Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di una misura cautelare, restituisce gli atti al pubblico ministero, affinché specifichi le condotte poste a fondamento della domanda di cautela alla luce di una novella normativa, non verificandosi in tal caso alcuna stasi del procedimento e costituendo il provvedimento restitutorio un atto interlocutorio privo di qualsivoglia implicita determinazione sul merito della richiesta. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva ravvisato la necessità di riformulare la contestazione provvisoria in base alla legge 29 ottobre 2016, n. 199 che, in pendenza della decisione cautelare, aveva modificato l'art. 603-bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2017, n. 12378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12378 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
12378-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA CONSIGLIO DEL 20/12/2017 Paolo Antonio Bruno - Presidente - Sent. n. sez. 1625/2017 Giuseppe De Marzo REGISTRO GENERALE Angelo Caputo N.48103/2017 Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - Roberto Amatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2017 del Tribunale della libertà di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RO RI ricorre personalmente per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 14/06/2017 con la quale il Tribunale della libertà di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Padova del 15/05/2017, che aveva applicato la misura della custodia in carcere in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro p. e p. dall'art. 603 bis, commi 1, 2 e 3, cod. pen.. of Deduce i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 291 e 292 cod. proc. pen. lamenta l'abnormità del provvedimento con cui il Gip, in data 26/10/2016, ha restituito gli atti al P.M., che aveva richiesto l'emissione della misura cautelare, chiedendo di specificare le condotte di violenza, minaccia e intimidazione;
il provvedimento sarebbe estraneo al sistemo processuale, che, sulla richiesta cautelare, prevede soltanto un accoglimento o un rigetto. In tal caso, il Gip avrebbe dovuto adottare un provvedimento di rigetto, non potendo restituire gli atti al P.M. per una specificazione. Ne consegue l'illegittimità della successiva richiesta cautelare del 18/01/2017, fondata su materiale probatorio già in atti, accolta dal Gip con ordinanza del 15/05/2017. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen.: lamenta che soltanto in data 05/06/2017, dopo l'esecuzione della misura cautelare, veniva notificato l'avviso ex art. 406 cod. proc. pen., datato 08/06/2016, con cui veniva comunicata la prima richiesta di proroga delle indagini preliminari;
il prospetto ricavato dal SICP indica solo la data di scadenza del termine delle indagini e delle successive richieste di proroga, ma mancano i decreti autorizzativi delle proroghe. Lamenta inoltre il ritardo nell'iscrizione nel registro degli indagati, disposta dal P.M. il 27/01/2015, ma eseguita soltanto il 18/11/2015; deduce, pertanto, l'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi al luglio 2015. 1.3. Vizio di motivazione in ordine agli elementi difensivi dedotti in sede di riesame, con riferimento ai motivi degli scioperi, all'assenza di condotte intimidatorie, minacciose o costrittive, alla corresponsione della tredicesima e dell'indennità di malattia (attestata dai cedolini paga dei lavoratori), al continuo dialogo con le rappresentanze sindacali.
1.4. Vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, nonostante le condotte risalissero alla metà del 2015. 2. Con memoria depositata il 30/11/2017 il difensore d'ufficio del ricorrente, Avv. Luigi Nappa, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ribadendo la fondatezza del secondo motivo relativo all'inutilizzabilità degli atti di indagine per la tardiva iscrizione nel registro degli indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. of N 2. Il primo motivo, con il quale si deduce l'abnormità dell'atto di restituzione della richiesta cautelare al P.M. per la specificazione delle condotte, è infondato. Invero, va rammentato che la nozione di abnormità concerne non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (ex multis, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603). Tanto premesso, il provvedimento adottato dal Gip, con cui è stata disposta la restituzione della richiesta cautelare al P.M. per la specificazione delle condotte, è stato determinato dalla necessità di riformulare il capo di imputazione alla luce della novella normativa di cui alla legge 29/10/2016, n. 199, che, in pendenza della decisione cautelare, aveva modificato l'art. 603 bis c.p.; e tale decreto, lungi dall'aver determinato una stasi del procedimento, ha costituito un atto interlocutorio privo di qualsivoglia implicita determinazione sul merito della richiesta cautelare, dunque insuscettibile di determinare preclusioni processuali. In tal senso, seppur nella prospettiva del giudicato cautelare, questa Corte ha affermato il principio secondo cui non costituisce giudicato cautelare il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di una misura cautelare, restituisce gli atti al P.M. affinché l'accusa esponga in maniera più circostanziata le ragioni poste a fondamento della misura richiesta, giacché tale decreto, da un lato, non ha valore equipollente ad una decisione di rigetto della richiesta stessa, e dall'altro, non è impugnabile dall'organo dell'accusa, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 42901 del 28/09/2004, Marchesin, Rv. 230183). Ne consegue la legittimità dell'ordinanza genetica adottata in relazione alla richiesta cautelare come riformulata dal P.M. in seguito alla riforma normativa concernente il titolo di reato contestato. of 3 3. Il secondo motivo, ribadito anche con la memoria difensiva, è inammissibile. L'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine per la ritardata iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. è, innanzitutto, priva di specificità, essendo pacifico il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416, in una fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari). Al riguardo, il ricorso non ha indicato gli atti asseritamente compiuti dopo la scadenza dei termini di indagine che sarebbero inutilizzabili. Peraltro, va rammentato il principio, anch'esso affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376). Ne consegue che il dies a quo per calcolare i termini delle indagini preliminari è stato correttamente individuato, dall'ordinanza impugnata, nel 18 novembre 2015, malgrado già il 27 gennaio 2015 il P.M. avesse disposto un aggiornamento dell'iscrizione. Tanto premesso, con motivazione immune da censure il Tribunale ha dunque affermato l'utilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino al 17 maggio 2016, e, in ragione della richiesta di proroga (attestata anche dall'odierno ricorrente, che ha lamentato la ricezione dell'avviso successivamente all'esecuzione della misura), fino al 17 novembre 2016. L'altra doglianza formulata dal ricorrente, relativa alla mancanza del decreto di autorizzazione della proroga, è manifestamente infondata, in of 4 quanto l'art. 406, comma 8, c.p.p. prevede espressamente che "gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque inutilizzabili" (al riguardo, ex multis, Sez. 6, n. 14515 del 31/03/2016, Lepori, Rv. 267213, secondo cui sono utilizzabili nel procedimento di riesame gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, di cui sia stata tempestivamente richiesta la proroga solo successivamente concessa).
4. Il terzo motivo, con il quale viene dedotto il vizio di motivazione in ordine agli elementi difensivi dedotti in sede di riesame, con riferimento ai motivi degli scioperi, all'assenza di condotte intimidatorie, minacciose o costrittive, alla corresponsione della tredicesima e dell'indennità di malattia (attestata dai cedolini paga dei lavoratori), al continuo dialogo con le rappresentanze sindacali, è inammissibile. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare i limiti del sindacato di legittimità, evidenziando che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438); il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 2, n. 19547 del 18/05/2006, Prezioso, Rv. 233772); il sindacato di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la GR ம motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Tanto premesso, le censure proposte sono inammissibili, in quanto si risolvono in mere doglianze sulla ricostruzione dei fatti, non consentite in sede di legittimità, poiché aventi ad oggetto, in realtà, non già la motivazione, in quanto mancante, contraddittoria o illogica, bensì la valutazione probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Al contrario, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito. Oltre a sollecitare una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, va evidenziato che l'ordinanza impugnata ha diffusamente motivato in ordine alle condotte di minaccia ed intimidazione poste in essere dal RO (e dal concorrente OT) nell'attività di reclutamento e successivo sfruttamento di lavoratori stranieri particolarmente vulnerabili, che, in quanto bisognosi di un contratto di assunzione, anche per regolarizzare la propria presenza sul territorio italiano, venivano costretti a pagare per ottenere l'assunzione, ad accettare retribuzioni non corrispondenti a quanto dovuto, ed a subire la compressione dei diritti sindacali, sotto la minaccia del licenziamento (come nel caso degli scioperi, la cui partecipazione veniva sanzionata con la perdita del lavoro).
5. Il quarto motivo, concernente l'attualità delle esigenze cautelari, è inammissibile per genericità. La doglianza, infatti, si limita a dedurre l'erroneità della valutazione della attualità delle esigenze cautelari, nonostante le condotte contestate sarebbero cessate nel maggio 2015, e, in assenza di confronto argomentativo con l'ordinanza impugnata, appare rivolta a censurare, anche in tal caso, non già la motivazione, bensì la valutazione formulata dai giudici di merito. 6 Al contrario, premesso che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), l'ordinanza impugnata appare immune da censure di illogicità, avendo motivato non soltanto sulla sussistenza delle esigenze cautelari (che non risulta oggetto di censura), ma altresì sull'attualità delle stesse, desunta dalla sistematicità e professionalità delle condotte contestate poste in essere con organizzazione di mezzi e persone, e proseguite per un lungo periodo di tempo, anche successivamente ai primi controlli ispettivi -, e dalla continuità del pericolo di reiterazione, affermata sulla base dei procedimenti penali in corso per reati fiscali e fallimentari ipotizzati in relazione a società ancora formalmente attive, e del rinvenimento, all'esito della perquisizione nell'abitazione dell'indagato, di diverse carte bancomat relative a conti correnti formalmente intestati a dipendenti delle cooperative operanti presso il cantiere della Gottardo.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone che a cura della cancelleria copia della presente decisione sia trasmessa al Direttore della Casa Circondariale competente, a norma e per gli effetti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen. . Così deciso in Roma il 20/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Paolo Antonio Bruno Giuseppe Riccard Ви Depositato in Cancelleria Roma, li 16 MAR 2010 Direttore Amministrativo Dokasa Odina Quili A 7