CASS
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2025, n. 36429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36429 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE AR GO (CUI 0529S9T) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN ZA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 7 gennaio 2025 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 dicembre 2023 dal Tribunale di Treviso nei confronti dell’imputato Inglese RM GR, riduceva la pena inflitta in relazione al contestato reato di truffa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza dell’art. 108 cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 36429 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 07/10/2025 2 proc. pen. in relazione alla mancata concessione del chiesto termine a difesa, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deduceva che, a seguito del rinvio dell’udienza di trattazione al 29 settembre 2023, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., in data 28 settembre 2023 l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia che in pari data aveva depositato, a mezzo PEC, istanza con la quale aveva chiesto la concessione di un termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen., rappresentando l’assoluta impossibilità di prendere contezza degli atti e di approntare un’adeguata difesa per il giorno successivo, data fissata per l’udienza. Rassegnava che, all’udienza del 29 settembre 2023, il Tribunale di Treviso aveva rigettato la detta istanza dichiarando aperto il dibattimento, con ciò impedendo al difensore nominato il giorno prima di avanzare istanza di giudizio abbreviato, previo conferimento da parte del proprio assistito di procura speciale. Deduceva che tale decisione aveva violato il diritto di difesa e che la violazione dell’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., era sanzionata da nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di violazione relativa all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dell’imputato. Assumeva anche che la Corte territoriale aveva reso una motivazione viziata in relazione al motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine a difesa, poiché aveva concentrato la propria attenzione esclusivamente sul rinvio dell’udienza di trattazione ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., argomento non pertinente rispetto alla doglianza sollevata. 3. In data 29 settembre 2025 la difesa depositava note di conclusioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza proposta, consente di apprezzare che all’udienza del 29 settembre 2023 era comparso l’Avv. Stefano Zoccherato, che si era dichiarato sostituto processuale dell’Avv. Stefano Uggetti, difensore di fiducia dell’imputato. 3 Alla detta udienza l’Avv. Zoccherato aveva chiesto un rinvio per la discussione e il Giudice, in accoglimento della richiesta, aveva rinviato il processo all’udienza del 15 dicembre 2023, udienza alla quale era comparso ancora una volta l’Avv. Zoccherato, nella predetta qualità. Dalla consultazione dei verbali di udienza emerge, pertanto, che, all’udienza del 29 settembre 2023, il sostituto processuale del difensore di fiducia dell’imputato, lungi dall’insistere sulla richiesta scritta – depositata a mezzo PEC dal difensore di fiducia il giorno precedente, in data 28 settembre 2023 – ha chiesto un rinvio dell’udienza per la discussione, in tal modo esercitando in maniera piena le proprie facoltà processuali secondo la strategia difensiva ritenuta più opportuna e rispondente alle esigenze di difesa del proprio cliente;
tale richiesta, invero, è stata, come detto, accolta dal Giudice, che ha rinviato il processo per la discussione all’udienza del 15 dicembre 2023. Il ricorso, pertanto, risulta destituito di fondamento in punto di fatto. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI CA EA IN
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN ZA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 7 gennaio 2025 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 dicembre 2023 dal Tribunale di Treviso nei confronti dell’imputato Inglese RM GR, riduceva la pena inflitta in relazione al contestato reato di truffa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza dell’art. 108 cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 36429 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 07/10/2025 2 proc. pen. in relazione alla mancata concessione del chiesto termine a difesa, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deduceva che, a seguito del rinvio dell’udienza di trattazione al 29 settembre 2023, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., in data 28 settembre 2023 l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia che in pari data aveva depositato, a mezzo PEC, istanza con la quale aveva chiesto la concessione di un termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen., rappresentando l’assoluta impossibilità di prendere contezza degli atti e di approntare un’adeguata difesa per il giorno successivo, data fissata per l’udienza. Rassegnava che, all’udienza del 29 settembre 2023, il Tribunale di Treviso aveva rigettato la detta istanza dichiarando aperto il dibattimento, con ciò impedendo al difensore nominato il giorno prima di avanzare istanza di giudizio abbreviato, previo conferimento da parte del proprio assistito di procura speciale. Deduceva che tale decisione aveva violato il diritto di difesa e che la violazione dell’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., era sanzionata da nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di violazione relativa all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dell’imputato. Assumeva anche che la Corte territoriale aveva reso una motivazione viziata in relazione al motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine a difesa, poiché aveva concentrato la propria attenzione esclusivamente sul rinvio dell’udienza di trattazione ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., argomento non pertinente rispetto alla doglianza sollevata. 3. In data 29 settembre 2025 la difesa depositava note di conclusioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza proposta, consente di apprezzare che all’udienza del 29 settembre 2023 era comparso l’Avv. Stefano Zoccherato, che si era dichiarato sostituto processuale dell’Avv. Stefano Uggetti, difensore di fiducia dell’imputato. 3 Alla detta udienza l’Avv. Zoccherato aveva chiesto un rinvio per la discussione e il Giudice, in accoglimento della richiesta, aveva rinviato il processo all’udienza del 15 dicembre 2023, udienza alla quale era comparso ancora una volta l’Avv. Zoccherato, nella predetta qualità. Dalla consultazione dei verbali di udienza emerge, pertanto, che, all’udienza del 29 settembre 2023, il sostituto processuale del difensore di fiducia dell’imputato, lungi dall’insistere sulla richiesta scritta – depositata a mezzo PEC dal difensore di fiducia il giorno precedente, in data 28 settembre 2023 – ha chiesto un rinvio dell’udienza per la discussione, in tal modo esercitando in maniera piena le proprie facoltà processuali secondo la strategia difensiva ritenuta più opportuna e rispondente alle esigenze di difesa del proprio cliente;
tale richiesta, invero, è stata, come detto, accolta dal Giudice, che ha rinviato il processo per la discussione all’udienza del 15 dicembre 2023. Il ricorso, pertanto, risulta destituito di fondamento in punto di fatto. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI CA EA IN