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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11695/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11695/2024
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per + 1 l'avv. ZAGLI LEONARDO il quale si riporta ai propri atti Parte_1 insistendo per l'accoglimento della domanda
Per l'avv. CERBAI EMILIANO il quale si riporta Parte_2 agli atti richiamando le conclusioni ivi rassegnate anche in via istruttoria.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 cpc dandone lettura alle ore
18.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 11695/2024, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore Sig. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Zagli e dall'Avv. Parte_4
EA LI
-ricorrente contro
in persona del Direttore pro-tempore Controparte_1
Dott. , rappresentato e difeso dai propri funzionari delegati Dott. Emiliano Controparte_2
Cerbai, Dott. e Dott.ssa Antonella Panebianco, come da delega in atti, Controparte_3
- resistente
Oggetto: opposizione ordinanza – ingiunzione n. 253/2024 emessa dall'Ispettorato del Lavoro dell'area metropolitana di Firenze
Conclusioni: per come rassegnate in data odierna a verbale dai procuratori delle parti
pagina 2 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il Sig. , in proprio, e la in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_3 pro-tempore Sig. , hanno proposto opposizione avverso l'Ordinanza-ingiunzione n.253 del Parte_4
23.07.2024 (prot. nn.38081-38087 del 17.09.2024) emessa dall' Controparte_1
, a mezzo della quale era stato ingiunto al Sig. , in qualità di trasgressore
[...] Parte_1 corresponsabile, ed alla nella sua veste di obbligato in solido, il pagamento della Parte_3 somma di € 4.797,84 – a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica – per aver violato la disposizione di legge di cui all'art.3, commi III° e III°quater, D.l. n.12/02, convertito con modificazioni dalla L. n.73/02, come sostituito dall'art.22, comma I°, D.Lgs. n.151/15, per aver occupato irregolarmente il lavoratore , sprovvisto di regolare permesso di Persona_1 soggiorno, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore.
Gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità dell'Ordinanza-ingiunzione per intervenuta estinzione dell'obbligazione stante l'intervenuto pagamento della sanzione da parte della quale Parte_3 coobbligata in solido.
Nel costituirsi in giudizio l' ha integralmente contestato in fatto ed in Controparte_4 diritto le prospettazioni del ricorrente ed ha istato per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza volta alla sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti risultando inconferente la prova testimoniale richiesta dall' . Parte_2
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite a verbale e nelle autorizzate note conclusionali.
In diritto
In via preliminare, occorre precisare che nell'odierno giudizio, avente ad oggetto un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione è l'Amministrazione opposta ad assumere il ruolo di attrice sostanziale e ad avere, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tutti gli clementi necessari per l'applicazione della sanzione. Sul punto, ex multis, giova richiamare Cass., Sez. I, 7.3.2007, n. 5277, secondo cui: “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la
pagina 3 di 7 violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dèi fatti impeditivi o estintivi”1.
Ciò in quanto è pacifico l'approdo ermeneutico secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine all'effettiva sussistenza circa le irregolarità rimproverate nei confronti della parte datoriale è posto a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale.
Tanto premesso, nel caso in esame non è in contestazione la sussistenza materiale dell'illecito accertato e cioè che in data 11.04.2023 il sig. , sprovvisto di valido permesso di Persona_1 soggiorno, sia stato occupato irregolarmente presso la sede della società.
Difatti, in data 11.04.2023 gli Ispettori del Lavoro dell'allora di Parte_2 Parte_2
e dell' – Sede di effettuavano un accesso ispettivo presso la sede legale ed CP_1 CP_5 CP_1 operativa della rinvenendo n.5 lavoratori presenti di cui uno, precisamente il Sig. Parte_3
Con
, risultava non essere regolarmente assunto (vedi doc. n.9 ). Persona_1
A seguito di ulteriori accertamenti venivano redatti due distinti verbali unici di accertamento e notificazione dell'I.T.L.- Firenze n.2023-FI-0000853 del 18.07.2023 (prot. nn.28359-28360 del
18.07.2023 e prot. nn. 28364-28362) con cui l'ispettorato individuava quali trasgressori i sigg.ri e , nella loro qualità di amministratori della per Parte_1 Parte_4 Parte_3
l'accertata violazione dell'art.3, commi III° e III°quater, D.l. n.12/02, convertito con modificazioni dalla L. n.73/02, come sostituito dall'art. 22, comma I°, D.Lgs. n.151/15.
In entrambi i verbali, poi, veniva indicata quale coobbligata solidale la Controparte_7
A detti verbali seguivano due distinte ordinanze ingiunzioni rispettivamente nei confronti del sig.
e del sig. entrambi ritenuti trasgressori nella loro qualità di Parte_1 Parte_4 amministratori della all'epoca dei fatti: società indicata anche nelle dette ordinanze Parte_3 ingiunzione quale coobbligata in solido.
Successivamente alla notifica degli anzidetti provvedimenti, soltanto il trasgressore corresponsabile
, con p.e.c. del 15.09.2023, faceva pervenire all'Ispettore del Lavoro verbalizzante Parte_4 dimostrazione dell'avvenuto versamento, nei termini di legge, della sanzione in misura ridotta e delle spese di notifica, per € 4.341,30 complessivi, effettuato dall'obbligata solidale a Parte_3 1 Nello stesso senso, Cass., Sez. Il, 10.8.2007, n. 17615, per cui: “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza dei fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”. pagina 4 di 7 mezzo mod.F23 quietanzato nella stessa data c/o Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. – Filiale di Badia a
Settimo (cfr. copia p.e.c. e mod.F23 allegati sub doc. n.4 parte resistente).
Pacifica, quindi, la violazione dell'art.3, commi III° e III°quater, D.l. n.12/02, convertito con modificazioni dalla L. n.73/02, come sostituito dall'art.22, comma I°, D.Lgs. n.151/15, gli opponenti hanno contestato solo l'imputazione automatica ai soci amministratori dell'illecito de quo evidenziando l'illegittima duplicazione della sanzione amministrativa già pagata dalla quale Parte_3 coobbligata in solido in quanto, trattandosi di obbligazione solidale, il pagamento effettuato da quest'ultima avrebbe estinto il procedimento sanzionatorio per cui nulla si dovrebbe a pretendere nei confronti del sig. . Pt_1
In base alla difesa ricorrente, l' non potrebbe chiedere che ciascun socio versi la sanzione Parte_2 inflitta in violazione dei principi in tema di corresponsabilità e di solidarietà, secondo cui - in presenza di più debitori - il creditore può chiedere a ciascuno di essi di versare l'intera somma che, pagata una volta, consentirebbe di ritenere esonerati gli altri.
Tale prospettazione non viene condivisa dallo scrivente Giudice.
E' documentato per tabulas che in sede di accertamento il fatto sanzionato è stato addebitato in via principale sia al sig. che al sig. , non quale obbligati solidali, ma perché Parte_1 Parte_4 entrambi sono stati individuati quali corresponsabili e autori, in concorso tra loro, della violazione accertata e ciò in base all'art. 5 della legge 689/81 (“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”), senza che possa venire in rilievo in senso contrario il successivo art. 6, che regola la diversa ipotesi della solidarietà con l'autore dell'illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione (“…Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”) tanto che il procedimento sanzionatorio in parola si è concluso con l'adozione di due distinte ordinanze, ognuna delle quali è stata emessa nei confronti delle suddette persone quali responsabili della violazione nonché della Società obbligata in solido per ogni singola posizione.
La circostanza che per ciascun concorrente nella trasgressione sia stata indicata, ai sensi dell'art. 6 della legge citata, la stessa società di cui i medesimi sono amministratori, coobbligata in solido con ognuno di essi, non consente per nulla di ravvisare alcuna responsabilità solidale tra i concorrenti corresponsabili e autori delle violazioni accertate.
pagina 5 di 7 Com'è noto, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto dell'articolo 6, comma 3, della legge 689/1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate ciò in quanto, peraltro, a norma dell'articolo 3 della legge 689/1981 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione.
Nella specie l'ispettorato ha ritenuto che le condotte dalle quali era scaturita l'irrogazione delle sanzioni fossero riferibili a tutti i soci amministratori ed ha tal fine ha depositato la Visura Camerale storica della Società (vedi doc. 15 parte resistente).
Dall'esame della visura è evidente che entrambi i soci (e amministratori) e Parte_1 Pt_4
fossero muniti disgiuntamente dei poteri di rappresentanza e amministrazione della società e,
[...] quindi, correttamente entrambi sono stati ritenuti corresponsabili delle violazioni accertate avendo partecipato tutti all'attività di amministrazione e organizzazione dell'azienda.
Pertanto, poiché l'amministrazione della società era affidata ad entrambi i soci amministratori,
l'amministratore che deliberatamente si astenga dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (tra i quali anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito amministrativo materialmente commesso dal coamministratore e ne risponde, quindi, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 5 per fatto proprio.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di illeciti amministrativi, posto che è configurabile un apporto esterno alla consumazione dell'illecito anche mediante azioni od omissioni, che, pur senza integrare la condotta tipica di esso, ne rendano possibile o ne agevolino la consumazione, la condotta omissiva può assumere rilevanza quale elemento concorrente nell'illecito altrui nel caso in cui si ponga in violazione di uno specifico obbligo di garanzia (Cass. 28929/11): obbligo di garanzia indubbiamente sussistente sul sig. che, prima di avviare al lavoro il dipendente, avrebbe dovuto controllarne la Pt_1 regolare assunzione.
Poiché nel caso di specie è rimasto incontestato che i sigg.ri e erano Parte_1 Parte_4 soci amministratori della ed è rimasta parimenti incontestata la violazione dell'art. Parte_3
3, comma 3, D.L. n. 12/2002 convertito dalla L. n. 73 del 2002 per l'impiego di un lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di assunzione, di cui ai predetti verbali, entrambi i soci amministratori, in quanto concorrenti nell'illecito amministrativo, soggiacciono per intero della pagina 6 di 7 sanzione, affiancandosi a ciascuna di tali responsabilità quella solidale della società, salva la facoltà di regresso nei rapporti interni secondo le regole di cui all'art. 1229 c.c..
E' significativo, difatti, come gli stessi opponenti non hanno dedotto come del mancato adempimento fosse responsabile solo uno di essi: pertanto, in difetto di prova della totale paternità dell'omissione a uno solo di essi, entrambi gli amministratori devono considerarsi direttamente responsabili in virtù della carica ricoperta (in tal senso vedi Cass. civile sez. lav., 17/01/2020, n.990).
Tanto chiarito, l'avvenuto pagamento dell'importo di € 4.341,30 – a titolo di sanzione in misura ridotta e spese di notifica – effettuato in data 15.09.2023 dalla società ricorrente, dimostrato dall'altro amministratore corresponsabile , ha estinto solo una delle due sanzioni amministrative, in Parte_4
Con favore di uno solo dei trasgressori, conservando pertanto l' il potere di irrogare la sanzione non estinta al . Pt_1
Per tutto quanto osservato il ricorso deve essere rigettato e l'ordinanza-ingiunzione confermata.
Sussistono gli estremi per pronunciarsi la totale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, c.p.c. (C. Cost. n.° 77/2018).
Deve difatti ritenersi, alla luce della citata pronuncia del Giudice delle Leggi, come il Giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, possa compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ampliandosi così il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal D.L. n.° 132/2014, convertito in L. n.° 162/2014.
Nella fattispecie in esame, la natura interpretativa della normativa richiamata in, inducono lo scrivente
Giudice alla compensazione delle spese secondo la propria prudente valutazione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 253/2024 emessa dall'Ispettorato del Lavoro dell'area metropolitana di Firenze
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11695/2024
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per + 1 l'avv. ZAGLI LEONARDO il quale si riporta ai propri atti Parte_1 insistendo per l'accoglimento della domanda
Per l'avv. CERBAI EMILIANO il quale si riporta Parte_2 agli atti richiamando le conclusioni ivi rassegnate anche in via istruttoria.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 cpc dandone lettura alle ore
18.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 11695/2024, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore Sig. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Zagli e dall'Avv. Parte_4
EA LI
-ricorrente contro
in persona del Direttore pro-tempore Controparte_1
Dott. , rappresentato e difeso dai propri funzionari delegati Dott. Emiliano Controparte_2
Cerbai, Dott. e Dott.ssa Antonella Panebianco, come da delega in atti, Controparte_3
- resistente
Oggetto: opposizione ordinanza – ingiunzione n. 253/2024 emessa dall'Ispettorato del Lavoro dell'area metropolitana di Firenze
Conclusioni: per come rassegnate in data odierna a verbale dai procuratori delle parti
pagina 2 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il Sig. , in proprio, e la in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_3 pro-tempore Sig. , hanno proposto opposizione avverso l'Ordinanza-ingiunzione n.253 del Parte_4
23.07.2024 (prot. nn.38081-38087 del 17.09.2024) emessa dall' Controparte_1
, a mezzo della quale era stato ingiunto al Sig. , in qualità di trasgressore
[...] Parte_1 corresponsabile, ed alla nella sua veste di obbligato in solido, il pagamento della Parte_3 somma di € 4.797,84 – a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica – per aver violato la disposizione di legge di cui all'art.3, commi III° e III°quater, D.l. n.12/02, convertito con modificazioni dalla L. n.73/02, come sostituito dall'art.22, comma I°, D.Lgs. n.151/15, per aver occupato irregolarmente il lavoratore , sprovvisto di regolare permesso di Persona_1 soggiorno, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore.
Gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità dell'Ordinanza-ingiunzione per intervenuta estinzione dell'obbligazione stante l'intervenuto pagamento della sanzione da parte della quale Parte_3 coobbligata in solido.
Nel costituirsi in giudizio l' ha integralmente contestato in fatto ed in Controparte_4 diritto le prospettazioni del ricorrente ed ha istato per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza volta alla sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti risultando inconferente la prova testimoniale richiesta dall' . Parte_2
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite a verbale e nelle autorizzate note conclusionali.
In diritto
In via preliminare, occorre precisare che nell'odierno giudizio, avente ad oggetto un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione è l'Amministrazione opposta ad assumere il ruolo di attrice sostanziale e ad avere, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tutti gli clementi necessari per l'applicazione della sanzione. Sul punto, ex multis, giova richiamare Cass., Sez. I, 7.3.2007, n. 5277, secondo cui: “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la
pagina 3 di 7 violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dèi fatti impeditivi o estintivi”1.
Ciò in quanto è pacifico l'approdo ermeneutico secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine all'effettiva sussistenza circa le irregolarità rimproverate nei confronti della parte datoriale è posto a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale.
Tanto premesso, nel caso in esame non è in contestazione la sussistenza materiale dell'illecito accertato e cioè che in data 11.04.2023 il sig. , sprovvisto di valido permesso di Persona_1 soggiorno, sia stato occupato irregolarmente presso la sede della società.
Difatti, in data 11.04.2023 gli Ispettori del Lavoro dell'allora di Parte_2 Parte_2
e dell' – Sede di effettuavano un accesso ispettivo presso la sede legale ed CP_1 CP_5 CP_1 operativa della rinvenendo n.5 lavoratori presenti di cui uno, precisamente il Sig. Parte_3
Con
, risultava non essere regolarmente assunto (vedi doc. n.9 ). Persona_1
A seguito di ulteriori accertamenti venivano redatti due distinti verbali unici di accertamento e notificazione dell'I.T.L.- Firenze n.2023-FI-0000853 del 18.07.2023 (prot. nn.28359-28360 del
18.07.2023 e prot. nn. 28364-28362) con cui l'ispettorato individuava quali trasgressori i sigg.ri e , nella loro qualità di amministratori della per Parte_1 Parte_4 Parte_3
l'accertata violazione dell'art.3, commi III° e III°quater, D.l. n.12/02, convertito con modificazioni dalla L. n.73/02, come sostituito dall'art. 22, comma I°, D.Lgs. n.151/15.
In entrambi i verbali, poi, veniva indicata quale coobbligata solidale la Controparte_7
A detti verbali seguivano due distinte ordinanze ingiunzioni rispettivamente nei confronti del sig.
e del sig. entrambi ritenuti trasgressori nella loro qualità di Parte_1 Parte_4 amministratori della all'epoca dei fatti: società indicata anche nelle dette ordinanze Parte_3 ingiunzione quale coobbligata in solido.
Successivamente alla notifica degli anzidetti provvedimenti, soltanto il trasgressore corresponsabile
, con p.e.c. del 15.09.2023, faceva pervenire all'Ispettore del Lavoro verbalizzante Parte_4 dimostrazione dell'avvenuto versamento, nei termini di legge, della sanzione in misura ridotta e delle spese di notifica, per € 4.341,30 complessivi, effettuato dall'obbligata solidale a Parte_3 1 Nello stesso senso, Cass., Sez. Il, 10.8.2007, n. 17615, per cui: “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza dei fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”. pagina 4 di 7 mezzo mod.F23 quietanzato nella stessa data c/o Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. – Filiale di Badia a
Settimo (cfr. copia p.e.c. e mod.F23 allegati sub doc. n.4 parte resistente).
Pacifica, quindi, la violazione dell'art.3, commi III° e III°quater, D.l. n.12/02, convertito con modificazioni dalla L. n.73/02, come sostituito dall'art.22, comma I°, D.Lgs. n.151/15, gli opponenti hanno contestato solo l'imputazione automatica ai soci amministratori dell'illecito de quo evidenziando l'illegittima duplicazione della sanzione amministrativa già pagata dalla quale Parte_3 coobbligata in solido in quanto, trattandosi di obbligazione solidale, il pagamento effettuato da quest'ultima avrebbe estinto il procedimento sanzionatorio per cui nulla si dovrebbe a pretendere nei confronti del sig. . Pt_1
In base alla difesa ricorrente, l' non potrebbe chiedere che ciascun socio versi la sanzione Parte_2 inflitta in violazione dei principi in tema di corresponsabilità e di solidarietà, secondo cui - in presenza di più debitori - il creditore può chiedere a ciascuno di essi di versare l'intera somma che, pagata una volta, consentirebbe di ritenere esonerati gli altri.
Tale prospettazione non viene condivisa dallo scrivente Giudice.
E' documentato per tabulas che in sede di accertamento il fatto sanzionato è stato addebitato in via principale sia al sig. che al sig. , non quale obbligati solidali, ma perché Parte_1 Parte_4 entrambi sono stati individuati quali corresponsabili e autori, in concorso tra loro, della violazione accertata e ciò in base all'art. 5 della legge 689/81 (“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”), senza che possa venire in rilievo in senso contrario il successivo art. 6, che regola la diversa ipotesi della solidarietà con l'autore dell'illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione (“…Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”) tanto che il procedimento sanzionatorio in parola si è concluso con l'adozione di due distinte ordinanze, ognuna delle quali è stata emessa nei confronti delle suddette persone quali responsabili della violazione nonché della Società obbligata in solido per ogni singola posizione.
La circostanza che per ciascun concorrente nella trasgressione sia stata indicata, ai sensi dell'art. 6 della legge citata, la stessa società di cui i medesimi sono amministratori, coobbligata in solido con ognuno di essi, non consente per nulla di ravvisare alcuna responsabilità solidale tra i concorrenti corresponsabili e autori delle violazioni accertate.
pagina 5 di 7 Com'è noto, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto dell'articolo 6, comma 3, della legge 689/1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate ciò in quanto, peraltro, a norma dell'articolo 3 della legge 689/1981 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione.
Nella specie l'ispettorato ha ritenuto che le condotte dalle quali era scaturita l'irrogazione delle sanzioni fossero riferibili a tutti i soci amministratori ed ha tal fine ha depositato la Visura Camerale storica della Società (vedi doc. 15 parte resistente).
Dall'esame della visura è evidente che entrambi i soci (e amministratori) e Parte_1 Pt_4
fossero muniti disgiuntamente dei poteri di rappresentanza e amministrazione della società e,
[...] quindi, correttamente entrambi sono stati ritenuti corresponsabili delle violazioni accertate avendo partecipato tutti all'attività di amministrazione e organizzazione dell'azienda.
Pertanto, poiché l'amministrazione della società era affidata ad entrambi i soci amministratori,
l'amministratore che deliberatamente si astenga dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (tra i quali anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito amministrativo materialmente commesso dal coamministratore e ne risponde, quindi, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 5 per fatto proprio.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di illeciti amministrativi, posto che è configurabile un apporto esterno alla consumazione dell'illecito anche mediante azioni od omissioni, che, pur senza integrare la condotta tipica di esso, ne rendano possibile o ne agevolino la consumazione, la condotta omissiva può assumere rilevanza quale elemento concorrente nell'illecito altrui nel caso in cui si ponga in violazione di uno specifico obbligo di garanzia (Cass. 28929/11): obbligo di garanzia indubbiamente sussistente sul sig. che, prima di avviare al lavoro il dipendente, avrebbe dovuto controllarne la Pt_1 regolare assunzione.
Poiché nel caso di specie è rimasto incontestato che i sigg.ri e erano Parte_1 Parte_4 soci amministratori della ed è rimasta parimenti incontestata la violazione dell'art. Parte_3
3, comma 3, D.L. n. 12/2002 convertito dalla L. n. 73 del 2002 per l'impiego di un lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di assunzione, di cui ai predetti verbali, entrambi i soci amministratori, in quanto concorrenti nell'illecito amministrativo, soggiacciono per intero della pagina 6 di 7 sanzione, affiancandosi a ciascuna di tali responsabilità quella solidale della società, salva la facoltà di regresso nei rapporti interni secondo le regole di cui all'art. 1229 c.c..
E' significativo, difatti, come gli stessi opponenti non hanno dedotto come del mancato adempimento fosse responsabile solo uno di essi: pertanto, in difetto di prova della totale paternità dell'omissione a uno solo di essi, entrambi gli amministratori devono considerarsi direttamente responsabili in virtù della carica ricoperta (in tal senso vedi Cass. civile sez. lav., 17/01/2020, n.990).
Tanto chiarito, l'avvenuto pagamento dell'importo di € 4.341,30 – a titolo di sanzione in misura ridotta e spese di notifica – effettuato in data 15.09.2023 dalla società ricorrente, dimostrato dall'altro amministratore corresponsabile , ha estinto solo una delle due sanzioni amministrative, in Parte_4
Con favore di uno solo dei trasgressori, conservando pertanto l' il potere di irrogare la sanzione non estinta al . Pt_1
Per tutto quanto osservato il ricorso deve essere rigettato e l'ordinanza-ingiunzione confermata.
Sussistono gli estremi per pronunciarsi la totale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, c.p.c. (C. Cost. n.° 77/2018).
Deve difatti ritenersi, alla luce della citata pronuncia del Giudice delle Leggi, come il Giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, possa compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ampliandosi così il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal D.L. n.° 132/2014, convertito in L. n.° 162/2014.
Nella fattispecie in esame, la natura interpretativa della normativa richiamata in, inducono lo scrivente
Giudice alla compensazione delle spese secondo la propria prudente valutazione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 253/2024 emessa dall'Ispettorato del Lavoro dell'area metropolitana di Firenze
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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