Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5316 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBB CA IT5316/01 IE DE POP LO A IANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto надовашчите oli SEZIONE SECONDA CIVILE cupeteixaCa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2087/00Dott. Gaetano GAROFALO Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - ONsigliere Cron. 11497 Dott. Rosario DE JULIO ONsigliere Rep. 1896 Dott. Matteo IACUBINO ONsigliere Ud. 10/10/00 -Rel. ONsigliere C.C. Dott. NC TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: FT EL IT difenso da se stesso, elettivamente presso lo domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, giusta delega in IL SOLE 24 ORE atti;
3000 1 0. APR. 2001. - ricorrente-
contro
EL VA AR, elettivamente domiciliata in €155 13000 CANCELLERIA ROMA VIA DEI DUE MACELLI 75, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, che la difende ---- - all'avvocato MENOTTI GUGLIELMI, giusta 00674488unitamente 2000 delega in atti;
controricorrente 1624 -1- nonchè
contro
EL NA, PO ALESSANDRA;
intimati avverso il provvedimento n. 2096/99 del Tribunale di LECCE, emesso il 14/01/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/10/00 dal ONsigliere Dott. NC TROMBETTA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, inammissibile il ricorso, con le conseguenze dichiari FT2 di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto di citazione 3.7.1999 IA ON CA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce la propria sorella GI IA CA e la nipote DR PO, in rappresentazione della madre (e sorella dell'istante) IA OR CA premorta, perché fosse disposta la divisione di due appartamenti siti in Marina di Leuca e di alcuni locali siti in Lecce, nonché dei beni mobili;
beni tutti attribuiti alle due sorelle ed alla nipote FT2 dalla propria madre DO AR ved. CA, deceduta in AT il 3.7.98, in forza di due testamenti olografi del 25.XI.82 e deldistinti 25.5.85. Costituitesi le convenute aderivano alla domanda e chiedevano entrambe l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede Avv. VI CA che interveniva volontariamente eccependo preliminarmente 1'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di AT (sezione distaccata del Tribunale di aperta inLecce), essendosi la successione AT, località dove la de cuius era deceduta e dove essa abitava da oltre di anni. Il CA 3 faceva altresì presente di aver instaurato, con atto 25.XI.99 un giudizio nei confronti delle sorelle e della nipote presso la sezione distaccata di AT del Tribunale di Lecce, giudizio nel quale aveva chiesto, previa dichiarazione di nullità delle disposizioni testamentarie (apocrife e frutto di captazione) l'apertura della successione ex lege a favore di quattro figli, con l'attribuzione delle rispettive quote, oltre al pertanto, previo risarcimento danni. Chiedeva FT2 accoglimento dell'eccezione di incompetenza la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente presso la sezione distaccata di AT;
ed in subordine rinnovava nel giudizio da lui tutte le richieste formulate introdotto. Le sorelle CA e la PO resistevano alle domande formulate da VI CA e chiedevano comunque, la riunione del giudizio promosso dal CA a quello pendente davanti al Tribunale di Lecce. Rinviata la prima udienza ex art. 180 c.p.c. all'udienza successiva, nella quale il CA rinunziava alla domanda volta а far valere la nullità dei testamenti, il Giudice Unico del 4 Tribunale di Lecce, rilevato che l'eccezione preliminare sollevata dal medesimo CA non comportava una questione di competenza, riguardando solo l'ambito di attribuzioni riservato alle sezioni di un medesimo organo giudiziario, il Tribunale di Lecce, ed afferiva quindi alla ripartizione degli affari secondo le disposizioni tabellari interne all'ufficio; che la domanda svolta in via subordinata dal CA, diretta all'apertura della successione ex lege con attribuzione di pari quota а tutti gli eredi FT presupponeva quella di accertamento della nullità del testamento, per cui rientrava fra quelle per le quali è prevista la riserva di collegialità; che anche il giudizio riguardante la nullità dei testamenti, pendente presso la sezione distaccata di AT e del quale era stata richiesta la riunione per ragioni di connessione, rientrava fra le cause per le quali era prevista la riserva di collegialità, rimetteva il giudizio al presidente del Tribunale di Lecce per l'assegnazione alla sezione indicata nelle tabelle per la decisione collegiale, nonché per la valutazione delle ragioni di connessione e quindi di riunione dei giudizi, riservando al giudice designato la concessione del 5 termine ex art. 189 c.p.c per il deposito delle memorie. Avverso tale provvedimento propone regolamento di competenza il CA ribadendo la competenza della sezione distaccata di AT, quale luogo edi apertura della successione ex art. 22 c.p.c. deducendo la violazione dell'art. 5 c.p.c. per determinarsi la competenza con riguardo al momento della proposizione della domanda. ONtesta altresì l'affermata inclusione della domanda di nullità dei FT₂ testamenti, in quella di apertura della successione ex lege e deduce la nullità del provvedimento impugnato per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione. Il ricorso per regolamento di competenza inammissibile. Il delprovvedimento del Giudice Unico Tribunale di Lecce, infatti, nel rimettere la causa al presidente del Tribunale della stessa città, per l'assegnazione Della sezione preposta alla trattazione delle cause con riserva di collegialità quali sono: sia quella proposta in via riconvenzionale dall'avv. CA di apertura della successione ex lege, con attribuzione delle quote agli eredi (causa che presuppone 6 l'accoglimento della impugnativa delle disposizioni testamentarie); sia quella dal medesimo proposta in via principale presso la sezione distaccata di AT, con la quale sono state impugnate di rullità le stesse disposizioni testamentarie а favore delle resistenti- Mon contiene una decisione sulla competenza;
ma concerne la regolamentazione delle attribuzioni fra le varie sezioni di uno stesso Tribunale ed è, FT quindi, un provvedimento di carattere meramente ordinatorio, non impugnabile, ma solo eventualmente revocabile. Segue, pertanto, alla pronuncia di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio а favore della resistente CA, costituita GI IA spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di GI IA CA, spese liquidate in L..168900 , oltre L.
1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000. NC LL est. 7 Сийки. Сега ос pic. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Leterin hoooo 290000 2 Rentrato 56742 QUECEN (re IL CANCELLIERE C1 Paplo Talarico tozico OMA 2 N 4D C Serie 4.