kuala Lumpur (Malesia) e risultano aver venduto, alla cifra di circa 692.00,00 dollari, un altro immobile, di loro proprietà al 50%, sito in Key Biscayne (Miami, Florida), sino a quel momento locato per l'importo mensile di dollari 3.800,00 utilizzati, per accordo delle parti, per il pagamento delle spese di istruzione delle figlie minori. Tale compravendita risulta ulteriormente dimostrata dagli estratti conto riferibili alla resistente, sul cui conto corrente sono transitati 319.202,00 euro nel mese di dicembre 2023; quest'ultimo importo è stato poi versato dalla signora, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio depositato dalla medesima, in un conto di deposito pensionistico.
In ragione di quanto appena esposto, tenuto conto dell'imminente licenziamento della resistente, della mancata possibilità della medesima di trasferirsi a vivere e a lavorare presso il suo paese di origine, per la necessità di stare vicino alle figlie che non sono autorizzate a seguirla all'estero, ritiene il Collegio che ricorrano, nel caso che ci occupa, i presupposti per riconoscere la debenza dell'assegno divorzile. Ed invero nonostante non siano state documentate agli atti espresse rinunce lavorative della moglie durante il matrimonio, né rilevanti disparità economiche, tenuto conto delle entrate derivanti dalle proprietà immobiliari di entrambe le parti, risulta non contestato che attualmente la resistente è in Italia solo perché il ricorrente è voluto rientrare in Italia portando la famiglia con sé prima della separazione.
Il dovrà corrispondere pertanto in favore della moglie un assegno divorzile CP_1
pari ad Euro 400,00 al mese con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento oltre alla rivalutazione su base ISTAT.
9 Il dovrà contribuire al mantenimento delle figlie minori corrispondendo alla CP_1 sig.ra l'importo mensile di euro 2600,00. Tale importo è determinato CP_1
tenendo in considerazione le presumibili esigenze delle minori anche in ragione della loro età, i maggiori tempi di permanenza presso la madre con i maggiori oneri di cura che ne conseguono, e le disponibilità economiche di entrambi i genitori per come poc'anzi esaminate.
Per le medesime ragioni, i genitori dovranno sostenere le spese straordinarie per le figlie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
51857/2021, preso atto della sentenza parziale n. n. 8372/2023 intervenuta tra e , ogni ulteriore istanza Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
10 - affida le figlie minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale; le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
- dispone che le minori siano collocati presso la madre;
- dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, un pomeriggio a settimana con pernotto, in mancanza di accordi il mercoledì. Per trenta giorni durante l'estate con ciascuno dei genitori, in mancanza di accordi ad anni alterni il mese di luglio con un genitore ed il mese di agosto con l'altro, ad anni alterni per la prima metà delle vacanze di Natale con un genitore e la seconda parte delle vacanze con l'altro, alternandosi i genitori gli ulteriori periodi di vacanze scolastiche durante l'inverno.
- determina in euro 2500,00 il contributo mensile dovuto da Pt_1
a per il mantenimento delle
[...] Controparte_1
figlie minori, da corrispondere a presso il di Controparte_1
lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
- dispone che corrisponderà a Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma mensile
[...]
pari ad Euro 500,00 oltre rivalutazione annuale su base ISTAT.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 03.06.2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
11 Dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
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