Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
La tutela di cui all'art. 615-bis cod. pen.(Interferenze illecite nella vita privata) non è estensibile allo stabilimento industriale in cui l'imprenditore si rechi saltuariamente per svolgere le funzioni di direzione e di controllo che gli competono in quanto detto luogo non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p. i quali presuppongono un soggiorno, sia pur breve, ma di una certa durata. Con la conseguenza che ove manchi nel luogo in considerazione un minimo grado di stabilità, tale da far ritenere ragionevolmente apprezzabile l'esplicazione di vita privata che in esso si svolge, si è fuori dall'ambito della tutela accordata dall'art. 615- bis c.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2001, n. 35947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35947 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO MARRONE - Presidente - del 04/06/2001
Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - N. 3417
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 37430/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17.5.2000 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia,
avverso la sentenza emessa il 13/21.4.2000 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento a carico di IN ES, nata a [...] il [...].
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO ES era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, del reato di cui all'art. 615 bis c.p., con l'addebito di avere effettuato - in concorso con persona rimasta ignota - riprese filmate dell'attività e dell'azienda di Tosi Marino, sita in Rovigo......
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale dichiarava, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sul rilievo che la formulazione dell'art. 615 bis non ricomprendeva le illecite interferenze in luoghi diversi dalla privata dimora, quale appunto lo stabilimento aziendale. Avverso tale pronuncia il P.G. di Venezia propone ricorso per cassazione, affidandolo a due distinti motivi, in parte motiva specificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il P.G. ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 173 lett. b) c.p.p. sul rilievo che l'art. 469 c.p.p. consentiva il proscioglimento predibattimentale soltanto per i casi per i casi di improcedibilità e di estinzione del reato, riservando al dibattimento l'assoluzione per motivi di merito. D'altronde, la ragione di nullità era conseguente all'opposizione espressa dal P.M. alla richiesta declaratoria, potendo l'ufficio dell'accusa aspettarsi dall'istruttoria dibattimentale prove ulteriori o modifiche dell'imputazione, e siffatta opposizione impediva al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento.
La doglianza è priva di fondamento. Non è esatto, infatti, il riferimento alla norma di cui all'art. 469 c.p.p., che - come è risaputo - riguarda la fase predibattimentale consentendo l'instaurazione di un procedimento in camera di consiglio di definizione anticipata del giudizio, a condizione che ricorrano i due presupposti che non sia applicabile l'art. 129 comma secondo, c.p.p. (e cioè l'ipotesi della causa di estinzione sulla quale debba eventualmente prevalere il proscioglimento nel merito) e che non sia necessario procedere a dibattimento per accertare l'applicabilità della causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione.
Nel caso di specie, invece, il giudizio era giunto alla fase dibattimentale, nella quale, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, la difesa dell'imputata aveva preliminarmente proposto istanza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sul rilievo che la fattispecie dedotta in giudizio non era riconducibile alla norma incriminatrice contestata. Aderendo a tale richiesta, nonostante l'opposizione del P.M. e della parte civile, il Tribunale ha emesso pronuncia di non doversi procedere con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, esercitando dunque il potere che la legge gli conferisce ai fini dell'immediato rilievo d'ufficio dell'esistenza di una delle previste cause di non punibilità.
2. - Il secondo motivo, gradatamente dedotto, attiene al merito della pronuncia reputando parte ricorrente che la fattispecie oggetto di giudizio, consistente nell'effettuazione di riprese filmate nella sede di un'impresa sia riconducibile all'ipotesi normativa dell'art.615 bis c.p. sul riflesso che anche la sede dell'impresa - come luogo in cui si svolgono la vita dell'imprenditore ed i suoi rapporti commercialì - sia da considerare luogo di privata dimora, secondo uno specifico orientamento di legittimità (cfr. Cass., sez. 4, 28.4.1995, n. 9016). Il rilievo è infondato.
Il caso di specie riguardava, infatti, non già la sede dell'impresa, che, per pacifica affermazione giurisprudenziale, rientra nella nozione di luogo di privata dimora, ma lo stabilimento industriale (e, precisamente, lo stabilimento di stoccaggio di fanghi). Orbene, reputa la Corte che sia giuridicamente ineccepibile l'interpretazione del giudice di merito che ritiene non estensibile allo stabilimento industriale l'ambito di tutela predisposta. dall'art. 615 bis c.p. Ed intero, il delitto di illecite interferenze nella vita privata in esso previsto è inteso primariamente a tutelare la sfera giuridica del domicilio, come è fatto palese, d'altronde, dall'inserimento sistematico tra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio, di cui alla sezione quarta del libro secondo del codice penale. La ratio della norma incriminatrice è,
dunque, quella di salvaguardare la libertà domestica assicurando che la sfera ambientale in cui si svolge resti al riparo da qualsiasi intromissione altrui - realizzata mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora atti a captare notizie o immagini attinenti alla vita priva - che possa attentare alla pace, alla tranquillità ed alla sicurezza di quell'ambito di riservatezza in cui si esplica la personalità. È, dunque, evidente che la norma richiede un duplice presupposto fattuale, rappresentato dall'interferenza realizzata con le previste apparecchiature e l'attinenza delle notizie od immagini - così indebitamente captate - alla vita privata che si svolga in uno dei luoghi indicati nell'art. 614 c.p. Tale duplice presupposto non ricorreva, però, nel caso di specie, in quanto, lo stabilimento industriale non può considerarsi luogo di privata dimora o, comunque, luogo naturalmente deputato allo svolgimento di un'apprezzabile margine di vita privata, significativamente rilevante ai fini dell'applicazione della norma. Ed invero, la nozione di luogo di privata dimora, che rileva ai fini della configurazione del reato in questione, postula un soggiorno, sia pur breve, ma di una certa durata, di talché ove manchi un minimo grado di stabilità, tale da far ritenere ragionevolmente apprezzabile l'esplicazione di vita privata che in esso si svolge, si è fuori del concetto di domicilio nell'accezione penalistica del termine. L'estensione della tutela anche agli ambienti di lavori nei quali l'imprenditore si reca saltuariamente per svolgere le funzioni di direzione e di controllo che gli competono non sarebbe rispettosa della ratio della norma e dei limiti spaziali con i quali - pur se discutibilmente - è stata concepita.
L'interpretazione del giudice di merito appare, dunque, giuridicamente corretta, sicché il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2001