Sentenza 17 maggio 2016
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui B. Marco è stato condannato per i reati di peculato, bancarotta fraudolenta per distrazione, autoriciclaggio, bancarotta impropria, in relazione all'art. 2621 c.c. A B. è contestato: - nella qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto amministratore unico della società GSI Vigasio s.r.l. dal 21 dicembre 2009 al 2 luglio 2016 (società pubblica interamente partecipata dal Comune di Vigasio), avendo, per ragioni del suo incarico, la disponibilità di somme della società provenienti dai ricavi gestionali della stessa, di essersi appropriato di 1.029.737 euro, mediante l'emissione a se stesso di …
Leggi di più… - 2. Rinnovazione prova dichiarativa inutile se .. (Cass. 6350/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021
La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2016, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2016 |
Testo completo
00992-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Maurizio Fumo-Presidente Sentenza n. 1558 dott.ssa Silvana De Berardinis relatore dott. Carlo Zaza- PU 17.05.2016 R.G.N. 3636/16 dott. Enrico V. Scarlini dott. Paolo Micheli ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OF RI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27.10.2015, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.sa Silvana De Berardinis;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto la riqualificazione dei fatti nel delitto di bancarotta per distrazione e il rigetto del ricorso, udito il difensore della parte civile, avv. Carmine Furlano che ha chiesto rigettarsi il ricorso e ha depositato memoria scritta e nota spese, udito il difensore dell'imputato avv. Enzo Musco, che, illustrando il ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1-La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, riqualificato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in quello di bancarotta impropria ex artt. 223 comma 2 n. 2 LF (per avere l'imputato cagionato il fallimento della Cooperativa Servizio SRL con operazioni dolose), esclusa l'aggravante ex art. 219 medesima legge, ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio nei confronti di OF RI, fissandolo in anni due di reclusione, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Cosenza del 10.11.2010. 2-Ricorre per cassazione il difensore, articolando due censure: a) violazione degli artt. 521 e 522 cpp, avendo la Corte di merito condannato il OF per fatto diverso rispetto a quello contestato e per il quale era intervenuta condanna in primo grado. Il ricorrente ricorda gli arresti giurisprudenziali di questa Corte favorevoli a tale tesi, nonché le sentenze della Corte costituzionale 265 del 1994 e 237 del 2012, e ancora la nota pronunzia CEDU IC
contro
Italia, lamentando "l'effetto sorpresa" che ha connotato la condanna dell'imputato in secondo grado per un delitto diverso da quello enunciato nel capo di imputazione. Invero la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva e quella di bancarotta impropria da operazioni dolose sono profondamente diverse e diversa è la intera struttura delle due fattispecie, posto che la prima si perfeziona con la semplice distrazione, ovvero l'occultamento, la dissipazione, la distruzione del patrimonio del fallito, mentre la seconda presuppone la sussistenza di nesso eziologico tra la condotta (dolosa) e il successivo fallimento;
b) violazione di legge sostanziale e carenza dell'apparato motivazionale, atteso che la vendita delle merci alle varie società altro non ha fatto che determinare la sostituzione di una consistenza di magazzino con crediti nei confronti degli acquirenti. Che poi detti crediti non siano stati soddisfatti è questione che può eventualmente rilevare sul piano civile, ma non anche su quello penale. Infine, la circostanza relativa alla mancanza di garanzie avrebbe dovuto essere valutata (e ciò non è avvenuto) con riferimento alla natura della attività esercitata ed alla normalità dei rapporti commerciali riferibili al settore merceologico nel quale operava la società fallita, nel cui ambito il rilascio di garanzie per eseguire forniture di merci non costituisce certo "la fisiologia di svolgimento dei rapporti commerciali".
3-Al più ed a tutto concedere, ricorrerebbe l'ipotesi di bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1-È pacifico che la condotta addebitata al OF sia consistita - come puntualmente descritto nel capo di imputazione nella cessione dell'intero magazzino a favore di società controllate dallo stesso imputato o da suoi parenti. A fronte di tali cessioni, i soggetti figuranti quali acquirenti non hanno mai corrisposto gli importi contrattualmente concordati. In sintesi: la Cooperativa Servizio SRL si è spogliata di tutto il suo patrimonio senza conseguire alcun incasso.
2-Questa essendo la incontroversa ricostruzione dei fatti (cui anche il ricorrente mostra di aderire), è di tutta evidenza che si è in presenza dell'elemento materiale del delitto di bancarotta prefallimentare fraudolenta per distrazione. Non è stata invero fornita prova alcuna (né ve ne è traccia nella motivazione della sentenza di appello) che tale condotta (certamente volontaria) sia stata anche predisposta e portata ad esecuzione al precipuo scopo di determinare il dissesto (e poi il fallimento) della SRL. Meno che mai vi è traccia della sussistenza di nesso causale tra la descritta condotta e il successivo fallimento. Si tratta invero di mera presupposizione del giudice di appello, che, tuttavia, in alcun modo validamente argomenta il suo assunto.
3-Correttamente, dunque, il giudice di primo grado aveva ritenuto la sussistenza dell'elemento materiale del delitto ex artt. 223-216 comma 1 n. 1 LF. E invero, come hanno avuto modo di chiarire le SS.UU (sent. n. 22474 del 2016- Rv 266804, Passarelli e altri), i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi, ciò in quanto la condotta si perfeziona, appunto, con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarzione di fallimento, che, in caso di bancarotta prefallimentare, si pone come evento successivo ed esterno alla condotta stessa. La successiva giurisprudenza, traendo le logiche conseguenze da tali premesse (e in adesione alla dottrina largamente dominante), ha affermato che la dichiarazione di fallimento, rispetto alla bancarotta fraudolenta prefallimentare, costituisce condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente. Dunque la condotta del debitore è, di per sé, offensiva degli interessi dei creditori, ma, in tanto può e deve essere sanzionata penalmente, in quanto sia seguita dalla dichiarazione di fallimento (ASN 201713910- RV 269388-9, contra ASN 201745288-RV 271114, non massimata sul punto). L'assunto è certamente da condividere, atteso che un provvedimento del giudice, quale è certamente la sentenza dichiarativa di fallimento, non può essere ritenuto elemento costitutivo (per quanto "improprio") di una fattispecie criminosa.
4-Orbene, tanto doverosamente premesso, va ricordato come sia stato messo in evidenza in entrambe le sentenze di merito che la cessione dei beni della fallita avvenne interamente in favore di società gestite dallo stesso OF o da suoi stretti congiunti. Da tale certo non insignificante - circostanza, i giudici di merito hanno non illogicamente - - - dedotto la malafede dell'imputato, il quale ha, in pratica, "venduto" a se stesso i beni della SRL, della quale era il dominus.
5-Sulla base di tale dato fattuale, in sintesi, i giudici del merito hanno dedotto che la "sostituzione" dei crediti alle merci altro non fu che uno stratagemma per mascherare (in maniera piuttosto maldestra, per la verità) una vera e propria attività di spoliazione della Cooperativa Servizio. Tale ricostruzione fornisce adeguata risposta alla (e contrasta adeguatamente la) tesi difensiva, tesi prospettata alla Corte territoriale e replicata - quasi con le stesse parole con il ricorso per cassazione, in base alla quale alcuna deminutio del - patrimonio aziendale si sarebbe verificata e in base alla quale, comunque, mancherebbe prova della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta per distrazione.
6-A tutto quanto premesso, consegue che la prima censura formulata col ricorso del OF non può avere rilievo alcuno, in quanto il mutamento di imputazione operato dalla Corte di appello non può essere condiviso, atteso che, come premesso, la condotta addebitabile all'imputato è esattamente quella descritta nell'originario capo di imputazione. In tale senso va (ancora una volta) riqualificato il fatto. Detta riqualificazione, per altro, certo non integra lesione alcuna del diritto di difesa, non potendo essere ovviamente considerata un "atto a sorpresa", dal momento che, da un lato, come si evince dal verbale di udienza, questo Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di diversa qualificazione nel senso della originaria imputazione (cfr. ASN 200936323- RV 244974; ASN 201337413- RV 256653; ASN 201503716- RV 266953), dall'altro, appunto, la corrispondenza con il capo di imputazione e con la tesi fatta propria dal Tribunale costituiscono circostanze che mantengono la questione all'interno del perimetro della piena conoscenza del "caso" da parte della difesa dell'imputato. In fine va ribadito che proprio tale tesi è stata oggetto delle censure sviluppate dalla difesa del OF con l'atto di appello, censure, come si evidenzia subito qui di seguito, per altro, pedissequamente riproposte a questa Corte di legittimità.
7-La seconda censura, infatti (cfr punto 2, sub b del "Ritenuto in fatto"), consiste nell'assunto che si sarebbe verificata (scil. in perfetta buonafede) una pura e semplice sostituzione di voci di bilancio (crediti in luogo di merci) a seguito, appunto, della vendita a terzi di tali merci. E tuttavia la mancata corresponsione dei prezzi (di nessun prezzo) e la circostanza che l'accipiens fu lo stesso Buonofiglio sono elementi sui quali i giudici del merito hanno fondato il loro logico convincimento circa la natura distrattiva di tale condotta. La censura per tanto, per le ragioni sopra illustrate, è priva di fondamento.
8-Consegue rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese del procedimento, nonché a quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
riqualificato il fatto come bancarotta fraudolenta per distrazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.015 (tremilaquindici), oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma in data 17 maggio 2016. Il presidente estensore Maurizio Fumo едиізі ту Depositato in Cancelleria Roma, lì 12 GEN 2018 E IL CANCELLIERE O A Z I N S SS CA