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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1206/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002841331000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002841331000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 1.09.2025 la cartella di pagamento n° 13920250002841331000 per tasse automobilistiche anni 2020 e 2022 a lei notificato in data 3.06.2025, nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate RI, sulla base dei seguenti motivi:
1. NULLITA' NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE E INTERVENUTA PRESCRIZIONE PRETESA
CREDITORIA.
2. NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA PER MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI DI CALCOLO
DEGLI INTERESSI.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che eccepiva la mancata attestazione di conformità all'originale della procura alle liti. Ancora, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto, pur a fronte di due poste, vi sarebbe stata contestazione solo nei confronti di una. Rispetto all'annualità 2020, deduceva esservi stata la notificazione del previo avviso di accertamento in data 24.04.2023 e quindi entro il termine del 31.12.2023.
Rispetto all'annualità 2022 deduceva la legittimità della notificazione della cartella di pagamento quale primo atto e quindi anche quale atto di contestazione, essendo ciò previsto dalla legge regionale n. 56/2023.
Rispetto al secondo motivo, riteneva la cartella sufficientemente motivata, in quanto nelle “comunicazioni dell'Ente impositore” sarebbe stato indicato il riferimento al veicolo, all'annualità tributaria omessa, gli importi,
i presupposti normativi, le aliquote, il responsabile del procedimento, le modalità di opposizione amministrativa e giudiziale, l'avvertenza sulla possibile esecuzione, le modalità di pagamento, ossia ogni elemento richiesto dall'art. 60 d.P.R. 600/73. Rispetto, poi, al calcolo interessi, la cartella evidenzierebbe dies a quo, dies a quem, aliquota (tasso fisso) e presupposto normativo;
peraltro, riteneva che neppure in tutte le cartelle esattoriali debba essere sempre riportato il calcolo;
tale indicazione sarebbe necessaria solo quando il tributo sotteso abbia un tasso di interesse variabile nel tempo, mentre nel caso della tassa automobilistica lo stesso sarebbe “a calcolo semplice”, in quanto fisso (1,375% semestrale). Si difendeva, poi, su ulteriori motivi non contenuti in ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate RI, che, in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Rappresentava comunque che i ruoli 2025/0000785 e 2025/0000806 (per tassa auto anni 2020/2022) sarebbero stati resi esecutivi in data 28/01/2025 e solo successivamente presi in consegna da parte dell'Agente della RI in data 10/03/2025, il quale avrebbe provveduto alla notifica della cartella in data 3/06/2025 come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento, che allegava.
Riteneva infondata l'eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento e rispetto alla motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi della cartella, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione quanto agli interessi indicati in sede di ruolo, nonché la legittimità delle indicazioni di calcolo fornite in cartella.
All'udienza del 3.02.2026, compariva il difensore della ricorrente, che insisteva nei propri motivi;
in particolare, contestava la regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento per quanto attiene all'annualità 2020, in quanto l'avviso non sarebbe stato ricevuto dalla ricorrente personalmente ma da soggetto terzo di cui non sarebbe stata indicata la qualifica ed in assenza della notificazione di successiva raccomandata informativa.
Il Giudice monocratico tratteneva a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'eccezione avanzata dalla Regione Calabria sull'assenza di attestazione di conformità all'originale della procura alle liti è infondata in punto di fatto, essendovi l'attestazione richiesta.
Analogamente infondata è l'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso: infatti, la cartella di pagamento reca due poste ed il ricorrente la impugna interamente, chiedendone l'annullamento totale, avanzando legittimamente motivi diversi in relazione alle singole annualità. Non corrisponde, quindi, al vero che l'annualità 2022 non sia oggetto di impugnazione e di contestazione (motivo n. 2 del ricorso).
Il ricorso è infondato.
Rispetto all'annualità 2020, si rappresenta la correttezza della notificazione del prodromico avviso di accertamento in data 24.04.2023 a mezzo raccomandata ricevuta dalla ricorrente personalmente a mani
(in assenza di ulteriori indicazioni da parte del soggetto notificante). L'eccezione rispetto alla ricezione dell'atto da parte della difesa ed avanzata in udienza non coglie nel segno: infatti, tale disconoscimento non ha valore, dovendosi presentare querela di falso, unico strumento idoneo a superare la validità della sottoscrizione. Peraltro, non risulta – come asserito dalla difesa – che la raccomandata sia stata ricevuta da soggetto terzo, bensì dalla ricorrente personalmente e presso l'indirizzo di residenza, ragione per quale non vi è alcuna necessità di notificazione di ulteriore raccomandata informativa. La notifica è tempestiva, essendo intervenuta entro il 31.12.2023. Anche la successiva cartella di pagamento, notificata nel giugno
2025 è tempestiva rispetto all'ulteriore termine triennale.
Venendo all'annualità 2022, non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022 (il termine è al 31.12.2025 e la notifica è avvenuta, come detto, il 3.06.2025).
Analogamente infondata è la censura in ordine alla sufficienza della motivazione, recando l'atto tutti gli elementi prescritti. Inoltre, rispetto al computo degli interessi, lo stesso è agevolmente verificabile, trattandosi dei soli interessi legali, per cui è previsto un tasso fisso stabilito annualmente con decreto ministeriale.
Per quanto attiene all'annualità 2020, nell'avviso di accertamento è indicata l'ulteriore specifica: “(4) Interessi calcolati nell'aliquota dello 1,375% per semestre compiuto, misura fissata dal combinato tra l'art. 1 L. 29/1961,
l'art. 2, co. 2 del D.M. Economia e Finanze 27 giugno 2003 e l'art. 1, co. 150, L. 244/2007. Computati dal giorno successivo al mancato pagamento al giorno di emissione del presente avviso”.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 233,00, per ciascuna delle parti costituite.
BO Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1206/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002841331000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002841331000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 1.09.2025 la cartella di pagamento n° 13920250002841331000 per tasse automobilistiche anni 2020 e 2022 a lei notificato in data 3.06.2025, nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate RI, sulla base dei seguenti motivi:
1. NULLITA' NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE E INTERVENUTA PRESCRIZIONE PRETESA
CREDITORIA.
2. NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA PER MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI DI CALCOLO
DEGLI INTERESSI.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che eccepiva la mancata attestazione di conformità all'originale della procura alle liti. Ancora, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto, pur a fronte di due poste, vi sarebbe stata contestazione solo nei confronti di una. Rispetto all'annualità 2020, deduceva esservi stata la notificazione del previo avviso di accertamento in data 24.04.2023 e quindi entro il termine del 31.12.2023.
Rispetto all'annualità 2022 deduceva la legittimità della notificazione della cartella di pagamento quale primo atto e quindi anche quale atto di contestazione, essendo ciò previsto dalla legge regionale n. 56/2023.
Rispetto al secondo motivo, riteneva la cartella sufficientemente motivata, in quanto nelle “comunicazioni dell'Ente impositore” sarebbe stato indicato il riferimento al veicolo, all'annualità tributaria omessa, gli importi,
i presupposti normativi, le aliquote, il responsabile del procedimento, le modalità di opposizione amministrativa e giudiziale, l'avvertenza sulla possibile esecuzione, le modalità di pagamento, ossia ogni elemento richiesto dall'art. 60 d.P.R. 600/73. Rispetto, poi, al calcolo interessi, la cartella evidenzierebbe dies a quo, dies a quem, aliquota (tasso fisso) e presupposto normativo;
peraltro, riteneva che neppure in tutte le cartelle esattoriali debba essere sempre riportato il calcolo;
tale indicazione sarebbe necessaria solo quando il tributo sotteso abbia un tasso di interesse variabile nel tempo, mentre nel caso della tassa automobilistica lo stesso sarebbe “a calcolo semplice”, in quanto fisso (1,375% semestrale). Si difendeva, poi, su ulteriori motivi non contenuti in ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate RI, che, in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Rappresentava comunque che i ruoli 2025/0000785 e 2025/0000806 (per tassa auto anni 2020/2022) sarebbero stati resi esecutivi in data 28/01/2025 e solo successivamente presi in consegna da parte dell'Agente della RI in data 10/03/2025, il quale avrebbe provveduto alla notifica della cartella in data 3/06/2025 come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento, che allegava.
Riteneva infondata l'eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento e rispetto alla motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi della cartella, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione quanto agli interessi indicati in sede di ruolo, nonché la legittimità delle indicazioni di calcolo fornite in cartella.
All'udienza del 3.02.2026, compariva il difensore della ricorrente, che insisteva nei propri motivi;
in particolare, contestava la regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento per quanto attiene all'annualità 2020, in quanto l'avviso non sarebbe stato ricevuto dalla ricorrente personalmente ma da soggetto terzo di cui non sarebbe stata indicata la qualifica ed in assenza della notificazione di successiva raccomandata informativa.
Il Giudice monocratico tratteneva a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'eccezione avanzata dalla Regione Calabria sull'assenza di attestazione di conformità all'originale della procura alle liti è infondata in punto di fatto, essendovi l'attestazione richiesta.
Analogamente infondata è l'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso: infatti, la cartella di pagamento reca due poste ed il ricorrente la impugna interamente, chiedendone l'annullamento totale, avanzando legittimamente motivi diversi in relazione alle singole annualità. Non corrisponde, quindi, al vero che l'annualità 2022 non sia oggetto di impugnazione e di contestazione (motivo n. 2 del ricorso).
Il ricorso è infondato.
Rispetto all'annualità 2020, si rappresenta la correttezza della notificazione del prodromico avviso di accertamento in data 24.04.2023 a mezzo raccomandata ricevuta dalla ricorrente personalmente a mani
(in assenza di ulteriori indicazioni da parte del soggetto notificante). L'eccezione rispetto alla ricezione dell'atto da parte della difesa ed avanzata in udienza non coglie nel segno: infatti, tale disconoscimento non ha valore, dovendosi presentare querela di falso, unico strumento idoneo a superare la validità della sottoscrizione. Peraltro, non risulta – come asserito dalla difesa – che la raccomandata sia stata ricevuta da soggetto terzo, bensì dalla ricorrente personalmente e presso l'indirizzo di residenza, ragione per quale non vi è alcuna necessità di notificazione di ulteriore raccomandata informativa. La notifica è tempestiva, essendo intervenuta entro il 31.12.2023. Anche la successiva cartella di pagamento, notificata nel giugno
2025 è tempestiva rispetto all'ulteriore termine triennale.
Venendo all'annualità 2022, non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022 (il termine è al 31.12.2025 e la notifica è avvenuta, come detto, il 3.06.2025).
Analogamente infondata è la censura in ordine alla sufficienza della motivazione, recando l'atto tutti gli elementi prescritti. Inoltre, rispetto al computo degli interessi, lo stesso è agevolmente verificabile, trattandosi dei soli interessi legali, per cui è previsto un tasso fisso stabilito annualmente con decreto ministeriale.
Per quanto attiene all'annualità 2020, nell'avviso di accertamento è indicata l'ulteriore specifica: “(4) Interessi calcolati nell'aliquota dello 1,375% per semestre compiuto, misura fissata dal combinato tra l'art. 1 L. 29/1961,
l'art. 2, co. 2 del D.M. Economia e Finanze 27 giugno 2003 e l'art. 1, co. 150, L. 244/2007. Computati dal giorno successivo al mancato pagamento al giorno di emissione del presente avviso”.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 233,00, per ciascuna delle parti costituite.
BO Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio