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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8936 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi - Presidente
Giudicedott.ssa Filomena Albano-
dott.ssa Francesca Cosentino - Giudice relatore nella causa civile iscritta al n. 9465/2023 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vittori, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 rappresentata e difesa dall' avv. Romina Petrungaro, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione è nato, in data
6.10.2017, il figlio Persona 1 chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
determinarsi affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore secondo quanto meglio indicato nel ricorso;
assegnarsi la casa coniugale sita in Roma, L.go Esopo n. 36, alla moglie;
determinarsi un assegno a suo carico per il mantenimento del figlio pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla corresponsione dell'intero assegno unico alla moglie ed al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Successivamente si costituiva la resistente, nulla opponendo alla separazione ma chiedendo, oltre alle statuizioni sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio, come meglio indicato nei suoi scritti, un assegno di mantenimento per quest'ultimo pari ad euro 450,00 mensili, oltre al 50% della retta scolastica, pari ad euro 200,00 mensili, ed al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al citato protocollo. In sede presidenziale, accertata l'impossibilità di riconciliazione delle parti, veniva disposto: - l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione;
- il collocamento del minore presso la madre, con diritto di visita del padre come ivi meglio indicato;
- un asse di mantenimento a carico del Pt 1 er il figlio pari assegno ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla ntro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al Protocollo vigente presso questo Tribunale.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il proseguo dell'attività istruttoria, in vista dell'udienza di precisione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano conclusioni congiunte dal seguente tenore: "1) disporre l'affidamento condiviso del minore Per 1, ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) collocamento del minore presso la madre e con diritto di visita per il padre a fine settimana alternati dal sabato ore 8.00 alla domenica ore 20.00, gli altri due fine settimana dal sabato ore 8.00 alla domenica ore 10.00, nonché dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni e, inoltre, n. 3 giorni durante vacanze pasquali in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di
Pasqua e di Pasquetta e, infine, n. 15 giorni durante l'estate anche non consecutivi, da concordare entro il
30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre); 3) Contributo al mantenimento: Il padre contribuirà con un assegno di mantenimento a favore del figlio minore pari ad euro 400,00 mensili, oltre ntro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minoreIstat, da versarsi alla sig.ra di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma".
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, il loro vivere separati già da molti anni, nonché la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, nulla osta alla loro conferma, valutato l'interesse del figlio minore.
Le spese di lite, in vista della natura della causa di separazione e della presentazione di conclusioni congiunte, posso essere compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
'CP 1 coniugati in Manziana (RM) in data
-dichiara la separazione personale di Parte 1 e
25.6.2011;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte II, serie C 5, atto n. 5);
- conferma le condizioni di cui in parte motiva concordate tra le parti;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 3.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi - Presidente
Giudicedott.ssa Filomena Albano-
dott.ssa Francesca Cosentino - Giudice relatore nella causa civile iscritta al n. 9465/2023 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vittori, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 rappresentata e difesa dall' avv. Romina Petrungaro, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione è nato, in data
6.10.2017, il figlio Persona 1 chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
determinarsi affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore secondo quanto meglio indicato nel ricorso;
assegnarsi la casa coniugale sita in Roma, L.go Esopo n. 36, alla moglie;
determinarsi un assegno a suo carico per il mantenimento del figlio pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla corresponsione dell'intero assegno unico alla moglie ed al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Successivamente si costituiva la resistente, nulla opponendo alla separazione ma chiedendo, oltre alle statuizioni sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio, come meglio indicato nei suoi scritti, un assegno di mantenimento per quest'ultimo pari ad euro 450,00 mensili, oltre al 50% della retta scolastica, pari ad euro 200,00 mensili, ed al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al citato protocollo. In sede presidenziale, accertata l'impossibilità di riconciliazione delle parti, veniva disposto: - l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione;
- il collocamento del minore presso la madre, con diritto di visita del padre come ivi meglio indicato;
- un asse di mantenimento a carico del Pt 1 er il figlio pari assegno ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla ntro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al Protocollo vigente presso questo Tribunale.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il proseguo dell'attività istruttoria, in vista dell'udienza di precisione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano conclusioni congiunte dal seguente tenore: "1) disporre l'affidamento condiviso del minore Per 1, ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) collocamento del minore presso la madre e con diritto di visita per il padre a fine settimana alternati dal sabato ore 8.00 alla domenica ore 20.00, gli altri due fine settimana dal sabato ore 8.00 alla domenica ore 10.00, nonché dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni e, inoltre, n. 3 giorni durante vacanze pasquali in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di
Pasqua e di Pasquetta e, infine, n. 15 giorni durante l'estate anche non consecutivi, da concordare entro il
30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre); 3) Contributo al mantenimento: Il padre contribuirà con un assegno di mantenimento a favore del figlio minore pari ad euro 400,00 mensili, oltre ntro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minoreIstat, da versarsi alla sig.ra di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma".
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, il loro vivere separati già da molti anni, nonché la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, nulla osta alla loro conferma, valutato l'interesse del figlio minore.
Le spese di lite, in vista della natura della causa di separazione e della presentazione di conclusioni congiunte, posso essere compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
'CP 1 coniugati in Manziana (RM) in data
-dichiara la separazione personale di Parte 1 e
25.6.2011;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte II, serie C 5, atto n. 5);
- conferma le condizioni di cui in parte motiva concordate tra le parti;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 3.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi.