TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16896 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 33897/2021 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Elena Eugenia Ruggiero)
- ATTORE – INTERVENUTA OPPONENTE –
E
Controparte_1
- CONVENUTO – OPPOSTO - CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2
[...]
[...]
- CONTUMACI Controparte_3
E
CP_4
(Avv. Marina Rossi)
TERZO CP_3
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con ricorso depositato in data 11.12.2020, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di assegnazione del 19.11.2020, comunicata il 23.11.2020, nell'ambito della procedura esecutiva n. 6592/2019 R.G.E. che vedeva creditore, debitore e Parte_2 CP_2 CP_4
, e quali terzi pignorati, con
[...] Controparte_2 CP_2 Controparte_2 Parte_1 intervenuta in sostituzione ex art. 511 c.p.c. del procedente . Pt_2
Lamentava l'opponente che il G.E. non avrebbe riconosciuto la sostituzione dell'intervenuta ex art. 511 c.p.c., poiché aveva illegittimamente liquidato le spese di lite per il procedente in favore del difensore dichiaratosi antistatario, anziché all'intervenuta in sostituzione.
In ragione di ciò, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca della “gravata ordinanza di assegnazione di cui al n. 6592/19 RGE limitatamente alla parte che ha liquidato totalmente e/o parzialmente le spese di lite in favore dell'esecutante anziché in capo al suo subcreditore ”. Parte_1
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29.3.2021, confermava la sospensione dell'importo di € 1.150,00, già disposta con precedente decreto inaudita altera parte, in favore dell'Avv. distrattario , e concedeva i termini per l'introduzione del giudizio di Controparte_1 merito.
Tempestivamente riassunto il giudizio, la ha reiterato le domande avanzate in fase Pt_1 cautelare ed ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese.
Disposta con ordinanza l'integrazione del contraddittorio con i terzi pignorati alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, solo si è costituita con comparsa, ai soli fini CP_4 dell'integrità del contraddittorio. , , ma altresì Controparte_2 CP_2 Controparte_2
e sono rimasti contumaci. Controparte_1 Parte_2
All'udienza del 18.6.2025, riportatesi le parti ai propri scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esser dichiarata la contumacia di , Controparte_2 CP_2
, e , che pur citati, non si sono costituiti in Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 giudizio.
Venendo quindi al merito della controversia, la domanda avanzata dalla deve essere Pt_1 rigettata.
Invero, la giurisprudenza di legittimità in caso analogo al presente e non correttamente citato dall'attrice ad asserito supporto delle proprie ragioni, ha chiarito che “Tra i creditori intervenuti indicati nell'art. 95 c.p.c. (il quale pone a carico di chi ha subito l'esecuzione, le spese sostenute dal creditore e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione) non possono ritenersi 3
compresi i creditori personali del creditore procedente (o comunque aventi diritto alla distribuzione) agenti in sostituzione a norma dell'art. 511 c.p.c. Ne deriva che le spese giudiziali necessarie per la sostituzione e subcollocazione esulano dall'ambito dell'art. 2777 cod.civ., che, richiamando gli artt. 2770 e 2775 dello stesso codice, identifica le spese di giustizia da porsi a carico della massa attiva solo nelle spese necessarie ed utili fatte per le operazioni di espropriazione nell'interesse comune dei creditori poiché, le spese occorrenti per le domande e le collocazioni in sottordine sono coperte, in quanto ripetibili soltanto dalle somme collocate a favore del creditore diretto” (Cass. 735/1969).
Nel caso di specie, e pienamente in linea con la sentenza sopra riportata, la distrazione delle spese in capo al difensore del creditore procedente è funzionale all'operazione di espropriazione nell'interesse comune dei creditori e, pertanto, rientrante nella “prelazione di soddisfazione” sancita dall'art. 2755 c.c.
Discende da quanto sopra il rigetto dalla domanda.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del creditore, mentre vengono Contr interamente compensate fra l'attrice e il terzo costituito ai soli fini dell'art. 102 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di , Controparte_2 CP_2 Controparte_2 [...]
e ; CP_1 Parte_2
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti costituite.
Così deciso, in Roma, il 1.12.2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Messina)