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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11091 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XIII SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 28.10.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26628 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Amari sso il suo studio a Napoli, Corso Novara n. 15, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto n. 271 dell'8.11.2022, notificato al ricorrente in data il 24.11.2023, il Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza, presentata il 5.10.2022, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, su parere contrario espresso il 26.10.2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso del 27.12.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere espatriato nel 2008, per recarsi in Libia, allo scopo di sfuggire alle minacce rivoltegli dai creditori verso i quali, tramite un amico, aveva contratto un debito per acquistare un terreno e realizzare un'officina meccanica, che non aveva potuto estinguere lavorando, come si era proposto di fare, perché aveva scoperto che, in realtà, il terreno non apparteneva al soggetto che glielo aveva venduto e che, dunque, era stato truffato;
di avere lasciato in patria la figlia avuta da sua moglie, morta, tuttavia, anzitempo a causa di un incidente stradale, nonché i fratelli e la sorella, alla quale aveva affidato le cure della prole;
di essersi diretto in Libia proprio per pagina 1 di 7 stabilirvisi e lavorare e di esservi rimasto per sette anni, durante i quali si era risposato con un matrimonio tradizionale con una connazionale dalla quale si era fatto raggiungere nel 2014 e da cui ha avuto un figlio, nato in [...]; di essersi dovuto allontanare dalla Libia, insieme alla moglie ed al figlio, a causa del peggioramento delle condizioni di sicurezza della Libia, giungendo in Italia nel 2015; di avere formulato domanda di protezione internazionale, narrando i fatti su esposti, rigettata, tuttavia, sia dalla Commissione Territoriale di Milano, sia dal Tribunale di Milano, sia dalla Corte d'Appello di Milano;
di essere stato abbandonato in Italia, nel 2016, dalla moglie e dal figlio, di cui non ha più notizie;
di avere cercato di integrarsi sul territorio nazionale, frequentando un corso di lingua italiana nel 2017 presso il CPIA di Sondrio, di cui produceva l'attestato, nonché prestando attività lavorativa subordinata come addetto alle pulizie alle dipendenze di fino a quando il rigetto della domanda di protezione internazionale Persona_1
a perdita del permesso di soggiorno e, con esso, del posto di lavoro;
di essersi trasferito nel territorio di Castel Volturno, iniziando a lavorare in modo irregolare, come muratore, meccanico e bracciante;
di essersi recato, il 30.09.2021, presso il Distretto Sanitario 23 a Mondragone, il cui personale gli diagnosticava un trauma infortunistico all'occhio sinistro per il quale, in data 18.04.2023, fu operato alla retina e dimesso solo dopo un mese;
di versare in una condizione di vulnerabilità conseguente ai trascorsi avvenuti in patria, che lo avevano costretto a fuggire e che tuttora gli impedirebbero di tornare, alla recisione di legami sociali e familiari esistenti in Ghana, causati dall'abbandono del suo paese da circa 17 anni, ed alla sua avanzata età, che non gli permetterebbero di trovare lavoro in patria, oltre che alle precarie condizioni di salute, consistenti nella necessità di eseguire controlli e visite mediche all'occhio operato, che non potrebbe praticare in Ghana, a causa della precarietà del suo sistema sanitario;
di avere mantenuto i contatti solo con la prima figlia, ormai ultratrentenne e con una propria famiglia, che egli di fatto non ha mai conosciuto ed alla quale non potrebbe imporre la sua presenza ed il peso della sua assistenza, se dovesse tornare in patria;
di essersi integrato nel territorio di Castel Volturno, nella comunità dei suoi connazionali, nonostante la precarietà lavorativa ed alloggiativa. Chiedeva, dunque, in via principale, di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio di non refoulement e dunque il diritto alla protezione ex art. 19 c. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998 e il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 co 1.2 dlgs 286/98; in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della NE, con il conseguente obbligo per la Questura di rilascio di un permesso per tali motivi. Integrato il contraddittorio con il convenuto sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e sulla richiesta cautelare di rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, in attesa della definizione del giudizio, il convenuto si costituiva il 26.1.2024 e chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 13.2.2024 il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e fissava l'udienza del 21.1.2025 di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.. Era rigettata, invece, l'ulteriore, suddetta domanda cautelare, per difetto di periculum in mora. pagina 2 di 7 Le parti si riportavano alle proprie conclusioni ed il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa ex art. 281terdecies c.p.c. per il 5.2.2025. A tale udienza il giudice istruttore invitava parte attrice a depositare documentazione medica recente riguardante i problemi di salute all'occhio sinistro, lamentati nel ricorso, e rinviava all'udienza del 28.10.2025 alla quale partecipava parte attrice, che chiedeva l'accoglimento della domanda. All'esito dell'udienza e della discussione orale della causa, prodotti documenti, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite. L'impugnazione è fondata e merita di essere accolta. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale. Alla fattispecie bisogna applicare l'art. 19, comma 1 e 1.1. modificato dal CP_2 decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni ne ge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, NE, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, NE), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, NE (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali pagina 3 di 7 dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in NE (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto pagina 4 di 7 ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, occorre considerare il percorso migratorio complesso seguito dal ricorrente che, prima di giungere in Italia nel 2015, ha trascorso numerosi anni in Libia, dove si era proposto di stabilirsi e dove ha lavorato ed ha costituito anche un nuovo nucleo familiare, provato alla Commissione di Milano, che lo esaminò il 29.8.2016 ed alla quale produsse il certificato di nascita del figlio e di vaccinazioni (cfr. copia del verbale nel fascicolo dell'attore). Con l'abbandono della Libia, avvenuto nel 2015 per il peggioramento delle condizioni di sicurezza del paese, l'istante ha subito un secondo sradicamento, dopo quello già vissuto quando abbandonò il Ghana sette anni prima. Giunto sul territorio nazionale, fino a quando ha goduto del permesso di soggiorno quale richiedente asilo, l'istante ha compiuto iniziative per integrarsi, come dimostrato dai documenti depositati e riguardanti sia il corso d'italiano frequentato nel 2017, sia il rapporto di lavoro come addetto alle pulizie sorto nel 2018. Lo sforzo compiuto non può non essere considerato ragionevole, se si ricorda l'età matura (52 anni), soprattutto sotto il profilo lavorativo, che l'istante aveva al suo arrivo in Italia e se non si ignora la notevole difficoltà di trovare una regolare occupazione, in tali condizioni personali, anche per un cittadino italiano, privo di specifiche professionalità o di titoli di studio particolarmente qualificanti, come è il nostro. Giova, a questo punto, tenere conto del contesto nel quale il richiedente si troverebbe a reinserirsi, in caso di rimpatrio, caratterizzato non solo dall'assenza di legami sociali e familiari che possano sostenere il suo ritorno, aiutandolo, ma anche da condizioni oggettive che non offrono supporti assistenziali, indispensabili, invece, per la conduzione di una vita dignitosa per una persona che, ormai, ha superato i sessanta anni di età ed è priva di un profilo professionale e di competenze lavorative specializzate. Il rimpatrio, attuato a distanza di circa 17 anni dall'abbandono del Ghana, non potrebbe che acuire la condizione personale di vulnerabilità in cui, per tutti gli elementi in fatto su evidenziati, il ricorrente versa allo stato.
nel Country Policy and Information Note. Ghana: Internal CP_3 reloca 024, riferisce, previa traduzione, che il sistema di welfare pubblico è relativamente limitato, con la maggior parte dei programmi che si concretizzano in contributi indiretti tramite i sistemi di previdenza sociale e di assicurazione nazionale. Di conseguenza, numerosi ghanesi impiegati nel settore informale non hanno accesso ai programmi di assistenza sociale..."Il regime di welfare pubblico in Ghana copre principalmente i dipendenti del settore formale attraverso i programmi di previdenza sociale e di assicurazione nazionale. Sebbene questi programmi consentano agli individui del settore informale di aderire come contribuenti volontari, la maggior parte non lo fa. Di conseguenza, la maggior parte dei ghanesi che lavorano nel settore informale, che rappresenta una parte significativa della popolazione, non è inclusa nei programmi di assistenza sociale...Inoltre, una campagna "Piantare per il cibo pagina 5 di 7 e il lavoro" nelle aree rurali mira a fornire mezzi di sussistenza alle comunità rurali povere. Tuttavia, questi programmi soffrono di sottofinanziamenti e di una notevole inerzia burocratica, che ne limita l'efficacia. La scheda informativa dell'OIM del 2023 riportava: "Lo Stato... non fornisce assistenza finanziaria speciale ai rimpatriati o ai disoccupati". Affermava, inoltre: "Il Ghana non dispone di strutture abitative speciali per i rimpatriati e non è disponibile alcun sistema di edilizia sociale".….Per quanto riguarda la sicurezza alimentare tra gli anziani, il GSS, nel rapporto "Thematic Brief: The Elderly in Ghana", datato febbraio 2024, affermava: "Circa quattro anziani su dieci (41,5%) soffrono di insicurezza alimentare. A livello nazionale, una percentuale maggiore di donne rispetto agli uomini soffre di insicurezza alimentare. Oltre due terzi degli uomini nelle regioni dell'Upper East (74,6%) e dell'Upper West (68,1%) soffrono di insicurezza alimentare. Oltre la metà della popolazione anziana nelle regioni dell'Upper East, dell'Upper West, del Nord-Est e dell'Ovest soffre di insicurezza alimentare"….Con la rapida crescita della popolazione e lo spostamento di un gran numero di persone dalle aree rurali a quelle urbane, l'alloggio è diventato un problema in Ghana, soprattutto nelle grandi città, dove il problema è sia quantitativo che qualitativo….La scheda informativa dell'OIM del 2023 affermava: 'I costi di affitto dipendono in larga misura dal tipo di alloggio e dalla posizione. In città, l'affitto di una singola stanza indipendente costerebbe in media 83 euro (1000 GHS) [69,20214 GBP] al mese. È comune pagare 1 o 2 anni di affitto in anticipo... La domanda di alloggi è piuttosto elevata e supera di gran lunga l'offerta. Non è facile trovare un alloggio, soprattutto nelle aree urbane. Tuttavia, più ci si allontana dai centri urbani, minore è il costo della vita...'..'La ricerca di un alloggio avviene solitamente in modo informale tramite amici e familiari. È anche possibile contattare agenti immobiliari informali che applicano una commissione di servizio pari al 10% dell'affitto totale di due anni…."Il Ghana non fornisce sovvenzioni per l'alloggio. Esistono tuttavia alcuni istituti, come Ghana Home Loans e altri istituti finanziari, che erogano mutui. I clienti, tuttavia, devono avere un impiego stabile e formale per beneficiare delle agevolazioni ipotecarie. Gli interessi sui mutui sono elevati".... Per quanto riguarda , Hallsworth Research Fellow presso l'Università di Per_2 Persona_3
Manchester, in un articolo intito mobiliare di non ha prodotto alloggi a prezzi Per_2 accessibili", pubblicato su The Conversation il 3 agosto 2021, basa arie fonti, ha affermato: "Nella capitale del Ghana, ... si stima che il deficit di 300.000 unità abitative... La spiegazione risiede nello Per_2 squilibrio tra i costi del mercato immobiliare formale e i redditi dell'economia informale... I lavoratori informali hanno in genere redditi molto bassi e instabili e non possono accedere a finanziamenti per l'acquisto di alloggi. La maggior parte dei residenti della città è esclusa dal mercato immobiliare formale: il 58% vive in alloggi costruiti in modo informale, con il 65% delle famiglie che occupa una sola stanza.”. Tali informazioni, dunque, permettono di ritenere verosimile che per il ricorrente, che già versa nell'onerosa condizione di avere un'età che non gli permette facilmente di trovare occupazione e di non avere profili professionali da offrire, sarà estremamente difficile fruire di concrete possibilità di reinserirsi in modo dignitoso nel suo paese, sul piano lavorativo ed abitativo, non potendo contare neppure sull'esistenza di un sistema di welfare statale, con conseguente rischio elevato di subire, tornando in Ghana, un significativo scadimento delle proprie condizioni di vita e, dunque, di violazione del diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, che lo rendono, dunque, inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. t.u.i.. In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuto all'ampio esercizio dei poteri istruttori d'ufficio per giungere all'adozione della presente decisione. pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025 Il Presidente dott. Mario Suriano
pagina 7 di 7
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 28.10.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26628 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Amari sso il suo studio a Napoli, Corso Novara n. 15, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto n. 271 dell'8.11.2022, notificato al ricorrente in data il 24.11.2023, il Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza, presentata il 5.10.2022, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, su parere contrario espresso il 26.10.2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso del 27.12.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere espatriato nel 2008, per recarsi in Libia, allo scopo di sfuggire alle minacce rivoltegli dai creditori verso i quali, tramite un amico, aveva contratto un debito per acquistare un terreno e realizzare un'officina meccanica, che non aveva potuto estinguere lavorando, come si era proposto di fare, perché aveva scoperto che, in realtà, il terreno non apparteneva al soggetto che glielo aveva venduto e che, dunque, era stato truffato;
di avere lasciato in patria la figlia avuta da sua moglie, morta, tuttavia, anzitempo a causa di un incidente stradale, nonché i fratelli e la sorella, alla quale aveva affidato le cure della prole;
di essersi diretto in Libia proprio per pagina 1 di 7 stabilirvisi e lavorare e di esservi rimasto per sette anni, durante i quali si era risposato con un matrimonio tradizionale con una connazionale dalla quale si era fatto raggiungere nel 2014 e da cui ha avuto un figlio, nato in [...]; di essersi dovuto allontanare dalla Libia, insieme alla moglie ed al figlio, a causa del peggioramento delle condizioni di sicurezza della Libia, giungendo in Italia nel 2015; di avere formulato domanda di protezione internazionale, narrando i fatti su esposti, rigettata, tuttavia, sia dalla Commissione Territoriale di Milano, sia dal Tribunale di Milano, sia dalla Corte d'Appello di Milano;
di essere stato abbandonato in Italia, nel 2016, dalla moglie e dal figlio, di cui non ha più notizie;
di avere cercato di integrarsi sul territorio nazionale, frequentando un corso di lingua italiana nel 2017 presso il CPIA di Sondrio, di cui produceva l'attestato, nonché prestando attività lavorativa subordinata come addetto alle pulizie alle dipendenze di fino a quando il rigetto della domanda di protezione internazionale Persona_1
a perdita del permesso di soggiorno e, con esso, del posto di lavoro;
di essersi trasferito nel territorio di Castel Volturno, iniziando a lavorare in modo irregolare, come muratore, meccanico e bracciante;
di essersi recato, il 30.09.2021, presso il Distretto Sanitario 23 a Mondragone, il cui personale gli diagnosticava un trauma infortunistico all'occhio sinistro per il quale, in data 18.04.2023, fu operato alla retina e dimesso solo dopo un mese;
di versare in una condizione di vulnerabilità conseguente ai trascorsi avvenuti in patria, che lo avevano costretto a fuggire e che tuttora gli impedirebbero di tornare, alla recisione di legami sociali e familiari esistenti in Ghana, causati dall'abbandono del suo paese da circa 17 anni, ed alla sua avanzata età, che non gli permetterebbero di trovare lavoro in patria, oltre che alle precarie condizioni di salute, consistenti nella necessità di eseguire controlli e visite mediche all'occhio operato, che non potrebbe praticare in Ghana, a causa della precarietà del suo sistema sanitario;
di avere mantenuto i contatti solo con la prima figlia, ormai ultratrentenne e con una propria famiglia, che egli di fatto non ha mai conosciuto ed alla quale non potrebbe imporre la sua presenza ed il peso della sua assistenza, se dovesse tornare in patria;
di essersi integrato nel territorio di Castel Volturno, nella comunità dei suoi connazionali, nonostante la precarietà lavorativa ed alloggiativa. Chiedeva, dunque, in via principale, di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio di non refoulement e dunque il diritto alla protezione ex art. 19 c. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998 e il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 co 1.2 dlgs 286/98; in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della NE, con il conseguente obbligo per la Questura di rilascio di un permesso per tali motivi. Integrato il contraddittorio con il convenuto sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e sulla richiesta cautelare di rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, in attesa della definizione del giudizio, il convenuto si costituiva il 26.1.2024 e chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 13.2.2024 il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e fissava l'udienza del 21.1.2025 di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.. Era rigettata, invece, l'ulteriore, suddetta domanda cautelare, per difetto di periculum in mora. pagina 2 di 7 Le parti si riportavano alle proprie conclusioni ed il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa ex art. 281terdecies c.p.c. per il 5.2.2025. A tale udienza il giudice istruttore invitava parte attrice a depositare documentazione medica recente riguardante i problemi di salute all'occhio sinistro, lamentati nel ricorso, e rinviava all'udienza del 28.10.2025 alla quale partecipava parte attrice, che chiedeva l'accoglimento della domanda. All'esito dell'udienza e della discussione orale della causa, prodotti documenti, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite. L'impugnazione è fondata e merita di essere accolta. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale. Alla fattispecie bisogna applicare l'art. 19, comma 1 e 1.1. modificato dal CP_2 decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni ne ge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, NE, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, NE), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, NE (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali pagina 3 di 7 dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in NE (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto pagina 4 di 7 ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, occorre considerare il percorso migratorio complesso seguito dal ricorrente che, prima di giungere in Italia nel 2015, ha trascorso numerosi anni in Libia, dove si era proposto di stabilirsi e dove ha lavorato ed ha costituito anche un nuovo nucleo familiare, provato alla Commissione di Milano, che lo esaminò il 29.8.2016 ed alla quale produsse il certificato di nascita del figlio e di vaccinazioni (cfr. copia del verbale nel fascicolo dell'attore). Con l'abbandono della Libia, avvenuto nel 2015 per il peggioramento delle condizioni di sicurezza del paese, l'istante ha subito un secondo sradicamento, dopo quello già vissuto quando abbandonò il Ghana sette anni prima. Giunto sul territorio nazionale, fino a quando ha goduto del permesso di soggiorno quale richiedente asilo, l'istante ha compiuto iniziative per integrarsi, come dimostrato dai documenti depositati e riguardanti sia il corso d'italiano frequentato nel 2017, sia il rapporto di lavoro come addetto alle pulizie sorto nel 2018. Lo sforzo compiuto non può non essere considerato ragionevole, se si ricorda l'età matura (52 anni), soprattutto sotto il profilo lavorativo, che l'istante aveva al suo arrivo in Italia e se non si ignora la notevole difficoltà di trovare una regolare occupazione, in tali condizioni personali, anche per un cittadino italiano, privo di specifiche professionalità o di titoli di studio particolarmente qualificanti, come è il nostro. Giova, a questo punto, tenere conto del contesto nel quale il richiedente si troverebbe a reinserirsi, in caso di rimpatrio, caratterizzato non solo dall'assenza di legami sociali e familiari che possano sostenere il suo ritorno, aiutandolo, ma anche da condizioni oggettive che non offrono supporti assistenziali, indispensabili, invece, per la conduzione di una vita dignitosa per una persona che, ormai, ha superato i sessanta anni di età ed è priva di un profilo professionale e di competenze lavorative specializzate. Il rimpatrio, attuato a distanza di circa 17 anni dall'abbandono del Ghana, non potrebbe che acuire la condizione personale di vulnerabilità in cui, per tutti gli elementi in fatto su evidenziati, il ricorrente versa allo stato.
nel Country Policy and Information Note. Ghana: Internal CP_3 reloca 024, riferisce, previa traduzione, che il sistema di welfare pubblico è relativamente limitato, con la maggior parte dei programmi che si concretizzano in contributi indiretti tramite i sistemi di previdenza sociale e di assicurazione nazionale. Di conseguenza, numerosi ghanesi impiegati nel settore informale non hanno accesso ai programmi di assistenza sociale..."Il regime di welfare pubblico in Ghana copre principalmente i dipendenti del settore formale attraverso i programmi di previdenza sociale e di assicurazione nazionale. Sebbene questi programmi consentano agli individui del settore informale di aderire come contribuenti volontari, la maggior parte non lo fa. Di conseguenza, la maggior parte dei ghanesi che lavorano nel settore informale, che rappresenta una parte significativa della popolazione, non è inclusa nei programmi di assistenza sociale...Inoltre, una campagna "Piantare per il cibo pagina 5 di 7 e il lavoro" nelle aree rurali mira a fornire mezzi di sussistenza alle comunità rurali povere. Tuttavia, questi programmi soffrono di sottofinanziamenti e di una notevole inerzia burocratica, che ne limita l'efficacia. La scheda informativa dell'OIM del 2023 riportava: "Lo Stato... non fornisce assistenza finanziaria speciale ai rimpatriati o ai disoccupati". Affermava, inoltre: "Il Ghana non dispone di strutture abitative speciali per i rimpatriati e non è disponibile alcun sistema di edilizia sociale".….Per quanto riguarda la sicurezza alimentare tra gli anziani, il GSS, nel rapporto "Thematic Brief: The Elderly in Ghana", datato febbraio 2024, affermava: "Circa quattro anziani su dieci (41,5%) soffrono di insicurezza alimentare. A livello nazionale, una percentuale maggiore di donne rispetto agli uomini soffre di insicurezza alimentare. Oltre due terzi degli uomini nelle regioni dell'Upper East (74,6%) e dell'Upper West (68,1%) soffrono di insicurezza alimentare. Oltre la metà della popolazione anziana nelle regioni dell'Upper East, dell'Upper West, del Nord-Est e dell'Ovest soffre di insicurezza alimentare"….Con la rapida crescita della popolazione e lo spostamento di un gran numero di persone dalle aree rurali a quelle urbane, l'alloggio è diventato un problema in Ghana, soprattutto nelle grandi città, dove il problema è sia quantitativo che qualitativo….La scheda informativa dell'OIM del 2023 affermava: 'I costi di affitto dipendono in larga misura dal tipo di alloggio e dalla posizione. In città, l'affitto di una singola stanza indipendente costerebbe in media 83 euro (1000 GHS) [69,20214 GBP] al mese. È comune pagare 1 o 2 anni di affitto in anticipo... La domanda di alloggi è piuttosto elevata e supera di gran lunga l'offerta. Non è facile trovare un alloggio, soprattutto nelle aree urbane. Tuttavia, più ci si allontana dai centri urbani, minore è il costo della vita...'..'La ricerca di un alloggio avviene solitamente in modo informale tramite amici e familiari. È anche possibile contattare agenti immobiliari informali che applicano una commissione di servizio pari al 10% dell'affitto totale di due anni…."Il Ghana non fornisce sovvenzioni per l'alloggio. Esistono tuttavia alcuni istituti, come Ghana Home Loans e altri istituti finanziari, che erogano mutui. I clienti, tuttavia, devono avere un impiego stabile e formale per beneficiare delle agevolazioni ipotecarie. Gli interessi sui mutui sono elevati".... Per quanto riguarda , Hallsworth Research Fellow presso l'Università di Per_2 Persona_3
Manchester, in un articolo intito mobiliare di non ha prodotto alloggi a prezzi Per_2 accessibili", pubblicato su The Conversation il 3 agosto 2021, basa arie fonti, ha affermato: "Nella capitale del Ghana, ... si stima che il deficit di 300.000 unità abitative... La spiegazione risiede nello Per_2 squilibrio tra i costi del mercato immobiliare formale e i redditi dell'economia informale... I lavoratori informali hanno in genere redditi molto bassi e instabili e non possono accedere a finanziamenti per l'acquisto di alloggi. La maggior parte dei residenti della città è esclusa dal mercato immobiliare formale: il 58% vive in alloggi costruiti in modo informale, con il 65% delle famiglie che occupa una sola stanza.”. Tali informazioni, dunque, permettono di ritenere verosimile che per il ricorrente, che già versa nell'onerosa condizione di avere un'età che non gli permette facilmente di trovare occupazione e di non avere profili professionali da offrire, sarà estremamente difficile fruire di concrete possibilità di reinserirsi in modo dignitoso nel suo paese, sul piano lavorativo ed abitativo, non potendo contare neppure sull'esistenza di un sistema di welfare statale, con conseguente rischio elevato di subire, tornando in Ghana, un significativo scadimento delle proprie condizioni di vita e, dunque, di violazione del diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, che lo rendono, dunque, inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. t.u.i.. In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuto all'ampio esercizio dei poteri istruttori d'ufficio per giungere all'adozione della presente decisione. pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025 Il Presidente dott. Mario Suriano
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