Articolo 16 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 15Articolo 17
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8 novembre 1989
Art. 16. (Indennita' per l'uso di motomezzo di proprieta' del dipendente). 1. La misura dell'indennita' di motomezzo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819 , come risultano modificati dall' articolo 23 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , e' determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi di costo comunque connessi all'esercizio del mezzo.
Note all'art. 16:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989