Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
Dev'essere dichiarato inammissibile il ricorso avanti la Corte di cassazione presentato dalla parte civile avverso la sentenza con cui la Corte di appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado e individua il diverso giudice competente, atteso che tale decisione non rientra fra quelle per le quali l'art.576 cod.proc.pen. consente alla parte civile di proporre impugnazione, e che anche in simile ipotesi opera il principio generale, fissato dall'art.568, comma 3, cod.proc.pen., secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto alla persona cui la legge espressamente lo conferisce.
Commentario • 1
- 1. Sentenza d’incompetenza e potere d’impugnazione della parte civile: la nomofilachia fa sentire la sua voce nel caso IlvaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 luglio 2025
Cass. pen., Sez. I, sent. 27.1.2025, n. 2970 – Pres. Siani Abstract: A fronte di un ricorso mediante il quale veniva sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 568, co. 2, c.p.p. in relazione agli articoli 3, 24, 25, co. 1, e 111 Cost., l'organo nomofilattico fissa i parametri interpretativi in tema d'impugnabilità della sentenza che decide sulla competenza. La scelta assunta dal legislatore con l'art. 568, co. 2, c.p.p. non cede a critiche di irragionevolezza, perseguendo quell'interesse di ordine pubblico in materia di competenza che risponde ai criteri di naturalità e precostituzione del giudice e che, conseguentemente, soddisfa i crismi del giusto processo. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2001, n. 24081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24081 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 17/05/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 738
3. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 56/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
BO AN
Avverso la sentenza del 18/2/2000 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LEONASI
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. O. Cedrangolo
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l'AVV. Di Pasquale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito il difensore avv. De Sio che per ME NO ha ricevuto la intervenuta irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso.
Ritenuto in fatto e diritto:
- che AB AN - legale rappresentante della "PREGEL Spa", persona offesa nel procedimento penale a carico di FO AN imputato dei reati di cui agli artt. 624 e 623 C.P. - propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/2/2000,con la quale in riforma di decisione del Pretore di Reggio Emilia, è stata dichiarata la nullità del primo giudizio e disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero del Tribunale di Rimini, dichiarandosi cessato il conflitto di competenza nel frattempo denunciato dal FO (con la tessa decisione ME NO è stato assolto dal connesso reato di favoreggiamento personale perché il fatto non sussiste);
- che la impugnazione, riguardante il solo capo di sentenza relativo al FO è inammissibile;
- che invero, atteso il principio generale che il diritto di impugnazione spetta soltanto alla persona alla quale la legge espressamente lo conferisce (comma terzo dell'art. 568 CPP) va ricordato come, per la parte civile, il successivo art. 576 espressamente limiti tale diritto ai soli capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile e, per gli effetti della responsabilità civile, a quelli della sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio. Ne restano, quindi escluse le sentenze che, come quella in esame hanno carattere sostanzialmente interlocutorio, essendo evidente la intentio legis di privilegiare la speditezza del processo quando la impugnazione non sia utile per la rimozione di una qualsiasi situazione giuridica pregiudizievole (ovvio è che la parte civile potrà far valere ogni sua ragione nel procedimento che andrà a instaurarsi davanti alla diversa autorità giudiziaria);
- che la pronuncia assolutoria nei confronti dell'ME è ormai divenuta irrevocabile;
- che alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 CPP condanna ad equa sanzione di L. 500.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001