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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/09/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7125/2022 R.G. promossa da
Pt_1
- Attore - rappresentata e difesa dall'Avv. D. Stefani
CONTRO
Controparte_1
-
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. S. Lucchi
in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 10/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 12/7/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino all'1/9/2025 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“- piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove;
- IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
- rimettere la causa in istruttoria e, in particolare, modificare l'ordinanza del 27 marzo 2025 e dell'11 dicembre 2024, consentendo quindi l'ammissione della CTU in materia edilizia al fine di accertare i danni, nonché la condizione di ammaloramento successivamente determinatasi a causa delle ulteriori infiltrazioni, da ultime verificatesi in corso di causa (segnatamente nel novembre 2024 e nel marzo 2025) nell'immobile commerciale, ad uso ufficio, di proprietà della IG.ra , facente Pt_1 parte del in Modena sito in via Dei Giacinti n. 14.3, Controparte_1 come già accertato con perizia di parte Geom. e quantificarne l'ammontare delle Persona_1 spese necessarie, nonché l'ammissione delle prove orali per testi, formulate in sede di memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., e per interrogatorio formale dell'Amministratore del
pro tempore formulate in sede di memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c.. CP_1
- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - disporre/condannare il in fare, cioè a CP_1 riparare immediatamente la copertura del fabbricato per ovviare al pericolo, anche nei termini indicati nel preventivo prodotto in atti in modo da impedire ulteriori infiltrazioni ed il crollo del soffitto dell'immobile ammalorato e che l'intervento venga quindi asseverato come svolto correttamente da parte di un tecnico che lo stesso Giudice vorrà nominare, con addebito dei costi tutti relativi in capo al;
CP_1
- conseguentemente, condannare definitivamente il in fare, nei termini sopra richiesti CP_1 per la fase cautelare;
- conseguentemente, condannare il al risarcimento dei danni emergenti nella misura in CP_1 cui un CTU nominato darà conto del dovuto, che già allo stato si chiede nella misura non inferiore a quanto sopra rappresentato da parte della Geometra e pari a 7.569,29 Euro per danno Per_1 emergente e spese, oltre al lucro cessante pari a 200,00 Euro al mese, che già ora è pari per 24 mesi (due anni-da Ottobre 2020 a Ottobre 2022) a 4.800,00 Euro, oltre a 200,00 Euro per ogni mese per cui si protrarrà la causa, per un importo complessivo massimo contenibile nello scaglione di causa fino a 26.000,00 Euro.
- In ogni caso, con vittoria di spese (per esborsi e generali pari al 15% sui compensi) e compensi a giustizia relativi l'attività legale che verrà svolta nel presente giudizio in favore della cliente, oltre cp e iva come per legge”;
per parte convenuta:
“Ogni altra istanza ed eccezione reietta, previa ogni opportuna declaratoria di rito e ragione
-Preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità della presente azione, per il mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie.
-Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettarsi la domanda volta a dichiarare tenuto il
convenuto all'esecuzione forzata delle opere di rifacimento della copertura condominiale, CP_1 dal momento che le stesse sono già state deliberate, subordinandole soltanto all'aggiornamento del computo metrico. Rigettarsi la richiesta di rimborso degli asseriti danni derivanti dal recesso anticipato del conduttore dell'immobile di proprietà dell'attrice, poiché non provata in alcun modo. Determinarsi l'entità del danno subito da parte attrice per effetto dei fenomeni di infiltrazione di acqua piovana dalla copertura del fabbricato, tenendo conto però anche del concorso di responsabilità da parte della medesima attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. Con vittoria, o quanto meno compensazione di spese e onorari di causa”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Nel merito, la controversia concerne il danno consistente in infiltrazioni umide nei locali di proprietà esclusiva dell'attore che si affermano provenire dalle parti comuni
-copertura, in particolare il lastrico solare- del convenuto. Parte attrice CP_1 chiede il risarcimento del danno, sotto la specie sia del danno emergente (danni per riparazione) che del lucro cessante (danno per mancata locazione dell'immobile, a destinazione commerciale) e chiede la condanna ad un fare (le riparazioni necessarie), proponendo contestualmente un ricorso per danno temuto.
Il convenuto si è costituito contestando non tanto il fatto -le CP_1 infiltrazioni verificate- quanto essenzialmente un comportamento colposo della danneggiata, che denunciava tardivamente i fatti, oltre alla sussistenza di un nesso causale con i danni lamentati, in particolare che l'inquilino di parte attrice abbia disdetto il contratto per colpa delle infiltrazioni.
2 Quanto, dunque, al rapporto intercorrente tra attore e convenuto, il titolo giuridico è tacitamente individuato nelle rispettive difese dall'art. 2051 C.c..
Lasciando da parte, quindi, per ora gli ulteriori rapporti tra parte convenuta e le chiamate in garanzia, oggetto di prova del giudizio è, anzitutto, se l'evento dannoso lamentato sia avvenuto per effetto della cosa (nella specie le parti comuni dell'immobile) su cui parte convenuta, in qualità di proprietaria, aveva l'obbligo di custodia.
3. Va, anzitutto, premesso, in diritto, quanto segue.
In primo luogo, la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 C.c., é ritenuta di natura presuntiva e viene ricollegata, in giurisprudenza, ai danni intrinseci al dinamismo connaturale alla cosa medesima o prodottisi per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni (Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 1994, n. 1947); detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito ed il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Cass. 9/6/83,
n° 3971; Cass. 23/10/90, n° 10277; Cass. III, 26/5/93, n° 5925, in tema di infiltrazioni di acqua), e la cosa, per guasto od altre cause accidentali, sfugge al controllo del custode;
la presunzione di responsabilità che vi é connessa può inoltre essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, evento che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento dannoso.
4. In ordine alla nozione di caso fortuito, inoltre, va rilevato che esso viene per costante e conforme giurisprudenza inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (Cass. 22/5/82, n° 3134; Cass. n°
10277/90, cit.; Cass. III, 3/12/02, n. 17152; specificamente in materia condominiale,
Cass. II, 22/7/02, n. 10686); pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare gli elementi sui quali si basa la responsabilità presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo,
3 colpa del danneggiato, dotati di impulso causale autonomo: cfr. Cass. 20/1/81, n°
481), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 14/3/83, n° 1897; Cass. civ.,
25/11/88, n° 6340; Cass. S.L., 16/9/98, n. 9247).
Dunque, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l'art. 2051 C.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare un efficace nesso causale fra cosa in custodia e danno (Cass. III,
18 luglio 1977, n. 3211; III, 6/8/97, n. 7276; III, 3/8/01, n. 10687).
È, in particolare, principio noto e consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, che <per il danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno>> (Cassazione civile, n.
3211/77, cit.; Cass. III, 22/7/87, n. 6407; Cass. n. 7276/97, cit.; Cass. n. 10687/01, cit., che parla di “efficace nesso causale”; Cass. III, 13/2/02, n. 2075, in una fattispecie di caduta da una scala mobile); anche se, ovviamente, non occorre fornire la prova diabolica dell'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode (Cass. n.
6407/87, cit.; n. 7276/97, cit.; n. 2075/02, cit.).
5. Se ne ricava che, secondo l'orientamento consolidato, la responsabilità può dirsi sussistente quando sia possibile individuare tre circostanze: il rapporto di custodia in relazione ad una cosa, la verificazione di un danno, la provenienza del danno dalla cosa custodita.
Appare chiaro che i primi due requisiti non sono in discussione nel presente giudizio. Il terzo requisito è costituito dal nesso di causalità tra la cosa ed il danno, per il quale, alla stregua degli principi che regolano l'istituto in oggetto e dall'esame delle risultanze istruttorie, non può dirsi raggiunta la prova.
Infatti, le cause dei danni lamentati, secondo parte attrice derivati dall'infiltrazione umida verificatasi nell'immobile, non sono state accertate;
non è accertato, in altri termini, un nesso causale tra il tipo di condotta addebitabile al e la tipologia di danni subiti dal danneggiato. CP_1
6. Il convenuto infatti, allega che ad ogni segnalazione di parte attrice di CP_1 infiltrazioni nei locali di sua proprietà, ha subito fatto seguito un intervento da parte di un lattoniere incaricato dall'amministratore del;
purtroppo, essendo i CP_1 locali per lungo tempo non occupati, le segnalazioni sono avvenute con grande
4 ritardo, con conseguenze dannose maggiori di quelle di altri locali, ove il problema è stato fatto presente con tempestività; le allegazioni della ricorrente sul punto non sono riscontrate.
Più nel dettaglio, il convenuto allega che: quando parte attrice CP_1 sostiene di aver subito dato notizia all'amministratore, nell'ottobre 2020, dell'infiltrazione che avrebbe provocato il recesso anticipato del conduttore (
[...]
, non fornisce alcuna comunicazione scritta indirizzata all'amministratore al CP_2 fine di conseguire un immediato intervento di un lattoniere;
ed anche la rassicurazione, da parte di di un immediato intervento, è sfornita di Controparte_3 prova, in quanto parte attrice non ha mai informato l'amministratore, sino alla primavera seguente, che nei locali di sua proprietà vi era stato un problema di infiltrazioni. Risulta, però, che, appena venutone a conoscenza -cfr. doc. 6 att.-
l'amministratore ha subito inviato, nel maggio 2021, un lattoniere perché risolvesse le cause del fenomeno. Anche la comunicazione del recesso anticipato da parte del conduttore non reca alcun riferimento a problemi di infiltrazioni.
Sempre dalla documentazione prodotta risulta che, nell'autunno del 2021, parte attrice ha comunicato all'amministratore, con comunicazione email del 15 novembre, che il 6 ottobre il pavimento del suo ufficio era nuovamente bagnato;
il lattoniere, già intervenuto in maggio, veniva fatto intervenire nuovamente nel novembre dello stesso anno, ma dopo più di un mese dalle asserite nuove infiltrazioni.
Anche in ordine al rifiuto del di intervenire sulla copertura, dalla CP_1 documentazione prodotta risulta che in occasione dell'assemblea del 7 luglio 2022 i condomini hanno esaminato i tre preventivi per il rifacimento della copertura, decidendo quindi - con il voto favorevole della stessa parte attrice- di “far aggiornare il computo metrico modificando la guaina, creando una pendenza sulla copertura e valutando l'installazione di pannelli fotovoltaici a servizio delle parti comuni condominiali…”. Pertanto, il motivo del mancato rifacimento immediato della copertura è riconducibile alla volontà dei condomini, che hanno subordinato l'intervento all'aggiornamento del computo metrico.
7. Al riguardo va rilevato che non ricorrono i presupposti per la rimessione della causa in istruttoria richiesta da parte attrice. Con ordinanza in data 11/12/2024 la prova orale non è stata ammessa in quanto “inammissibile e superflua, poiché dedotta su fatti documentali”. La motivazione fa sostanzialmente riferimento al fatto
5 che, a parte i capitoli superflui in quanto documentali, le circostanze, così come dedotte, non sono decisivi, e anche contrastanti con l'evidenza, come nel caso della conferma di una comunicazione e-mail dell'inquilino che dichiara di andarsene senza fare riferimento a infiltrazioni, mentre il capitolo è volto a dimostrare che se ne fosse andato via "anche" per colpa delle infiltrazioni.
Questo tipo di prova orale è inammissibile in quanto, anche se fossero confermate le circostanze dedotte nel capitolo, le stesse resterebbero irrimediabilmente contrastate dalle risultanze documentali.
Alla inammissibilità delle prove orali consegue che la consulenza tecnica d'ufficio richiesta è a sua volta inammissibile in quanto inevitabilmente esplorativa: per giurisprudenza costante e conforme, anche di questo ufficio, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Trib. Modena -Del Borrello- 4/9/2017, n. 1490; Trib. Modena -Pagliani-
12/3/2020, n. 371; Trib. Modena -Pagliani- 4/5/2020, n. 492; Trib. Modena -
Pagliani- 15/6/2020, n. 684; Trib. Modena -Pagliani- 15/6/2020, n. 685; Trib.
Modena -Pagliani- 9/10/2020, n. 1140; Trib. Modena -Pagliani- 20/7/2021, n. 1168;
Trib. Modena -Bagnoli- 18/4/2023, n. 634; Trib. Modena -Bagnoli- 24/10/2023, n.
1787; Trib. Modena -Pagliani- 8/5/2024, n. 868; Trib. Modena -Pagliani- 7/10/2024,
n. 1502; Trib. Modena -Pagliani- 8/11/2024, n. 1638; Trib. Modena -Pagliani-
27/11/2024, n. 1722; tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it).
8. Pertanto, in assenza di altri elementi, ed al netto delle rispettive contrapposte narrazioni delle parti, le risultanze documentali attestano che: la mail di comunicazione di “Rescissione contratto ufficio inviata dal CP_1 conduttore all'attrice il 20/10/2020 non fa alcun riferimento a problemi di infiltrazioni;
il testo è il seguente: <Scrivo la presente mail per comunicarle la mia volontà di rescindere dal contratto di locazione all'ufficio di in via dei CP_1 giacinti 14.Ho provato in precedenza a scrivere nella mail pec ma il messaggio viene bloccato in allegato ciò che mi viene comunicato da sistema>> (doc. n. 5 att.);
6 non risulta che le infiltrazioni siano la “giusta causa” della risoluzione e nemmeno che “la proprietaria rappresentava subito all'amministratore del Condominio la situazione”, come allegato da parte attrice;
parimenti non è provato che l'amministratore del condominio “garantiva un intervento urgente di riparazione del tetto”; la mail del 20/5/2021, inviata da AT AR per conto dell'amministratore all'attrice è del seguente tenore: <con la presente sono ad inoltrarle le foto del ripristino fatto dal lattoniere dopo che abbiamo avuto modo di sentirci Par telefonicamente>> (doc. n. 6 att.); il che fa presumere che l'attrice non abbia mai informato l'amministratore sino a epoca recente rispetto alla risposta e che, quindi, sino alla primavera 2021 l'amministratore non risulta essere stato informato di un problema di infiltrazioni nei locali di parte attrice;
la mail dell'attrice del 15/11/2021 (doc. n. 7 att.) esordisce affermando che il suo ufficio ha subito un'infiltrazione da oltre un anno, e che finalmente è stato inviato un imbianchino a ritinteggiare, dopo di che chiede se sono stati effettuati interventi di riparazione sul tetto dopo il 6 ottobre, allorquando erano presenti varie infiltrazioni umide;
con la mail del 17/11/2021, AT AR per conto dell'amministratore, risponde all'attrice “a stretto giro” (due giorni dopo) allegando le fotografie degli interventi effettuati sulla copertura (doc. n. 8 att.); nella mail del 13/12/2021, AT AR per conto dell'amministratore comunica al legale dell'attrice: <Buon pomeriggio IG. ho provveduto a contattare il Tes_1 lattoniere che era già intervenuto spiegandogli la problematica. Al momento della Par segnalazione ho lasciato nuovamente il numero della IG.ra in modo che possano risolvere il problema in maniera più celere>> (doc. n. 8 att.); su quanto accaduto nella seconda metà di novembre 2021, non vi è chiarezza: parte attrice allega che “Inviava quindi una mail all'amministratore l'odierno studio, per comunicare che purtroppo la situazione non si era risolta e che continuava a piovere dentro e che la signora ancora non poteva ripristinare i danni dei locali e locare l'immobile”, ma di tale mail e, soprattutto, della data di tale nuova segnalazione, non vi è prova;
l'unico riscontro, se così si può dire, è la menzionata mail del 13/12/2021, che tuttavia, più che fare specifico riferimento a nuove segnalazioni di infiltrazioni, attesta la sollecitudine dell'amministrazione condominiale;
del fatto che “ancora pioveva dentro” allegato da parte attrice, non vi
è prova;
7 nella mail del 28/1/2022, AT AR per conto dell'amministratore comunica al legale dell'attrice quanto già si ricavava dai messaggi precedenti, e cioè: Par
<Buongiorno IG. e per p.c. IG.ra Come da vostra richiesta sono ad Tes_1 informarvi che i lavori di copertura sono svolti sia a Maggio 2021 che a Novembre Par 2021 di cui allego un dettaglio fotografico già inviato alla IG.ra via mail il
20/05/2021 e il 17/11/2021. Per quello che riguarda l'assicurazione ho proceduto ad aprire un sinistro con la compagnia dalla quale sto attendendo riscontro. Premetto che molto probabilmente le infiltrazioni sono derivate dalla vetustà della copertura
e pertanto non indennizzabile. In ogni caso sarà il perito dell'assicurazione a valutare in che misura il condominio sara eventualmente rimborsato>> (doc. n. 10 att.); dopo di che, parte attrice allega che “passavano ancora i mesi senza riscontro,
l'assemblea condominiale il 07.07.2022 non aveva approvato i lavori da svolgersi sulla copertura, come da stralcio del verbale che si produce (doc. 11)”; se non che, dal verbale risulta che il punto relativo ai lavori alla copertura condominiale è stato votato da tutti i condomini con la sola astensione del per minima Controparte_4 quota, e, quindi, anche col voto favorevole della stessa attrice, decidendo, come già ricordato sopra al par. 6, di far aggiornare il computo metrico”; è, quindi, smentito quanto allegato da parte attrice, ossia che la stessa abbia “preso atto della decisione del che non deliberava i lavori urgenti”, perché non risulta espresso CP_1 alcun voto contrario;
una settimana dopo -il 15.07.2022 l'amministratore inviava con mail (doc. n. 12 att.) la stima e l'offerta del perito assicurativo (doc. n. 13 att.) relativa il ripristino dei danni interni.
9. In considerazione delle risultanze istruttorie sopra esaminate, non può dirsi provata l'esistenza del nesso causale -cfr. sopra, par.
4- con i danni lamentati, che appaiono imputabili alla condotta di parte attrice piuttosto che a inerzia od omissioni dell'amministrazione condominiale, avendo, anzi, il convenuto fornito la CP_1 prova di avere fatto tutto quanto era tenuto a fare per evitare il danno lamentato dal provvedendo tempestivamente a ogni segnalazione del medesimo. CP_1
La mancata dimostrazione delle carenze nella gestione della cosa comune attribuite da parte attrice al , si traducono in difetto di prova di CP_1 responsabilità del custode della cosa, mentre l'accertata scarsa diligenza di parte attrice integra un comportamento colposo del danneggiato idoneo ad interrompere il
8 nesso eziologico tra la causa del danno, in ragione del principio espresso dall'art. 1227 C.c., in base al quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
precetto normativo che può condurre non solo a diminuire il danno risarcibile, ma anche ad eliminarlo interamente.
D'altra parte, il ragionamento della Difesa di parte attrice volto per dimostrare la responsabilità, è infondato, sviluppandosi come segue: il CP_1 convenuto è responsabile delle parti comuni;
la proprietà esclusiva ha subito danni per infiltrazioni di acqua;
quindi è provato il nesso causale ai sensi dell'art. 2051 C.c.
e l'illecito “è evidente”, perché la convenuta nulla ha provato per sfuggire alla responsabilità di cui all'art. 2051 C.c..
E' evidente, invece, che al descritto paralogismo manca un passaggio essenziale, e cioè proprio quello relativo al nesso causale.
Il ragionamento esposto, in sostanza, afferma che il risponde dei CP_1 danni per un allagamento verificatosi nell'immobile se non fornisce prova liberatoria.
Semplicemente per il rapporto di contiguità tra parti comuni e proprietà esclusiva.
Con uno schema non soltanto semplicistico ma anche monco;
così facendo, più che una presunzione di responsabilità si opera una pura invenzione di responsabilità; non una prova presuntiva, ma una presunzione di prova.
Com'è noto, non è questo il contenuto dell'art. 2051 C.c.; proprio perché, appunto, il danneggiato non è esonerato dal fornire la prova del nesso causale tra la specifica mancanza nell'immobile condominiale e lo specifico evento dannoso.
Infatti, indipendentemente dal fatto che il criterio di attribuzione di responsabilità di cui all'art. 2051 C.c. sia colpevole od oggettiva, nel vigente sistema
è, comunque, presupposto necessario della responsabilità l'aver dato un contributo causale al determinarsi dell'evento; e su questo elemento la norma di cui all'art. 2051
C.c. non pone alcuna presunzione probatoria né alcuna inversione dell'onere.
Altrimenti, non sarebbe mai possibile prova contraria.
La mancanza di prova circa il nesso causale -attribuibile alla condotta del danneggiato- rende superflua ogni ulteriore considerazione ed indagine, essendo detta prova un presupposto indefettibile di ogni richiesta di risarcimento danni.
10. Sulla base delle premesse in fatto e diritto sopra esposte, non ricorrendo i presupposti della responsabilità di parte convenuta, la domanda attorea è infondata e
9 va integralmente respinta, con conseguente condanna alle spese sia nei confronti del convenuto che dei terzi chiamati, le quali si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge la domanda avanzata da verso il Pt_1 [...] con atto ne notific Controparte_1
dichiara tenuta e condanna a rifondere al Pt_1 [...] le spe ssuali che liquid Controparte_1 2921,00 per spese, di cui € 381, per spese, oltre accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il 9/9/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7125/2022 R.G. promossa da
Pt_1
- Attore - rappresentata e difesa dall'Avv. D. Stefani
CONTRO
Controparte_1
-
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. S. Lucchi
in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 10/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 12/7/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino all'1/9/2025 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“- piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove;
- IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
- rimettere la causa in istruttoria e, in particolare, modificare l'ordinanza del 27 marzo 2025 e dell'11 dicembre 2024, consentendo quindi l'ammissione della CTU in materia edilizia al fine di accertare i danni, nonché la condizione di ammaloramento successivamente determinatasi a causa delle ulteriori infiltrazioni, da ultime verificatesi in corso di causa (segnatamente nel novembre 2024 e nel marzo 2025) nell'immobile commerciale, ad uso ufficio, di proprietà della IG.ra , facente Pt_1 parte del in Modena sito in via Dei Giacinti n. 14.3, Controparte_1 come già accertato con perizia di parte Geom. e quantificarne l'ammontare delle Persona_1 spese necessarie, nonché l'ammissione delle prove orali per testi, formulate in sede di memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., e per interrogatorio formale dell'Amministratore del
pro tempore formulate in sede di memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c.. CP_1
- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - disporre/condannare il in fare, cioè a CP_1 riparare immediatamente la copertura del fabbricato per ovviare al pericolo, anche nei termini indicati nel preventivo prodotto in atti in modo da impedire ulteriori infiltrazioni ed il crollo del soffitto dell'immobile ammalorato e che l'intervento venga quindi asseverato come svolto correttamente da parte di un tecnico che lo stesso Giudice vorrà nominare, con addebito dei costi tutti relativi in capo al;
CP_1
- conseguentemente, condannare definitivamente il in fare, nei termini sopra richiesti CP_1 per la fase cautelare;
- conseguentemente, condannare il al risarcimento dei danni emergenti nella misura in CP_1 cui un CTU nominato darà conto del dovuto, che già allo stato si chiede nella misura non inferiore a quanto sopra rappresentato da parte della Geometra e pari a 7.569,29 Euro per danno Per_1 emergente e spese, oltre al lucro cessante pari a 200,00 Euro al mese, che già ora è pari per 24 mesi (due anni-da Ottobre 2020 a Ottobre 2022) a 4.800,00 Euro, oltre a 200,00 Euro per ogni mese per cui si protrarrà la causa, per un importo complessivo massimo contenibile nello scaglione di causa fino a 26.000,00 Euro.
- In ogni caso, con vittoria di spese (per esborsi e generali pari al 15% sui compensi) e compensi a giustizia relativi l'attività legale che verrà svolta nel presente giudizio in favore della cliente, oltre cp e iva come per legge”;
per parte convenuta:
“Ogni altra istanza ed eccezione reietta, previa ogni opportuna declaratoria di rito e ragione
-Preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità della presente azione, per il mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie.
-Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettarsi la domanda volta a dichiarare tenuto il
convenuto all'esecuzione forzata delle opere di rifacimento della copertura condominiale, CP_1 dal momento che le stesse sono già state deliberate, subordinandole soltanto all'aggiornamento del computo metrico. Rigettarsi la richiesta di rimborso degli asseriti danni derivanti dal recesso anticipato del conduttore dell'immobile di proprietà dell'attrice, poiché non provata in alcun modo. Determinarsi l'entità del danno subito da parte attrice per effetto dei fenomeni di infiltrazione di acqua piovana dalla copertura del fabbricato, tenendo conto però anche del concorso di responsabilità da parte della medesima attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. Con vittoria, o quanto meno compensazione di spese e onorari di causa”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Nel merito, la controversia concerne il danno consistente in infiltrazioni umide nei locali di proprietà esclusiva dell'attore che si affermano provenire dalle parti comuni
-copertura, in particolare il lastrico solare- del convenuto. Parte attrice CP_1 chiede il risarcimento del danno, sotto la specie sia del danno emergente (danni per riparazione) che del lucro cessante (danno per mancata locazione dell'immobile, a destinazione commerciale) e chiede la condanna ad un fare (le riparazioni necessarie), proponendo contestualmente un ricorso per danno temuto.
Il convenuto si è costituito contestando non tanto il fatto -le CP_1 infiltrazioni verificate- quanto essenzialmente un comportamento colposo della danneggiata, che denunciava tardivamente i fatti, oltre alla sussistenza di un nesso causale con i danni lamentati, in particolare che l'inquilino di parte attrice abbia disdetto il contratto per colpa delle infiltrazioni.
2 Quanto, dunque, al rapporto intercorrente tra attore e convenuto, il titolo giuridico è tacitamente individuato nelle rispettive difese dall'art. 2051 C.c..
Lasciando da parte, quindi, per ora gli ulteriori rapporti tra parte convenuta e le chiamate in garanzia, oggetto di prova del giudizio è, anzitutto, se l'evento dannoso lamentato sia avvenuto per effetto della cosa (nella specie le parti comuni dell'immobile) su cui parte convenuta, in qualità di proprietaria, aveva l'obbligo di custodia.
3. Va, anzitutto, premesso, in diritto, quanto segue.
In primo luogo, la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 C.c., é ritenuta di natura presuntiva e viene ricollegata, in giurisprudenza, ai danni intrinseci al dinamismo connaturale alla cosa medesima o prodottisi per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni (Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 1994, n. 1947); detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito ed il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Cass. 9/6/83,
n° 3971; Cass. 23/10/90, n° 10277; Cass. III, 26/5/93, n° 5925, in tema di infiltrazioni di acqua), e la cosa, per guasto od altre cause accidentali, sfugge al controllo del custode;
la presunzione di responsabilità che vi é connessa può inoltre essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, evento che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento dannoso.
4. In ordine alla nozione di caso fortuito, inoltre, va rilevato che esso viene per costante e conforme giurisprudenza inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (Cass. 22/5/82, n° 3134; Cass. n°
10277/90, cit.; Cass. III, 3/12/02, n. 17152; specificamente in materia condominiale,
Cass. II, 22/7/02, n. 10686); pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare gli elementi sui quali si basa la responsabilità presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo,
3 colpa del danneggiato, dotati di impulso causale autonomo: cfr. Cass. 20/1/81, n°
481), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 14/3/83, n° 1897; Cass. civ.,
25/11/88, n° 6340; Cass. S.L., 16/9/98, n. 9247).
Dunque, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l'art. 2051 C.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare un efficace nesso causale fra cosa in custodia e danno (Cass. III,
18 luglio 1977, n. 3211; III, 6/8/97, n. 7276; III, 3/8/01, n. 10687).
È, in particolare, principio noto e consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, che <per il danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno>> (Cassazione civile, n.
3211/77, cit.; Cass. III, 22/7/87, n. 6407; Cass. n. 7276/97, cit.; Cass. n. 10687/01, cit., che parla di “efficace nesso causale”; Cass. III, 13/2/02, n. 2075, in una fattispecie di caduta da una scala mobile); anche se, ovviamente, non occorre fornire la prova diabolica dell'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode (Cass. n.
6407/87, cit.; n. 7276/97, cit.; n. 2075/02, cit.).
5. Se ne ricava che, secondo l'orientamento consolidato, la responsabilità può dirsi sussistente quando sia possibile individuare tre circostanze: il rapporto di custodia in relazione ad una cosa, la verificazione di un danno, la provenienza del danno dalla cosa custodita.
Appare chiaro che i primi due requisiti non sono in discussione nel presente giudizio. Il terzo requisito è costituito dal nesso di causalità tra la cosa ed il danno, per il quale, alla stregua degli principi che regolano l'istituto in oggetto e dall'esame delle risultanze istruttorie, non può dirsi raggiunta la prova.
Infatti, le cause dei danni lamentati, secondo parte attrice derivati dall'infiltrazione umida verificatasi nell'immobile, non sono state accertate;
non è accertato, in altri termini, un nesso causale tra il tipo di condotta addebitabile al e la tipologia di danni subiti dal danneggiato. CP_1
6. Il convenuto infatti, allega che ad ogni segnalazione di parte attrice di CP_1 infiltrazioni nei locali di sua proprietà, ha subito fatto seguito un intervento da parte di un lattoniere incaricato dall'amministratore del;
purtroppo, essendo i CP_1 locali per lungo tempo non occupati, le segnalazioni sono avvenute con grande
4 ritardo, con conseguenze dannose maggiori di quelle di altri locali, ove il problema è stato fatto presente con tempestività; le allegazioni della ricorrente sul punto non sono riscontrate.
Più nel dettaglio, il convenuto allega che: quando parte attrice CP_1 sostiene di aver subito dato notizia all'amministratore, nell'ottobre 2020, dell'infiltrazione che avrebbe provocato il recesso anticipato del conduttore (
[...]
, non fornisce alcuna comunicazione scritta indirizzata all'amministratore al CP_2 fine di conseguire un immediato intervento di un lattoniere;
ed anche la rassicurazione, da parte di di un immediato intervento, è sfornita di Controparte_3 prova, in quanto parte attrice non ha mai informato l'amministratore, sino alla primavera seguente, che nei locali di sua proprietà vi era stato un problema di infiltrazioni. Risulta, però, che, appena venutone a conoscenza -cfr. doc. 6 att.-
l'amministratore ha subito inviato, nel maggio 2021, un lattoniere perché risolvesse le cause del fenomeno. Anche la comunicazione del recesso anticipato da parte del conduttore non reca alcun riferimento a problemi di infiltrazioni.
Sempre dalla documentazione prodotta risulta che, nell'autunno del 2021, parte attrice ha comunicato all'amministratore, con comunicazione email del 15 novembre, che il 6 ottobre il pavimento del suo ufficio era nuovamente bagnato;
il lattoniere, già intervenuto in maggio, veniva fatto intervenire nuovamente nel novembre dello stesso anno, ma dopo più di un mese dalle asserite nuove infiltrazioni.
Anche in ordine al rifiuto del di intervenire sulla copertura, dalla CP_1 documentazione prodotta risulta che in occasione dell'assemblea del 7 luglio 2022 i condomini hanno esaminato i tre preventivi per il rifacimento della copertura, decidendo quindi - con il voto favorevole della stessa parte attrice- di “far aggiornare il computo metrico modificando la guaina, creando una pendenza sulla copertura e valutando l'installazione di pannelli fotovoltaici a servizio delle parti comuni condominiali…”. Pertanto, il motivo del mancato rifacimento immediato della copertura è riconducibile alla volontà dei condomini, che hanno subordinato l'intervento all'aggiornamento del computo metrico.
7. Al riguardo va rilevato che non ricorrono i presupposti per la rimessione della causa in istruttoria richiesta da parte attrice. Con ordinanza in data 11/12/2024 la prova orale non è stata ammessa in quanto “inammissibile e superflua, poiché dedotta su fatti documentali”. La motivazione fa sostanzialmente riferimento al fatto
5 che, a parte i capitoli superflui in quanto documentali, le circostanze, così come dedotte, non sono decisivi, e anche contrastanti con l'evidenza, come nel caso della conferma di una comunicazione e-mail dell'inquilino che dichiara di andarsene senza fare riferimento a infiltrazioni, mentre il capitolo è volto a dimostrare che se ne fosse andato via "anche" per colpa delle infiltrazioni.
Questo tipo di prova orale è inammissibile in quanto, anche se fossero confermate le circostanze dedotte nel capitolo, le stesse resterebbero irrimediabilmente contrastate dalle risultanze documentali.
Alla inammissibilità delle prove orali consegue che la consulenza tecnica d'ufficio richiesta è a sua volta inammissibile in quanto inevitabilmente esplorativa: per giurisprudenza costante e conforme, anche di questo ufficio, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Trib. Modena -Del Borrello- 4/9/2017, n. 1490; Trib. Modena -Pagliani-
12/3/2020, n. 371; Trib. Modena -Pagliani- 4/5/2020, n. 492; Trib. Modena -
Pagliani- 15/6/2020, n. 684; Trib. Modena -Pagliani- 15/6/2020, n. 685; Trib.
Modena -Pagliani- 9/10/2020, n. 1140; Trib. Modena -Pagliani- 20/7/2021, n. 1168;
Trib. Modena -Bagnoli- 18/4/2023, n. 634; Trib. Modena -Bagnoli- 24/10/2023, n.
1787; Trib. Modena -Pagliani- 8/5/2024, n. 868; Trib. Modena -Pagliani- 7/10/2024,
n. 1502; Trib. Modena -Pagliani- 8/11/2024, n. 1638; Trib. Modena -Pagliani-
27/11/2024, n. 1722; tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it).
8. Pertanto, in assenza di altri elementi, ed al netto delle rispettive contrapposte narrazioni delle parti, le risultanze documentali attestano che: la mail di comunicazione di “Rescissione contratto ufficio inviata dal CP_1 conduttore all'attrice il 20/10/2020 non fa alcun riferimento a problemi di infiltrazioni;
il testo è il seguente: <Scrivo la presente mail per comunicarle la mia volontà di rescindere dal contratto di locazione all'ufficio di in via dei CP_1 giacinti 14.Ho provato in precedenza a scrivere nella mail pec ma il messaggio viene bloccato in allegato ciò che mi viene comunicato da sistema>> (doc. n. 5 att.);
6 non risulta che le infiltrazioni siano la “giusta causa” della risoluzione e nemmeno che “la proprietaria rappresentava subito all'amministratore del Condominio la situazione”, come allegato da parte attrice;
parimenti non è provato che l'amministratore del condominio “garantiva un intervento urgente di riparazione del tetto”; la mail del 20/5/2021, inviata da AT AR per conto dell'amministratore all'attrice è del seguente tenore: <con la presente sono ad inoltrarle le foto del ripristino fatto dal lattoniere dopo che abbiamo avuto modo di sentirci Par telefonicamente>> (doc. n. 6 att.); il che fa presumere che l'attrice non abbia mai informato l'amministratore sino a epoca recente rispetto alla risposta e che, quindi, sino alla primavera 2021 l'amministratore non risulta essere stato informato di un problema di infiltrazioni nei locali di parte attrice;
la mail dell'attrice del 15/11/2021 (doc. n. 7 att.) esordisce affermando che il suo ufficio ha subito un'infiltrazione da oltre un anno, e che finalmente è stato inviato un imbianchino a ritinteggiare, dopo di che chiede se sono stati effettuati interventi di riparazione sul tetto dopo il 6 ottobre, allorquando erano presenti varie infiltrazioni umide;
con la mail del 17/11/2021, AT AR per conto dell'amministratore, risponde all'attrice “a stretto giro” (due giorni dopo) allegando le fotografie degli interventi effettuati sulla copertura (doc. n. 8 att.); nella mail del 13/12/2021, AT AR per conto dell'amministratore comunica al legale dell'attrice: <Buon pomeriggio IG. ho provveduto a contattare il Tes_1 lattoniere che era già intervenuto spiegandogli la problematica. Al momento della Par segnalazione ho lasciato nuovamente il numero della IG.ra in modo che possano risolvere il problema in maniera più celere>> (doc. n. 8 att.); su quanto accaduto nella seconda metà di novembre 2021, non vi è chiarezza: parte attrice allega che “Inviava quindi una mail all'amministratore l'odierno studio, per comunicare che purtroppo la situazione non si era risolta e che continuava a piovere dentro e che la signora ancora non poteva ripristinare i danni dei locali e locare l'immobile”, ma di tale mail e, soprattutto, della data di tale nuova segnalazione, non vi è prova;
l'unico riscontro, se così si può dire, è la menzionata mail del 13/12/2021, che tuttavia, più che fare specifico riferimento a nuove segnalazioni di infiltrazioni, attesta la sollecitudine dell'amministrazione condominiale;
del fatto che “ancora pioveva dentro” allegato da parte attrice, non vi
è prova;
7 nella mail del 28/1/2022, AT AR per conto dell'amministratore comunica al legale dell'attrice quanto già si ricavava dai messaggi precedenti, e cioè: Par
<Buongiorno IG. e per p.c. IG.ra Come da vostra richiesta sono ad Tes_1 informarvi che i lavori di copertura sono svolti sia a Maggio 2021 che a Novembre Par 2021 di cui allego un dettaglio fotografico già inviato alla IG.ra via mail il
20/05/2021 e il 17/11/2021. Per quello che riguarda l'assicurazione ho proceduto ad aprire un sinistro con la compagnia dalla quale sto attendendo riscontro. Premetto che molto probabilmente le infiltrazioni sono derivate dalla vetustà della copertura
e pertanto non indennizzabile. In ogni caso sarà il perito dell'assicurazione a valutare in che misura il condominio sara eventualmente rimborsato>> (doc. n. 10 att.); dopo di che, parte attrice allega che “passavano ancora i mesi senza riscontro,
l'assemblea condominiale il 07.07.2022 non aveva approvato i lavori da svolgersi sulla copertura, come da stralcio del verbale che si produce (doc. 11)”; se non che, dal verbale risulta che il punto relativo ai lavori alla copertura condominiale è stato votato da tutti i condomini con la sola astensione del per minima Controparte_4 quota, e, quindi, anche col voto favorevole della stessa attrice, decidendo, come già ricordato sopra al par. 6, di far aggiornare il computo metrico”; è, quindi, smentito quanto allegato da parte attrice, ossia che la stessa abbia “preso atto della decisione del che non deliberava i lavori urgenti”, perché non risulta espresso CP_1 alcun voto contrario;
una settimana dopo -il 15.07.2022 l'amministratore inviava con mail (doc. n. 12 att.) la stima e l'offerta del perito assicurativo (doc. n. 13 att.) relativa il ripristino dei danni interni.
9. In considerazione delle risultanze istruttorie sopra esaminate, non può dirsi provata l'esistenza del nesso causale -cfr. sopra, par.
4- con i danni lamentati, che appaiono imputabili alla condotta di parte attrice piuttosto che a inerzia od omissioni dell'amministrazione condominiale, avendo, anzi, il convenuto fornito la CP_1 prova di avere fatto tutto quanto era tenuto a fare per evitare il danno lamentato dal provvedendo tempestivamente a ogni segnalazione del medesimo. CP_1
La mancata dimostrazione delle carenze nella gestione della cosa comune attribuite da parte attrice al , si traducono in difetto di prova di CP_1 responsabilità del custode della cosa, mentre l'accertata scarsa diligenza di parte attrice integra un comportamento colposo del danneggiato idoneo ad interrompere il
8 nesso eziologico tra la causa del danno, in ragione del principio espresso dall'art. 1227 C.c., in base al quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
precetto normativo che può condurre non solo a diminuire il danno risarcibile, ma anche ad eliminarlo interamente.
D'altra parte, il ragionamento della Difesa di parte attrice volto per dimostrare la responsabilità, è infondato, sviluppandosi come segue: il CP_1 convenuto è responsabile delle parti comuni;
la proprietà esclusiva ha subito danni per infiltrazioni di acqua;
quindi è provato il nesso causale ai sensi dell'art. 2051 C.c.
e l'illecito “è evidente”, perché la convenuta nulla ha provato per sfuggire alla responsabilità di cui all'art. 2051 C.c..
E' evidente, invece, che al descritto paralogismo manca un passaggio essenziale, e cioè proprio quello relativo al nesso causale.
Il ragionamento esposto, in sostanza, afferma che il risponde dei CP_1 danni per un allagamento verificatosi nell'immobile se non fornisce prova liberatoria.
Semplicemente per il rapporto di contiguità tra parti comuni e proprietà esclusiva.
Con uno schema non soltanto semplicistico ma anche monco;
così facendo, più che una presunzione di responsabilità si opera una pura invenzione di responsabilità; non una prova presuntiva, ma una presunzione di prova.
Com'è noto, non è questo il contenuto dell'art. 2051 C.c.; proprio perché, appunto, il danneggiato non è esonerato dal fornire la prova del nesso causale tra la specifica mancanza nell'immobile condominiale e lo specifico evento dannoso.
Infatti, indipendentemente dal fatto che il criterio di attribuzione di responsabilità di cui all'art. 2051 C.c. sia colpevole od oggettiva, nel vigente sistema
è, comunque, presupposto necessario della responsabilità l'aver dato un contributo causale al determinarsi dell'evento; e su questo elemento la norma di cui all'art. 2051
C.c. non pone alcuna presunzione probatoria né alcuna inversione dell'onere.
Altrimenti, non sarebbe mai possibile prova contraria.
La mancanza di prova circa il nesso causale -attribuibile alla condotta del danneggiato- rende superflua ogni ulteriore considerazione ed indagine, essendo detta prova un presupposto indefettibile di ogni richiesta di risarcimento danni.
10. Sulla base delle premesse in fatto e diritto sopra esposte, non ricorrendo i presupposti della responsabilità di parte convenuta, la domanda attorea è infondata e
9 va integralmente respinta, con conseguente condanna alle spese sia nei confronti del convenuto che dei terzi chiamati, le quali si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge la domanda avanzata da verso il Pt_1 [...] con atto ne notific Controparte_1
dichiara tenuta e condanna a rifondere al Pt_1 [...] le spe ssuali che liquid Controparte_1 2921,00 per spese, di cui € 381, per spese, oltre accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il 9/9/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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