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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4389/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Franco, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/09/2022, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 000202360, notificata il 19/09/2022, con la quale l' ha intimato il pagamento CP_2 di un importo complessivo di € 27.500,00, quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2013, della società Ristorazione di NA AN IO & C. snc.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per indeterminatezza, per vizi di notifica, in quanto gli atti di accertamento non risultano notificati al ricorrente, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme da parte dell' , nonché l'errata determinazione della sanzione;
ha CP_2 dedotto di essere stato dichiarato fallito con sentenza n. 23/2015 emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento R.G.F. n. 22/2015.
Costituitosi in giudizio l' , ha precisato di aver rettificato l'ordinanza ingiunzione opposta, in CP_2 esito alla sopravvenuta disposizione legislativa di cui all'art. 23 D.L. 48/2023 e di aver chiesto a parte ricorrente di precisare se intendesse pagare la sanzione nell'importo rettificato nei tempi e modi indicati, ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, poiché
l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento è immune da vizi, avendo CP_2
l' emesso e motivato tale atto in conformità alla disciplina legale;
ha dedotto che l'ordinanza CP_1 ingiunzione è stata notificata correttamente al ricorrente, come si evince dalla documentazione depositata in atti ed ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di nullità per violazione dell'art. 2 l.
463/83.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte. CP_ 1. Si dà atto che l' con riguardo all'ordinanza ingiunzione opposta, ha provveduto alla rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48. Non risulta che parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione, vi abbia aderito effettuando il pagamento della sanzione così come rideterminata.
2. Con riferimento all'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione, deve evidenziarsi che l' non ha prodotto agli atti la prova della notifica degli atti prot. N. CP_2
.2501.26/07/20170099016 del 3/08/2017 e prot. N. .2501.26/07/20170099017 del CP_2 CP_2
3/10/2017. Non risulta, dunque, prova della correttezza del procedimento seguito dall' , eccetto CP_2 che per la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, che lo stesso ricorrente afferma di aver ricevuto in data 19/09/2022 (data che coincide con quella di avvenuta notifica riportata nel provvedimento di rideterminazione della somma ingiunta).
3. In via assorbente, relativamente all'ordinanza ingiunzione opposta, deve essere dichiarata la prescrizione perché non risulta prova delle notifiche, non avendo l'istituto resistente prodotto alcun CP_ documento che le attesti. L' infatti, ha depositato documenti riferibili ad altra ditta, la “Elle Elle di La EG ON & c. s.a.s”, estranea al ricorrente;
gli atti di accertamento allegati sono il prot.
N. .2501.03/03/2017.0036558 e il prot. N. .2501.03/03/2017.0036557, riferibili, lo si CP_2 CP_2 ribadisce, ad altra ditta estranea al ricorrente, mentre l' non ha prodotto, come invece avrebbe CP_2 dovuto, la prova della notifica degli atti prot. N. .2501.26/07/20170099016 del 3/08/2017 e prot. CP_2
N. .2501.26/07/20170099017 del 3/10/2017. CP_2
Pertanto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione. Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore, il 6/02/2016, del D.lgs. n. 8 del 15/01/2016, che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, “degradandolo” ad illecito amministrativo. Il termine di prescrizione, pertanto, iniziato a decorrere il 6/02/2016 non è stato interrotto, non risultando prova della notifica dell'avviso di accertamento, ed essendo la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta solo il 19/09/2022. L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n.
27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione” (129 giorni). È poi intervenuta un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per
311 giorni. Ne consegue che, tenuto conto della mancata prova dell'interruzione della prescrizione con la notifica dell'avviso di accertamento, all'atto della notifica dei provvedimenti oggetto del presente giudizio, perfezionatasi il 19/09/2022, il termine quinquennale era compiuto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 000202360, notificata in data 19/09/2022; CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.303,70, per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Franco, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/09/2022, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 000202360, notificata il 19/09/2022, con la quale l' ha intimato il pagamento CP_2 di un importo complessivo di € 27.500,00, quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2013, della società Ristorazione di NA AN IO & C. snc.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per indeterminatezza, per vizi di notifica, in quanto gli atti di accertamento non risultano notificati al ricorrente, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme da parte dell' , nonché l'errata determinazione della sanzione;
ha CP_2 dedotto di essere stato dichiarato fallito con sentenza n. 23/2015 emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento R.G.F. n. 22/2015.
Costituitosi in giudizio l' , ha precisato di aver rettificato l'ordinanza ingiunzione opposta, in CP_2 esito alla sopravvenuta disposizione legislativa di cui all'art. 23 D.L. 48/2023 e di aver chiesto a parte ricorrente di precisare se intendesse pagare la sanzione nell'importo rettificato nei tempi e modi indicati, ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, poiché
l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento è immune da vizi, avendo CP_2
l' emesso e motivato tale atto in conformità alla disciplina legale;
ha dedotto che l'ordinanza CP_1 ingiunzione è stata notificata correttamente al ricorrente, come si evince dalla documentazione depositata in atti ed ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di nullità per violazione dell'art. 2 l.
463/83.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte. CP_ 1. Si dà atto che l' con riguardo all'ordinanza ingiunzione opposta, ha provveduto alla rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48. Non risulta che parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione, vi abbia aderito effettuando il pagamento della sanzione così come rideterminata.
2. Con riferimento all'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione, deve evidenziarsi che l' non ha prodotto agli atti la prova della notifica degli atti prot. N. CP_2
.2501.26/07/20170099016 del 3/08/2017 e prot. N. .2501.26/07/20170099017 del CP_2 CP_2
3/10/2017. Non risulta, dunque, prova della correttezza del procedimento seguito dall' , eccetto CP_2 che per la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, che lo stesso ricorrente afferma di aver ricevuto in data 19/09/2022 (data che coincide con quella di avvenuta notifica riportata nel provvedimento di rideterminazione della somma ingiunta).
3. In via assorbente, relativamente all'ordinanza ingiunzione opposta, deve essere dichiarata la prescrizione perché non risulta prova delle notifiche, non avendo l'istituto resistente prodotto alcun CP_ documento che le attesti. L' infatti, ha depositato documenti riferibili ad altra ditta, la “Elle Elle di La EG ON & c. s.a.s”, estranea al ricorrente;
gli atti di accertamento allegati sono il prot.
N. .2501.03/03/2017.0036558 e il prot. N. .2501.03/03/2017.0036557, riferibili, lo si CP_2 CP_2 ribadisce, ad altra ditta estranea al ricorrente, mentre l' non ha prodotto, come invece avrebbe CP_2 dovuto, la prova della notifica degli atti prot. N. .2501.26/07/20170099016 del 3/08/2017 e prot. CP_2
N. .2501.26/07/20170099017 del 3/10/2017. CP_2
Pertanto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione. Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore, il 6/02/2016, del D.lgs. n. 8 del 15/01/2016, che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, “degradandolo” ad illecito amministrativo. Il termine di prescrizione, pertanto, iniziato a decorrere il 6/02/2016 non è stato interrotto, non risultando prova della notifica dell'avviso di accertamento, ed essendo la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta solo il 19/09/2022. L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n.
27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione” (129 giorni). È poi intervenuta un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per
311 giorni. Ne consegue che, tenuto conto della mancata prova dell'interruzione della prescrizione con la notifica dell'avviso di accertamento, all'atto della notifica dei provvedimenti oggetto del presente giudizio, perfezionatasi il 19/09/2022, il termine quinquennale era compiuto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 000202360, notificata in data 19/09/2022; CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.303,70, per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021