Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600 ter, comma primo, cod. pen., le nozioni di "produzione" e di "esibizione" ivi contemplate richiedono l'inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi. (Nella specie la Corte ha escluso che un tale contesto organizzativo e di destinazione possa essere desunto dalla circostanza della mera detenzione di un computer da parte del soggetto agente).
Commentario • 1
- 1. Costretta alla masturbazione via chat: è violenza sessuale a distanza (Cass. 37076/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 settembre 2020
L'attività di prostituzione che si caratterizzi per atti sessuali che la persona retribuita a tal fine compia su se stessa o su terzi ben può essere svolta "a distanza", ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio, di prestazione richiesta ed effettuata per via telefonica Il reato di violenza sessuale, consistente nel compimento, da parte della persona offesa, di atti sessuali su se stessa, essere commesso anche a distanza, ovverossia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica. Il fatto che la condotta di violenza costitutiva del reato di violenza sessuale sia realizzata "a distanza" …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2010, n. 17178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17178 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento