Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame - confermando il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal Pubblico Ministero - ritiene sussistente il "fumus" del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. (interferenze illecite nella vita privata) nel caso in cui l'apprensione fraudolenta di immagini visive e la loro catalogazione su supporto magnetico avvenga mediante microcamera collocata sull'androne di accesso ai garages condominiali, considerato che quest'ultimo rientra nel novero delle appartenenze di cui all'art. 614 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Le scale e l’androne del condominio rientrano nel domicilio?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2004, n. 16189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16189 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/10/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1491
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 18397/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AU N. IL 18/08/1973;
avverso ORDINANZA del 14/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di MACERATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIZZUTI GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar (inammissibilità del ricorso);
visto il dif. Dr. CRISTALLINI Alberto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 14.4.2004 il tribunale del riesame di Macerata, in sede di appello, confermava il provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dal p.m. presso il medesimo tribunale in data 27.3.2004 nei confronti di ER UR, indagato per il reato di cui all'art. 615 bis c.p.. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame di Macerata il ER proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione.
Il ER chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata, deducendo violazione di legge (artt. 615 bis, 614 c.p., 50 co. 1 c.p.p.). Invero, (1) il luogo ove sarebbe stata posizionata la microcamera, con cui sarebbero state carpite le immagini della persona offesa querelante (androne comune dei garages condominiali), non sarebbe assimilabile ad alcuno dei luoghi di privata dimora indicati nell'art. 614 c.p., richiamato dall'art. 615 bis c.p.. Inoltre, (2) nella specie, sarebbe esclusa la sussistenza del dolo. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il tribunale del riesame ha correttamente annoverato nella nozione di "appartenenze" di cui all'art. 614 c.p. l'androne di accesso ai diversi locali di autorimessa in esclusiva proprietà dei diversi condomini.
È irrilevante che detta androne sia di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione dell'intruso da quel luogo a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni.
D'altra parte, la apprensione fraudolenta di immagini visive e la loro catalogazione su supporto magnetico (videocassette) non può essere ritenuta ricompressa nell'esercizio del diritto di comproprietà, sia perché tale condotta è comunque prevista come reato, sia perché le riprese non sono dirette esclusivamente al soggetto che effettua le riprese medesime, sia perché alla fattispecie non è applicabile la disciplina per le riprese lecite, stante la mancanza di qualsivoglia motivo giustificante (sicurezza privata e pubblica, ordine pubblico, ecc).
Il secondo motivo, pur essendo deducibile, non risulta essere stato dedotto con i motivi d'appello.
In ogni caso, le modalità del fatto sono compatibili con l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 615 bis c.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005