Sentenza 7 febbraio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39982 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 14/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 14/12/2021), n.39982 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente – Dott. NONNO G. Maria – Consigliere – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 309 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 39983 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 14/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 14/12/2021), n.39983 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente – Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. TRISCARI Maria Giuli – Consigliere – Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25652 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2001, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
1 7 7 6 /0 1 REPUBBLICA IT LI NA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Possesso_ memtension Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 19220/98 · Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron. 3694 Rep. 573 Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 24/10/00 Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO COPIE ☑ Richiesta copia studio. sul ricorso proposto da: JLSO E 24 ORE dal Sig per diritti LOCO *17 FEB. 2001 domiciliato in ROMA MONTRONE STEFANO, elettivamente VIA BARONIO 50/A, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE BARBERIO R, difeso dall'avvocato BARBERIO AMEDEO, giusta delega in atti;
- ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
NA GIUSEPPE, MASTRODOMENICO LUACIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. MASSIMI 60, CG066653 studio dell'avvocato MASTROBUONO S, difesi CG066634 presso lo dall'avvocato PUTIGNANO PASQUALINO, giusta delega in 2000 atti;
controricorrenti 1714 -1- avversO la sentenza n. 1234/98 del Tribunale di TARANTO, depositata il 17/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
difensore del udito l'Avvocato BARBERIO Amedeo, l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato PUTIGNANO Pasqualina difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.19220/98 Oggetto: Possesso-manutenzione- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 17 luglio 1998 il tribunale di Taranto ha rigettato l'appello di NT TE avversO la sentenza del pretore della stessa città del 4 marzo 1996, con la quale era stata accolta la domanda proposta nei confronti del NT da RD EP e TR LU, per la chiusura di una finestra dallo stesso aperta nel muro comune. Il tribunale ha deciso nel senso ora ricordato, dopo avere premesso che con ricorso al pretore il RD e la TR, lamentando l'avvenuta abusiva trasformazione, da parte del NT, di una luce in finestra e l'inconveniente che ne era seguito, per l'immissione nel loro appartamento sovrastante di fumo e cattivi odori provenienti, attraverso la finestra stessa, dalla cucina del NT, avevano chiesto che fosse ordinato а il cui comportamento era in palese costui, violazione delle norme sul possesso e sull'apertura di luci e vedute, di ripristinare lo stato dei luoghi, restringendo la finestra nelle dimensioni della preesistente luce, a norma di legge, o, in subordine, di disporre la manutenzione del possesso del bene in oggetto a favore dei ricorrenti. На ritenuto, pertanto, il giudice di appello, corretta ed esente da critica la statuizione del pretore - del quale ha affermato la competenza esclusiva in materia che, interpretando la domanda dei ricorrenti, inquadrabile nello schema dell'azione di manutenzione del possesso della loro abitazione e diretta sostanzialmente ad ottenere, con la chiusura della finestra aperta dal NT, la cessazione delle immissioni moleste medesima, provenienti nell'abitazione dall'appartamento del predetto resistente, e avuto riguardo agli elementi di giudizio acquisiti al processo, che hanno confermato l'assunto di cui al ricorso, ha accolto la richiesta di tutela possessoria di RD e TR, disponendo la chiusura della finestra. Ricorre per la cassazione della sentenza NT TE, deducendo sette motivi di gravame;
resistono con controricorso UC EP e TR LU. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 3 1) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 n.3 e 8, 669 ter c.p.c. ai sensi dell'art.360 n. 2 c.p.c., 2697, 1170, 844,, 1362 e segg.c.c., 112 nn. 3 e 5 c.p.c. e c.p.c. ai sensi dell'art. 360 difetto di motivazione". Con tale motivo il NT ripropone l'eccezione d'incompetenza per materia del pretore, assumendo che, una volta esperita dai ricorrenti "la tutela cautelare dinanzi al giudice della tutela cautelare (art. 669 ter cpv.c.p.c.)" (?), la competenza a decidere nel merito spettava, in via esclusiva, contrariamente а quanto ritenuto immotivatamente dal tribunale al giudice di pace ai sensi dell'art.7, comma 3, n.3 c.p.c., avendo gli stessi esercitato un'azione non di carattere reale, ma personale per ottenere la cessazione delle pretese immissioni non consentite ex art.844 c.c. Il tribunale, avendo dato atto, poi, che mancava la prova del dolo e/o della colpa grave nell'aprire la finestra da parte del NT attività, questa, dichiarata legittima dal pretore ( qui suo iure utitur neminem laedit), e sul punto della carenza dell'elemento psicologico dell'azione possessoria si era formato, pertanto, il giudicato e avendo ritenuto, invece, che per proporre la stessa fosse "animus turbandi", sufficente solo l'obsoleto avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda. 2) "violazione e falsa applicazione degli artt. 1169 e 1170, 2909 c.c., 703, comma 2, c.p.c. per nullità della sentenza ex art. 360 nn.2 e 4 c.p.c." Con tale motivo il ricorrente deduce 11che il tribunale non ha rilevato che il pretore non poteva emettere una sentenza autonoma a seguito di domanda di convalida dell'ordinanza cautelare concessa con il ricorso introduttivo in data 18-7-1995, conclusosi con l'ordinanza del 4-8-95, e quindi lo stesso giudice di 2° grado non poteva provvedere sulla sentenza emessa in sede di presunta convalida del provvedimento cautelare". 3) "Violazione e falsa applicazione dell'art.844, 2697, 1362 e segg.c.c.; 115,116 c.p.c. ai sensi erronea eddell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. insufficiente motivazione". Il ricorrente censura ancora l'interpretazione e l'applicazione che dell'art.844 C.C. ha fatto il tribunale, il quale ha omesso qualsiasi valutazione comparativa delle diverse esigenze contemplate nella predetta norma e non ha tenuto in alcun conto i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, operando, in tal modo, 5 "una vera e propria interpretatio abrogans della norma stessa". 4) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. riferimento aldifetto di motivazione", con giudicato interno formatosi sulla declaratoria, da parte del pretore, di inesistenza del danno di riflesso, anche sulla pretesarisarcibile, e, intollerabilità delle immissioni. 5) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 844 C.C., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. erronea motivazione", per la confusione fatta dal tribunale, nel decidere la causa, tra la nozione di tollerabilità e/o intollerabilità delle esalazioni, frutto della normale vita umana quotidiana, ed una presunta "salubrità" degli appartamenti in condominio, concetto, quest'ultimo, del tutto estraneo alla norma della cui interpretazione ed applicazione si discute nel presente proceso. 6) "Violazione dell'art. 91, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.", per avere, il tribunale, erroneamnte liquidato anche i diritti di procuratore, che, viceversa, non sono più dovuti a seguito dell'abrogazione della figura del procuratore legale per effetto della legge n.27 del 6 28-2-1997. 7) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277, 278 c.p.c., incongruità contraddittorietà ai sensi dell'art. 360 nn. 3, 4,e 5 c.p.c.". Con tale ultimo motivo il ricorrente censura, infine, il giudice di appello, il quale, dopo avere affermato che "fino a quando il NT non avrà sistema per lo smaltimentoadottato un diverso degli odori della sua cucina, la finestra sottostante а quella dei coniugi RD- TR dovrà restare chiusa", non ha disposto poi la chiusura ad tempus o condizionata stessa, riformando della finestra consequenzialmente, sul punto, la decisione del invece, un comando di"contenente, pretore, chiusura perpetua". Il ricorso è destituito di fondamento. Con riguardo al primo motivo, si Osserva che, essendo fuori discussione che gli odierni resistenti hanno inteso esercitare, per ottenere tutela dalle immissioni provenienti dall'immobile del ricorrente, un'azione possessoria (nel caso, - come era loro consentito l'azione di manutenzione fare (sent.n.8829/97) -1 la competenza a decidere 7 in merito spettava sicuramente al pretore ai sensi dell'art.8, comma 2 n.1 c.p.c. E', dunque, corretta la decisione del tribunale, che si è pronunciato in tal senso su analogo motivo di appello, riconoscendo, poi, che nella concreta fattispecie erano presenti tutti gli elementi integranti la lamentata turbativa о molestia del possesso relativo all'appartamento di RD e TR compreso l'animus turbandi, inteso come volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso (sent.5467/97 4729/87) - a causa delle immissioni provenienti da quello sottostante del NT. E' privo di pregio anche il secondo motivo, la cui formulazione non consente di comprendere la specifica censura (ex art.366 co.1 n.4 c.p.c.) che, M a mezzo della denunciata violazione delle norme ivi indicate, viene rivolta alla sentenza impugnata. Con il terzo motivo, il ricorrente critica gli accertamenti e le vautazioni compiuti dal tribunale in merito alla ritenuta intollerabilità delle immissioni nell'appartamento dei resistenti;
ma evidente che con tale denuncia si tende ad ottenere un riesame dei fatti e un nuovo giudizio in ordine alla rilevanza degli stessi ai fini che qui 8 interessano da sovrapporre evidentemente a quelli, da ritenersi immuni da vizi logici, effettuati in sede di merito che chiaramente non sono consentiti in questa sede di legittimità. Procedendo nell'esame del ricorso, deve escludersi, poi, che sussistano la violazione di legge ed il difetto di motivazione denunciati con il quarto motivo, potendo riscontrarsi, nei singoli casi, immissioni intollerabili come è avvenuto nella fattispecie in esame senza che si sia verificato un danno patrimoniale risarcibile;
per cui la negazione di questo, sancita, nella fattispecie, dalla statuizione del pretore non impugnata dagli attuali resistenti, non ha comportato affatto il passaggio in giudicato della sentenza con riguardo alla ritenuta ed affermata sussistenza delle immissioni. Con il quinto motivo si denuncia ancora una volta violazione di legge ed erronea conmotivazione, riguardo al giudizio del tribunale circa l'intollerabilità delle lamentate immissioni, che, essendo stato formulato, invece, sulla base di esatti ed appropriati criteri comunemente seguiti nella soluzione di questioni del genere qui dibattuto, non è censurabile per il dedotto motivo. 9 Neppure ricorre la violazione dell'art.91 c.p.c., denunciata dal ricorrente con il sesto motivo, sia perchè la legge 28-2-1997 n.27, con la quale è stato soppresso l'albo dei procuratori legali, è entrata in vigore in ероса successiva all'inizio del giudizio, per cui al difensore dei resistenti competevano i diritti di procuratore già maturati, sia perché la soppressione del titolo di procuratore non ha di sicuro eliminato la funzione procuratoria di rappresentanza tecnica della parte in udienza e non ha soppresso, quindi, neppure i relativi compensi, cui l'avvocato ora ha diritto, oltre agli onorari. sussistono, infine, violazioneNon falsa applicazione di legge né contraddittorietà di motivazione, denunciate con il settimo motivo, che contiene censure nuove e, comunque, prima facie infondate, dal momento che, confermando in toto la sentenza del pretore, il tribunale ha implicitamente confermato l'ordine in essa contenuto, che è consequenziale all'accertata violazione dell'art.844 C.C. da parte dell'odierno ricorrente. Il ricorso, in conclusione, Va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese. 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in lire 132000, oltre a lire 1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2000 Il consigliere Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Vincenzo Baldassarre) Эт ta Viny Baldessar IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 66000 316'000 07 FEB. 2001 7. AGO. 2001, 17 C 38203. (lino DI FILIPPO) Ath Gludiziari Responsablic RACCICH N D.ssa DI FILIERO MARIA GRAZIA D DIRIGENTE E SERVIZI 11