Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2001, n. 35947
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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La tutela di cui all'art. 615-bis cod. pen.(Interferenze illecite nella vita privata) non è estensibile allo stabilimento industriale in cui l'imprenditore si rechi saltuariamente per svolgere le funzioni di direzione e di controllo che gli competono in quanto detto luogo non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p. i quali presuppongono un soggiorno, sia pur breve, ma di una certa durata. Con la conseguenza che ove manchi nel luogo in considerazione un minimo grado di stabilità, tale da far ritenere ragionevolmente apprezzabile l'esplicazione di vita privata che in esso si svolge, si è fuori dall'ambito della tutela accordata dall'art. 615- bis c.p.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2001, n. 35947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35947
Data del deposito : 4 giugno 2001

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